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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1941/2023 R.G. in data 26/10/2023, promossa d a
- con sede a AC (PN), Viale Trento n. 45, Part. IVA Parte_1
, in persona del SI. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Bevilacqua P.IVA_1 Parte_2
a t t r i c e
c o n t r o
- (Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
07/12/1982 e ivi residente in [...]
c o n v e n u t a – c o n t u m a c e avente per oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
trattenuta in decisione all'udienza del giorno 21.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito, in via principale:
1 accertata la responsabilità della convenuta, per i fatti di cui in narrativa, ex artt. 185 c.p. e 2043
c.c., e/o ex 2033 c.c., o ex art. 1218 c.c., accertato il danno patito dalla società
[...]
n conseguenza delle condotte tutte tenute dalla stessa, condannare la Parte_1
SI.ra (Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
07/12/1982 e ivi residente in [...], al risarcimento del danno, o alle dovute restituzioni e al risarcimento del danno, che si quantifica in complessivi Euro 99.975,60, o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione da effettuarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria:
B. Si chiede che venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che SI.ra
è stata dipendente della dal 02/11/2015 fino al Parte_3 Parte_1
16/12/2020 (All. 2) con l'incarico di cassiera e addetta all'ufficio amministrativo e, poi, dipendente della IO AC (PN) (All. 3) fino al 01/04/2021, azienda facente Parte_4 parte del operanti nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto di Parte_5
elettrodomestici, radio-tv, prodotti elettronici, materiale elettrico ed altro?”; 2) “Vero che il
24/03/2021 alle ore 18:16, in occasione di un controllo dei crediti della Parte_1 nei confronti dei propri clienti, il SI. impiegato presso l'ufficio amministrativo
[...] Per_1 della Società, chiamava il SI. , dipendente della Società, sollecitando un'immediata Persona_2
verifica delle posizioni contabili aperte con i clienti dopo aver constatato che, da una stampa delle partite aperte, risultava che la situazione creditizia della Società era notevolmente aumentata, rispetto all'ultima verifica e che c'erano molte partite aperte riconducibili, in particolare, all'anno
2020?”; 3) “Vero che il 24/03/2021, a seguito della chiamata del SI. al SI. Per_1 Per_2
, la SI.ra , che sedeva nella postazione di lavoro adiacente a quella
[...] Parte_3 del SI. , dichiarava immediatamente a quest'ultimo che tali crediti verso clienti Persona_2
erano frutto di sue manomissioni contabili compiute, in particolare, sulle registrazioni di incasso al fine di eludere i controlli sul saldo cassa e di sottrarre così, da parte sua, parte degli incassi della
Società?”; 4) “Vero che il 24/03/2021 la SI.ra dichiarava a Parte_3 Persona_2 di aver prelevato lei gli ammanchi per un importo pari a 50.000 Euro circa?”; 5) “Vero che il
24/03/2021 la SI.ra confermava anche al SI. , alla presenza del dipendente Pt_3 Parte_2
, di aver sottratto dei soldi dalla Società, causando un ammanco di circa Euro Persona_2
2 50.000,00?”; 6) “Vero che la SI.ra aveva accesso a tutto il sistema Parte_3
informatico della Società ed alla stanza dove veniva contato e custodito il denaro contante della stessa?”; 7) “Vero che, sempre il 24/03/2021, la SI.ra dichiarava ai SIg. Parte_3
e di essere in possesso della lista con i nominativi dei Per_1 Parte_2 Persona_2
clienti che, pur avendo già saldato il dovuto, a seguito delle sue dichiarate manomissioni contabili risultavano ancora formalmente avere un debito nei confronti della Società e affermava che tale lista si trovava presso la sua abitazione?”; 8) “Vero che alle ore 20:00 del 24/03/2021 la SI.ra
si presentava nell'ufficio del SI. , presenti anche i SI.ri e Pt_3 Parte_2 Per_1 [...]
, consegnava loro la lista che mi si rammostra (All. 7 – consistente in una stampa di Parte_6 un'estrazione contabile effettuata tramite il sistema informatico della Società, con evidenza dei nominativi dei clienti che al 31/12/2020 risultavano ancora avere un debito nei confronti della
e dichiarava che gli importi degli incassi evidenziati con una cornice Parte_1
da lei apposta a penna in tale documento, erano stati da essa sottratti alla Società ed ammontavano, in base a tale documento, ad Euro 46.396,76?”; 9) “Vero che, all'epoca in cui la
SI.ra era dipendente della Società, l'operatività relativa agli incassi si svolgeva nel Pt_3 seguente modo: • al rientro delle persone che effettuano le consegne la cassiera SI.ra
[...]
, verso le ore 19:00 di ogni sera, riceveva ed incassava i soldi di dette consegne, Per_3
verificava la corrispondenza degli importi ricevuti con quanto dovuto dai clienti, registrava
l'operazione nel gestionale aziendale ed emetteva il relativo scontrino di incasso apponendo il timbro “pagato” nelle relative commissioni;
• quindi, la cassiera SI.ra Persona_3 consegnava la cassa contanti e/o assegni alla SI.ra ; • infine, la SI.ra prendeva i Pt_3 Pt_3
contanti e/o gli assegni e li depositava nella stanza blindata presente presso il negozio della
Società, preparando poi la distinta di versamento per la banca da effettuarsi il giorno successivo?”; 17) “Vero che si è avvalsa dell'assistenza e consulenza del Parte_1 proprio legale Avv. Enrico Bevilacqua di Pordenone per l'assistenza e consulenza relativa al contenzioso penale nei confronti della SI.ra e che il costo per la predetta attività Pt_3
professionale è stato di Euro 12.172,36, come da documenti che mi si rammostrano (All. 20 - All.
21)?”. Si indicano quali testimoni: 1) SI. c/o di AC Per_1 Parte_1
(PN); 2) SI. c/o di AC (PN); 3) SI. Persona_2 Parte_1 [...]
c/o di AC (PN); 4) SI.ra c/o Parte_6 Parte_1 Persona_3 [...]
di AC (PN); 5) Dott. di Pordenone. Parte_1 Testimone_1
3 In ogni caso, spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a IVA e
CPA, rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_3
inizialmente propria dipendente e poi dipendente di un'altra società del proprio gruppo, chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità per aver commesso il reato di furto aggravato ai propri danni, al risarcimento del danno, quantificato in € 99.975,60, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento delle proprie domande l'attrice ha rappresentato che, essendo emerso in sede di ordinario controllo amministrativo l'anomalo incremento delle posizioni creditorie della società,
l'odierna convenuta aveva spontaneamente ammesso, dapprima con il collega che aveva effettuato il controllo e poi con i responsabili aziendali, di aver prelevato 50.000,00 euro dalla cassa aziendale.
Più precisamente, aveva confessato che in plurime occasioni, ricevute dalla cassiera le somme di denaro incassate dai clienti, aveva trattenuto una parte degli incassi, predisponendo una distinta per il versamento in banca con l'importo ridotto rispetto a quello effettivamente incassato, per poi modificare il sistema informatico di tenuta della contabilità aziendale, cancellando i pagamenti ricevuti, sì da far emergere posizioni debitorie dei clienti in realtà insussistenti. non Pt_3
aveva però voluto rilevare quale fosse stata la destinazione del denaro di cui si era impossessata.
Apprese tali circostanze, la società aveva denunciato la dipendente infedele, nel frattempo disponendo, in sede amministrativa interna, un'analitica ricostruzione contabile, cui avevano proceduto il commercialista e due dipendenti, di cui uno appositamente assunto tramite un'agenzia interinale con contratto di somministrazione lavoro, per quantificare precisamente gli ammanchi, una volta determinati i quali era stata richiesta e ottenuta, in sede civile, l'autorizzazione al sequestro conservativo, trascritto fino alla corrispondenza del relativo importo su un bene immobile di proprietà della convenuta. Il procedimento penale a carico di originato Parte_3
dalla denuncia si era definito con una sentenza di applicazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. L'analisi amministrativa aveva accertato ammanchi per manomissioni contabili nella misura complessiva di euro 54.498,71, a cui si erano aggiunti, nella definizione dell'ammontare complessivo del danno per
4 il quale in questa sede è stato richiesto il risarcimento, i costi sostenuti per la ricostruzione della contabilità e per l'assistenza legale.
2. Nella contumacia della convenuta, pur ritualmente citata, la causa è stata istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali di parte attrice e con l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale è stata fissata udienza per la discussione, sostituita con note scritte, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Le domande proposte dalla sono fondate e meritano Parte_1
accoglimento.
3.1. La prima serie di elementi probatori forniti dalla parte attrice è costituita da copia degli atti del procedimento penale. È noto che le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari, quali prove atipiche (Cass. 3689/2021), costituiscono indizi idonei alla dimostrazione dei fatti allegati (tra le altre, Cass. 19521/2019), soprattutto quando, come nel caso in esame, non sono contestati (Cass.
8603/2017).
Il quadro indiziario derivante dalle produzioni documentali è completo e articolato.
Sono state prodotte le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai dipendenti e dall'amministratore della società, i quali hanno chiarito, in termini coincidenti con quanto allegato in citazione, come si erano accorti degli ammanchi e come li avevano attribuiti a la quale se n'era spontaneamente assunta la responsabilità (documenti da Parte_3
4 a 8) e aveva anche consegnato un documento nel quale aveva evidenziato gli importi sottratti
(doc.7)
È stata anche acquisita l'annotazione di polizia giudiziaria (doc.10) con la quale la Guardia di.Finanza ha riassunto gli esiti dell'attività di indagine svolta, consistita anche in accertamenti bancari nei confronti dell'indagata. In sintesi, la polizia giudiziaria non solo ha confermato causa e ammontare degli ammanchi riferibili a ma ne ha anche accertato, nel Parte_3 periodo considerato, il “tenore di vita sproporzionato rispetto al reddito”, oltre all'esecuzione di numerose operazioni di trading-online e di operazioni in contanti la cui provvista non è stata giustificata.
Ancora, da un punto di vista documentale, l'attrice ha prodotto la relazione del proprio commercialista, con i relativi allegati (doc.11), che ha esattamente quantificato gli ammanchi
5 provocati dalle sottrazioni riferibili a in misura che è stata confermata Parte_3
dalla G.d.F. e fatta propria dal pubblico ministero.
Infine, gli esiti del procedimento penale (documenti 12, 13 e 14) hanno confermato la fondatezza della tesi accusatoria. Con particolare riferimento al valore probatorio del patteggiamento nel presente giudizio, va richiamato il principio secondo il quale “la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (Cass. 28428/2023).
Il quadro probatorio documentale, ulteriormente arricchito dalle produzioni in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., è stato integrato dalle prove testimoniali.
I testi hanno confermato che, per ricostruire la contabilità, la società attrice, in forza di apposita integrazione contrattuale (doc.23), ha impiegato un dipendente di altra società del gruppo, la quale ha conseguentemente fatturato a l'importo di € 8.750,00 Parte_1
oltre IVA (doc.24), regolarmente pagato (doc.25).
Analogamente, i testimoni hanno concordemente dichiarato che, per lo stesso fine, è stato assunto personale esterno, per il quale è stato sostenuto un costo di euro 8.384,55 (doc.19).
Il commercialista della società attrice dott. ha confermato di aver prestato la propria opera Tes_1
professionale integrativa di revisione contabile, per la precisa ricostruzione dei movimenti di cassa e per l'individuazione degli ammanchi, fatturando un corrispettivo di € 8.735,64 (doc.17).
Il teste in particolare, ha confermato quanto aveva riferito alla polizia giudiziaria, in ordine Per_1
alla ricostruzione delle modalità con cui la ex collega aveva sottratto parte degli incassi Pt_3
della società, alterando la contabilità.
3.2. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali emergenti, tra i quali rientrano, in primo luogo, i danni diretti, cioè le somme oggetto del reato di furto commesso dalla convenuta ai suoi danni, precisamente quantificate in € 54.498,71 in esito alla puntuale e non contestata attività di ricostruzione svolta dal gruppo di lavoro costituito dal commercialista incaricato dalla società e dai due impiegati amministrativi appositamente ed esclusivamente addetti alla ricostruzione della contabilità e degli ammanchi. Si ribadisce, a questo proposito, che l'importo sopra riportato ha
6 costituito oggetto dell'imputazione di furto aggravato sulla quale l'imputata ha chiesto Pt_3
il patteggiamento.
Sono altresì risarcibili, quali danni indiretti, i costi sostenuti per tale ricostruzione contabile, che si è resa necessaria per sistemare i conti e le posizioni dei clienti della società, essendo stata quindi causalmente collegata all'illecito. I relativi costi, tutti documentati e quantificati in complessivi euro
25.870,19 (€ 8.750,00 + € 8.384,55 + € 8.735,64), paiono giustificati e proporzionati.
Restano le spese di assistenza legale per l'attività svolta nel procedimento penale e in quello civile per sequestro conservativo, delle quali è stata fornita documentazione. Anch'esse si sono rese necessarie, e sono state giustificate e quantificate secondo i parametri di legge, quindi costituiscono danni indiretti dell'illecito.
Il quantum da risarcire ammonta complessivamente a 99.975,60 euro e coincide con l'importo oggetto della domanda.
All'importo così liquidato, sul quale sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo, debbono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario dei beni perduti, calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno dalla data del fatto (31/12/2020 per quel che riguarda il reato e rispettiva data degli esborsi per i danni indiretti) alla data di pubblicazione della sentenza.
4. Da ultimo, segue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite quale conseguenza dell'integrale soccombenza nell'odierno giudizio. La quantificazione di cui al dispositivo deriva dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente e secondo valori minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni esaminate e la ridotta attività difensiva conseguente all'assenza di contraddittorio per la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1941/2023 R.G., così decide:
7 - in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al Parte_3
risarcimento del danno in favore di parte attrice Parte_1 quantificato nell'importo capitale di € 99.975,60, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte attrice Parte_3
che liquida in euro 7.052,00 per compenso avvocato e in Parte_1
euro 829,46 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il giorno 16/5/25
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1941/2023 R.G. in data 26/10/2023, promossa d a
- con sede a AC (PN), Viale Trento n. 45, Part. IVA Parte_1
, in persona del SI. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Bevilacqua P.IVA_1 Parte_2
a t t r i c e
c o n t r o
- (Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
07/12/1982 e ivi residente in [...]
c o n v e n u t a – c o n t u m a c e avente per oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
trattenuta in decisione all'udienza del giorno 21.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito, in via principale:
1 accertata la responsabilità della convenuta, per i fatti di cui in narrativa, ex artt. 185 c.p. e 2043
c.c., e/o ex 2033 c.c., o ex art. 1218 c.c., accertato il danno patito dalla società
[...]
n conseguenza delle condotte tutte tenute dalla stessa, condannare la Parte_1
SI.ra (Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
07/12/1982 e ivi residente in [...], al risarcimento del danno, o alle dovute restituzioni e al risarcimento del danno, che si quantifica in complessivi Euro 99.975,60, o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione da effettuarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria:
B. Si chiede che venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che SI.ra
è stata dipendente della dal 02/11/2015 fino al Parte_3 Parte_1
16/12/2020 (All. 2) con l'incarico di cassiera e addetta all'ufficio amministrativo e, poi, dipendente della IO AC (PN) (All. 3) fino al 01/04/2021, azienda facente Parte_4 parte del operanti nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto di Parte_5
elettrodomestici, radio-tv, prodotti elettronici, materiale elettrico ed altro?”; 2) “Vero che il
24/03/2021 alle ore 18:16, in occasione di un controllo dei crediti della Parte_1 nei confronti dei propri clienti, il SI. impiegato presso l'ufficio amministrativo
[...] Per_1 della Società, chiamava il SI. , dipendente della Società, sollecitando un'immediata Persona_2
verifica delle posizioni contabili aperte con i clienti dopo aver constatato che, da una stampa delle partite aperte, risultava che la situazione creditizia della Società era notevolmente aumentata, rispetto all'ultima verifica e che c'erano molte partite aperte riconducibili, in particolare, all'anno
2020?”; 3) “Vero che il 24/03/2021, a seguito della chiamata del SI. al SI. Per_1 Per_2
, la SI.ra , che sedeva nella postazione di lavoro adiacente a quella
[...] Parte_3 del SI. , dichiarava immediatamente a quest'ultimo che tali crediti verso clienti Persona_2
erano frutto di sue manomissioni contabili compiute, in particolare, sulle registrazioni di incasso al fine di eludere i controlli sul saldo cassa e di sottrarre così, da parte sua, parte degli incassi della
Società?”; 4) “Vero che il 24/03/2021 la SI.ra dichiarava a Parte_3 Persona_2 di aver prelevato lei gli ammanchi per un importo pari a 50.000 Euro circa?”; 5) “Vero che il
24/03/2021 la SI.ra confermava anche al SI. , alla presenza del dipendente Pt_3 Parte_2
, di aver sottratto dei soldi dalla Società, causando un ammanco di circa Euro Persona_2
2 50.000,00?”; 6) “Vero che la SI.ra aveva accesso a tutto il sistema Parte_3
informatico della Società ed alla stanza dove veniva contato e custodito il denaro contante della stessa?”; 7) “Vero che, sempre il 24/03/2021, la SI.ra dichiarava ai SIg. Parte_3
e di essere in possesso della lista con i nominativi dei Per_1 Parte_2 Persona_2
clienti che, pur avendo già saldato il dovuto, a seguito delle sue dichiarate manomissioni contabili risultavano ancora formalmente avere un debito nei confronti della Società e affermava che tale lista si trovava presso la sua abitazione?”; 8) “Vero che alle ore 20:00 del 24/03/2021 la SI.ra
si presentava nell'ufficio del SI. , presenti anche i SI.ri e Pt_3 Parte_2 Per_1 [...]
, consegnava loro la lista che mi si rammostra (All. 7 – consistente in una stampa di Parte_6 un'estrazione contabile effettuata tramite il sistema informatico della Società, con evidenza dei nominativi dei clienti che al 31/12/2020 risultavano ancora avere un debito nei confronti della
e dichiarava che gli importi degli incassi evidenziati con una cornice Parte_1
da lei apposta a penna in tale documento, erano stati da essa sottratti alla Società ed ammontavano, in base a tale documento, ad Euro 46.396,76?”; 9) “Vero che, all'epoca in cui la
SI.ra era dipendente della Società, l'operatività relativa agli incassi si svolgeva nel Pt_3 seguente modo: • al rientro delle persone che effettuano le consegne la cassiera SI.ra
[...]
, verso le ore 19:00 di ogni sera, riceveva ed incassava i soldi di dette consegne, Per_3
verificava la corrispondenza degli importi ricevuti con quanto dovuto dai clienti, registrava
l'operazione nel gestionale aziendale ed emetteva il relativo scontrino di incasso apponendo il timbro “pagato” nelle relative commissioni;
• quindi, la cassiera SI.ra Persona_3 consegnava la cassa contanti e/o assegni alla SI.ra ; • infine, la SI.ra prendeva i Pt_3 Pt_3
contanti e/o gli assegni e li depositava nella stanza blindata presente presso il negozio della
Società, preparando poi la distinta di versamento per la banca da effettuarsi il giorno successivo?”; 17) “Vero che si è avvalsa dell'assistenza e consulenza del Parte_1 proprio legale Avv. Enrico Bevilacqua di Pordenone per l'assistenza e consulenza relativa al contenzioso penale nei confronti della SI.ra e che il costo per la predetta attività Pt_3
professionale è stato di Euro 12.172,36, come da documenti che mi si rammostrano (All. 20 - All.
21)?”. Si indicano quali testimoni: 1) SI. c/o di AC Per_1 Parte_1
(PN); 2) SI. c/o di AC (PN); 3) SI. Persona_2 Parte_1 [...]
c/o di AC (PN); 4) SI.ra c/o Parte_6 Parte_1 Persona_3 [...]
di AC (PN); 5) Dott. di Pordenone. Parte_1 Testimone_1
3 In ogni caso, spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a IVA e
CPA, rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_3
inizialmente propria dipendente e poi dipendente di un'altra società del proprio gruppo, chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità per aver commesso il reato di furto aggravato ai propri danni, al risarcimento del danno, quantificato in € 99.975,60, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento delle proprie domande l'attrice ha rappresentato che, essendo emerso in sede di ordinario controllo amministrativo l'anomalo incremento delle posizioni creditorie della società,
l'odierna convenuta aveva spontaneamente ammesso, dapprima con il collega che aveva effettuato il controllo e poi con i responsabili aziendali, di aver prelevato 50.000,00 euro dalla cassa aziendale.
Più precisamente, aveva confessato che in plurime occasioni, ricevute dalla cassiera le somme di denaro incassate dai clienti, aveva trattenuto una parte degli incassi, predisponendo una distinta per il versamento in banca con l'importo ridotto rispetto a quello effettivamente incassato, per poi modificare il sistema informatico di tenuta della contabilità aziendale, cancellando i pagamenti ricevuti, sì da far emergere posizioni debitorie dei clienti in realtà insussistenti. non Pt_3
aveva però voluto rilevare quale fosse stata la destinazione del denaro di cui si era impossessata.
Apprese tali circostanze, la società aveva denunciato la dipendente infedele, nel frattempo disponendo, in sede amministrativa interna, un'analitica ricostruzione contabile, cui avevano proceduto il commercialista e due dipendenti, di cui uno appositamente assunto tramite un'agenzia interinale con contratto di somministrazione lavoro, per quantificare precisamente gli ammanchi, una volta determinati i quali era stata richiesta e ottenuta, in sede civile, l'autorizzazione al sequestro conservativo, trascritto fino alla corrispondenza del relativo importo su un bene immobile di proprietà della convenuta. Il procedimento penale a carico di originato Parte_3
dalla denuncia si era definito con una sentenza di applicazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. L'analisi amministrativa aveva accertato ammanchi per manomissioni contabili nella misura complessiva di euro 54.498,71, a cui si erano aggiunti, nella definizione dell'ammontare complessivo del danno per
4 il quale in questa sede è stato richiesto il risarcimento, i costi sostenuti per la ricostruzione della contabilità e per l'assistenza legale.
2. Nella contumacia della convenuta, pur ritualmente citata, la causa è stata istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali di parte attrice e con l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale è stata fissata udienza per la discussione, sostituita con note scritte, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Le domande proposte dalla sono fondate e meritano Parte_1
accoglimento.
3.1. La prima serie di elementi probatori forniti dalla parte attrice è costituita da copia degli atti del procedimento penale. È noto che le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari, quali prove atipiche (Cass. 3689/2021), costituiscono indizi idonei alla dimostrazione dei fatti allegati (tra le altre, Cass. 19521/2019), soprattutto quando, come nel caso in esame, non sono contestati (Cass.
8603/2017).
Il quadro indiziario derivante dalle produzioni documentali è completo e articolato.
Sono state prodotte le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai dipendenti e dall'amministratore della società, i quali hanno chiarito, in termini coincidenti con quanto allegato in citazione, come si erano accorti degli ammanchi e come li avevano attribuiti a la quale se n'era spontaneamente assunta la responsabilità (documenti da Parte_3
4 a 8) e aveva anche consegnato un documento nel quale aveva evidenziato gli importi sottratti
(doc.7)
È stata anche acquisita l'annotazione di polizia giudiziaria (doc.10) con la quale la Guardia di.Finanza ha riassunto gli esiti dell'attività di indagine svolta, consistita anche in accertamenti bancari nei confronti dell'indagata. In sintesi, la polizia giudiziaria non solo ha confermato causa e ammontare degli ammanchi riferibili a ma ne ha anche accertato, nel Parte_3 periodo considerato, il “tenore di vita sproporzionato rispetto al reddito”, oltre all'esecuzione di numerose operazioni di trading-online e di operazioni in contanti la cui provvista non è stata giustificata.
Ancora, da un punto di vista documentale, l'attrice ha prodotto la relazione del proprio commercialista, con i relativi allegati (doc.11), che ha esattamente quantificato gli ammanchi
5 provocati dalle sottrazioni riferibili a in misura che è stata confermata Parte_3
dalla G.d.F. e fatta propria dal pubblico ministero.
Infine, gli esiti del procedimento penale (documenti 12, 13 e 14) hanno confermato la fondatezza della tesi accusatoria. Con particolare riferimento al valore probatorio del patteggiamento nel presente giudizio, va richiamato il principio secondo il quale “la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (Cass. 28428/2023).
Il quadro probatorio documentale, ulteriormente arricchito dalle produzioni in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., è stato integrato dalle prove testimoniali.
I testi hanno confermato che, per ricostruire la contabilità, la società attrice, in forza di apposita integrazione contrattuale (doc.23), ha impiegato un dipendente di altra società del gruppo, la quale ha conseguentemente fatturato a l'importo di € 8.750,00 Parte_1
oltre IVA (doc.24), regolarmente pagato (doc.25).
Analogamente, i testimoni hanno concordemente dichiarato che, per lo stesso fine, è stato assunto personale esterno, per il quale è stato sostenuto un costo di euro 8.384,55 (doc.19).
Il commercialista della società attrice dott. ha confermato di aver prestato la propria opera Tes_1
professionale integrativa di revisione contabile, per la precisa ricostruzione dei movimenti di cassa e per l'individuazione degli ammanchi, fatturando un corrispettivo di € 8.735,64 (doc.17).
Il teste in particolare, ha confermato quanto aveva riferito alla polizia giudiziaria, in ordine Per_1
alla ricostruzione delle modalità con cui la ex collega aveva sottratto parte degli incassi Pt_3
della società, alterando la contabilità.
3.2. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali emergenti, tra i quali rientrano, in primo luogo, i danni diretti, cioè le somme oggetto del reato di furto commesso dalla convenuta ai suoi danni, precisamente quantificate in € 54.498,71 in esito alla puntuale e non contestata attività di ricostruzione svolta dal gruppo di lavoro costituito dal commercialista incaricato dalla società e dai due impiegati amministrativi appositamente ed esclusivamente addetti alla ricostruzione della contabilità e degli ammanchi. Si ribadisce, a questo proposito, che l'importo sopra riportato ha
6 costituito oggetto dell'imputazione di furto aggravato sulla quale l'imputata ha chiesto Pt_3
il patteggiamento.
Sono altresì risarcibili, quali danni indiretti, i costi sostenuti per tale ricostruzione contabile, che si è resa necessaria per sistemare i conti e le posizioni dei clienti della società, essendo stata quindi causalmente collegata all'illecito. I relativi costi, tutti documentati e quantificati in complessivi euro
25.870,19 (€ 8.750,00 + € 8.384,55 + € 8.735,64), paiono giustificati e proporzionati.
Restano le spese di assistenza legale per l'attività svolta nel procedimento penale e in quello civile per sequestro conservativo, delle quali è stata fornita documentazione. Anch'esse si sono rese necessarie, e sono state giustificate e quantificate secondo i parametri di legge, quindi costituiscono danni indiretti dell'illecito.
Il quantum da risarcire ammonta complessivamente a 99.975,60 euro e coincide con l'importo oggetto della domanda.
All'importo così liquidato, sul quale sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo, debbono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario dei beni perduti, calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno dalla data del fatto (31/12/2020 per quel che riguarda il reato e rispettiva data degli esborsi per i danni indiretti) alla data di pubblicazione della sentenza.
4. Da ultimo, segue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite quale conseguenza dell'integrale soccombenza nell'odierno giudizio. La quantificazione di cui al dispositivo deriva dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente e secondo valori minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni esaminate e la ridotta attività difensiva conseguente all'assenza di contraddittorio per la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1941/2023 R.G., così decide:
7 - in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al Parte_3
risarcimento del danno in favore di parte attrice Parte_1 quantificato nell'importo capitale di € 99.975,60, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte attrice Parte_3
che liquida in euro 7.052,00 per compenso avvocato e in Parte_1
euro 829,46 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il giorno 16/5/25
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
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