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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1001/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
06/11/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Botosani (Romani) il
22/07/2006, non trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 21/02/2008 e 25/08/2014, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 149 del 05/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Botosani (Romani) il 22/07/2006, non trascritto nei
[...] Parte_2
Registri dello Stato Civile italiani, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che le figlie minori rimangano affidate in via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare le minori nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico delle figlie, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti delle minori che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui le minori partecipino ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con le figlie nei periodi di permanenza presso di sé;
2. DISPONE i seguenti termini e modalità di visita e tenuta: in ragione dell'attività lavorativa svolta dal padre (autotrasportatore) e dell'età delle ragazze, il genitore non collocatario si accorderà con l'altro genitore anche i base agli impegni delle ragazze;
3. DISPONE un contributo al mantenimento delle minori a carico del padre, Sig. il Pt_1 quale verserà, entro il giorno 25 di ogni mese, alla Sig.ra complessivi €. 500,00; Pt_1
AUTORIZZA la Sig.ra genitore collocatario delle minori, a percepire Pt_1 interamente l'assegno unico;
spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. DÀ ATTO che nel mese di settembre 2025 la Sig.ra unitamente Parte_2 alle figlie, si è trasferita nella casa familiare e quindi la ASSEGNA alla stessa con tutti gli arredi ivi presenti;
5. DÀ ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali i coniugi si impegnano come segue: il Sig. si impegna e obbliga espressamente a trasferire a titolo gratuito, Parte_1 anche con gli effetti di cui all'art. 2932 c.c. in caso di inadempimento, alla Sig.ra
[...]
la quota di sua proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Saluggia Parte_2
(VC) – via Don Rampella n. 24. La Sig.ra si farà interamente Parte_2 carico della rata di mutuo, manlevando il coniuge da tale onere e, pertanto, il prezzo del pagina 3 di 4 trasferimento corrisponderà all'importo del mutuo residuo alla data del rogito. L'autovettura Nissan Qashqai di proprietà dei coniugi, targata FN 337 MA, verrà volturata in favore del Sig. Parte_1
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. DÀ ATTO che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1001/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
06/11/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Botosani (Romani) il
22/07/2006, non trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 21/02/2008 e 25/08/2014, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 149 del 05/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Botosani (Romani) il 22/07/2006, non trascritto nei
[...] Parte_2
Registri dello Stato Civile italiani, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che le figlie minori rimangano affidate in via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare le minori nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico delle figlie, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti delle minori che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui le minori partecipino ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con le figlie nei periodi di permanenza presso di sé;
2. DISPONE i seguenti termini e modalità di visita e tenuta: in ragione dell'attività lavorativa svolta dal padre (autotrasportatore) e dell'età delle ragazze, il genitore non collocatario si accorderà con l'altro genitore anche i base agli impegni delle ragazze;
3. DISPONE un contributo al mantenimento delle minori a carico del padre, Sig. il Pt_1 quale verserà, entro il giorno 25 di ogni mese, alla Sig.ra complessivi €. 500,00; Pt_1
AUTORIZZA la Sig.ra genitore collocatario delle minori, a percepire Pt_1 interamente l'assegno unico;
spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. DÀ ATTO che nel mese di settembre 2025 la Sig.ra unitamente Parte_2 alle figlie, si è trasferita nella casa familiare e quindi la ASSEGNA alla stessa con tutti gli arredi ivi presenti;
5. DÀ ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali i coniugi si impegnano come segue: il Sig. si impegna e obbliga espressamente a trasferire a titolo gratuito, Parte_1 anche con gli effetti di cui all'art. 2932 c.c. in caso di inadempimento, alla Sig.ra
[...]
la quota di sua proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Saluggia Parte_2
(VC) – via Don Rampella n. 24. La Sig.ra si farà interamente Parte_2 carico della rata di mutuo, manlevando il coniuge da tale onere e, pertanto, il prezzo del pagina 3 di 4 trasferimento corrisponderà all'importo del mutuo residuo alla data del rogito. L'autovettura Nissan Qashqai di proprietà dei coniugi, targata FN 337 MA, verrà volturata in favore del Sig. Parte_1
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. DÀ ATTO che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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