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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.1.2025, assunto in decisione in data 24.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Miriam Varisco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Limbiate (MB) Via Pietro
Toselli n. 24;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._2
Dalila Obbiso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo Giambellino n.118;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a ED (MB) in data
3/6/2019, con atto registrato nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di ED (Atto n. 2, Parte 2,,
Serie A, Anno 2019);
• ordinare al Comune di ED di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
PRENDERE ATTO E/O OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) i figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, signora ove risiede o presso la residenza ove dovesse Parte_1 trasferirsi;
2) per espresso accordo dei coniugi, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli ed CP_1 Per_1 Per_2
a) a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 09.00 sino alla domenica alle ore 20:45/21:00, con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
b) per sette giorni consecutivi nel periodo destinato alle vacanze scolastiche estive, in un periodo da concordare fra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
c) per le vacanze pasquali ad anni alterni, un anno con la mamma e un anno con il papà, salvo diversi accordi;
d) per le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso le parti si riservano di concordare di volta in volta ed in maniera più flessibile i giorni in cui, durante le festività natalizie, i figli trascorreranno il tempo con l'uno o l'altro genitore, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di trascorrere un numero di giorni corrispondente alla metà dell'intero periodo di vacanza con i figli;
e) nei cd. "ponti" con modalità che verranno concordate fra i coniugi il 15 settembre di ogni anno, essendo in detta epoca gli stessi al corrente del calendario scolastico;
f) esclusi i periodi di vacanza che, in base agli accordi tra i coniugi, i figli trascorreranno con la
- nella settimana in cui cade il weekend destinato al collocamento dei minori presso l'abitazione materna il signor avrà facoltà di vedere di tenere con sé i figli: per due giorni infrasettimanali (tenuto conto CP_1 degli interessi e delle necessità dei figli e dei loro impegni scolastici/educativi), senza pernottamento presso l'abitazione paterna, in entrambi i giorni con prelevamento dei figli presso l'abitazione materna e loro riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
- nella settimana in cui cade il weekend destinato al collocamento dei minori presso l'abitazione paterna, il signor avrà facoltà di vedere e di tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale (tenuto conto degli CP_1 pagina 2 di 5 interessi e delle necessità dei figli e dei loro impegni scolastici/educativi), senza pernottamento presso l'abitazione paterna, con prelevamento dei figli presso l'abitazione materna e loro riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
- i giorni della settimana durante i quali il padre potrà tenere con sé i potranno essere concordati di volta in volta, avendo quale principio ispiratore quello di soddisfare gli interessi e le necessità dei figli, comunque sempre nel pieno rispetto degli impegni scolastici/educativi dei figli e delle esigenze lavorative ed affettive di entrambi i genitori;
g) i coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda il proprio recapito, anche telefonico, e gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno i figli con sé;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € CP_1 Pt_1
600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026, verrà corrisposto in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, signora sino al raggiungimento Pt_1 dell'indipendenza economica dei figli;
4) i sig.ri e concordano che l'Assegno Unico verrà nella misura del 50% da ciascun genitore CP_1 Pt_1 chiedendo il pagamento pro-quota direttamente all'INPS;
5) i sig.ri e contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti CP_1 Pt_1 spese di carattere straordinario relative ai figli minori, previo accordo di entrambi sulle stesse, come da "Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli" approvate dal Tribunale di Monza del 7.5.2018, da intendersi richiamate e trascritte e le seguenti spese:
a) spese mediche o sanitarie non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale e le spese farmaceutiche;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione, retta, buoni pasto e refezione, libri di testo, partecipazione a corsi o gite scolastiche ed extra-scolastiche, trasporto pubblico;
c) spese per attività ludiche, sportive e ricreative scolastiche ed extrascolastiche: la relativa visita medica, attrezzatura, iscrizione o retta
Il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa e verrà corrisposto unitamente al contributo per il mantenimento nel mese successivo a quello di spesa.
In caso di spese consistenti (ad es. acquisto di libri scolastici), il relativo importo dovrà essere rimborsato immediatamente, dietro semplice esibizione e consegna delle ricevute. In ogni caso le ricevute dei giustificativi di spesa andranno consegnate, onde consentire ad entrambi i coniugi lo scarico fiscale al 50% nella dichiarazione dei redditi;
6) entrambi i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento nominativo dei figli minori ed Per_1 Per_2
pagina 3 di 5 7) entrambi i sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto CP_1 Pt_1 ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano di aver già regolato ogni questione economico patrimoniale;
8) le spese legali delle parti sono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.6.2019 a Parte_1 CP_1
ED;
- Dall'unione sono nati in data 5.8.2017 ed in data 9.8.2021. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 22.12.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 5.8.2017 ed 9.8.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30.1.2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in ED in data 1.6.2019 (Atto n. 2, Parte II, Serie A del registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di ED), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ED, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.1.2025, assunto in decisione in data 24.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Miriam Varisco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Limbiate (MB) Via Pietro
Toselli n. 24;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._2
Dalila Obbiso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo Giambellino n.118;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a ED (MB) in data
3/6/2019, con atto registrato nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di ED (Atto n. 2, Parte 2,,
Serie A, Anno 2019);
• ordinare al Comune di ED di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
PRENDERE ATTO E/O OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) i figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, signora ove risiede o presso la residenza ove dovesse Parte_1 trasferirsi;
2) per espresso accordo dei coniugi, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli ed CP_1 Per_1 Per_2
a) a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 09.00 sino alla domenica alle ore 20:45/21:00, con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
b) per sette giorni consecutivi nel periodo destinato alle vacanze scolastiche estive, in un periodo da concordare fra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
c) per le vacanze pasquali ad anni alterni, un anno con la mamma e un anno con il papà, salvo diversi accordi;
d) per le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso le parti si riservano di concordare di volta in volta ed in maniera più flessibile i giorni in cui, durante le festività natalizie, i figli trascorreranno il tempo con l'uno o l'altro genitore, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di trascorrere un numero di giorni corrispondente alla metà dell'intero periodo di vacanza con i figli;
e) nei cd. "ponti" con modalità che verranno concordate fra i coniugi il 15 settembre di ogni anno, essendo in detta epoca gli stessi al corrente del calendario scolastico;
f) esclusi i periodi di vacanza che, in base agli accordi tra i coniugi, i figli trascorreranno con la
- nella settimana in cui cade il weekend destinato al collocamento dei minori presso l'abitazione materna il signor avrà facoltà di vedere di tenere con sé i figli: per due giorni infrasettimanali (tenuto conto CP_1 degli interessi e delle necessità dei figli e dei loro impegni scolastici/educativi), senza pernottamento presso l'abitazione paterna, in entrambi i giorni con prelevamento dei figli presso l'abitazione materna e loro riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
- nella settimana in cui cade il weekend destinato al collocamento dei minori presso l'abitazione paterna, il signor avrà facoltà di vedere e di tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale (tenuto conto degli CP_1 pagina 2 di 5 interessi e delle necessità dei figli e dei loro impegni scolastici/educativi), senza pernottamento presso l'abitazione paterna, con prelevamento dei figli presso l'abitazione materna e loro riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
- i giorni della settimana durante i quali il padre potrà tenere con sé i potranno essere concordati di volta in volta, avendo quale principio ispiratore quello di soddisfare gli interessi e le necessità dei figli, comunque sempre nel pieno rispetto degli impegni scolastici/educativi dei figli e delle esigenze lavorative ed affettive di entrambi i genitori;
g) i coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda il proprio recapito, anche telefonico, e gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno i figli con sé;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € CP_1 Pt_1
600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026, verrà corrisposto in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, signora sino al raggiungimento Pt_1 dell'indipendenza economica dei figli;
4) i sig.ri e concordano che l'Assegno Unico verrà nella misura del 50% da ciascun genitore CP_1 Pt_1 chiedendo il pagamento pro-quota direttamente all'INPS;
5) i sig.ri e contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti CP_1 Pt_1 spese di carattere straordinario relative ai figli minori, previo accordo di entrambi sulle stesse, come da "Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli" approvate dal Tribunale di Monza del 7.5.2018, da intendersi richiamate e trascritte e le seguenti spese:
a) spese mediche o sanitarie non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale e le spese farmaceutiche;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione, retta, buoni pasto e refezione, libri di testo, partecipazione a corsi o gite scolastiche ed extra-scolastiche, trasporto pubblico;
c) spese per attività ludiche, sportive e ricreative scolastiche ed extrascolastiche: la relativa visita medica, attrezzatura, iscrizione o retta
Il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa e verrà corrisposto unitamente al contributo per il mantenimento nel mese successivo a quello di spesa.
In caso di spese consistenti (ad es. acquisto di libri scolastici), il relativo importo dovrà essere rimborsato immediatamente, dietro semplice esibizione e consegna delle ricevute. In ogni caso le ricevute dei giustificativi di spesa andranno consegnate, onde consentire ad entrambi i coniugi lo scarico fiscale al 50% nella dichiarazione dei redditi;
6) entrambi i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento nominativo dei figli minori ed Per_1 Per_2
pagina 3 di 5 7) entrambi i sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto CP_1 Pt_1 ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano di aver già regolato ogni questione economico patrimoniale;
8) le spese legali delle parti sono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.6.2019 a Parte_1 CP_1
ED;
- Dall'unione sono nati in data 5.8.2017 ed in data 9.8.2021. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 22.12.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 5.8.2017 ed 9.8.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30.1.2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in ED in data 1.6.2019 (Atto n. 2, Parte II, Serie A del registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di ED), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ED, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi pagina 5 di 5