Art. 4. (Sezioni ed orario)
Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
Le sezioni non possono avere meno di 15 e piu' di 30 iscritti.
Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
L'orario giornaliero delle scuole materne statali non puo' essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.
Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di piu' sezioni ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni e' adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, e' adibita una assistente.
Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
Le sezioni non possono avere meno di 15 e piu' di 30 iscritti.
Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
L'orario giornaliero delle scuole materne statali non puo' essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.
Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di piu' sezioni ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni e' adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, e' adibita una assistente.
Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".