CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2025, n. 36357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36357 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RE Atanasio, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PA Di ON;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato Massimo Rosso, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello confermava la condanna per il reato di peculato. Secondo la ricostruzione, concordemente operata dai giudici di merito, RE, in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monforte d'Alba, era intervenuto presso l'abitazione di un soggetto rinvenuto cadavere e, in tale occasione, riceveva e custodiva le chiavi dell'appartamento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36357 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 30/09/2025 L'imputato, dopo il compimento dei primi accertamenti sul posto, si sarebbe nuovamente recato nell'appartamento, prelevando un orologio dì valore e una macchina fotografica appartenute al deceduto. La configurabilità del reato di peculato veniva sostenuta dai giudici d'appello sottolineando il fatto che l'imputato aveva partecipato agli accertamenti, finalizzati a stabilire la causa del decesso, e in quell'occasione il suo superiore gerarchico, capitano Di Nunzio, gli aveva affidato la custodia dell'appartamento, fino alla consegna delle chiavi ai parenti, provenienti dall'estero, della persona deceduta. Pur dandosi atto, quindi, che l'appartamento e i beni in esso conservati non venivano sottoposti a sequestro, la Corte di appello ha ugualmente ritenuto che RE fosse stato investito di un compito di custodia, strettamente collegato all'esercizio delle proprie funzioni, il che integrava il presupposto della disponibilità per ragioni d'ufficio e, quindi, il reato di peculato. 3. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati sei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, in quanto, al deposito della stessa oltre il termine di 60 giorni previsti per la motivazione, non seguiva l'avviso di deposito in favore dell'imputato. Sostiene la difesa che, in tal modo, si sarebbe verificata una nullità a regime intermedio. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, stante la sostanziale carenza argomentativa relativamente alla ricostruzione del fatto. La sentenza di appello, infatti, conterrebbe un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza che siano state esaminate criticamente le questioni sollevate dalla difesa. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di peculato. Evidenzia la difesa del ricorrente come, nel caso di specie, RE non aveva in alcun modo acquisito la disponibilità dei beni della persona deceduta nel compimento di un atto d'ufficio, posto che, terminate le verifiche all'interno dell'appartamento, non si era proceduto ad apporre alcun vincolo probatorio sullo stesso. La disponibilità delle chiavi dell'appartamento era conseguita esclusivamente alla impossibilità di consegnare le stesse agli aventi diritto, dovendosi attendere l'arrivo dei parenti della persona deceduta. L'imputato, pertanto, non avendo conseguito la disponibilità della res per ragioni dell'ufficio, non poteva rispondere di peculato, ma solo di furto. 3.4. Con il quarto e quinto motivo di ricorso, si censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 323-bis cod. pen., tenuto 2 conto dell'eseguítà del fatto contestato, anche in considerazione della circostanza per cui l'appropriazione aveva avuto una durata temporale estremamente breve (circa 48 ore), avendo l'imputato provveduto alla spontanea restituzione dell'orologi e della fotocamera. Si censura, inoltre, il mancato riconoscimento della diminuzione per le attenuanti generiche nella misura massima. 3.5. Con il sesto motivo, infine, si censura l'erroneo calcolo della pena, sottolineandosi come, pur essendo stato tale aspetto espressamente devoluto all'esame della Corte di appello, quest'ultima aveva sostanzialmente omesso di rispondere alle doglianze difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve premettersi che la difesa dell'imputato ha tempestivamente impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa, fuori termine, dalla Corte di appello, sicché alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa è conseguito dall'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato. La giurisprudenza, apparentemente di segno contrario, che ha indicato la difesa del ricorrente non è, in realtà, conferente rispetto al caso di specie. Secondo tali pronunce, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso dì deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez.5, n. 44863 del 7/10/2014, Prudentino, Rv. 261314; Sez.2, n.42590 del 10/10/2019, Rv.277770). Il principio sopra richiamato è espressamente riferito all'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado e si giustifica in ragione del fatto che l'atto di appello può esser proposto personalmente anche dall'imputato, oltre che dal suo difensore. Ben diverso è, invece, il caso in cui l'omesso avviso di deposito concerna la sentenza di appello e sia riferibile al solo imputato. 3 Posto che il ricorso per cassazione può essere proposto dal solo difensore abilitato, ove questi abbia avuto conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza non si configura alcuna nullità per lesione del diritto di difesa, dato che l'unico soggetto legittimato a proporre il ricorso non ha subito alcun impedimento all'esercizio della facoltà di impugnare. Sulla base di tale osservazione deve, quindi, ribadirsi il principio secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza di appello configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, dep.2020, Simeoli, Rv. 277844). Del resto, il difensore non ha in alcun modo precisato in quali termini, a fronte della tempestiva proposizione del ricorso, l'imputato possa ugualmente dolersi di un vulnus alle prerogative di difesa a lui riservate. Per completezza, deve anche rilevarsi come non viene in considerazione la previsione dell'art. 585 comma 3 cod. proc. pen. secondo cui «quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo». Invero, in relazione al ricorso per cassazione, tale regola non trova applicazione, posto che spettando la legittimazione a proporre ricorso al solo difensore, il termine inizia a decorrere necessariamente dal momento in cui a quest'ultimo è stato notificato l'avviso di deposito. 3.Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La difesa eccepisce l'omessa motivazione, ritenendo che la ricostruzione del fatto si sarebbe basata esclusivamente sul richiamo per relationem dell'accertamento compiuto in primo grado, senza che la Corte di appello si sia confrontata specificamente con i motivi dedotti nell'appello. Invero, dalla lettura della sentenza emerge chiaramente come la Corte di appello ha compiutamente descritto il fatto, non limitandosi ad un mero richiamo alla sentenza di primo grado. Peraltro, proprio rispondendo alla tesi difensiva volta a sollecitare la derubricazione del reato, i giudici di appello hanno ulteriormente approfondito gli snodi fattuali di maggior rilevanza, relativamente alle ragioni e modalità con le quali RE ha avuto la disponibilità delle chiavi dell'appartamento, alla successiva asportazione di alcuni beni di valore, nonché alla successiva riconsegna degli stessi. 4 4. Il terzo motivo di ricorso concerne la qualificazione giuridica della condotta tenuta dall'imputato. Sostiene la difesa che l'appropriazione avrebbe avuto ad oggetto beni di cui RE non aveva il possesso per ragioni d'ufficio, posto che l'immobile e i beni in esso contenuti non erano sottoposti a sequestro, nè vi era stato alcun provvedimento, sia pur informale, di affidamento all'imputato. In buona sostanza, RE avrebbe tenuto le chiavi in custodia per il semplice fatto di essere persona nota e affidabile, stante l'impossibilità, nell'immediatezza dell'accaduto, di consegnare le chiavi dell'appartamento all'avente diritto. Sulla base di tale ricostruzione in punto di fatto, la difesa invoca l'applicazione del principio secondo cui integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui invito domino e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio (Sez.6, n. 16955 del 28/3/2024, Sabellico, Rv. 286337). Tale principio è stato affermato relativamente alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio. Sostiene la difesa che la condotta posta in essere dall'imputato integrerebbe l'ipotesi del furto, proprio perché, nel caso di specie, difetterebbe il possesso del bene per ragioni d'ufficio. 4.1. La Corte di appello, nell'esaminare la questione, ha preso atto del principio di diritto sopra richiamato, ritenendo che nel caso in esame vi sarebbe stato un affidamento in consegna del bene per ragioni d'ufficio.Difatti, l'incarico di custodire le chiavi e, quindi, l'appartamento con il suo contenuto, era stato affidato ad RE dal proprio diretto superiore gerarchico, intervenuto in loco per gli accertamenti urgenti. Il fatto che non sia stato disposto il sequestro dell'immobile risulta, pertanto, del tutto irrilevante, dato che la mancanza di tale provvedimento non elide la circostanza secondo cui RE aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento per ragioni comunque ricollegati alla propria funzione di Comandante della Stazione dei Carabinieri del luogo ove si trovava l'appartamento. Del resto, era proprio in virtù di tale competenza territoriale che RE era intervenuto sul luogo ove era stata rinvenuta la persona deceduta, ritenendo di informare i superiori al fine di compiere accertamenti utili ai fini di stabilire le cause della morte. 5. I restanti motivi sono infondati. 5 Per quanto concernei1 mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 323-bis cod.pen., la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure, sottolineando come i beni oggetto di appropriazione avessero un elevato valore economico, nè poteva valorizzarsi l'intervenuta restituzione dei beni, avendo la Corte di appello ampiamente illustrato le ragioni per cui tale restituzione era essenzialmente successiva all'avvenuta scoperta delle indebite appropriazioni. Parimenti insindacabile in questa sede è la quantificazione della pena, avendo la Corte di appello specificamente motivato in ordine all'entità delle riduzioni applicabili in relazione alle attenuanti riconosciute e alla complessiva quantificazione della pena. L'ulteriore doglianza, secondo cui la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine all'errore di calcolo nella quantificazione della pena, è del tutto aspecifico, non indicandosi inche misura e per quale ragione la pena sarebbe stata erroneamente calcolata. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 151. ter disp. att. cod. proc pen. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore PA Di ON
udita la relazione svolta dal Consigliere PA Di ON;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato Massimo Rosso, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello confermava la condanna per il reato di peculato. Secondo la ricostruzione, concordemente operata dai giudici di merito, RE, in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monforte d'Alba, era intervenuto presso l'abitazione di un soggetto rinvenuto cadavere e, in tale occasione, riceveva e custodiva le chiavi dell'appartamento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36357 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 30/09/2025 L'imputato, dopo il compimento dei primi accertamenti sul posto, si sarebbe nuovamente recato nell'appartamento, prelevando un orologio dì valore e una macchina fotografica appartenute al deceduto. La configurabilità del reato di peculato veniva sostenuta dai giudici d'appello sottolineando il fatto che l'imputato aveva partecipato agli accertamenti, finalizzati a stabilire la causa del decesso, e in quell'occasione il suo superiore gerarchico, capitano Di Nunzio, gli aveva affidato la custodia dell'appartamento, fino alla consegna delle chiavi ai parenti, provenienti dall'estero, della persona deceduta. Pur dandosi atto, quindi, che l'appartamento e i beni in esso conservati non venivano sottoposti a sequestro, la Corte di appello ha ugualmente ritenuto che RE fosse stato investito di un compito di custodia, strettamente collegato all'esercizio delle proprie funzioni, il che integrava il presupposto della disponibilità per ragioni d'ufficio e, quindi, il reato di peculato. 3. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati sei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, in quanto, al deposito della stessa oltre il termine di 60 giorni previsti per la motivazione, non seguiva l'avviso di deposito in favore dell'imputato. Sostiene la difesa che, in tal modo, si sarebbe verificata una nullità a regime intermedio. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, stante la sostanziale carenza argomentativa relativamente alla ricostruzione del fatto. La sentenza di appello, infatti, conterrebbe un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza che siano state esaminate criticamente le questioni sollevate dalla difesa. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di peculato. Evidenzia la difesa del ricorrente come, nel caso di specie, RE non aveva in alcun modo acquisito la disponibilità dei beni della persona deceduta nel compimento di un atto d'ufficio, posto che, terminate le verifiche all'interno dell'appartamento, non si era proceduto ad apporre alcun vincolo probatorio sullo stesso. La disponibilità delle chiavi dell'appartamento era conseguita esclusivamente alla impossibilità di consegnare le stesse agli aventi diritto, dovendosi attendere l'arrivo dei parenti della persona deceduta. L'imputato, pertanto, non avendo conseguito la disponibilità della res per ragioni dell'ufficio, non poteva rispondere di peculato, ma solo di furto. 3.4. Con il quarto e quinto motivo di ricorso, si censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 323-bis cod. pen., tenuto 2 conto dell'eseguítà del fatto contestato, anche in considerazione della circostanza per cui l'appropriazione aveva avuto una durata temporale estremamente breve (circa 48 ore), avendo l'imputato provveduto alla spontanea restituzione dell'orologi e della fotocamera. Si censura, inoltre, il mancato riconoscimento della diminuzione per le attenuanti generiche nella misura massima. 3.5. Con il sesto motivo, infine, si censura l'erroneo calcolo della pena, sottolineandosi come, pur essendo stato tale aspetto espressamente devoluto all'esame della Corte di appello, quest'ultima aveva sostanzialmente omesso di rispondere alle doglianze difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve premettersi che la difesa dell'imputato ha tempestivamente impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa, fuori termine, dalla Corte di appello, sicché alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa è conseguito dall'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato. La giurisprudenza, apparentemente di segno contrario, che ha indicato la difesa del ricorrente non è, in realtà, conferente rispetto al caso di specie. Secondo tali pronunce, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso dì deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez.5, n. 44863 del 7/10/2014, Prudentino, Rv. 261314; Sez.2, n.42590 del 10/10/2019, Rv.277770). Il principio sopra richiamato è espressamente riferito all'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado e si giustifica in ragione del fatto che l'atto di appello può esser proposto personalmente anche dall'imputato, oltre che dal suo difensore. Ben diverso è, invece, il caso in cui l'omesso avviso di deposito concerna la sentenza di appello e sia riferibile al solo imputato. 3 Posto che il ricorso per cassazione può essere proposto dal solo difensore abilitato, ove questi abbia avuto conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza non si configura alcuna nullità per lesione del diritto di difesa, dato che l'unico soggetto legittimato a proporre il ricorso non ha subito alcun impedimento all'esercizio della facoltà di impugnare. Sulla base di tale osservazione deve, quindi, ribadirsi il principio secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza di appello configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, dep.2020, Simeoli, Rv. 277844). Del resto, il difensore non ha in alcun modo precisato in quali termini, a fronte della tempestiva proposizione del ricorso, l'imputato possa ugualmente dolersi di un vulnus alle prerogative di difesa a lui riservate. Per completezza, deve anche rilevarsi come non viene in considerazione la previsione dell'art. 585 comma 3 cod. proc. pen. secondo cui «quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo». Invero, in relazione al ricorso per cassazione, tale regola non trova applicazione, posto che spettando la legittimazione a proporre ricorso al solo difensore, il termine inizia a decorrere necessariamente dal momento in cui a quest'ultimo è stato notificato l'avviso di deposito. 3.Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La difesa eccepisce l'omessa motivazione, ritenendo che la ricostruzione del fatto si sarebbe basata esclusivamente sul richiamo per relationem dell'accertamento compiuto in primo grado, senza che la Corte di appello si sia confrontata specificamente con i motivi dedotti nell'appello. Invero, dalla lettura della sentenza emerge chiaramente come la Corte di appello ha compiutamente descritto il fatto, non limitandosi ad un mero richiamo alla sentenza di primo grado. Peraltro, proprio rispondendo alla tesi difensiva volta a sollecitare la derubricazione del reato, i giudici di appello hanno ulteriormente approfondito gli snodi fattuali di maggior rilevanza, relativamente alle ragioni e modalità con le quali RE ha avuto la disponibilità delle chiavi dell'appartamento, alla successiva asportazione di alcuni beni di valore, nonché alla successiva riconsegna degli stessi. 4 4. Il terzo motivo di ricorso concerne la qualificazione giuridica della condotta tenuta dall'imputato. Sostiene la difesa che l'appropriazione avrebbe avuto ad oggetto beni di cui RE non aveva il possesso per ragioni d'ufficio, posto che l'immobile e i beni in esso contenuti non erano sottoposti a sequestro, nè vi era stato alcun provvedimento, sia pur informale, di affidamento all'imputato. In buona sostanza, RE avrebbe tenuto le chiavi in custodia per il semplice fatto di essere persona nota e affidabile, stante l'impossibilità, nell'immediatezza dell'accaduto, di consegnare le chiavi dell'appartamento all'avente diritto. Sulla base di tale ricostruzione in punto di fatto, la difesa invoca l'applicazione del principio secondo cui integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui invito domino e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio (Sez.6, n. 16955 del 28/3/2024, Sabellico, Rv. 286337). Tale principio è stato affermato relativamente alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio. Sostiene la difesa che la condotta posta in essere dall'imputato integrerebbe l'ipotesi del furto, proprio perché, nel caso di specie, difetterebbe il possesso del bene per ragioni d'ufficio. 4.1. La Corte di appello, nell'esaminare la questione, ha preso atto del principio di diritto sopra richiamato, ritenendo che nel caso in esame vi sarebbe stato un affidamento in consegna del bene per ragioni d'ufficio.Difatti, l'incarico di custodire le chiavi e, quindi, l'appartamento con il suo contenuto, era stato affidato ad RE dal proprio diretto superiore gerarchico, intervenuto in loco per gli accertamenti urgenti. Il fatto che non sia stato disposto il sequestro dell'immobile risulta, pertanto, del tutto irrilevante, dato che la mancanza di tale provvedimento non elide la circostanza secondo cui RE aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento per ragioni comunque ricollegati alla propria funzione di Comandante della Stazione dei Carabinieri del luogo ove si trovava l'appartamento. Del resto, era proprio in virtù di tale competenza territoriale che RE era intervenuto sul luogo ove era stata rinvenuta la persona deceduta, ritenendo di informare i superiori al fine di compiere accertamenti utili ai fini di stabilire le cause della morte. 5. I restanti motivi sono infondati. 5 Per quanto concernei1 mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 323-bis cod.pen., la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure, sottolineando come i beni oggetto di appropriazione avessero un elevato valore economico, nè poteva valorizzarsi l'intervenuta restituzione dei beni, avendo la Corte di appello ampiamente illustrato le ragioni per cui tale restituzione era essenzialmente successiva all'avvenuta scoperta delle indebite appropriazioni. Parimenti insindacabile in questa sede è la quantificazione della pena, avendo la Corte di appello specificamente motivato in ordine all'entità delle riduzioni applicabili in relazione alle attenuanti riconosciute e alla complessiva quantificazione della pena. L'ulteriore doglianza, secondo cui la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine all'errore di calcolo nella quantificazione della pena, è del tutto aspecifico, non indicandosi inche misura e per quale ragione la pena sarebbe stata erroneamente calcolata. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 151. ter disp. att. cod. proc pen. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore PA Di ON