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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/07/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1486/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello conIGliere
Andrea Giovanni Melani conIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1486/2021 promossa da
(c.f. , difesa dall'avv. Mauro Manassero, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Rivolo, corso Francia, n. 139 appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
(c.f. ), difeso dall'avv. Alberto Dapino, Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Asti, piazza Statuto, n. 1
(c.f. ) Controparte_2 C.F._5 appellati
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino,
In via istruttoria.
- Disporre l'acquisizione d'Ufficio del fascicolo del primo grado del giudizio.
- assegnare alle parti breve termine per il deposito di note a commento della C.T.U.;
- per i motivi sovra dedotti, disporre la rinnovazione della CTU in materia medico psichiatrica circa la sussistenza della capacità di intendere di volere della SI
alla data della redazione del testamento 01.06.2016, con assegnazione Persona_1 dell'incarico a professionista individuato oltre i confini della circoscrizione del distretto della
Corte d'Appello di Torino.
Nel merito,
- accertata l'incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 591, 2° comma, n. 3)
Cod. Civ., in totale riforma della Sentenza n. 2801/2021, emessa dal Tribunale di Torino,
Sezione II° civile, nella causa allibrata all'R.G. n. 20233/2017, dichiarare nullo il testamento 01.06.2016 della SI ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3) Persona_1
Cod. Civ. e, per l'effetto,
- ordinare devolversi l'eredita morendo dismessa dalla IGnora secondo Persona_1 la disciplina ab intestato.
- con vittoria di spese e competenze professionali e di CTU di entrambi i gradi del giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e cpa rifuse.
- con richiesta di applicazione del comma 1 bis dell'art. 1 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del Dec. Min. Giust. n. 37/2018 e dall'art. 2, comma
1, lettera a) del D.M. 13 agosto 2022, n. 147».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia codesta Corte Ecc.ma Parte_3
• Disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, rigettare l'impugnazione avversaria, occorrendo previa integrazione dell'istruttoria di causa svolta in primo grado mediante ammissione dei capi di prova sotto riportati e assunzione delle relative prove (come richiesto per scrupolo tuzioristico da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e nelle conclusioni della Comparsa di Costituzione nel presente grado di giudizio e come infine richiamate in sede di precisazione delle conclusioni in grado d'appello all'udienza 28/06/2023) in esito all'ammissione, ove ritenuta necessaria, dei capi di prova dedotti e non valutati di ammissibilità o meno da parte del primo Giudice (in quanto ritenuti implicitamente ridondanti ai fini del decidere) e che qui sotto si ritrascrivono.
2 • Disporsi la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come promosso dall'odierna appellante e dal defunto attore Parte_1
nei confronti della defunta madre dante causa dell'odierno appellato, Persona_2
, trascrizione come da Nota 12/01/2018 Reg. Gen. N. 1275, Reg. Part. N. Persona_3
935 relativa alla domanda giudiziale 13/09/2017 avanti il Tribunale di Torino rep. N.
41806 tipo 508 Dichiarazione Annullamento Atti, trascrizione come da nota che infra si riproduce in scansione fotostatica
• Col favore di spese di giudizio e costi di Consulenza d'Ufficio, con rimborso di questi ultimi per la parte sostenuta».
Svolgimento del processo
1. e avevano convenuto Parte_1 Persona_2 Persona_3 [...]
innanzi al Tribunale di Torino, per ottenere la dichiarazione di CP_1 Parte_2 nullità o d'inefficacia ovvero l'annullamento del testamento olografo di del Persona_1
1° giugno 2016, e per l'effetto la dichiarazione di apertura della successione legittima.
Gli attori avevano rappresentato di essere fratelli dei convenuti e della de cuius, che con testamento aveva disposto del patrimonio a beneficio di e che prima Persona_3 della redazione, dal 22 al 28 maggio 2016, era stata ricoverata in ospedale, in ragione di severi deficit cognitivi e del sovraddosaggio di farmaci.
Gli attori avevano dedotto l'invalidità del testamento perché apocrifo e perché fatto in un momento di incapacità di intendere e di volere dell'ereditanda.
2. si erano costituite in giudizio, Persona_3 Controparte_1 Parte_2 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
3. Con sentenza n. 2801/2021 dell'1 giugno 2021, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande degli attori, ponendo a loro carico le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, grafologica e medica, e condannandoli alla refusione delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a tre motivi e Parte_1 ha chiesto di dichiarare nullo il testamento per incapacità di intendere e di volere e, per l'effetto, di ordinare la devoluzione dell'eredità secondo la disciplina ab intestato, anche previa, eventuale, rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
, succeduto ad ha chiesto il rigetto dell'appello, salva Parte_3 Persona_3 integrazione probatoria, se ritenuta necessaria.
3 5. , succeduta a e Controparte_2 Persona_2 Controparte_1 [...] sono state dichiarate contumaci. Pt_2
Con ordinanza del 24 aprile-22 maggio 2024, è stata disposta una consulenza tecnica per accertare se alla data del 1° giugno 2016 fosse incapace di Persona_1 testare.
A seguito delle difese finali, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. L'appellante ha impugnato soltanto il rigetto della domanda di accertamento della nullità (rectius di annullamento) del testamento per incapacità di intendere e volere della de cuius, redatto il primo giugno 2016.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la violazione delle regole che sovraintendono al riparto dell'onere della prova, perché, provata l'incapacità permanente dell'ereditanda, si doveva presumere la stessa condizione nel momento della redazione del testamento, salva dimostrazione, a carico della controparte, di un lucido intervallo.
Con gli altri due motivi d'appello, l'appellante ha censurato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio (secondo motivo) e l'erronea valutazione della testimonianza di Tes_1
(terzo motivo).
[...]
La continuità oggettiva tra i motivi, da filtrare alla luce della consulenza tecnica disposta in questa fase, ne giustifica l'esame congiunto, tutti strumentali a vanificare il testamento impugnato perché redatto da persona di fatto incapace.
L'appello (e con esso le domande sottese) non è fondato.
Il testamento è annullabile, se redatto da persona incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetta [art. 591, commi 2, 3, n.
3), c.c.].
La regola è la condizione fisiologica delle persone fisiche, sicché ne va presunta la capacità d'intendere e di volere;
la presunzione copre ogni momento della vita, anche di relazione.
L'incapacità di intendere e di volere è invece l'eccezione, che, in quanto tale, ha una rilevanza oggettiva per singoli atti, e va dunque apprezzata al momento del compimento dell'atto (art. 428 c.c.), quindi per il testamento, al momento della sua redazione [art. 591, co. 2, n. 3), c.c.].
4 La presunzione invocata dall'appellante, quale prova della redazione del testamento nel momento in cui l'ereditanda era incapace, esprime invece l'inversione dei termini del rapporto, per cui la regola è l'incapacità di fatto della persona, mentre l'eccezione sono gli intervalli di lucidità (per tutte, in argomento, v. Cass. civ., sez. II^, ord. 14 settembre
2022, n. 26984).
Ciò IGnifica che il fatto noto, le cui allegazione e prova gravano su chi ha impugnato il testamento (artt. 2697, co. 1, 591, co. 3, c.c.), non corrisponde a una semplice patologia
(in senso ampio) dell'ereditando, quale possibile causa dell'incapacità, bensì a quella che, per le sue caratteristiche, esprime con adeguata certezza che di norma l'ereditando non è capace autodeterminarsi.
La prova non è stata raggiunta.
L'appellante ha assunto che l'incapacità naturale dell'ereditanda era «rappresentata sia dal grave decadimento cognitivo sia dall'ulteriore causa perturbatrice transitoria rappresentata dalla ripetuta intossicazione da benzodiazepine […] sia prima che dopo la data della redazione del testamento» (p. 18 cit. app.).
L'appellante ha ricavato i dati utili dai soli documenti sanitari relativi a due ricoveri della sorella, il primo avvenuto tra il 22 e il 28 maggio 2016, e il secondo tra il 13 e il 20 marzo 2017, giorno della morte.
Occorre allora considerare prima di tutto queste emergenze documentali, vagliate in sede di consulenza tecnica.
La consulenza tecnica disposta in questa fase si pone, almeno quanto all'esito, in continuità con quella espletata nella fase di primo grado.
L'esito è nuovamente sfavorevole per l'appellante.
Le due cause indicate dall'appellante vanno esaminate partitamente.
Per quanto riguarda l'intossicazione da benzodiazepine, ragione del primo ricovero, il consulente tecnico ha desunto «dalla documentazione che la de cuius versava in uno stato di sopore all'atto del ricovero del 2016, che tale stato veniva risolto con la somministrazione di flumazenil già in Pronto Soccorso e che pertanto l'effetto sedativo delle benzodiazepine era cessato all'atto della dimissione» (p. 21 rel. per.).
Il consulente tecnico ha affermato che «[n]ulla possiamo sapere in merito allo stato della de cuius nei giorni successivi (dopo la dimissione) ma, almeno stando a quanto si legge nella cartella del 2017 [cioè quella relativa al secondo ricovero], alla visita geriatrica del febbraio del 2017 nulla veniva indicato in merito all'esistenza di uno stato di sopore
5 dovuto a benzodiazepine, anzi la geriatra prescriveva di aumentare il dosaggio del Lexotan che è una benzodiazepina. || Ribadisco però che non è dato di sapere se la Pt_1 assumesse una benzodiazepina alla data del testamento, quale benzodiazepina, a quale dose e con quale effetto. L'unico elemento che si può ipotizzare è che al momento in cui la visitò la geriatra la de cuius assumesse il Lexotan ma le sue condizioni suggerirono alla geriatra di aumentare la dose di tale farmaco. || L'altro dato che si desume dalle cartelle
(ricovero del 2017) è che nel marzo successivo a tale visita geriatrica all'ingresso in Pronto
Soccorso i sanitari scrivevano “ore 18.14 sopore con acidosi respiratoria acuta da intossicazione BDZ in multipla terapia sedativa”, per cui le veniva praticato Anexate ½ fl
“con pronto risveglio”. || Tali dati inducono a ritenere che non siano disponibili elementi per stabilire se alla data del testamento la fosse di nuovo sotto effetto di Pt_1 benzodiazepine;
si può solo sapere che alla dimissione del 28-05-2016 la condizione di sospetto sovradosaggio di benzodiazepine era risolta e questo già in pronto soccorso all'ingresso» (pp. 21 s. rel. per.).
Il consulente tecnico ha pertanto concluso per la carenza di «dati che consentano di affermare che alla data del testamento ella fosse ancora nella condizione di sopore presente il 22-05-2016 (data del primo ricovero)» (p. 22 rel. per.).
Non vi sono ragioni per opinare diversamente.
La conclusione è coerente con gli elementi acquisiti ed è sostanzialmente condivisa dalla consulente di parte appellante, che ha così osservato: «L'effetto del sovradosaggio di benzodiazepine veniva comunque risolto nell'immediatezza di entrambi i ricoveri mediante il trattamento farmacologico con antagonista. In effetti, come asserisce il CTU, non è dato sapere con certezza se alla data del testamento la de cuius assumesse tale farmaco, anche se appare altamente probabile alla luce della successiva cartella cinica del 2017» (p. 3 oss.).
Il giudizio di alta probabilità non è accompagnato da una precisa illustrazione della premessa in fatto ed a revocarlo in dubbio è l'ulteriore rilievo del consulente d'ufficio: «Si legge […] nelle note del DEA del ricovero del 2017 che come terapia domiciliare risultava all'ultimo passaggio in PS: “ASA, Lasix 2 cp + 2 cp, Lansoprazolo 15 mg, AM 10 gtt, Citalopram 10 gtt, TI 15 gtt, Bisoprololo 1.25, Talofen 16 gtt.” Pertanto non risultava essere in terapia con benzodiazepine ma con due antidepressivi e un antipsicotico
a basse dosi» (p. 22 rel. per.).
6 Con riguardo al decadimento cognitivo dell'ereditanda, l'appellante ne ha evidenziato la gravità; al momento delle dimissioni del 28 maggio 2016, l'ereditanda versava in uno stato di “decadimento cognitivo severo”, dato ripreso anche in sede di ricovero del marzo
2017 (“sopore in decadimento cognitivo severo e pregressa intossicazione da BDZ”, p. 11 rel. per.).
In argomento, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che «dalla documentazione fornita non emerg[o]no elementi sufficienti per poter affermare che al momento del testamento la compromissione delle funzioni cognitive della de cuius fosse tale da renderla gravemente incapace e quindi incapace di disporre per testamento» (p. 33 rel. per.).
Il consulente tecnico ha affermato che gli elementi acquisiti non sono sufficienti ad accertare le cause esatte e le caratteristiche del decadimento cognitivo dell'ereditanda che emerge dai documenti sanitari;
pertanto, la denuncia di “genericità” di alcune espressioni adoperate altro non appare che la negazione della sufficienza del dato rappresentato.
Il consulente tecnico ha preso in esame «il referto della TC Cranio del 22/05/2016:
“Si osserva scarsa differenziazione cortico-sottocorticale con spianamento dei solchi cerebrali soprattutto a livello occipitale. Non sono identificabili lesioni ischemiche recenti o segni di emorragia. Le cavità liquorali sono ectasiche e le strutture della linea sagittale sono in asse”» (p. 23 rel. per.), precisando che «[t]rattasi di esame che non consente di definire quale sia lo stato cognitivo ma fornisce indicazioni relative alle cause: lo spianamento dei solchi è un segno precoce di ischemia e/o indicativo della presenza di edema cerebrale;
l'ectasia delle cavità liquorali in genere si osserva quando sono presenti segni di atrofia corticale ma solo una risonanza magnetica può confermare la presenza di atrofia della corteccia e, stante l'età avanzata della alla data dell'esame (89 anni), Pt_1 può anche rientrare nella norma e non costituisce prova dell'esistenza di un deterioramento cognitivo. || I dati anamnestici (ipertensione, fibrillazione atriale) e l'esito di tale esame suggeriscono ai clinici di affermare trattarsi di “decadimento neurologico in verosimile vasculopatia cronica”. Verosimile quindi ma non certo» (pp. 23 s. rel. per.).
Il consulente tecnico ha poi soggiunto che «non esistono dati certi che consentano di stabilire con precisione quale sia il decorso di un deterioramento cognitivo e questo sia se si tratta di un deterioramento su base cerebrovascolare, sia se si tratta di un deterioramento dovuto a degenerazione (morbo di Alzheimer). || In merito alla diagnosi un ulteriore elemento di valutazione è fornito dalla TAC dell'encefalo che è stata eseguita nel corso del ricovero: ma il referto di tale esame, come già indicato in precedenza, non consente di
7 stabilire quale sia l'entità del deterioramento cognitivo;
la TAC dell'encefalo permette solo di accertarne le cause. E, come già in precedenza indicato, questo esame ha messo in evidenza la presenza di segni di compromissione di tipo ischemico e/o di edema cerebrale e anche di possibile atrofia corticale (allargamento dei ventricoli). || Tuttavia proprio le caratteristiche di questo esame, eseguito oltretutto in una situazione di urgenza e senza mezzo di contrasto non consente di sapere se si trattasse di una condizione conseguente alla cerebrovasculopatia da cui la de cuius era affetta, oppure di una condizione di degenerazione quale si osserva nel disturbo neurocognitivo di tipo degenerativo. || D'altro canto è noto che in una elevata percentuale di casi la compromissione cognitiva che compare nell'anziano e che determina l'insorgere del Disturbo neurocognitivo è a genesi mista, vascolare e degenerativa» (p. 28 rel. per.).
Il consulente tecnico ha quindi dedotto che «dalla documentazione fornita dalla cartella clinica del 2016 e del 2017 e dall'esito della visita geriatrica effettuata nel febbraio del 2017, alla quale si fa menzione nella cartella del 2017, non vi siano elementi sufficienti che permettano di stabilire con certezza quali fossero le caratteristiche di quella condizione di compromissione cognitiva che è stata descritta nel corso del ricovero del 2016» (ibidem).
La conclusione cui è pervenuto il consulente d'ufficio non è scalfita dalle eccezioni dell'appellante.
La sua consulente ha riportato il novero delle aree cognitive che servono da criteri per accertare i disturbi neurocognitivi e i gradi di gravità del disturbo, rammentando che quello grave ricorre quando la persona è «[c]ompletamente dipendente, quando cioè le aree cognitive sono compromesse gravemente» (pp. 2 s. oss.).
La consulente ha quindi ritenuto equipollente a grave l'aggettivo severo utilizzato per qualificare il decadimento dell'ereditanda.
Sennonché, in astratto, la grave (o severa) compromissione delle funzioni cognitive non equivale a totale compromissione delle medesime.
In concreto, la consulente non ha annoverato precisamente quali funzioni cognitive si potessero ritenere gravemente compromesse, ma ha rimarcato lo stato confusionale e di disorientamento dell'ereditanda, registrati durante i ricoveri del 2016 e del marzo
2017.
In primo luogo, va osservato che lo stato di disorientamento era sì diffuso, ma non permanente;
dopo ventiquattro ore dall'ingresso in reparto, in data 23 maggio 2016, è stato accertato uno “stato cognitivo orientato t/s” (p. 6 rel. per.).
8 È altresì IGnificativo rilevare che, nel mese di febbraio 2017, l'ereditanda è stata visitata, ma non risulta che fosse confusa («“… febbraio 2017 visita di controllo geriatrica: riscontro occasionale di frattura VIII costa sx, tremori agli arti negli spostamenti, riduzione degli edemi declivi, discreto compenso cardiorespiratorio. ConIGliata graduale riduzione del AM e aumento del Lexotan gtt.”», p. 19 rel. per.).
In secondo luogo, si rivela riduttivo descrivere la situazione cognitiva della de cuius, evidenziandone solo la confusione e il disorientamento.
La situazione era più articolata, come emerge dai documenti sanitari.
Con riguardo al primo ricovero, il 22 maggio 2016, si legge: «Paz vigile, ma rallentata, tende ad assopirsi;
non completamente orientata TS, eloquio impastato. Collaborante alla visita ma difficoltà ad eseguire ordini complessi» (p. 10 rel. per.); sempre in quel momento, risulta che l'ereditanda «“ […] ha riferito anche dolore retrosternale esordito stanotte e durato svariate ore.” Dato che induce a ritenere che la fosse in grado di percepire Pt_1
e riferire il proprio stato» (p. 23 rel. per.).
Dopo ventiquattro ore dall'ingresso in reparto, oltre alla capacità di orientamento spazio-temporale, sono stati accertati «comunicazione verbale normofasico. Sonno e riposo autonomo”. || “Ulteriori valutazioni all'ingresso: N.R. dal PS paz. Con insuff. cardiaca. Paz. Relativamente lucida e collaborante, deambula con aiuto all'igiene, cute integra, non segni di comprensioni. Porta pannolone di protezione. Dieta cremosa”» (p. 6 rel. per.).
Giova poi riportare un estratto del diario clinico: «Nella nota delle ore 12.00 si legge:
“a pranzo digiuno per sopore” || “ore 19.00 più vigile, chiede di alimentarsi per cena, deglutizione corretta con H2O gel”. || Nella nota del 24/5/2016: “notte poco riposata nonostante abbia assunto…AB 5 gtt…. Pz. Vigile, collaborante, mobilizzata, Per_4 seduta, disorientata t/s…..Deglutizione corretta con H2O”. || In data 25/5/2016 si legge: “'paziente vigile, tranquilla, confusa, disorientata t/s, collaborante. Seduta in carrozzina con buona tolleranza. Notte poco riposata, somministrate prima 5 gtt Per_4 senza beneficio, poi ½ fl sempre con scarso beneficio (h 1.00). Anche questa Per_4 mattina episodio di agitazione…”. || In data 26/5/2016 si legge: “vigile collaborante. Ieri
h 17.30 somministrato 5 gtt per agitazione, notte riposata…”. || In data Per_4
27/5/2016: “Vigile, collaborante, notte riposata. Si reca in bagno per urinare.
Disorientata ma gestibile…”» (pp. 5 s. rel. per.).
9 Alle dimissioni, l'ereditanda risultava «disorientata ma tranquilla e gestibile» (p. 33 rel. per.).
Con riguardo al ricovero del marzo 2017, all'ingresso, «all'esame obiettivo […] risulta:
“sistema nervoso centrale periferico paz vigile, parzialmente collaborante, disorientata s/t; non apparenti deficit di lato né dei nervi cranici […]”» (p. 12 rel. per.).
Anche in questa seconda esperienza l'ereditanda era confusa (v. p. 14 rel. per.) ed ha alternato momenti in cui era vigile e collaborante a quelli in cui era soporosa: «in data
14/03/2017 ore 14.45: “paziente vigile, collaborante, disorientata t/s…esegue comandi semplici…”. […] In data 15/03/2017: “paziente vigile, parzialmente collaborante. Ieri pomeriggio confabulante…”. Nella nota del 16/03/2017 si legge […] ore 10.30: “soporosa, risvegliabile agli stimoli verbali…”. […] ore 14.00: “paziente soporosa, risvegliabile con stimolo verbale, rallentata…”. […] In data 17/03/2017: “paziente soporosa, risvegliabile, esegue ordini semplici. Notte riposata a tratti”. Stessa data ore 14.40: “paziente soporosa ma risvegliabile con stimolo verbale. Esegue ordini semplici …”. […] In data 18.03/2017:
“soporosa ma facilmente risvegliabile allo stimolo verbale, confabulante risponde a domande semplici. Stanotte ha riposato…”. […] Nella nota del 19/03/2017 ore 22.15 si legge tra l'altro: “… al momento della visita pz. vigile, discretamente collaborante, lamentosa …”» (p. 12 rel. per.).
I dati relativi ad entrambi i ricoveri descrivono l'ereditanda anche come vigile, quindi attenta, e collaborante, sicché le funzioni cognitive non erano totalmente compromesse.
Questi elementi sono pretermessi nelle valutazioni della consulente dell'appellante.
Si osserva tra l'altro che, secondo la prospettazione originaria dell'appellante, «la patologia clinica di cui il de cuius era affetta non consentiva di vergare alcun testamento»
(p. 5 cit.), mentre, di converso, ne è stata accertata la riferibilità alla de cuius e quindi l'autenticità (p. 7 sent.).
La consulente di parte appellante ha rimarcato l'esito dell'esame denominato tramite la IGla “SPMSQ” (“Short Portable Mental Status Questionnaire”, p. 14 doc. lett. d fasc. appellante).
Anzitutto, è un accertamento insufficiente.
Il consulente tecnico ha infatti evidenziato che si tratta di un «un test molto semplice che non valuta tutte le funzioni cognitive ma solo l'orientamento nel tempo e nello spazio, la capacità di concentrazione e la memoria remota» (p. 31 rel. per.).
Questa considerazione non risulta criticata dai consulenti di parte.
10 In ogni caso, l'esito dell'esame non ha la concludenza attesa dall'appellante: «L'esito dello SPMSQ […] non fornisce un riferimento in quanto, pur avendo rilevato un valore che deponeva per un deterioramento grave, venne somministrato in un momento in cui la de cuius era “Sedata, soporosa”» (p. 25 rel. per.).
La consulente dell'appellante ha dal canto suo rilevato che l'esame è stato «effettuato il giorno successivo all'ingresso, quando ormai l'effetto delle benzodiazepine era dissolto dall'Anexate» (p. 4 oss.).
Questo dato è irrilevante perché l'esame è stato comunque somministrato, quando la de cuius era sedata e in stato soporoso, come testualmente è riportato nell'epigrafe del documento (p. 14 doc. lett. d fasc. appellante).
I test “IADL” e “ADL” risultano espletati all'ingresso del ricovero, visto che precedono quello “SPMSQ”, datato 23 maggio 2016, quindi nel momento più critico per la de cuius; inoltre, né il consulente d'ufficio, né quelli di parte li hanno valorizzati.
Pertanto, il dato più IGnificativo, perché compulsato dai consulenti tecnici, e cioè quello dell'esame “SPMSQ” a cui è stato associato il giudizio di deterioramento cognitivo grave, non è probante.
In assenza di vizi e vista la coerenza delle deduzioni alle premesse le conclusioni del consulente d'ufficio meritano adesione.
Non deve essere accolta la sollecitazione dell'appellante di disporre un'altra (la terza) consulenza tecnica, anche perché dalla relazione peritale e dall'esito del confronto con le osservazioni dei consulenti di parte si sono ricavati elementi più che adeguati per poter decidere.
Dalla prospettazione dell'appellante non si ricavano circostanze ulteriori a quelle dei ricoveri espressive delle condizioni dell'ereditanda nel periodo anteriore al primo ricovero e in quello successivo, conclusosi con la morte.
La rappresentazione dell'appellante, fatta entro i limiti delle preclusioni processuali, non contiene infatti l'illustrazione del vissuto della sorella o con la sorella in quei periodi, sicché non si può dire che la parte sia stata testimone diretta della condizione psichica della de cuius.
Ricorrono semmai circostanze che contrastano con la posizione dell'appellante e che corroborano e l'esito peritale e le valutazioni esposte.
11 È provato che l'ereditanda ha venduto la (quota di) proprietà immobiliare in data 24 febbraio 2016 (doc. n. 5 fasc. primo grado appellato), quindi circa un mese prima del primo ricovero e circa tre mesi prima dalla redazione del testamento.
In difetto di circostanze di segno contrario, va escluso, quantomeno, che l'ereditanda versasse nella situazione di confusione e disorientamento registrata durante i ricoveri, perché ragionevolmente apprezzabile dal notaio (e dagli altri astanti).
Inoltre, va considerata la testimonianza di che ha assistito alla Testimone_1 redazione del testamento.
L'appellante ha eccepito che la «teste […] non risulta fosse stata ammessa» (p. 27 cit. app.).
L'assunzione della prova e il successivo utilizzo implicano per definizione il vaglio positivo di ammissibilità e la conseguente (anche implicita) ammissione;
tra l'altro, alcuna eccezione era stata sollevata dall'appellante all'udienza di assunzione della prova.
La teste ha così dichiarato «la IG.ra scrisse tale documento alla mia Persona_1 presenza. C'ero solo io, era il 01.06.2016. Ero andata apposta su chiamata espressa della
SI che, uscita giorni prima dall'ospedale, mi fece chiamare da suo nipote , mi Pt_3 pare, perché mi doveva parlare. Ed io mi recai da sola a casa sua dove spesso andavo a trovarla. All'epoca abitavo ad Asti e venni a Torino in tarda mattinata apposta, per tale occasione. ADR Quel giorno cucinò mia suocera la sorella della IG.ra e dopo Persona_1 pranzo io rimasi sola con la IG.ra , in quanto mia suocera era andata a fare
Per_1 commissioni in Banca, forse, e la IG.ra mi chiese come poteva fare per lasciare tutti i
Per_1 suoi beni secondo le sue volontà. Io le spiegai di scrivere i suoi dati, e genericamente di indicare il nome della persona a cui voleva lasciare i suoi beni. ADR La IGnora non
Per_1 mi disse che intendeva lasciare i suoi beni a una singola persona. Sono consulente aziendale dal 1984 circa e collaboro con avvocati, periti e professionisti vari e pertanto avevo ed ho conoscenza di come si redige un testamento. ADR La IGnora scrisse il
Per_1 testamento tutto di suo pugno, in maniera autonoma senza il mio intervento né mie correzioni e alla fine me lo fece leggere» (verbale d'udienza del 14 febbraio 2019).
La teste ha esposto che «la IG.ra era concentrata e sapeva perfettamente quello Per_1 che voleva fare e mi chiese solo il modo in cui poterlo fare» (ibidem).
La testimonianza è attendibile.
12 La teste ha potuto percepire direttamente le condizioni dell'ereditanda al momento della redazione del testamento ed ha riportato l'esperienza senza contraddizioni e in modo così articolato da non far revocare in dubbio la partecipazione a quel momento.
Le eccezioni in parte qua dell'appellante non sono fondate.
Quella inerente al rapporto, ascrivibile a convivenza more uxorio, della teste con l'appellato, figlio dell'erede istituita dalla de cuius, è una forma alternativa per dedurre l'incapacità a testimoniare.
L'art. 246 c.p.c. vieta l'assunzione come testimoni, aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio.
La testimone non aveva, prima della morte dell'erede, e non ha, tuttora, un interesse giuridicamente apprezzabile.
L'(eventuale) interesse a che l'appellato, subentrato alla madre, conservi i beni della de cuius, non integra una situazione giuridica soggettiva, ma al più una mera aspettativa di fatto, quella cioè di rendersi in qualche forma acquirente anche in parte del patrimonio dell'appellato anticipatamente, per donazione (ovvero per altro atto), o successivamente, in caso di sopravvivenza a lui, per successione testamentaria o legittima, la quale ultima richiede anche il coniugio, altro evento futuro ed incerto.
La circostanza per cui la testimone fosse sola insieme all'ereditanda è un dettaglio della vicenda di per sé neutro, che giustamente la prima non ha omesso di riportare.
Altrettanto dicasi per la dichiarata competenza testamentaria.
L'appellante ha asserito in comparsa conclusionale che «la specifica competenza nella materia successoria dichiarata dalla stessa teste, il più che consolidato rapporto di fidanzamento con l'aspirante erede (ormai son oltre venti anni) non consentono all'interprete di escludere aprioristicamente sia l'intervento della testimone nella redazione della scheda, sia un'eventuale sua attività captatoria in favore del proprio compagno di vita» (p. 31).
Sennonché, la questione non è l'impossibilità di escludere le infinte ipotesi che si possono formulare, bensì ritenerle verosimili.
Le illazioni sono invece prive di riscontro, essendo del tutto insufficiente la presunta aspirazione ad appropriarsi del patrimonio dell'appellato, legata ad eventi futuri e incerti
(a partire dalla volontà dispositiva dell'appellato).
13 L'appellante non ha riportato condotte della teste da cui potere desumere la capacità
a promuovere iniziative captatorie e più in generale non ha allegato circostanze evocative di un cattivo rapporto con la de cuius.
Considerata la presunzione della fisiologia dei rapporti, era normale attendersi dalla testimone la disponibilità a frequentare l'ereditanda, come dichiarato, e ad assecondarne le richieste di assistenza.
Quanto all'intervento della teste nella redazione della scheda, è sufficiente ribadire che la questione dell'autenticità del testamento è stata sciolta a sfavore dell'appellante e da lei non più riproposta.
La dichiarazione secondo cui l'ereditanda fosse sostanzialmente lucida non si pone necessariamente in contrasto con i dati sanitari del pregresso ricovero.
Come esposto, non ricorre adeguata certezza sulla gravità del decadimento cognitivo per l'insufficienza e la non concludenza dell'esame più IGnificativo somministrato, e, in connessione al primo rilievo, non ricorre prova della compromissione di tutte le funzioni cognitive;
durante il primo ricovero, lo stato di confusione e disorientamento non ha impedito all'ereditanda di essere diffusamente vigile e collaborante e si è registrato un momento di lucidità (a ventiquattro ore dall'ingresso); il disorientamento era assente, presuntivamente, al momento della compravendita di un mese prima del ricovero e alla visita geriatrica del febbraio 2017; di conseguenza, il disorientamento non può ritenersi un'assoluta costante dell'ultimo periodo di vita dell'ereditanda e appare circoscritto ai due ricoveri, occasionati tra l'altro dall'emergenza per intossicazione di farmaci.
Dal compendio probatorio acquisito, non si può allora trarre la conclusione per cui l'ereditanda fosse priva in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, quale unica condizione per annullare il testamento (per tutte, v. Cass. civ., sez. II^, ord. 19 maggio
2017, n. 12691).
Anche a volere opinare diversamente e ritenere che l'ereditanda non fosse di norma in grado di orientarsi, la compravendita e la testimonianza dimostrano la compatibilità della condizione psichica dell'ereditanda con intervalli di lucidità; la seconda è prova della lucidità della de cuius nello specifico momento del confezionamento del testamento.
Un altro rilievo esprime la verosimiglianza della consapevolezza dell'ereditanda circa le conseguenze dell'atto che stava compiendo.
È indiscussa la semplicità contenutistica del testamento.
14 Ad essa, come già osservato dal giudice di primo grado, è sotteso un “ragionamento elementare” (p. 8 sent.): l'istituzione di erede è ricaduta sulla sorella con cui coabitava.
In difetto di circostanze di segno contrario, non si può che presumere che il rapporto tra le due sorelle fosse pacifico ed improntato a lealtà.
Sicché, la determinazione dell'ereditanda non si può dire arbitraria o anche soltanto inattesa, bensì coerente alla sua esperienza e quindi facilmente esprimibile.
Pertanto, è verosimile che l'ereditanda «sapesse perfettamente quello che voleva fare»
e che, riacquistata la tranquillità (così al momento delle dimissioni), fosse anche in grado di esprimere la sua volontà, ritrovata la sufficiente concentrazione.
Il testamento è dunque valido.
L'appello è rigettato.
2. Il rigetto dell'appello, quindi della domanda di annullamento del testamento, dà luogo all'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda (art. 2668, co. 2, c.c.), come richiesto dall'appellato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In difetto di precise allegazioni delle parti circa l'entità del patrimonio della de cuius, si conviene con la valutazione di indeterminabilità del valore della controversia proposta dall'appellante.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.156,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 3.686,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nulla va disposto in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra l'appellante e gli appellati contumaci.
In forza del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica disposta in questo grado sono poste definitivamente a carico dell'appellante nel rapporto interno tra le parti.
15 4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale richiesta in data 12 gennaio 2018 (r.g. n. 1275, r.p. 935); condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Parte_3 processuali, che liquida in complessivi euro 12.156,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra e;
Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di Pt_1
[...] dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio del 25 giugno 2025.
Il conIGliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello conIGliere
Andrea Giovanni Melani conIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1486/2021 promossa da
(c.f. , difesa dall'avv. Mauro Manassero, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Rivolo, corso Francia, n. 139 appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
(c.f. ), difeso dall'avv. Alberto Dapino, Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Asti, piazza Statuto, n. 1
(c.f. ) Controparte_2 C.F._5 appellati
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino,
In via istruttoria.
- Disporre l'acquisizione d'Ufficio del fascicolo del primo grado del giudizio.
- assegnare alle parti breve termine per il deposito di note a commento della C.T.U.;
- per i motivi sovra dedotti, disporre la rinnovazione della CTU in materia medico psichiatrica circa la sussistenza della capacità di intendere di volere della SI
alla data della redazione del testamento 01.06.2016, con assegnazione Persona_1 dell'incarico a professionista individuato oltre i confini della circoscrizione del distretto della
Corte d'Appello di Torino.
Nel merito,
- accertata l'incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 591, 2° comma, n. 3)
Cod. Civ., in totale riforma della Sentenza n. 2801/2021, emessa dal Tribunale di Torino,
Sezione II° civile, nella causa allibrata all'R.G. n. 20233/2017, dichiarare nullo il testamento 01.06.2016 della SI ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3) Persona_1
Cod. Civ. e, per l'effetto,
- ordinare devolversi l'eredita morendo dismessa dalla IGnora secondo Persona_1 la disciplina ab intestato.
- con vittoria di spese e competenze professionali e di CTU di entrambi i gradi del giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e cpa rifuse.
- con richiesta di applicazione del comma 1 bis dell'art. 1 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del Dec. Min. Giust. n. 37/2018 e dall'art. 2, comma
1, lettera a) del D.M. 13 agosto 2022, n. 147».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia codesta Corte Ecc.ma Parte_3
• Disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, rigettare l'impugnazione avversaria, occorrendo previa integrazione dell'istruttoria di causa svolta in primo grado mediante ammissione dei capi di prova sotto riportati e assunzione delle relative prove (come richiesto per scrupolo tuzioristico da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e nelle conclusioni della Comparsa di Costituzione nel presente grado di giudizio e come infine richiamate in sede di precisazione delle conclusioni in grado d'appello all'udienza 28/06/2023) in esito all'ammissione, ove ritenuta necessaria, dei capi di prova dedotti e non valutati di ammissibilità o meno da parte del primo Giudice (in quanto ritenuti implicitamente ridondanti ai fini del decidere) e che qui sotto si ritrascrivono.
2 • Disporsi la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come promosso dall'odierna appellante e dal defunto attore Parte_1
nei confronti della defunta madre dante causa dell'odierno appellato, Persona_2
, trascrizione come da Nota 12/01/2018 Reg. Gen. N. 1275, Reg. Part. N. Persona_3
935 relativa alla domanda giudiziale 13/09/2017 avanti il Tribunale di Torino rep. N.
41806 tipo 508 Dichiarazione Annullamento Atti, trascrizione come da nota che infra si riproduce in scansione fotostatica
• Col favore di spese di giudizio e costi di Consulenza d'Ufficio, con rimborso di questi ultimi per la parte sostenuta».
Svolgimento del processo
1. e avevano convenuto Parte_1 Persona_2 Persona_3 [...]
innanzi al Tribunale di Torino, per ottenere la dichiarazione di CP_1 Parte_2 nullità o d'inefficacia ovvero l'annullamento del testamento olografo di del Persona_1
1° giugno 2016, e per l'effetto la dichiarazione di apertura della successione legittima.
Gli attori avevano rappresentato di essere fratelli dei convenuti e della de cuius, che con testamento aveva disposto del patrimonio a beneficio di e che prima Persona_3 della redazione, dal 22 al 28 maggio 2016, era stata ricoverata in ospedale, in ragione di severi deficit cognitivi e del sovraddosaggio di farmaci.
Gli attori avevano dedotto l'invalidità del testamento perché apocrifo e perché fatto in un momento di incapacità di intendere e di volere dell'ereditanda.
2. si erano costituite in giudizio, Persona_3 Controparte_1 Parte_2 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
3. Con sentenza n. 2801/2021 dell'1 giugno 2021, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande degli attori, ponendo a loro carico le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, grafologica e medica, e condannandoli alla refusione delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a tre motivi e Parte_1 ha chiesto di dichiarare nullo il testamento per incapacità di intendere e di volere e, per l'effetto, di ordinare la devoluzione dell'eredità secondo la disciplina ab intestato, anche previa, eventuale, rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
, succeduto ad ha chiesto il rigetto dell'appello, salva Parte_3 Persona_3 integrazione probatoria, se ritenuta necessaria.
3 5. , succeduta a e Controparte_2 Persona_2 Controparte_1 [...] sono state dichiarate contumaci. Pt_2
Con ordinanza del 24 aprile-22 maggio 2024, è stata disposta una consulenza tecnica per accertare se alla data del 1° giugno 2016 fosse incapace di Persona_1 testare.
A seguito delle difese finali, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. L'appellante ha impugnato soltanto il rigetto della domanda di accertamento della nullità (rectius di annullamento) del testamento per incapacità di intendere e volere della de cuius, redatto il primo giugno 2016.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la violazione delle regole che sovraintendono al riparto dell'onere della prova, perché, provata l'incapacità permanente dell'ereditanda, si doveva presumere la stessa condizione nel momento della redazione del testamento, salva dimostrazione, a carico della controparte, di un lucido intervallo.
Con gli altri due motivi d'appello, l'appellante ha censurato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio (secondo motivo) e l'erronea valutazione della testimonianza di Tes_1
(terzo motivo).
[...]
La continuità oggettiva tra i motivi, da filtrare alla luce della consulenza tecnica disposta in questa fase, ne giustifica l'esame congiunto, tutti strumentali a vanificare il testamento impugnato perché redatto da persona di fatto incapace.
L'appello (e con esso le domande sottese) non è fondato.
Il testamento è annullabile, se redatto da persona incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetta [art. 591, commi 2, 3, n.
3), c.c.].
La regola è la condizione fisiologica delle persone fisiche, sicché ne va presunta la capacità d'intendere e di volere;
la presunzione copre ogni momento della vita, anche di relazione.
L'incapacità di intendere e di volere è invece l'eccezione, che, in quanto tale, ha una rilevanza oggettiva per singoli atti, e va dunque apprezzata al momento del compimento dell'atto (art. 428 c.c.), quindi per il testamento, al momento della sua redazione [art. 591, co. 2, n. 3), c.c.].
4 La presunzione invocata dall'appellante, quale prova della redazione del testamento nel momento in cui l'ereditanda era incapace, esprime invece l'inversione dei termini del rapporto, per cui la regola è l'incapacità di fatto della persona, mentre l'eccezione sono gli intervalli di lucidità (per tutte, in argomento, v. Cass. civ., sez. II^, ord. 14 settembre
2022, n. 26984).
Ciò IGnifica che il fatto noto, le cui allegazione e prova gravano su chi ha impugnato il testamento (artt. 2697, co. 1, 591, co. 3, c.c.), non corrisponde a una semplice patologia
(in senso ampio) dell'ereditando, quale possibile causa dell'incapacità, bensì a quella che, per le sue caratteristiche, esprime con adeguata certezza che di norma l'ereditando non è capace autodeterminarsi.
La prova non è stata raggiunta.
L'appellante ha assunto che l'incapacità naturale dell'ereditanda era «rappresentata sia dal grave decadimento cognitivo sia dall'ulteriore causa perturbatrice transitoria rappresentata dalla ripetuta intossicazione da benzodiazepine […] sia prima che dopo la data della redazione del testamento» (p. 18 cit. app.).
L'appellante ha ricavato i dati utili dai soli documenti sanitari relativi a due ricoveri della sorella, il primo avvenuto tra il 22 e il 28 maggio 2016, e il secondo tra il 13 e il 20 marzo 2017, giorno della morte.
Occorre allora considerare prima di tutto queste emergenze documentali, vagliate in sede di consulenza tecnica.
La consulenza tecnica disposta in questa fase si pone, almeno quanto all'esito, in continuità con quella espletata nella fase di primo grado.
L'esito è nuovamente sfavorevole per l'appellante.
Le due cause indicate dall'appellante vanno esaminate partitamente.
Per quanto riguarda l'intossicazione da benzodiazepine, ragione del primo ricovero, il consulente tecnico ha desunto «dalla documentazione che la de cuius versava in uno stato di sopore all'atto del ricovero del 2016, che tale stato veniva risolto con la somministrazione di flumazenil già in Pronto Soccorso e che pertanto l'effetto sedativo delle benzodiazepine era cessato all'atto della dimissione» (p. 21 rel. per.).
Il consulente tecnico ha affermato che «[n]ulla possiamo sapere in merito allo stato della de cuius nei giorni successivi (dopo la dimissione) ma, almeno stando a quanto si legge nella cartella del 2017 [cioè quella relativa al secondo ricovero], alla visita geriatrica del febbraio del 2017 nulla veniva indicato in merito all'esistenza di uno stato di sopore
5 dovuto a benzodiazepine, anzi la geriatra prescriveva di aumentare il dosaggio del Lexotan che è una benzodiazepina. || Ribadisco però che non è dato di sapere se la Pt_1 assumesse una benzodiazepina alla data del testamento, quale benzodiazepina, a quale dose e con quale effetto. L'unico elemento che si può ipotizzare è che al momento in cui la visitò la geriatra la de cuius assumesse il Lexotan ma le sue condizioni suggerirono alla geriatra di aumentare la dose di tale farmaco. || L'altro dato che si desume dalle cartelle
(ricovero del 2017) è che nel marzo successivo a tale visita geriatrica all'ingresso in Pronto
Soccorso i sanitari scrivevano “ore 18.14 sopore con acidosi respiratoria acuta da intossicazione BDZ in multipla terapia sedativa”, per cui le veniva praticato Anexate ½ fl
“con pronto risveglio”. || Tali dati inducono a ritenere che non siano disponibili elementi per stabilire se alla data del testamento la fosse di nuovo sotto effetto di Pt_1 benzodiazepine;
si può solo sapere che alla dimissione del 28-05-2016 la condizione di sospetto sovradosaggio di benzodiazepine era risolta e questo già in pronto soccorso all'ingresso» (pp. 21 s. rel. per.).
Il consulente tecnico ha pertanto concluso per la carenza di «dati che consentano di affermare che alla data del testamento ella fosse ancora nella condizione di sopore presente il 22-05-2016 (data del primo ricovero)» (p. 22 rel. per.).
Non vi sono ragioni per opinare diversamente.
La conclusione è coerente con gli elementi acquisiti ed è sostanzialmente condivisa dalla consulente di parte appellante, che ha così osservato: «L'effetto del sovradosaggio di benzodiazepine veniva comunque risolto nell'immediatezza di entrambi i ricoveri mediante il trattamento farmacologico con antagonista. In effetti, come asserisce il CTU, non è dato sapere con certezza se alla data del testamento la de cuius assumesse tale farmaco, anche se appare altamente probabile alla luce della successiva cartella cinica del 2017» (p. 3 oss.).
Il giudizio di alta probabilità non è accompagnato da una precisa illustrazione della premessa in fatto ed a revocarlo in dubbio è l'ulteriore rilievo del consulente d'ufficio: «Si legge […] nelle note del DEA del ricovero del 2017 che come terapia domiciliare risultava all'ultimo passaggio in PS: “ASA, Lasix 2 cp + 2 cp, Lansoprazolo 15 mg, AM 10 gtt, Citalopram 10 gtt, TI 15 gtt, Bisoprololo 1.25, Talofen 16 gtt.” Pertanto non risultava essere in terapia con benzodiazepine ma con due antidepressivi e un antipsicotico
a basse dosi» (p. 22 rel. per.).
6 Con riguardo al decadimento cognitivo dell'ereditanda, l'appellante ne ha evidenziato la gravità; al momento delle dimissioni del 28 maggio 2016, l'ereditanda versava in uno stato di “decadimento cognitivo severo”, dato ripreso anche in sede di ricovero del marzo
2017 (“sopore in decadimento cognitivo severo e pregressa intossicazione da BDZ”, p. 11 rel. per.).
In argomento, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che «dalla documentazione fornita non emerg[o]no elementi sufficienti per poter affermare che al momento del testamento la compromissione delle funzioni cognitive della de cuius fosse tale da renderla gravemente incapace e quindi incapace di disporre per testamento» (p. 33 rel. per.).
Il consulente tecnico ha affermato che gli elementi acquisiti non sono sufficienti ad accertare le cause esatte e le caratteristiche del decadimento cognitivo dell'ereditanda che emerge dai documenti sanitari;
pertanto, la denuncia di “genericità” di alcune espressioni adoperate altro non appare che la negazione della sufficienza del dato rappresentato.
Il consulente tecnico ha preso in esame «il referto della TC Cranio del 22/05/2016:
“Si osserva scarsa differenziazione cortico-sottocorticale con spianamento dei solchi cerebrali soprattutto a livello occipitale. Non sono identificabili lesioni ischemiche recenti o segni di emorragia. Le cavità liquorali sono ectasiche e le strutture della linea sagittale sono in asse”» (p. 23 rel. per.), precisando che «[t]rattasi di esame che non consente di definire quale sia lo stato cognitivo ma fornisce indicazioni relative alle cause: lo spianamento dei solchi è un segno precoce di ischemia e/o indicativo della presenza di edema cerebrale;
l'ectasia delle cavità liquorali in genere si osserva quando sono presenti segni di atrofia corticale ma solo una risonanza magnetica può confermare la presenza di atrofia della corteccia e, stante l'età avanzata della alla data dell'esame (89 anni), Pt_1 può anche rientrare nella norma e non costituisce prova dell'esistenza di un deterioramento cognitivo. || I dati anamnestici (ipertensione, fibrillazione atriale) e l'esito di tale esame suggeriscono ai clinici di affermare trattarsi di “decadimento neurologico in verosimile vasculopatia cronica”. Verosimile quindi ma non certo» (pp. 23 s. rel. per.).
Il consulente tecnico ha poi soggiunto che «non esistono dati certi che consentano di stabilire con precisione quale sia il decorso di un deterioramento cognitivo e questo sia se si tratta di un deterioramento su base cerebrovascolare, sia se si tratta di un deterioramento dovuto a degenerazione (morbo di Alzheimer). || In merito alla diagnosi un ulteriore elemento di valutazione è fornito dalla TAC dell'encefalo che è stata eseguita nel corso del ricovero: ma il referto di tale esame, come già indicato in precedenza, non consente di
7 stabilire quale sia l'entità del deterioramento cognitivo;
la TAC dell'encefalo permette solo di accertarne le cause. E, come già in precedenza indicato, questo esame ha messo in evidenza la presenza di segni di compromissione di tipo ischemico e/o di edema cerebrale e anche di possibile atrofia corticale (allargamento dei ventricoli). || Tuttavia proprio le caratteristiche di questo esame, eseguito oltretutto in una situazione di urgenza e senza mezzo di contrasto non consente di sapere se si trattasse di una condizione conseguente alla cerebrovasculopatia da cui la de cuius era affetta, oppure di una condizione di degenerazione quale si osserva nel disturbo neurocognitivo di tipo degenerativo. || D'altro canto è noto che in una elevata percentuale di casi la compromissione cognitiva che compare nell'anziano e che determina l'insorgere del Disturbo neurocognitivo è a genesi mista, vascolare e degenerativa» (p. 28 rel. per.).
Il consulente tecnico ha quindi dedotto che «dalla documentazione fornita dalla cartella clinica del 2016 e del 2017 e dall'esito della visita geriatrica effettuata nel febbraio del 2017, alla quale si fa menzione nella cartella del 2017, non vi siano elementi sufficienti che permettano di stabilire con certezza quali fossero le caratteristiche di quella condizione di compromissione cognitiva che è stata descritta nel corso del ricovero del 2016» (ibidem).
La conclusione cui è pervenuto il consulente d'ufficio non è scalfita dalle eccezioni dell'appellante.
La sua consulente ha riportato il novero delle aree cognitive che servono da criteri per accertare i disturbi neurocognitivi e i gradi di gravità del disturbo, rammentando che quello grave ricorre quando la persona è «[c]ompletamente dipendente, quando cioè le aree cognitive sono compromesse gravemente» (pp. 2 s. oss.).
La consulente ha quindi ritenuto equipollente a grave l'aggettivo severo utilizzato per qualificare il decadimento dell'ereditanda.
Sennonché, in astratto, la grave (o severa) compromissione delle funzioni cognitive non equivale a totale compromissione delle medesime.
In concreto, la consulente non ha annoverato precisamente quali funzioni cognitive si potessero ritenere gravemente compromesse, ma ha rimarcato lo stato confusionale e di disorientamento dell'ereditanda, registrati durante i ricoveri del 2016 e del marzo
2017.
In primo luogo, va osservato che lo stato di disorientamento era sì diffuso, ma non permanente;
dopo ventiquattro ore dall'ingresso in reparto, in data 23 maggio 2016, è stato accertato uno “stato cognitivo orientato t/s” (p. 6 rel. per.).
8 È altresì IGnificativo rilevare che, nel mese di febbraio 2017, l'ereditanda è stata visitata, ma non risulta che fosse confusa («“… febbraio 2017 visita di controllo geriatrica: riscontro occasionale di frattura VIII costa sx, tremori agli arti negli spostamenti, riduzione degli edemi declivi, discreto compenso cardiorespiratorio. ConIGliata graduale riduzione del AM e aumento del Lexotan gtt.”», p. 19 rel. per.).
In secondo luogo, si rivela riduttivo descrivere la situazione cognitiva della de cuius, evidenziandone solo la confusione e il disorientamento.
La situazione era più articolata, come emerge dai documenti sanitari.
Con riguardo al primo ricovero, il 22 maggio 2016, si legge: «Paz vigile, ma rallentata, tende ad assopirsi;
non completamente orientata TS, eloquio impastato. Collaborante alla visita ma difficoltà ad eseguire ordini complessi» (p. 10 rel. per.); sempre in quel momento, risulta che l'ereditanda «“ […] ha riferito anche dolore retrosternale esordito stanotte e durato svariate ore.” Dato che induce a ritenere che la fosse in grado di percepire Pt_1
e riferire il proprio stato» (p. 23 rel. per.).
Dopo ventiquattro ore dall'ingresso in reparto, oltre alla capacità di orientamento spazio-temporale, sono stati accertati «comunicazione verbale normofasico. Sonno e riposo autonomo”. || “Ulteriori valutazioni all'ingresso: N.R. dal PS paz. Con insuff. cardiaca. Paz. Relativamente lucida e collaborante, deambula con aiuto all'igiene, cute integra, non segni di comprensioni. Porta pannolone di protezione. Dieta cremosa”» (p. 6 rel. per.).
Giova poi riportare un estratto del diario clinico: «Nella nota delle ore 12.00 si legge:
“a pranzo digiuno per sopore” || “ore 19.00 più vigile, chiede di alimentarsi per cena, deglutizione corretta con H2O gel”. || Nella nota del 24/5/2016: “notte poco riposata nonostante abbia assunto…AB 5 gtt…. Pz. Vigile, collaborante, mobilizzata, Per_4 seduta, disorientata t/s…..Deglutizione corretta con H2O”. || In data 25/5/2016 si legge: “'paziente vigile, tranquilla, confusa, disorientata t/s, collaborante. Seduta in carrozzina con buona tolleranza. Notte poco riposata, somministrate prima 5 gtt Per_4 senza beneficio, poi ½ fl sempre con scarso beneficio (h 1.00). Anche questa Per_4 mattina episodio di agitazione…”. || In data 26/5/2016 si legge: “vigile collaborante. Ieri
h 17.30 somministrato 5 gtt per agitazione, notte riposata…”. || In data Per_4
27/5/2016: “Vigile, collaborante, notte riposata. Si reca in bagno per urinare.
Disorientata ma gestibile…”» (pp. 5 s. rel. per.).
9 Alle dimissioni, l'ereditanda risultava «disorientata ma tranquilla e gestibile» (p. 33 rel. per.).
Con riguardo al ricovero del marzo 2017, all'ingresso, «all'esame obiettivo […] risulta:
“sistema nervoso centrale periferico paz vigile, parzialmente collaborante, disorientata s/t; non apparenti deficit di lato né dei nervi cranici […]”» (p. 12 rel. per.).
Anche in questa seconda esperienza l'ereditanda era confusa (v. p. 14 rel. per.) ed ha alternato momenti in cui era vigile e collaborante a quelli in cui era soporosa: «in data
14/03/2017 ore 14.45: “paziente vigile, collaborante, disorientata t/s…esegue comandi semplici…”. […] In data 15/03/2017: “paziente vigile, parzialmente collaborante. Ieri pomeriggio confabulante…”. Nella nota del 16/03/2017 si legge […] ore 10.30: “soporosa, risvegliabile agli stimoli verbali…”. […] ore 14.00: “paziente soporosa, risvegliabile con stimolo verbale, rallentata…”. […] In data 17/03/2017: “paziente soporosa, risvegliabile, esegue ordini semplici. Notte riposata a tratti”. Stessa data ore 14.40: “paziente soporosa ma risvegliabile con stimolo verbale. Esegue ordini semplici …”. […] In data 18.03/2017:
“soporosa ma facilmente risvegliabile allo stimolo verbale, confabulante risponde a domande semplici. Stanotte ha riposato…”. […] Nella nota del 19/03/2017 ore 22.15 si legge tra l'altro: “… al momento della visita pz. vigile, discretamente collaborante, lamentosa …”» (p. 12 rel. per.).
I dati relativi ad entrambi i ricoveri descrivono l'ereditanda anche come vigile, quindi attenta, e collaborante, sicché le funzioni cognitive non erano totalmente compromesse.
Questi elementi sono pretermessi nelle valutazioni della consulente dell'appellante.
Si osserva tra l'altro che, secondo la prospettazione originaria dell'appellante, «la patologia clinica di cui il de cuius era affetta non consentiva di vergare alcun testamento»
(p. 5 cit.), mentre, di converso, ne è stata accertata la riferibilità alla de cuius e quindi l'autenticità (p. 7 sent.).
La consulente di parte appellante ha rimarcato l'esito dell'esame denominato tramite la IGla “SPMSQ” (“Short Portable Mental Status Questionnaire”, p. 14 doc. lett. d fasc. appellante).
Anzitutto, è un accertamento insufficiente.
Il consulente tecnico ha infatti evidenziato che si tratta di un «un test molto semplice che non valuta tutte le funzioni cognitive ma solo l'orientamento nel tempo e nello spazio, la capacità di concentrazione e la memoria remota» (p. 31 rel. per.).
Questa considerazione non risulta criticata dai consulenti di parte.
10 In ogni caso, l'esito dell'esame non ha la concludenza attesa dall'appellante: «L'esito dello SPMSQ […] non fornisce un riferimento in quanto, pur avendo rilevato un valore che deponeva per un deterioramento grave, venne somministrato in un momento in cui la de cuius era “Sedata, soporosa”» (p. 25 rel. per.).
La consulente dell'appellante ha dal canto suo rilevato che l'esame è stato «effettuato il giorno successivo all'ingresso, quando ormai l'effetto delle benzodiazepine era dissolto dall'Anexate» (p. 4 oss.).
Questo dato è irrilevante perché l'esame è stato comunque somministrato, quando la de cuius era sedata e in stato soporoso, come testualmente è riportato nell'epigrafe del documento (p. 14 doc. lett. d fasc. appellante).
I test “IADL” e “ADL” risultano espletati all'ingresso del ricovero, visto che precedono quello “SPMSQ”, datato 23 maggio 2016, quindi nel momento più critico per la de cuius; inoltre, né il consulente d'ufficio, né quelli di parte li hanno valorizzati.
Pertanto, il dato più IGnificativo, perché compulsato dai consulenti tecnici, e cioè quello dell'esame “SPMSQ” a cui è stato associato il giudizio di deterioramento cognitivo grave, non è probante.
In assenza di vizi e vista la coerenza delle deduzioni alle premesse le conclusioni del consulente d'ufficio meritano adesione.
Non deve essere accolta la sollecitazione dell'appellante di disporre un'altra (la terza) consulenza tecnica, anche perché dalla relazione peritale e dall'esito del confronto con le osservazioni dei consulenti di parte si sono ricavati elementi più che adeguati per poter decidere.
Dalla prospettazione dell'appellante non si ricavano circostanze ulteriori a quelle dei ricoveri espressive delle condizioni dell'ereditanda nel periodo anteriore al primo ricovero e in quello successivo, conclusosi con la morte.
La rappresentazione dell'appellante, fatta entro i limiti delle preclusioni processuali, non contiene infatti l'illustrazione del vissuto della sorella o con la sorella in quei periodi, sicché non si può dire che la parte sia stata testimone diretta della condizione psichica della de cuius.
Ricorrono semmai circostanze che contrastano con la posizione dell'appellante e che corroborano e l'esito peritale e le valutazioni esposte.
11 È provato che l'ereditanda ha venduto la (quota di) proprietà immobiliare in data 24 febbraio 2016 (doc. n. 5 fasc. primo grado appellato), quindi circa un mese prima del primo ricovero e circa tre mesi prima dalla redazione del testamento.
In difetto di circostanze di segno contrario, va escluso, quantomeno, che l'ereditanda versasse nella situazione di confusione e disorientamento registrata durante i ricoveri, perché ragionevolmente apprezzabile dal notaio (e dagli altri astanti).
Inoltre, va considerata la testimonianza di che ha assistito alla Testimone_1 redazione del testamento.
L'appellante ha eccepito che la «teste […] non risulta fosse stata ammessa» (p. 27 cit. app.).
L'assunzione della prova e il successivo utilizzo implicano per definizione il vaglio positivo di ammissibilità e la conseguente (anche implicita) ammissione;
tra l'altro, alcuna eccezione era stata sollevata dall'appellante all'udienza di assunzione della prova.
La teste ha così dichiarato «la IG.ra scrisse tale documento alla mia Persona_1 presenza. C'ero solo io, era il 01.06.2016. Ero andata apposta su chiamata espressa della
SI che, uscita giorni prima dall'ospedale, mi fece chiamare da suo nipote , mi Pt_3 pare, perché mi doveva parlare. Ed io mi recai da sola a casa sua dove spesso andavo a trovarla. All'epoca abitavo ad Asti e venni a Torino in tarda mattinata apposta, per tale occasione. ADR Quel giorno cucinò mia suocera la sorella della IG.ra e dopo Persona_1 pranzo io rimasi sola con la IG.ra , in quanto mia suocera era andata a fare
Per_1 commissioni in Banca, forse, e la IG.ra mi chiese come poteva fare per lasciare tutti i
Per_1 suoi beni secondo le sue volontà. Io le spiegai di scrivere i suoi dati, e genericamente di indicare il nome della persona a cui voleva lasciare i suoi beni. ADR La IGnora non
Per_1 mi disse che intendeva lasciare i suoi beni a una singola persona. Sono consulente aziendale dal 1984 circa e collaboro con avvocati, periti e professionisti vari e pertanto avevo ed ho conoscenza di come si redige un testamento. ADR La IGnora scrisse il
Per_1 testamento tutto di suo pugno, in maniera autonoma senza il mio intervento né mie correzioni e alla fine me lo fece leggere» (verbale d'udienza del 14 febbraio 2019).
La teste ha esposto che «la IG.ra era concentrata e sapeva perfettamente quello Per_1 che voleva fare e mi chiese solo il modo in cui poterlo fare» (ibidem).
La testimonianza è attendibile.
12 La teste ha potuto percepire direttamente le condizioni dell'ereditanda al momento della redazione del testamento ed ha riportato l'esperienza senza contraddizioni e in modo così articolato da non far revocare in dubbio la partecipazione a quel momento.
Le eccezioni in parte qua dell'appellante non sono fondate.
Quella inerente al rapporto, ascrivibile a convivenza more uxorio, della teste con l'appellato, figlio dell'erede istituita dalla de cuius, è una forma alternativa per dedurre l'incapacità a testimoniare.
L'art. 246 c.p.c. vieta l'assunzione come testimoni, aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio.
La testimone non aveva, prima della morte dell'erede, e non ha, tuttora, un interesse giuridicamente apprezzabile.
L'(eventuale) interesse a che l'appellato, subentrato alla madre, conservi i beni della de cuius, non integra una situazione giuridica soggettiva, ma al più una mera aspettativa di fatto, quella cioè di rendersi in qualche forma acquirente anche in parte del patrimonio dell'appellato anticipatamente, per donazione (ovvero per altro atto), o successivamente, in caso di sopravvivenza a lui, per successione testamentaria o legittima, la quale ultima richiede anche il coniugio, altro evento futuro ed incerto.
La circostanza per cui la testimone fosse sola insieme all'ereditanda è un dettaglio della vicenda di per sé neutro, che giustamente la prima non ha omesso di riportare.
Altrettanto dicasi per la dichiarata competenza testamentaria.
L'appellante ha asserito in comparsa conclusionale che «la specifica competenza nella materia successoria dichiarata dalla stessa teste, il più che consolidato rapporto di fidanzamento con l'aspirante erede (ormai son oltre venti anni) non consentono all'interprete di escludere aprioristicamente sia l'intervento della testimone nella redazione della scheda, sia un'eventuale sua attività captatoria in favore del proprio compagno di vita» (p. 31).
Sennonché, la questione non è l'impossibilità di escludere le infinte ipotesi che si possono formulare, bensì ritenerle verosimili.
Le illazioni sono invece prive di riscontro, essendo del tutto insufficiente la presunta aspirazione ad appropriarsi del patrimonio dell'appellato, legata ad eventi futuri e incerti
(a partire dalla volontà dispositiva dell'appellato).
13 L'appellante non ha riportato condotte della teste da cui potere desumere la capacità
a promuovere iniziative captatorie e più in generale non ha allegato circostanze evocative di un cattivo rapporto con la de cuius.
Considerata la presunzione della fisiologia dei rapporti, era normale attendersi dalla testimone la disponibilità a frequentare l'ereditanda, come dichiarato, e ad assecondarne le richieste di assistenza.
Quanto all'intervento della teste nella redazione della scheda, è sufficiente ribadire che la questione dell'autenticità del testamento è stata sciolta a sfavore dell'appellante e da lei non più riproposta.
La dichiarazione secondo cui l'ereditanda fosse sostanzialmente lucida non si pone necessariamente in contrasto con i dati sanitari del pregresso ricovero.
Come esposto, non ricorre adeguata certezza sulla gravità del decadimento cognitivo per l'insufficienza e la non concludenza dell'esame più IGnificativo somministrato, e, in connessione al primo rilievo, non ricorre prova della compromissione di tutte le funzioni cognitive;
durante il primo ricovero, lo stato di confusione e disorientamento non ha impedito all'ereditanda di essere diffusamente vigile e collaborante e si è registrato un momento di lucidità (a ventiquattro ore dall'ingresso); il disorientamento era assente, presuntivamente, al momento della compravendita di un mese prima del ricovero e alla visita geriatrica del febbraio 2017; di conseguenza, il disorientamento non può ritenersi un'assoluta costante dell'ultimo periodo di vita dell'ereditanda e appare circoscritto ai due ricoveri, occasionati tra l'altro dall'emergenza per intossicazione di farmaci.
Dal compendio probatorio acquisito, non si può allora trarre la conclusione per cui l'ereditanda fosse priva in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, quale unica condizione per annullare il testamento (per tutte, v. Cass. civ., sez. II^, ord. 19 maggio
2017, n. 12691).
Anche a volere opinare diversamente e ritenere che l'ereditanda non fosse di norma in grado di orientarsi, la compravendita e la testimonianza dimostrano la compatibilità della condizione psichica dell'ereditanda con intervalli di lucidità; la seconda è prova della lucidità della de cuius nello specifico momento del confezionamento del testamento.
Un altro rilievo esprime la verosimiglianza della consapevolezza dell'ereditanda circa le conseguenze dell'atto che stava compiendo.
È indiscussa la semplicità contenutistica del testamento.
14 Ad essa, come già osservato dal giudice di primo grado, è sotteso un “ragionamento elementare” (p. 8 sent.): l'istituzione di erede è ricaduta sulla sorella con cui coabitava.
In difetto di circostanze di segno contrario, non si può che presumere che il rapporto tra le due sorelle fosse pacifico ed improntato a lealtà.
Sicché, la determinazione dell'ereditanda non si può dire arbitraria o anche soltanto inattesa, bensì coerente alla sua esperienza e quindi facilmente esprimibile.
Pertanto, è verosimile che l'ereditanda «sapesse perfettamente quello che voleva fare»
e che, riacquistata la tranquillità (così al momento delle dimissioni), fosse anche in grado di esprimere la sua volontà, ritrovata la sufficiente concentrazione.
Il testamento è dunque valido.
L'appello è rigettato.
2. Il rigetto dell'appello, quindi della domanda di annullamento del testamento, dà luogo all'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda (art. 2668, co. 2, c.c.), come richiesto dall'appellato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In difetto di precise allegazioni delle parti circa l'entità del patrimonio della de cuius, si conviene con la valutazione di indeterminabilità del valore della controversia proposta dall'appellante.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.156,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 3.686,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nulla va disposto in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra l'appellante e gli appellati contumaci.
In forza del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica disposta in questo grado sono poste definitivamente a carico dell'appellante nel rapporto interno tra le parti.
15 4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale richiesta in data 12 gennaio 2018 (r.g. n. 1275, r.p. 935); condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Parte_3 processuali, che liquida in complessivi euro 12.156,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra e;
Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di Pt_1
[...] dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio del 25 giugno 2025.
Il conIGliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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