CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5003/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000042008 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000042008 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000042008 IRAP 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000043007 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000043007 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000043007 IRAP 2011 - sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5004/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000063001 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000063001 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000063001 IRAP 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nei confronti del contribuente Ricorrente_1 venivano emessi e notificati, in data 9.9.2025, due avvisi di iscrizione ipotecaria notificati in data 5.9.2025: il primo su un immobile di sua proprietà (al 50%) sito in Cornate d'Adda ed il secondo su un immobile di cui ne aveva la nuda proprietà (in ragione di 1/6) in Ravenna.
Avverso tali atti, il contribuente presentava ricorso (il n.5003/25), contestando la decadenza e tardività del potere impositivo, in quanto gli atti impugnati non erano stati preceduti, né dall'avviso ex art.77 DPR 602/73, né dall'intimazione di pagamento ex art.50, comma 2, DPR 602/73. Contestualmente veniva anche presentata per entrambi istanza di sospensione dell'azione esecutiva (per la complessiva somma di euro 18.911.018,74).
Analogamente, nei confronti del contribuente Ricorrente_2, veniva emesso e notificato avviso d'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà in Melzo, per la somma complessiva di euro
18.911.060,88
Anche il Ricorrente_2 presentava ricorso (il n.5004/25), con le stesse motivazioni del Ricorrente_1.
Da premettere che entrambi i contribuenti erano difesi dall'avv.to Difensore_1.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'ente dava atto di aver regolarmente notificato: al contribuente Ricorrente_1, in data 3.3.2025, entrambe le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, tant'è che le iscrizioni ipotecarie erano poi state perfezionate 5 mesi dopo in data 27.8.2025; mentre al Ricorrente_2, erano stati notificati plurimi atti preventivi, come da elenco a pag.4 delle controdeduzioni.
I ricorsi venivano riuniti all'udienza del 27.1.2026, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti, preso atto dell'esistenza delle comunicazioni e degli atti preventivi in precedenza regolarmente notificati, rinunciava espressamente ai ricorsi, chiedendo nel contempo la soluzione semplificata del contenzioso e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ad entrambe le richieste aderiva anche la resistente.
Questo Giudice monocratico, pertanto, preso atto della rinuncia ai ricorsi, ne dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2000,00 per spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2000,00 ciascuno.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5003/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000042008 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000042008 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000042008 IRAP 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000043007 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000043007 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000043007 IRAP 2011 - sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5004/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000063001 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000063001 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820251460000063001 IRAP 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nei confronti del contribuente Ricorrente_1 venivano emessi e notificati, in data 9.9.2025, due avvisi di iscrizione ipotecaria notificati in data 5.9.2025: il primo su un immobile di sua proprietà (al 50%) sito in Cornate d'Adda ed il secondo su un immobile di cui ne aveva la nuda proprietà (in ragione di 1/6) in Ravenna.
Avverso tali atti, il contribuente presentava ricorso (il n.5003/25), contestando la decadenza e tardività del potere impositivo, in quanto gli atti impugnati non erano stati preceduti, né dall'avviso ex art.77 DPR 602/73, né dall'intimazione di pagamento ex art.50, comma 2, DPR 602/73. Contestualmente veniva anche presentata per entrambi istanza di sospensione dell'azione esecutiva (per la complessiva somma di euro 18.911.018,74).
Analogamente, nei confronti del contribuente Ricorrente_2, veniva emesso e notificato avviso d'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà in Melzo, per la somma complessiva di euro
18.911.060,88
Anche il Ricorrente_2 presentava ricorso (il n.5004/25), con le stesse motivazioni del Ricorrente_1.
Da premettere che entrambi i contribuenti erano difesi dall'avv.to Difensore_1.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'ente dava atto di aver regolarmente notificato: al contribuente Ricorrente_1, in data 3.3.2025, entrambe le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, tant'è che le iscrizioni ipotecarie erano poi state perfezionate 5 mesi dopo in data 27.8.2025; mentre al Ricorrente_2, erano stati notificati plurimi atti preventivi, come da elenco a pag.4 delle controdeduzioni.
I ricorsi venivano riuniti all'udienza del 27.1.2026, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti, preso atto dell'esistenza delle comunicazioni e degli atti preventivi in precedenza regolarmente notificati, rinunciava espressamente ai ricorsi, chiedendo nel contempo la soluzione semplificata del contenzioso e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ad entrambe le richieste aderiva anche la resistente.
Questo Giudice monocratico, pertanto, preso atto della rinuncia ai ricorsi, ne dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2000,00 per spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2000,00 ciascuno.