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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata il [...] a [...]; cittadina italiana;
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Laura Bertani, c.f. , del Foro di Milano;
C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. ; C.F._3 residente in [...], con l'Avv. Laura Bertani, c.f. , del Foro di Milano;
C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico,
-i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28 ottobre 2016 presso la
Parrocchia di San Vittore Martire, Comune di Lainate;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lainate (MI) al numero
18, parte 2 Serie A, anno 2016;
- si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano, Rg. 42279/2021, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 19.11.2021, Decreto omologazione n. cron. 20018/2021 del 19/11/2021; - con i seguenti figli: c.f. , cittadino italiano, nato a [...] il Per_1 C.F._4
23 novembre 2017 ed attualmente residente con la madre,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.10.2016 a Lainate (MI), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo al numero 18, parte
2 Serie A, anno 2016;
• ordinare al Comune di Lainate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare integralmente compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
a. il figlio minore rimarrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con fissazione Per_1 stabile di domicilio presso l'abitazione materna;
b. La casa familiare sita a Lainate, via Morosini n.20 è attualmente detenuta dalla signora Pt_1 che ne ha acquistato la piena proprietà;
[...]
c. il signor , date le necessità di provvedere giornalmente all'accudimento ed alla cura della Pt_2 propria madre (affetta da acclarato deficit di memoria e da decadimento cognitivo) con la quale stabilmente convive e vista la tenera età del figlio minore, potrà vedere e tenere con sé come Per_1 già in uso ogni sabato mattina con prelevamento presso l'abitazione materna ed accompagnamento presso la stessa, nonché un giorno infrasettimanale, da concordare di volta in volta con la madre, sempre con pernottamento presso l'abitazione materna;
quanto precede, con orari di volta in volta da concordare tra le parti e salvo diversi e migliori accordi che i genitori assumeranno nell'esclusivo interesse del minore e che dovranno essere concordati per iscritto almeno con un preavviso di almeno
48 ore. Fatta sempre salva la possibilità dei coniugi, di pattuire diverso accordo nell'esclusivo interesse del figlio minore ed anche in ragione della progressiva crescita di e della eventuale Per_1 diminuzione delle necessità di cura ed accudimento che riguardano la nonna paterna;
d. I coniugi si impegnano, altresì, come già in uso, a concordare di anno in anno, con congruo preavviso e rispettando il principio dell'alternanza, i periodi di suddivisione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive nonché dei Ponti e delle Festività scolastiche del figlio;
Per_1
e. Al fine di garantire la continuità della relazione genitoriale, il padre potrà sentire telefonicamente il figlio , ogni giorno nella fascia oraria serale e/o con orai diversi da concordare con la Per_1 signora La medesima signora si impegna a garantire i contatti telefonici del figlio con Pt_1 Pt_1 il padre;
f. il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_3 Parte_4 minore la somma di euro 450,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione aprile 2026).
g. Le spese extra assegno relative al figlio minore verranno suddivise tra i genitori secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano che i coniugi dichiarano già di conoscere ed accettare anche perché attualmente già in uso come da convenzione assunta in sede di separazione;
h. Avuto riguardo alle modalità di comunicazione delle questioni che riguardano le spese straordinarie da concordare ed ai termini di rimborso al genitore anticipatario, si rinnovano le condizioni già in uso e pattuite all'art. 13 ed art. 14 della convenzione di separazione già omologata,
i. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il relativo rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
j. Eventuali assegni familiari verranno corrisposti a beneficio del genitore collocatario del minore e rappresenteranno una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento ordinario di che rimarrà immutato, anche se erogati dal datore di lavoro Per_1 dell'altro genitore, salvi diversi futuri accordi fra le parti;
k. Il signor , come già in uso, continuerà a versare in favore del figlio sino alla maggiore Parte_2 età del medesimo, l'ulteriore importo mensile di euro 200,00 mediante accredito sul c/c
001/02039015/08 intestato ad entrambi i coniugi presso banca Mediolanum;
tale importo e quanto verrà via via accumulato nel corso del tempo, verrà destinato ed all'occorrenza utilizzato dai genitori, con decisione concorde, solo ed unicamente per esigenze del figlio minore (ad Per_1 esempio, scolastiche, mediche, di studio etc…) come già convenuto in sede di separazione.
Pattuizione che si rinnova integralmente;
l.La signora si farà carico di analogo onere di versamento mensile in favore del figlio Parte_1 minore secondo le modalità e finalità indicate al punto che precede e nel rispetto delle condizioni che precedono;
m. Ad ogni effetto di legge le Parti rinnovano il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore e si impegnano nuovamente Per_1 in caso di rinnovo dei già menzionati documenti, fatto sempre salvo il consenso di entrambi i genitori all' effettivo espatrio del minore;
n. I coniugi dichiarano, altresì, di aver già da tempo regolamentato tra loro ogni ulteriore questione economica, ivi compresa quella riferita al matrimonio, all'abitazione coniugale orami da tempo rilasciata da entrambi, nonché di essere economicamente autosufficienti;
o. In particolare, i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia contribuzione, anche una tantum, a titolo di assegno divorzile confermando, allo stesso tempo, di non vantare titolo alcuno rispetto ai personali rapporti bancari, finanziari e beni indicati in premessa. Ne fa eccezione solo il conto corrente indicato in premessa (ed associati rapporti finanziari) e sin dall'apertura incrementato in misura paritetica da entrambi i coniugi che rimarrà necessariamente cointestato (vista l'impossibilità di intestarlo al figlio minore) ma esclusivamente destinato per le finalità già espressamente dichiarate;
p. I coniugi dichiarano, altresì, che con il presente accordo di divorzio, fermo l'adempimento, hanno provveduto a regolamentare ogni eventuale pendenza e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo ragione e/o causa;
**
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 28 ottobre 2016 presso la Parrocchia di San Vittore Martire, Comune di Lainate tra i coniugi signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata il [...] a [...]; cittadina italiana;
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Laura Bertani, c.f. , del Foro di Milano;
C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. ; C.F._3 residente in [...], con l'Avv. Laura Bertani, c.f. , del Foro di Milano;
C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico,
-i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28 ottobre 2016 presso la
Parrocchia di San Vittore Martire, Comune di Lainate;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lainate (MI) al numero
18, parte 2 Serie A, anno 2016;
- si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano, Rg. 42279/2021, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 19.11.2021, Decreto omologazione n. cron. 20018/2021 del 19/11/2021; - con i seguenti figli: c.f. , cittadino italiano, nato a [...] il Per_1 C.F._4
23 novembre 2017 ed attualmente residente con la madre,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.10.2016 a Lainate (MI), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo al numero 18, parte
2 Serie A, anno 2016;
• ordinare al Comune di Lainate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare integralmente compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
a. il figlio minore rimarrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con fissazione Per_1 stabile di domicilio presso l'abitazione materna;
b. La casa familiare sita a Lainate, via Morosini n.20 è attualmente detenuta dalla signora Pt_1 che ne ha acquistato la piena proprietà;
[...]
c. il signor , date le necessità di provvedere giornalmente all'accudimento ed alla cura della Pt_2 propria madre (affetta da acclarato deficit di memoria e da decadimento cognitivo) con la quale stabilmente convive e vista la tenera età del figlio minore, potrà vedere e tenere con sé come Per_1 già in uso ogni sabato mattina con prelevamento presso l'abitazione materna ed accompagnamento presso la stessa, nonché un giorno infrasettimanale, da concordare di volta in volta con la madre, sempre con pernottamento presso l'abitazione materna;
quanto precede, con orari di volta in volta da concordare tra le parti e salvo diversi e migliori accordi che i genitori assumeranno nell'esclusivo interesse del minore e che dovranno essere concordati per iscritto almeno con un preavviso di almeno
48 ore. Fatta sempre salva la possibilità dei coniugi, di pattuire diverso accordo nell'esclusivo interesse del figlio minore ed anche in ragione della progressiva crescita di e della eventuale Per_1 diminuzione delle necessità di cura ed accudimento che riguardano la nonna paterna;
d. I coniugi si impegnano, altresì, come già in uso, a concordare di anno in anno, con congruo preavviso e rispettando il principio dell'alternanza, i periodi di suddivisione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive nonché dei Ponti e delle Festività scolastiche del figlio;
Per_1
e. Al fine di garantire la continuità della relazione genitoriale, il padre potrà sentire telefonicamente il figlio , ogni giorno nella fascia oraria serale e/o con orai diversi da concordare con la Per_1 signora La medesima signora si impegna a garantire i contatti telefonici del figlio con Pt_1 Pt_1 il padre;
f. il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_3 Parte_4 minore la somma di euro 450,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione aprile 2026).
g. Le spese extra assegno relative al figlio minore verranno suddivise tra i genitori secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano che i coniugi dichiarano già di conoscere ed accettare anche perché attualmente già in uso come da convenzione assunta in sede di separazione;
h. Avuto riguardo alle modalità di comunicazione delle questioni che riguardano le spese straordinarie da concordare ed ai termini di rimborso al genitore anticipatario, si rinnovano le condizioni già in uso e pattuite all'art. 13 ed art. 14 della convenzione di separazione già omologata,
i. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il relativo rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
j. Eventuali assegni familiari verranno corrisposti a beneficio del genitore collocatario del minore e rappresenteranno una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento ordinario di che rimarrà immutato, anche se erogati dal datore di lavoro Per_1 dell'altro genitore, salvi diversi futuri accordi fra le parti;
k. Il signor , come già in uso, continuerà a versare in favore del figlio sino alla maggiore Parte_2 età del medesimo, l'ulteriore importo mensile di euro 200,00 mediante accredito sul c/c
001/02039015/08 intestato ad entrambi i coniugi presso banca Mediolanum;
tale importo e quanto verrà via via accumulato nel corso del tempo, verrà destinato ed all'occorrenza utilizzato dai genitori, con decisione concorde, solo ed unicamente per esigenze del figlio minore (ad Per_1 esempio, scolastiche, mediche, di studio etc…) come già convenuto in sede di separazione.
Pattuizione che si rinnova integralmente;
l.La signora si farà carico di analogo onere di versamento mensile in favore del figlio Parte_1 minore secondo le modalità e finalità indicate al punto che precede e nel rispetto delle condizioni che precedono;
m. Ad ogni effetto di legge le Parti rinnovano il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore e si impegnano nuovamente Per_1 in caso di rinnovo dei già menzionati documenti, fatto sempre salvo il consenso di entrambi i genitori all' effettivo espatrio del minore;
n. I coniugi dichiarano, altresì, di aver già da tempo regolamentato tra loro ogni ulteriore questione economica, ivi compresa quella riferita al matrimonio, all'abitazione coniugale orami da tempo rilasciata da entrambi, nonché di essere economicamente autosufficienti;
o. In particolare, i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia contribuzione, anche una tantum, a titolo di assegno divorzile confermando, allo stesso tempo, di non vantare titolo alcuno rispetto ai personali rapporti bancari, finanziari e beni indicati in premessa. Ne fa eccezione solo il conto corrente indicato in premessa (ed associati rapporti finanziari) e sin dall'apertura incrementato in misura paritetica da entrambi i coniugi che rimarrà necessariamente cointestato (vista l'impossibilità di intestarlo al figlio minore) ma esclusivamente destinato per le finalità già espressamente dichiarate;
p. I coniugi dichiarano, altresì, che con il presente accordo di divorzio, fermo l'adempimento, hanno provveduto a regolamentare ogni eventuale pendenza e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo ragione e/o causa;
**
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 28 ottobre 2016 presso la Parrocchia di San Vittore Martire, Comune di Lainate tra i coniugi signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG