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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2331/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'TI LE, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13653/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09737202500123002000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di presa in carico dell'attività di riscossione nei suoi confronti, notificatole dall'AdER in data 28.4.2025, con riferimento alla pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento n. 00000131515 emesso da Roma Capitale.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica di detto avviso, con ogni probabilità notificato al coniuge
Nominativo_1 dopo il suo decesso, avvenuto in data 4.11.2020.
La ricorrente eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito indicato nell'avviso e la non debenza delle sanzioni eventualmente applicate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, ha rilevato che l'avviso di accertamento per mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2015 era stato ritualmente notificato al coniuge defunto in data 2.12.2020 e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni di merito sollevate dalla ricorrente e ha ribadito la legittimità del suo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare l'eccezione concernente la notifica dell'avviso di accertamento IMU al Nominativo_1.
Al riguardo, si rileva che dalla produzione documentale di Roma Capitale si evince che l'avviso era stato notificato al Nominativo_1 tramite il servizio postale e che l'atto era stato ricevuto dal portiere;
contestualmente, era stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica.
Tuttavia, non è stata dimostrata l'avvenuta ricezione della cd. CAN da parte del destinatario.
Ne consegue che non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento IMU, dovendo qui trovare applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo cui, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.
D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 appare, dunque, fondato, considerato che l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 non risulta essere stato validamente notificato al dante causa della ricorrente.
Per quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento dell'avviso di presa in carico impugnato. Le spese di lite vanno poste a carico di Roma Capitale e liquidate come da dispositivo.
Vanno, invece, compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'AdER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese tra la ricorrente e l'AdER e condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Ricorrente_1 che liquida in euro 900,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 26.1.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LE D'IN GA AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'TI LE, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13653/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09737202500123002000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di presa in carico dell'attività di riscossione nei suoi confronti, notificatole dall'AdER in data 28.4.2025, con riferimento alla pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento n. 00000131515 emesso da Roma Capitale.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica di detto avviso, con ogni probabilità notificato al coniuge
Nominativo_1 dopo il suo decesso, avvenuto in data 4.11.2020.
La ricorrente eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito indicato nell'avviso e la non debenza delle sanzioni eventualmente applicate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, ha rilevato che l'avviso di accertamento per mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2015 era stato ritualmente notificato al coniuge defunto in data 2.12.2020 e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni di merito sollevate dalla ricorrente e ha ribadito la legittimità del suo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare l'eccezione concernente la notifica dell'avviso di accertamento IMU al Nominativo_1.
Al riguardo, si rileva che dalla produzione documentale di Roma Capitale si evince che l'avviso era stato notificato al Nominativo_1 tramite il servizio postale e che l'atto era stato ricevuto dal portiere;
contestualmente, era stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica.
Tuttavia, non è stata dimostrata l'avvenuta ricezione della cd. CAN da parte del destinatario.
Ne consegue che non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento IMU, dovendo qui trovare applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo cui, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.
D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 appare, dunque, fondato, considerato che l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 non risulta essere stato validamente notificato al dante causa della ricorrente.
Per quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento dell'avviso di presa in carico impugnato. Le spese di lite vanno poste a carico di Roma Capitale e liquidate come da dispositivo.
Vanno, invece, compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'AdER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese tra la ricorrente e l'AdER e condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Ricorrente_1 che liquida in euro 900,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 26.1.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LE D'IN GA AN