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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gaetano Catalani Presidente rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice dott. Valeria La Battaglia Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 492/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), con gli avvocati IULIANO ANTONIO e C.F._1
MORELLI FILIPPO FRANCESCO PAOLO
- ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] Controparte_1
il 26/1/1957 (C.F. ) C.F._2
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto
Oggetto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 17/7/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione e divorzio depositato in data 12/4/2024 da
, con il quale il ricorrente chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dei coniugi senza alcuna previsione di tipo economico e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione;
rilevato che la resistente non Controparte_1
si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di comparizione dei coniugi dell'11/7/2024; vista la separazione dei coniugi dichiarata nel presente procedimento con sentenza n. 659/2024 pubblicata il 25/7/2024, passata in giudicato;
vista l'ordinanza di pari data con la quale la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata al 20/3/2025 per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio;
vista l'ordinanza del 19/3/2025 con la quale il procedimento veniva rinviato ad altra udienza successiva al decorso del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 898/70, ai fini della procedibilità della domanda di divorzio;
rilevato che all'udienza del 17/7/2025 il ricorrente dichiarava che, nelle more, non era intervenuta alcuna riconciliazione e confermava di voler risolvere il vincolo coniugale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dal ricorrente di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
rilevato che non vi sia null'altro vi è da statuire, considerata l'assenza di figli e di richieste di tipo economico;
ritenuto che
, in ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente, le spese del giudizio debbano essere compensate, sia relativamente alla fase di separazione che relativamente alla fase di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e il 26/10/2004 in
[...] Controparte_1
TO (UCRAINA);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, Parte II, serie C, numero 69;
3) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23/7/2025.
Il Presidente est.
Gaetano Catalani