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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1686/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
MARCATO ALESSIA e MENEGHELLO MARCO, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LUCA COLOMBARO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_2
) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, e con domicilio eletto
1 presso l'Ufficio Legale di Pordenone, P.tta del Portello n. 8; CP_2
resistente e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: attribuzione di quota di reversibilità della pensione al coniuge divorziato e al coniuge superstite.
CONCLUSIONI:
per le ricorrenti “In ossequio al termine assegnato ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.
con decreto emesso in data 13.11.2024 e comunicato in data 14.11.2024,
richiamandosi integralmente al contenuto del ricorso congiunto promosso ai sensi dell'art. 9 L.898/1970 e ss.mm.ii., si insiste affinché l'Intestato Tribunale -
attribuisca alla SI.ra nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e alla SI.ra , nata a [...], il C.F._1 CP_1
16/09/1948 (cod. fisc. ), nella misura del 50% ciascuna, la C.F._2
pensione di reversibilità spettante a seguito della morte del SI. Per_2
deceduto in Pordenone il 14.01.2024, erogata dall' - ordini all' di CP_2 CP_2
corrispondere alla SI.ra nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e alla SI.ra , nata a [...], il C.F._1 CP_1
16/09/1948 (cod. fisc. ), nella misura del 50% ciascuna, la C.F._2
pensione di reversibilità spettante a seguito della morte del SI. a Per_2
far data dal di lui decesso (14.01.2024). Con compensazione delle spese di lite tra le parti”;
per parte resistente come da comparsa di costituzione e risposta “l' come CP_2
sopra rappresentato e difeso, si rimette alla decisione che l'Ill.mo Giudice
vorrà assumere circa le quote divorzili spettanti alle due signore superstiti del de cuius . Spese rifuse solo in caso vengano formulate Persona_3
conclusioni nei confronti dell'ente previdenziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti sopra indicate, con domanda congiunta ex art. 9, comma terzo,
legge 898/1970, personalmente sottoscritto e depositato in data 14/12/2023,
2 premesso che: - contraeva matrimonio con nato a Parte_1 Per_2
LE (PN) il 11.3.1937, a QU (Lecce) in data 28.7.1971; - che con sentenza non definitiva emessa il 12.7.2002, depositata in data 9.10.2002, il
Tribunale di Padova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi;
- che il giudizio divorzile si concludeva con la sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1380/2004 Sent., depositata il
15.6.2004, con cui veniva posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, importo soggetto a rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, a far tempo dal mese di marzo 2005; - che dopo il divorzio da non si Per_2 Parte_1
risposava; - che alla data del decesso di (14.01.2024), l'assegno Per_2
divorzile percepito dalla sig.ra ammontava ad € 300,15 mensili;
- che Pt_1
contraeva matrimonio con in LE (PN) il CP_1 Per_2
4.10.2003; - che decedeva in Pordenone presso La Casa di Cura San Per_2
Giorgio il 14.01.2024, lasciando eredi , quale coniuge superstite, CP_1
e nata a [...], il [...], e nato a [...], il [...]; CP_3 CP_4
CP_ Pers
- che al momento del decesso il era titolare di pensione erogata dall' pari ad € 3.560,50 netti mensili;
CP_2
tanto premesso le ricorrenti, hanno chiesto al Tribunale di determinare le quote della pensione di reversibilità del defunto loro spettante, Per_2
secondo l'accordo raggiunto, e cioè disporsi che la pensione di reversibilità del defunto venga assegnata per la quota pari al 50% all'ex coniuge e la quota pari al 50% alla coniuge superstite.
CP_ L' costituitosi in giudizio, si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.
All'udienza del giorno 3 gennaio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le ricorrenti hanno confermato le conclusioni congiunte e di volere ottenere una sentenza alle condizioni sopra riportate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti,
alla durata dei rispettivi matrimoni, alla misura dell'assegno divorzile già
3 goduto dalla coniuge divorziata, all'effettiva durata della convivenza matrimoniale di entrambe le parti con il defunto e alle condizioni economiche delle ricorrenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dispone che la pensione di reversibilità del defunto sia assegnata Per_2
alle ricorrenti in conformità alle conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza;
ordina all' – sede di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, di erogare l'emolumento di spettanza a e a Parte_1
, sulla base della ripartizione sopra indicata, CP_1
rispettivamente al 50% ciascuna, con decorrenza dal 14 gennaio 2024.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1686/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
MARCATO ALESSIA e MENEGHELLO MARCO, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LUCA COLOMBARO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_2
) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, e con domicilio eletto
1 presso l'Ufficio Legale di Pordenone, P.tta del Portello n. 8; CP_2
resistente e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: attribuzione di quota di reversibilità della pensione al coniuge divorziato e al coniuge superstite.
CONCLUSIONI:
per le ricorrenti “In ossequio al termine assegnato ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.
con decreto emesso in data 13.11.2024 e comunicato in data 14.11.2024,
richiamandosi integralmente al contenuto del ricorso congiunto promosso ai sensi dell'art. 9 L.898/1970 e ss.mm.ii., si insiste affinché l'Intestato Tribunale -
attribuisca alla SI.ra nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e alla SI.ra , nata a [...], il C.F._1 CP_1
16/09/1948 (cod. fisc. ), nella misura del 50% ciascuna, la C.F._2
pensione di reversibilità spettante a seguito della morte del SI. Per_2
deceduto in Pordenone il 14.01.2024, erogata dall' - ordini all' di CP_2 CP_2
corrispondere alla SI.ra nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e alla SI.ra , nata a [...], il C.F._1 CP_1
16/09/1948 (cod. fisc. ), nella misura del 50% ciascuna, la C.F._2
pensione di reversibilità spettante a seguito della morte del SI. a Per_2
far data dal di lui decesso (14.01.2024). Con compensazione delle spese di lite tra le parti”;
per parte resistente come da comparsa di costituzione e risposta “l' come CP_2
sopra rappresentato e difeso, si rimette alla decisione che l'Ill.mo Giudice
vorrà assumere circa le quote divorzili spettanti alle due signore superstiti del de cuius . Spese rifuse solo in caso vengano formulate Persona_3
conclusioni nei confronti dell'ente previdenziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti sopra indicate, con domanda congiunta ex art. 9, comma terzo,
legge 898/1970, personalmente sottoscritto e depositato in data 14/12/2023,
2 premesso che: - contraeva matrimonio con nato a Parte_1 Per_2
LE (PN) il 11.3.1937, a QU (Lecce) in data 28.7.1971; - che con sentenza non definitiva emessa il 12.7.2002, depositata in data 9.10.2002, il
Tribunale di Padova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi;
- che il giudizio divorzile si concludeva con la sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1380/2004 Sent., depositata il
15.6.2004, con cui veniva posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, importo soggetto a rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, a far tempo dal mese di marzo 2005; - che dopo il divorzio da non si Per_2 Parte_1
risposava; - che alla data del decesso di (14.01.2024), l'assegno Per_2
divorzile percepito dalla sig.ra ammontava ad € 300,15 mensili;
- che Pt_1
contraeva matrimonio con in LE (PN) il CP_1 Per_2
4.10.2003; - che decedeva in Pordenone presso La Casa di Cura San Per_2
Giorgio il 14.01.2024, lasciando eredi , quale coniuge superstite, CP_1
e nata a [...], il [...], e nato a [...], il [...]; CP_3 CP_4
CP_ Pers
- che al momento del decesso il era titolare di pensione erogata dall' pari ad € 3.560,50 netti mensili;
CP_2
tanto premesso le ricorrenti, hanno chiesto al Tribunale di determinare le quote della pensione di reversibilità del defunto loro spettante, Per_2
secondo l'accordo raggiunto, e cioè disporsi che la pensione di reversibilità del defunto venga assegnata per la quota pari al 50% all'ex coniuge e la quota pari al 50% alla coniuge superstite.
CP_ L' costituitosi in giudizio, si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.
All'udienza del giorno 3 gennaio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le ricorrenti hanno confermato le conclusioni congiunte e di volere ottenere una sentenza alle condizioni sopra riportate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti,
alla durata dei rispettivi matrimoni, alla misura dell'assegno divorzile già
3 goduto dalla coniuge divorziata, all'effettiva durata della convivenza matrimoniale di entrambe le parti con il defunto e alle condizioni economiche delle ricorrenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dispone che la pensione di reversibilità del defunto sia assegnata Per_2
alle ricorrenti in conformità alle conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza;
ordina all' – sede di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, di erogare l'emolumento di spettanza a e a Parte_1
, sulla base della ripartizione sopra indicata, CP_1
rispettivamente al 50% ciascuna, con decorrenza dal 14 gennaio 2024.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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