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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11665 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 9345/2022
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio Parte_1 del procuratore avvocato Simona Salvatori rappresentante e difensore per procura a margine della citazione
PARTE ATTRICE E
CP_1
PARTE CONVENUTA E
e con domicilio eletto Controparte_2 Controparte_3 in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Maria Cialone rappresentante e difensore per procura a margine della citazione PARTE CONVENUTA OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.. CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2021 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice citava in giudizio la , nonché la sig.ra n.q. di CP_1 Controparte_2
1 2
amministratore e comproprietaria della società che le succede, e la sig.ra
[...]
n.q. di comproprietaria della per il ristoro dei CP_3 CP_1 danni subiti all'interno della palestra in data 31.12.2016 verso le ore 13.00 circa mentre si allenava. Lamentava parte attrice che a causa della mancanza di gommini antiscivolo sotto un attrezzo ginnico perdeva l'equilibrio e riportava lesioni. Si costituivano la e la sostenendo la CP_3 CP_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per i motivi dedotti in comparsa. In particolare deducevano che la società sportiva era stata cancellata dalla CCIAA ben 11 mesi prima del sinistro. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusioni e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta da parte attrice non appare fondata e pertanto non merita accoglimento. In particolare appare pertinente la giurisprudenza in materia di notifica a persona inesistente. Non v'è dubbio che la società convenuta fosse stata sciolta, fosse cessata ben 11 mesi prima del sinistro. A nulla vale che sul tesserino d'entrata fosse riportata altra e diversa dicitura. Parte attrice avrebbe dovuto sincerarsi dell'esatta consistenza giuridica della parte che evocava in giudizio. Nel caso che ci occupa la società era evidentemente cessata da tempo, e ciò è indubitabilmente provato dalla visura presso la CCIAA. La notifica, pertanto, viene effettuata nei confronti di persona giuridica inesistente che, quindi, rende inesistente lo stesso giudizio in quanto indirizzata ad un soggetto privo di personalità giuridica, vale a dire incapace di agire. Presupposto indefettibile per la vocatio in jus è l'esistenza attuale della parte circostanza, questa, che non si verifica nel caso di specie. Tale condizione costituisce impedimento insanabile alla instaurazione del contraddittorio. Trattandosi di persona giuridica il avrebbe dovuto Pt_1 individuare i soci della società e notificare entro 5 anni dalla estinzione. Ciò non avviene dal momento che la notifica viene effettuata alle persone fisiche non nella qualità di soci ma rispettivamente di comproprietaria ed amministratrice. La S.C: ha statuito che “Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex
2 3
soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e, pertanto, ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o anche illimitatamente” -cfr ord. 743 del 9.1.24-. Tanto basta per ritenere che non sia stato correttamente instaurato il presente giudizio mancando l'individuazione esatta dal lato passivo dei convenuti chiamati al risarcimento. Le spese seguono la soccombenza pertanto condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute e Controparte_2 CP_3 delle spese di lite che liquida in complessivi €2.000,00 ciascuna per
[...] compensi professionali oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge. Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , di n.q. e di
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
n.q., così provvede: CP_3
1.- dichiara improcedibile la domanda formulata da parte attrice;
.
2.- condanna parte attrice al pagamento in favore di e Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi €2.000,00 Controparte_3 ciascuna per compensi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma il giorno 5.8.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Mariaelena Francone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 9345/2022
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio Parte_1 del procuratore avvocato Simona Salvatori rappresentante e difensore per procura a margine della citazione
PARTE ATTRICE E
CP_1
PARTE CONVENUTA E
e con domicilio eletto Controparte_2 Controparte_3 in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Maria Cialone rappresentante e difensore per procura a margine della citazione PARTE CONVENUTA OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.. CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2021 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice citava in giudizio la , nonché la sig.ra n.q. di CP_1 Controparte_2
1 2
amministratore e comproprietaria della società che le succede, e la sig.ra
[...]
n.q. di comproprietaria della per il ristoro dei CP_3 CP_1 danni subiti all'interno della palestra in data 31.12.2016 verso le ore 13.00 circa mentre si allenava. Lamentava parte attrice che a causa della mancanza di gommini antiscivolo sotto un attrezzo ginnico perdeva l'equilibrio e riportava lesioni. Si costituivano la e la sostenendo la CP_3 CP_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per i motivi dedotti in comparsa. In particolare deducevano che la società sportiva era stata cancellata dalla CCIAA ben 11 mesi prima del sinistro. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusioni e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta da parte attrice non appare fondata e pertanto non merita accoglimento. In particolare appare pertinente la giurisprudenza in materia di notifica a persona inesistente. Non v'è dubbio che la società convenuta fosse stata sciolta, fosse cessata ben 11 mesi prima del sinistro. A nulla vale che sul tesserino d'entrata fosse riportata altra e diversa dicitura. Parte attrice avrebbe dovuto sincerarsi dell'esatta consistenza giuridica della parte che evocava in giudizio. Nel caso che ci occupa la società era evidentemente cessata da tempo, e ciò è indubitabilmente provato dalla visura presso la CCIAA. La notifica, pertanto, viene effettuata nei confronti di persona giuridica inesistente che, quindi, rende inesistente lo stesso giudizio in quanto indirizzata ad un soggetto privo di personalità giuridica, vale a dire incapace di agire. Presupposto indefettibile per la vocatio in jus è l'esistenza attuale della parte circostanza, questa, che non si verifica nel caso di specie. Tale condizione costituisce impedimento insanabile alla instaurazione del contraddittorio. Trattandosi di persona giuridica il avrebbe dovuto Pt_1 individuare i soci della società e notificare entro 5 anni dalla estinzione. Ciò non avviene dal momento che la notifica viene effettuata alle persone fisiche non nella qualità di soci ma rispettivamente di comproprietaria ed amministratrice. La S.C: ha statuito che “Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex
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soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e, pertanto, ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o anche illimitatamente” -cfr ord. 743 del 9.1.24-. Tanto basta per ritenere che non sia stato correttamente instaurato il presente giudizio mancando l'individuazione esatta dal lato passivo dei convenuti chiamati al risarcimento. Le spese seguono la soccombenza pertanto condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute e Controparte_2 CP_3 delle spese di lite che liquida in complessivi €2.000,00 ciascuna per
[...] compensi professionali oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge. Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , di n.q. e di
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
n.q., così provvede: CP_3
1.- dichiara improcedibile la domanda formulata da parte attrice;
.
2.- condanna parte attrice al pagamento in favore di e Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi €2.000,00 Controparte_3 ciascuna per compensi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma il giorno 5.8.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Mariaelena Francone
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