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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20358 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Drago ed Parte_1 elettivamente domiciliata a Palermo, via Dante n.119 attrice in riassunzione contro
Controparte_1
n.q. di procuratrice della
[...]
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Virginia Colli, con elezione di domicilio a Trapani, via Virgilio
n.11. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 13.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2
in proprio e n.q. di legale rappresentante della
[...] [...]
– premettendo di essere titolare di diversi Controparte_3 rapporti di conto corrente e di un contratto di finanziamento meglio indicati in atto di citazione, aperti presso l'allora CP_2
– agisce nei confronti della banca, unitamente a
[...] CP_4 di fideiussore, chiedendo previo ricalcolo delle poste dei
[...] conti, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi.
In particolare, con riferimento ai contratti di conto corrente ordinario, lamentano l'applicazione di tassi di interesse usurari, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi convenzionali e della commissione di massimo scoperto;
con riferimento al mutuo si dolgono dell'applicazione di tassi di interesse indeterminati e comunque usurari, denunciando in particolare che il finanziamento sarebbe stato erogato esclusivamente per ripianare il saldo debitore del conto corrente, invero inesistente;
chiedono pertanto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione rilasciata a garanzia di tale presunto debito.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto di tutte le domande di parte attrice deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Il processo è stato interrotto a causa del fallimento della
[...]
e di (giusta sentenza Controparte_3 Parte_2
n.44/22 emessa dal Tribunale di Palermo Sez. Fallimentare) e riassunto dal solo fideiussore Parte_1
Indi la causa - istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere -, fu posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il Tribunale osserva innanzitutto che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn.
2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.
10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, va inoltre ricordato che la S.C. anche di recente ha ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020); restando a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto gran parte degli estratti conto, relativi ai rapporti in contestazione, fatta eccezione il rapporto n. 802977; di contro la banca – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284
c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) non ha allegato i contratti relativi ai rapporti di conto corrente in contestazione
(conto corrente ordinario n. 477152; conto anticipi n.477154; conto anticipi n. 802976; conto anticipi n. 508164; e conto corrente ordinario n. 802977). Consegue che con riferimento al rapporto n. 802977 in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale e degli estratti conto, non è stato possibile effettuare nessuna ricostruzione contabile del conto corrente. La ricostruzione degli altri rapporti, invece, in assenza dei contratti ma essendo stati depositati gli estratti conto è stata effettuata eliminando tutte le voci di costo ed applicando il solo l'interesse legale ex art. 1284 c.c..
Così operando si perviene ai seguenti risultati: rapporto n. 477152, è stato accertato un saldo a credito di € 63.143,01, rispetto al saldo banca di euro – 89889,22, con una differenza quindi complessiva pari ad euro 153.032,23; conto anticipi n. 477154, è stato accertato un saldo a debito di €
172.422,24, rispetto al saldo banca negativo di euro € 159.860,21, con una differenza negativa di euro 12.563,03; rapporto n. 802976, è stato accertato un saldo a debito di € 27,04 a fronte del saldo banca negativo per euro 8,22 con una differenza negativa di euro 18,82; rapporto n. 508164, è stato accertato un saldo a debito di € 159.686,45, con una differenza di euro 1.512,48 rispetto al saldo banca negativo di euro 158.173,97.
All'esito degli accertamenti disposti, sono inoltre risultate del tutto infondate le censure relative al contratto di mutuo.
Ed infatti, innanzi tutto l'esame dei rapporti di conto corrente ha restituito comunque un'esposizione debitoria della società nei confronti della banca (per complessivi euro -268.992,72), seppure di consistenza inferiore a quella indicata dall'Istituto di credito. Consegue che il contratto di mutuo non può ritenersi privo di causa.
Invero, la banca ben può finanziare il proprio cliente e dargli i soldi per coprire altre esposizioni debitorie, soltanto nei mutui di scopo, dove le somme vengono utilizzate esclusivamente per ripianare un debito e non per lo scopo concordato, il contratto è nullo. Ora, nella specie, il contratto di finanziamento è un mutuo chirografario senza uno scopo specifico: non sono emersi, infatti, elementi certi che inducono a ritenere che il finanziamento oggetto della causa sia stato erogato esclusivamente per ripianare il saldo debitore del conto, pertanto deve ritenersi lecito.
Passando ora a verificare il mutuo chirografario e la misura degli interessi pattuiti si osserva che: il tasso di interesse pattuito corrisponde al tasso realmente applicato dall'istituto di credito, senza maggiorazione di costi e importi nelle singole rate ed è perfettamente entro soglia sia in sede di pattuizione (usura genetica) che durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta) e ciò tanto con riferimento al tasso di interesse corrispettivo, quanto con riferimento al tasso di mora.
In conclusione, dunque, la domanda va soltanto parzialmente accolta con riferimento ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, il cui saldo va rideterminato nei limiti di quanto sopra accertato, mentre vanno rigettate tutte le altre domande.
Infine, atteso l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite. Le spese della ctu vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 accerta e dichiara che il saldo del rapporto n. 477152, è pari ad euro
63.143,01 a credito del cliente.
Accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. 477154, è pari ad euro 172.422,24, a debito del cliente.
Accerta e dichiara che il saldo del rapporto n. 802976, è pari ad euro
27,04 a debito del cliente.
Accerta e dichiara che il saldo del rapporto n. 508164, è pari ad euro
159.686,45 a debito del cliente.
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso a Palermo il 3/06/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20358 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Drago ed Parte_1 elettivamente domiciliata a Palermo, via Dante n.119 attrice in riassunzione contro
Controparte_1
n.q. di procuratrice della
[...]
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Virginia Colli, con elezione di domicilio a Trapani, via Virgilio
n.11. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 13.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2
in proprio e n.q. di legale rappresentante della
[...] [...]
– premettendo di essere titolare di diversi Controparte_3 rapporti di conto corrente e di un contratto di finanziamento meglio indicati in atto di citazione, aperti presso l'allora CP_2
– agisce nei confronti della banca, unitamente a
[...] CP_4 di fideiussore, chiedendo previo ricalcolo delle poste dei
[...] conti, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi.
In particolare, con riferimento ai contratti di conto corrente ordinario, lamentano l'applicazione di tassi di interesse usurari, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi convenzionali e della commissione di massimo scoperto;
con riferimento al mutuo si dolgono dell'applicazione di tassi di interesse indeterminati e comunque usurari, denunciando in particolare che il finanziamento sarebbe stato erogato esclusivamente per ripianare il saldo debitore del conto corrente, invero inesistente;
chiedono pertanto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione rilasciata a garanzia di tale presunto debito.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto di tutte le domande di parte attrice deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Il processo è stato interrotto a causa del fallimento della
[...]
e di (giusta sentenza Controparte_3 Parte_2
n.44/22 emessa dal Tribunale di Palermo Sez. Fallimentare) e riassunto dal solo fideiussore Parte_1
Indi la causa - istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere -, fu posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il Tribunale osserva innanzitutto che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn.
2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.
10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, va inoltre ricordato che la S.C. anche di recente ha ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020); restando a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto gran parte degli estratti conto, relativi ai rapporti in contestazione, fatta eccezione il rapporto n. 802977; di contro la banca – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284
c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) non ha allegato i contratti relativi ai rapporti di conto corrente in contestazione
(conto corrente ordinario n. 477152; conto anticipi n.477154; conto anticipi n. 802976; conto anticipi n. 508164; e conto corrente ordinario n. 802977). Consegue che con riferimento al rapporto n. 802977 in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale e degli estratti conto, non è stato possibile effettuare nessuna ricostruzione contabile del conto corrente. La ricostruzione degli altri rapporti, invece, in assenza dei contratti ma essendo stati depositati gli estratti conto è stata effettuata eliminando tutte le voci di costo ed applicando il solo l'interesse legale ex art. 1284 c.c..
Così operando si perviene ai seguenti risultati: rapporto n. 477152, è stato accertato un saldo a credito di € 63.143,01, rispetto al saldo banca di euro – 89889,22, con una differenza quindi complessiva pari ad euro 153.032,23; conto anticipi n. 477154, è stato accertato un saldo a debito di €
172.422,24, rispetto al saldo banca negativo di euro € 159.860,21, con una differenza negativa di euro 12.563,03; rapporto n. 802976, è stato accertato un saldo a debito di € 27,04 a fronte del saldo banca negativo per euro 8,22 con una differenza negativa di euro 18,82; rapporto n. 508164, è stato accertato un saldo a debito di € 159.686,45, con una differenza di euro 1.512,48 rispetto al saldo banca negativo di euro 158.173,97.
All'esito degli accertamenti disposti, sono inoltre risultate del tutto infondate le censure relative al contratto di mutuo.
Ed infatti, innanzi tutto l'esame dei rapporti di conto corrente ha restituito comunque un'esposizione debitoria della società nei confronti della banca (per complessivi euro -268.992,72), seppure di consistenza inferiore a quella indicata dall'Istituto di credito. Consegue che il contratto di mutuo non può ritenersi privo di causa.
Invero, la banca ben può finanziare il proprio cliente e dargli i soldi per coprire altre esposizioni debitorie, soltanto nei mutui di scopo, dove le somme vengono utilizzate esclusivamente per ripianare un debito e non per lo scopo concordato, il contratto è nullo. Ora, nella specie, il contratto di finanziamento è un mutuo chirografario senza uno scopo specifico: non sono emersi, infatti, elementi certi che inducono a ritenere che il finanziamento oggetto della causa sia stato erogato esclusivamente per ripianare il saldo debitore del conto, pertanto deve ritenersi lecito.
Passando ora a verificare il mutuo chirografario e la misura degli interessi pattuiti si osserva che: il tasso di interesse pattuito corrisponde al tasso realmente applicato dall'istituto di credito, senza maggiorazione di costi e importi nelle singole rate ed è perfettamente entro soglia sia in sede di pattuizione (usura genetica) che durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta) e ciò tanto con riferimento al tasso di interesse corrispettivo, quanto con riferimento al tasso di mora.
In conclusione, dunque, la domanda va soltanto parzialmente accolta con riferimento ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, il cui saldo va rideterminato nei limiti di quanto sopra accertato, mentre vanno rigettate tutte le altre domande.
Infine, atteso l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite. Le spese della ctu vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 accerta e dichiara che il saldo del rapporto n. 477152, è pari ad euro
63.143,01 a credito del cliente.
Accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. 477154, è pari ad euro 172.422,24, a debito del cliente.
Accerta e dichiara che il saldo del rapporto n. 802976, è pari ad euro
27,04 a debito del cliente.
Accerta e dichiara che il saldo del rapporto n. 508164, è pari ad euro
159.686,45 a debito del cliente.
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso a Palermo il 3/06/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza