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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3494/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3494/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ALBANO MARIAGRAZIA, con domicilio eletto presso il suo studio in via S.
Maurilio n. 19
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in EL, in data 14/06/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di EL alla
Parte II, Serie A n. 7, dell'anno 2003;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
Per_
“1) La figlia minore resterà affidata in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della minore (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali
Per_ e le aspirazioni di ). Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva,
senza ingerenza alcuna da parte dell'altro, nei periodi di permanenza della figlia presso di loro. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse della figlia, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con
Per_ regolarità, notizie su e su tutto quanto riguardi la sua vita, nella maniera più
collaborativa, semplice e immediata possibile.
2) La figlia resterà collocata presso la madre nella casa coniugale in via dei
Giusti 6/B, EL (MI).
3) La casa coniugale in via dei Giusti 6/B, in EL (MI), di proprietà
dei genitori in misura del 50% ciascuno, resterà assegnata (con tutti gli arredi e le suppellettili) alla signora che l'abiterà unitamente alla figlia. Pt_1
4) Residuano presso la casa coniugale ancora alcuni beni ed effetti personali del signor , che gli verranno consegnati entro il 31.12.2025. Parte_2
5) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19.00 fino alla
Per_ domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà presso l'abitazione materna);
- un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita da scuola e con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- ad anni alterni tra i genitori, il 24 dicembre o il 25 dicembre. Con
Per_ riferimento al Natale 2025, pertanto, si precisa che trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre;
- durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal 31
dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 21.00. Con riferimento alle vacanze dell'a.s. 2025/2026, la figlia trascorrerà il periodo dal 26 dicembre al 31 gennaio con la madre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
Pag. 2 di 6 - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre la metà delle vacanze scolastiche pasquali;
- Carnevale ambrosiano: ad anni alterni tra i genitori e, pertanto,
Per_ relativamente al 2026 starà con la madre/il padre
Per_
- durante le vacanze scolastiche estive: trascorrerà due/tre settimane di vacanza estiva con la madre e due/tre settimane di vacanza estiva con il padre (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che, su accordo dei signori e , la figlia potrà trascorrere ulteriori periodi di Pt_1 Parte_2
vacanza con l'uno o con l'altro genitore. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà
l'ordinario calendario di visite;
- i ponti, in via alternata con ciascun genitore.
6) Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_2
versando mensilmente, entro il 10 di ogni mese - da novembre 2025 - tramite bonifico bancario (IBAN: [...]), alla madre collocataria € 500,00
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Il signor , inoltre, terrà a proprio carico il 50% di tutte le spese Parte_2
straordinarie riferibili alla figlia. Le spese extra assegno sono da individuarsi con riferimento alle seguenti voci:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Pag. 3 di 6 Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)
corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) I costi straordinari e gli oneri tributari relativi alla quota di immobile ove
è ubicata la residenza familiare, nonché il mutuo ipotecario continueranno ad essere sostenuti nella misura del 50% dal signor . La signora continuerà a Parte_2 Pt_1
sostenere i costi straordinari e gli oneri tributari relativi al 50% di propria proprietà,
nonché la metà del mutuo ipotecario. La madre, inoltre, continuerà a tenere a proprio carico il 100% dei costi ordinari relativi alla casa coniugale.
Pag. 4 di 6 9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo al loro mantenimento.
10) Con l'esatto adempimento di quanto previsto in questo accordo, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più
nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale pendente o comunque pregressa, anche connessa al rapporto matrimoniale.
11) I genitori si danno, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore anche per finalità turistiche.
12) I genitori si impegnano a interpretare questo accordo secondo buona fede
Per_ e nell'esclusivo interesse della figlia ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 14/06/2003,in EL (atto
[...]
n.7, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle (ulteriori) statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3494/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3494/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ALBANO MARIAGRAZIA, con domicilio eletto presso il suo studio in via S.
Maurilio n. 19
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in EL, in data 14/06/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di EL alla
Parte II, Serie A n. 7, dell'anno 2003;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
Per_
“1) La figlia minore resterà affidata in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della minore (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali
Per_ e le aspirazioni di ). Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva,
senza ingerenza alcuna da parte dell'altro, nei periodi di permanenza della figlia presso di loro. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse della figlia, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con
Per_ regolarità, notizie su e su tutto quanto riguardi la sua vita, nella maniera più
collaborativa, semplice e immediata possibile.
2) La figlia resterà collocata presso la madre nella casa coniugale in via dei
Giusti 6/B, EL (MI).
3) La casa coniugale in via dei Giusti 6/B, in EL (MI), di proprietà
dei genitori in misura del 50% ciascuno, resterà assegnata (con tutti gli arredi e le suppellettili) alla signora che l'abiterà unitamente alla figlia. Pt_1
4) Residuano presso la casa coniugale ancora alcuni beni ed effetti personali del signor , che gli verranno consegnati entro il 31.12.2025. Parte_2
5) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19.00 fino alla
Per_ domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà presso l'abitazione materna);
- un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita da scuola e con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- ad anni alterni tra i genitori, il 24 dicembre o il 25 dicembre. Con
Per_ riferimento al Natale 2025, pertanto, si precisa che trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre;
- durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal 31
dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 21.00. Con riferimento alle vacanze dell'a.s. 2025/2026, la figlia trascorrerà il periodo dal 26 dicembre al 31 gennaio con la madre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
Pag. 2 di 6 - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre la metà delle vacanze scolastiche pasquali;
- Carnevale ambrosiano: ad anni alterni tra i genitori e, pertanto,
Per_ relativamente al 2026 starà con la madre/il padre
Per_
- durante le vacanze scolastiche estive: trascorrerà due/tre settimane di vacanza estiva con la madre e due/tre settimane di vacanza estiva con il padre (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che, su accordo dei signori e , la figlia potrà trascorrere ulteriori periodi di Pt_1 Parte_2
vacanza con l'uno o con l'altro genitore. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà
l'ordinario calendario di visite;
- i ponti, in via alternata con ciascun genitore.
6) Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_2
versando mensilmente, entro il 10 di ogni mese - da novembre 2025 - tramite bonifico bancario (IBAN: [...]), alla madre collocataria € 500,00
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Il signor , inoltre, terrà a proprio carico il 50% di tutte le spese Parte_2
straordinarie riferibili alla figlia. Le spese extra assegno sono da individuarsi con riferimento alle seguenti voci:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Pag. 3 di 6 Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)
corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) I costi straordinari e gli oneri tributari relativi alla quota di immobile ove
è ubicata la residenza familiare, nonché il mutuo ipotecario continueranno ad essere sostenuti nella misura del 50% dal signor . La signora continuerà a Parte_2 Pt_1
sostenere i costi straordinari e gli oneri tributari relativi al 50% di propria proprietà,
nonché la metà del mutuo ipotecario. La madre, inoltre, continuerà a tenere a proprio carico il 100% dei costi ordinari relativi alla casa coniugale.
Pag. 4 di 6 9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo al loro mantenimento.
10) Con l'esatto adempimento di quanto previsto in questo accordo, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più
nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale pendente o comunque pregressa, anche connessa al rapporto matrimoniale.
11) I genitori si danno, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore anche per finalità turistiche.
12) I genitori si impegnano a interpretare questo accordo secondo buona fede
Per_ e nell'esclusivo interesse della figlia ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 14/06/2003,in EL (atto
[...]
n.7, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle (ulteriori) statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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