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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 35385/2023 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato a [...] - SA - il 12.8.1960), Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini 10, presso lo studio dell'avv. Manuel Milani che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 157, presso lo studio dell'avv. Anna Buttafoco, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi in virtù di procura in atti convenuta all'esito dell'udienza del 18.3.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che l'intera retribuzione corrisposta a Parte_1
durante l'intero periodo di lavoro prestato all'estero (dal dicembre 1994 al marzo 2003), comprese tutte le voci aggiuntive (indennità estera;
indennità alloggio estero;
indennità scuola e indennità di gratifica e bonus ad personam), deve essere posta a base del computo per il calcolo delle quote annuali del Tfr;
dichiara che sulla medesima complessiva retribuzione comprese le predette voci aggiuntive la era tenuta al versamento della conseguente CP_2
contribuzione obbligatoria e dichiara tenuta a Controparte_1
risarcire per il danno da parziale omissione Parte_1
contributiva; dichiara infine che sempre sulla medesima complessiva retribuzione comprese le dette voci aggiuntive la era tenuta al versamento della CP_2
conseguente contribuzione complementare o integrativa e dichiara
[...]
enuta a risarcire per il danno da Controparte_1 Parte_1
parziale omissione contributiva in favore del Fondo integrativo;
condanna la convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente i CP_2
compensi legali che si liquidano in € 7.377,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato), pari a € 259,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è attualmente dipendente di Parte_1 Controparte_1
con qualifica di Quadro, 4° livello retributivo, essendo stato assunto il 19.9.1980 dalla allora Controparte_3
Dal dicembre 1994 al marzo 2003, il ha prestato servizio Parte_1 all'estero, avendo ricoperto la posizione di Procuratore della filiale estera di
Singapore, con la percezione di un trattamento economico composto da una retribuzione base, nonché dall'indennità estera, dall'indennità alloggio estero, dall'indennità scuola e dall'indennità di gratifica e bonus ad personam.
Sostenuta la natura retributiva di tutti i compensi percepiti durante il servizio all'estero, il ha lamentato che in relazione a detto periodo la Parte_1
aveva accantonato le quote annuali del Tfr non computando, nella CP_2
relativa base di calcolo, tutto quanto egli aveva percepito, oltre alla retribuzione base;
che per lo stesso periodo la non aveva versato la contribuzione CP_2
obbligatoria su tutti i compensi percepiti durante il servizio all'estero, comprese dette voci aggiuntive;
che infine, sempre per lo stesso periodo, la aveva CP_2
effettuato i versamenti al Fondo di previdenza complementare non tenendo conto dell'intera retribuzione corrisposta durante il servizio all'estero, comprese le stesse voci aggiuntive. si è costituita, sollevando alcune eccezioni e Controparte_1
contestando comunque tutte le pretese del . Parte_1
2 Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio, la domanda del è fondata, nei limiti e nei Parte_1
termini che seguono.
1. Quanto all'inclusione nella base imponibile del Tfr della retribuzione complessivamente ed effettivamente percepita dal durante il periodo Parte_1
di lavoro prestato all'estero - ricordato che il lavoratore ancora in servizio può proporre azione di mero accertamento avente ad oggetto le quote annuali del
Tfr, ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di un'azione di condanna (per tutte, Cass. 12.7.2012, n. 11778)
- la pretesa è fondata.
In via generale, secondo l'art. 2120 c.c. il Tfr si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 e, salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
La regola è dunque chiara nel prevedere che nella base di calcolo del Tfr sia computato tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese.
D'altra parte, il principio di onnicomprensività della retribuzione è stato più volte affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte,
l'oramai risalente Cass. 1.10.2012, n. 16636) ed esso può essere derogato esclusivamente dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi, i quali possono prevedere ulteriori esclusioni, purché queste vengano espressamente indicate, mentre è nulla ogni eventuale pattuizione individuale sul punto.
Nel caso di specie, le quattro voci rivendicate dal ricorrente e percepite durante il servizio all'estero (indennità estera, indennità alloggio estero, indennità scuola e indennità di gratifica/bonus ad personam) hanno sicuramente
3 natura retributiva, non costituiscono meri rimborsi spese e non sono espressamente escluse dalla contrattazione collettiva ai fini del computo del Tfr.
A tale ultimo riguarda la banca convenuta ha sostenuto che dette voci sarebbero escluse dal computo del Tfr, poiché la contrattazione collettiva di settore stabilisce, all'art. 73, l'esclusione dei “trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo XI del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione”.
In realtà, i trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo XI sono i rimborsi per le spese sostenute dai funzionari trasferiti o in missione e quanto erogato costantemente al durante il decennio estero non può essere ritenuto Parte_1 avente “finalità similari” ai primi.
Peraltro, le pressoché identiche disposizioni dei contratti collettivi del settore del credito che si sono succedute in materia (anche con riguardo ai dirigenti) sono state già esaminate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato che “la disciplina dettata dalle parti collettive non si discosta sostanzialmente dalla previsione legale dell'art. 2120 c.c.” (così,
Cass. 25.11.2005, n. 24875, Cass. 21.4.2016, n. 8086 e Cass. 22.2.2018, n.
4340).
Deve allora essere ricordato il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in assenza di disposizioni del contratto collettivo che individuino espressamente le voci della retribuzione da escludere dal calcolo del Tfr (come nella specie), allo scopo di guidare il giudice nell'accertamento circa la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero, la stessa può essere desunta da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che hanno valore orientativo: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto;
b) l'assenza di giustificativi di spesa;
c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa;
d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa;
e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non
4 può tuttavia deporre nel senso di connotare quale esborso l'indennità riconosciuta e di escluderne la natura retributiva (così, per tutte, Cass.
20.9.2022, n. 27534).
Dovendosi poi aggiungere che al trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero deve essere riconosciuta natura retributiva “qualora si tratti di somme compensative della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata, presso la sede oggetto di trasferimento, per adempiere, sia pur indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa, assumendo rilievo non il carattere forfettario o meno dell'erogazione, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per i maggiori esborsi in considerazione delle (mutate) condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la propria attività” (così, la già citata Cass. n. 4340/2018).
Tenuto conto di detti principi, non può ragionevolmente escludersi la natura retributiva delle quattro voci rivendicate dal (indennità estera Parte_1
o per servizio estero, indennità alloggio estero, indennità scuola e indennità di gratifica e bonus ad personam).
Si tratta, infatti, di voci aggiuntive erogate al lavoratore in modo periodico, continuativo, senza documentazione giustificativa, in relazione alla prestazione di lavoro all'estero, a salvaguardia del livello retributivo in vista dei maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro e in misura fissa.
Ne consegue la loro natura retributiva posto che il concetto di onnicomprensività della retribuzione fatto proprio dall'art. 2120 c.c. implica che tutte le voci riportate in busta paga con carattere di continuità, corrisposte anche in caso di assenza o malattia, non soggette a documentazione di spesa e soggette ad imposizione fiscale, devono essere ricomprese in tale nozione.
L'indennità estera, o per servizio estero, unitamente al cd. “costo vita”, è collegata alla prestazione di lavoro in quanto finalizzata a remunerare la professionalità del lavoratore e la qualità della prestazione;
essa è stata erogata per anni con carattere di continuità ed aveva, come si evince anche dalle missive della la finalità di garantire il potere di acquisto della retribuzione CP_2
5 attribuita al , a fronte della sua collocazione presso la sede estera di Parte_1
Singapore.
Per l'indennità alloggio estero, anch'essa erogata in via continuativa e in misura forfettaria, è sufficiente ricordare che essa “è da considerarsi quale elemento della retribuzione ove abbia carattere continuativo e periodico e
finalità di contributo corrisposto, in misura fissa e senza documentazione giustificativa, in relazione alle esigenze abitative personali del lavoratore, da computarsi - in mancanza di una espressa deroga pattizia - nella base di
calcolo prevista dall'art. 2120 c.c. per la determinazione del trattamento di fine rapporto” (così, tra le altre, Cass. 3.8.2018, n. 20505).
Quanto alla cd. indennità scuola (per la figlia del ricorrente), anch'essa risulta corrisposta in via continuativa dalla durante il periodo lavorato CP_2
all'estero dal (cfr. quanto depositato con l'invio del ricorrente del Parte_1
9.10.2024), assumendo tale emolumento una funzione di salvaguardia dei livelli retributivi del lavoratore (cfr. Cass. 18.3.2009, n. 6563).
Infine, in ordine alle gratifiche e ai bonus ad personam, va osservato che si tratta di pacifiche voci retributive, di adeguamento del complessivo livello retributivo, come si ricava anche dalle missive della Banca in atti.
In conclusione, pertanto, le predette voci retributive devono essere computate nella base di calcolo ai fini degli accantonamenti annuali del Tfr, che il ricorrente dovrà percepire dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
L'esatta quantificazione di detti accantonamenti dovrà essere effettuata in separata sede.
2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine alla contribuzione obbligatoria.
Anche con riferimento al versamento dei contributi previdenziali, infatti, la ha utilizzato come calcolo per i contributi una retribuzione CP_2
convenzionale, inferiore rispetto a quella complessivamente ed effettivamente percepita dal lavoratore durante il servizio all'estero.
Va premesso che la retribuzione posta a base del calcolo dei contributi è costituita da tutti quegli emolumenti corrisposti al lavoratore che siano collegati al rapporto di lavoro (art. 12 Legge n. 153/1969).
6 Inoltre, il d.lgs. n. 314/1997, all'art. 6, stabilisce che “costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, salvo quanto specificato nei seguenti commi […]”.
La disposizione per la definizione di reddito da lavoro dipendente rinvia pertanto alla definizione di reddito ai fini fiscali contenuta nel TUIR, il cui art. 51, comma 8 bis (introdotto nel 2000), prevede che “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale ultima disposizione
(introdotta come detto nel 2000, dall'art. 36 legge n. 342), esplica i suoi effetti solo in materia fiscale in quanto è in tale materia che trova la sua ragion d'essere, ragion d'essere che invece non si riscontra in materia previdenziale.
Si è infatti affermato che ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all'estero, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta (così, Cass.
12.10.2017, n. 24032) e che in tema di contributi dovuti per i regimi assicurativi dei lavoratori operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, ai fini della individuazione della base imponibile contributiva deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta, e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i decreti ministeriali;
ne consegue che, ove l'indennità di trasferta corrisposta al lavoratore abbia natura retributiva, alla luce del suo carattere stabile e non
7 contingente, va computata ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da applicare a fini contributivi (così, Cass. 6.9.2016, n. 17646 e
Cass. 25.2.2022, n. 6294).
Di conseguenza, nel caso di lavoro prestato all'estero, la base per il calcolo del versamento dei contributi è rappresentata dalla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore in tale periodo che nel caso concreto, come sopra già detto, ricomprende anche le voci aggiuntive (indennità estera o per servizio estero;
indennità alloggio estero, indennità scuola e indennità di gratifica e bonus ad personam) corrisposte durante la prestazione di lavoro del Parte_1 all'estero.
Trattandosi di contribuzione oramai prescritta ed essendo il Parte_1
ancora in servizio, la Banca convenuta deve essere dichiarata tenuta a risarcire il ricorrente per il danno da parziale omissione contributiva (cfr. Cass.
22.1.2015, n. 1179).
3. Infine, ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo al denunciato minor versamento della contribuzione in favore della previdenza complementare o integrativa.
La misura di detto versamento contributivo è parametrata, secondo le norme dello Statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana, in una percentuale (7,75%) dell'ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione obbligatoria.
Poiché, come detto, l'ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione obbligatoria è stata, durante il servizio prestato all'estero dal
, inferiore a quello dovuto, anche il versamento contributivo in Parte_1
favore del Fondo ne ha di conseguenza risentito.
E tuttavia, si tratta anche qui di contribuzione oramai prescritta e peraltro in favore di un soggetto non chiamato in giudizio, con la conseguenza che la tutela che deve essere accordata al non può Parte_1
che essere di carattere risarcitorio, analogamente a quanto già statuito in tema di contribuzione obbligatoria.
Il danno da risarcire è infatti determinato dal differenziale tra prestazione che il avrebbe erogato ad intera contribuzione CP_4
8 complementare versata e prestazione erogata dal in base alla CP_4
contribuzione effettivamente versata.
Ciò determina di conseguenza, anche in tema di previdenza complementare o integrativa, la dichiarazione che la è tenuta al CP_2
risarcimento del danno da parziale omissione contributiva.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico dell' convenuto. CP_5
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3
(cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(indeterminabile e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 3.4.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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