Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 28 novembre 2023
Ordinanza cautelare 18 marzo 2024
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01137/2026REG.PROV.COLL.
N. 01480/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2024, proposto da
EA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, DE-Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il di lui studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 01761/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. NI EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RO AS;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il sig. NI EL ha contestato due intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate – DE per il recupero di un debito correlato al prelievo supplementare latte. Si tratta, in particolare:
- della intimazione di pagamento n. 11320219000797511000 notificata il 14 ottobre 2021, che fa seguito alla cartella di pagamento n. 30020180000012048000, emessa da EA– Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in relazione al c.d. “prelievo latte” per le annate 1999-2000 e 2002-2003, per una somma complessiva pari ad € 70.060,02, cartella notificata il 10 dicembre 2018;
- della intimazione di pagamento n. 11320219000795685000, pure notificata in data 14 ottobre 2021, la quale fa seguito alla cartella di pagamento n. 30020150000008088000, anch’essa emessa da EA per il pagamento del “prelievo latte” dovuto per le annate 1995-1996, 1998-1999, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, per una somma complessiva pari ad € 366.430,96, cartella notificata il 16 marzo 2015.
2. Il sig. EL contesta di aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha impugnato le intimazioni di pagamento deducendo alcuni vizi propri delle intimazioni di pagamento, la prescrizione del credito da esse portato e l’illegittimità degli atti impositivi del prelievo per tutte le annate dal 1996/1996 al 2014/2015; il sig EL deduceva, inoltre, la nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da EA, l’errata quantificazione del presunto debito -difetto carenza di motivazione.
3. Nel corso del primo grado di giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con ordinanza n. 156 del 12 gennaio 2022, ha disposto che le Amministrazioni intimate, ognuna per la rispettiva competenza, depositassero entro la data ivi indicata una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati.
4. Ad.ER ha provveduto a depositare una relazione istruttoria corredata da documentazione, mentre EA non ha dato corso all’ordinanza.
5. All’esito del giudizio l’adìto TAR, con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura, di carattere dirimente, relativa alla prescrizione del credito: tanto sul presupposto che né DE né EA hanno fornito in giudizio la dimostrazione di circostanze tali da sconfessare l’assunto del ricorrente, che affermava di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento né di altro atto interruttivo della prescrizione, e, peraltro, neppure degli atti di imputazione del prelievo; il TAR, in particolare, ha ritenuto che la prescrizione, di durata decennale, fosse ormai maturata “ tenendo conto sia del periodo di sospensione ex art. 8 quinquies, comma 10, della L. n. 33 del 2009 “per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione” (dall’aprile al 15 luglio 2019, e cioè per centocinque giorni), sia del periodo di sospensione ex art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, e ss.mm.ii. connesso all’emergenza COVID-19 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e cioè per cinquecentoquaranta giorni.
6. EA ha proposto appello chiedendo, in via preliminare, l’ammissione di una serie di documenti, depositati contestualmente al ricorso in appello, e insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.
7. Il sig EL si è costituito in giudizio per resistere l’appello, ma senza riproporre i motivi di primo grado non esaminati.
8. La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 14 marzo 2024, in occasione della quale la domanda cautelare di sospensione dell’appellata sentenza è stata respinta, e poi all’udienza pubblica del 26 giugno 2025, in occasione della quale il Collegio ha disposto istruttoria per accertare se l’ordinanza istruttoria del TAR, n. 156 del 17 gennaio 2022, fosse stata notificata ad EA.
9. La Segreteria della Terza Sezione del TAR per il Veneto ha evaso l’istruttoria, depositando la dimostrazione dell’avvenuta spedizione e consegna ad EA, all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.agea.gov.it, dell’ordinanza istruttoria.
10. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Va preliminarmente affrontata la questione dell’ammissibilità della documentazione prodotta solo in appello da EA, la quale potrebbe essere rilevante ai fini della riforma della statuizione, del primo giudice, di prescrizione del credito portato dalle intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio.
11.1. Come la Sezione ha recentemente puntualizzato (cfr la sentenza n. 271 del 13 gennaio 2026) “ pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello. ”.
11.2. Nel caso di specie EA non era costituita nel primo grado del giudizio, ma risulta che le sia stata comunicata, sia presso la sede legale che presso l’Avvocatura dello Stato, l’ordinanza istruttoria del TAR n. 156/2022. Ne consegue che possono essere ammessi, dei documenti dalla stessa prodotti in appello, solo quelli costituiti da provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, essendo EA rimasta ingiustificatamente inerte a fronte dell’ordine istruttorio. In particolare, non si può tenere conto neppure delle cartelle di pagamento che si assume essere state notificate il 16 marzo 2015 e il 10 dicembre 2018.
11.3. Alla luce dei documenti prodotti da EA in appello si può affermare quanto segue:
- per l’annata 1995/96 v’è la sentenza del TAR per il Lazio n. 316/2013, che ha dichiarato perento il ricorso proposto, inter aliis , dal sig. EL, per l'annullamento dei provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicato da AIMA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999: AIMA era costituita in giudizio; la prescrizione del credito per capitale, decorrente dal 2013, non era pertanto maturata alla data del 14 ottobre 2021, quando veniva notificata l’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione;
- per l’annata 1998/99 v’è la sentenza del TAR per il Lazio n. 5359/2012, che ha respinto il ricorso proposto, inter aliis , dal sig. EL per l’annullamento della circolare AIMA in liquidazione del giorno 8 giugno 2000 n. prot. 4784/Comm. Liq. “ Applicazione regime quote latte. Compensazione nazionale periodi 1997/98 e 1998/99 ”; anche in questo caso la prescrizione del credito per capitale, decorrente dal 2012, non era pertanto maturata alla data del 14 ottobre 2021, quando veniva notificata la cartella esattoriale oggetto di impugnazione
- per l’annata 1999-2000 v’è la sentenza del TAR per il Lazio n. 1931/2014 con la quale è stato respinto il ricorso proposto, inter aliis , dal sig. EL per l’annullamento - della Circolare AIMA in liquidazione prot. n. 5890c/Comm. Liq. del 31 agosto 2000, avente ad oggetto “ Applicazione regime quote-latte – periodo 1999/2000. Comunicazione dati individuali e prelievo supplementare ”; anche in questo caso la prescrizione del credito per capitale, decorrente dal 2014, non era pertanto maturata alla data del 14 ottobre 2021, quando veniva notificata la cartella esattoriale oggetto di impugnazione;
- per l’annata 2002/2003 v’è anche la sentenza del TAR per il Lazio n. 3332/2015, che ha respinto il ricorso proposto, tra gli altri, dal sig. EL per l’annullamento delle comunicazioni EA inviate agli acquirenti a cui le ricorrenti conferiscono il loro latte, pervenute il giorno 6/8/2003 e 7/8/2003, aventi ad oggetto i risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattiera 2002/2003 e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per il medesimo periodo dai produttori; anche in questo caso la prescrizione del credito per capitale e interessi, decorrente dal 2015, non era pertanto maturata alla data del 13 ottobre 2021, quando veniva notificata la cartella esattoriale oggetto di impugnazione;
- per l’annata 2008/2009 fungono da atti interruttivi (i) la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 328/2013, pubblicata l’11 giugno 2013, avente ad oggetto intimazioni di pagamento datate 6 novembre 2009, aventi ad oggetto " Regime quote latte - Prelievo supplementare campagna 2008-2009 "; (ii) il decreto del Presidente del TAR per il Lazio n. 7899/2017, con il quale è stato dichiarato perento il ricorso proposto, tra gli altri, dal sig. NI EL avverso gli atti di calcolo del prelievo relativo all’annata 2008/2009; anche in questo caso la prescrizione del credito per capitale e interessi, decorrente dal 2013 e poi dal 2017, non era pertanto maturata alla data del 14 ottobre 2021, quando veniva notificata la cartella esattoriale oggetto di impugnazione;
- relativamente all’annata 2006/07 fungono da atti interruttivi (i) la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 480/2011, che ha dato atto della rinuncia al ricorso proposto, tra gli altri, dal sig. NI EL, avverso comunicazione la EA, n. 2007.43904 dd. 9.7.2007 relativa al regime quote latte- Restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne per il periodo 2006-2007, unitamente al prospetto avente ad oggetto i risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattiera 2006-2007 e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per il medesimo periodo dalle aziende produttrici; (ii) , il decreto del Presidente del TAR per il Lazio n. 509/2017, che ha dichiarato perento il ricorso proposto, tra gli altri, dal sig. NI EL avverso la determinazione delle quote latte - restituzione prelievo supplementare relativo alle consegne per il periodo 2006/2007, decreto pronunciato in giudizio in cui EA era regolarmente costituita in giudizio; anche in questo caso la prescrizione del credito per capitale, decorrente dal 2011 e poi dal 2017, non era pertanto maturata alla data del 14 ottobre 2021, quando veniva notificata la cartella esattoriale oggetto di impugnazione;
- relativamente all’annata 2007/2008 funge da atto interruttivo la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 481/2011, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto, tra gli altri, dal sig. NI EL, avverso la comunicazione dd. 31.7.2008, relativa al regime quote latte-Restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne per il periodo 2007/2008, unitamente al prospetto relativo ai risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattea 2007-2008 e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per il medesimo periodo dalle aziende produttrici, sue conferenti; anche in questo caso la prescrizione del credito per capitale, decorrente dal 2011, non era pertanto maturata alla data del 14 ottobre 2021, quando veniva notificata la cartella esattoriale oggetto di impugnazione;
- relativamente alla annata 2005/2006 non vi sono provvedimenti giurisdizionali idonei ad esplicare efficacia interruttiva della prescrizione.
11.4. I documenti dianzi citati risultano utili e indispensabili ai fini del giudizio, e sono pertanto ammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a., attestando che relativamente alle annate oggetto delle intimazioni di pagamento impugnate sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
11.5. Tanto precisato, il Collegio rammenta che la Sezione da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale ( ex multis . Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica. D’altra parte il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte: ciò per la ragione che a decorrere dalla campagna 2003/2004 gli interessi finanziari dell’Unione Europea sono stati assicurati, nella materia di che trattasi, mediante introduzione di una responsabilità diretta degli Stati per il prelievo dovuto dalle aziende. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane perciò assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
11.6. Per quanto riguarda gli interessi, invece, la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che ad essi sia applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che “ il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi ” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).
11.7. Merita ancora ricordare che la giurisprudenza della Sezione ( ex multis : Cons. Stato, sez. VI 7 agosto 2023 n. 7609, 9 novembre 2023, n. 10303, 2 gennaio 2024, n. 64, 9 febbraio 2024 n. 1316) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento) e in esso l’amministrazione, costituendosi a difesa del proprio atto, abbia ribadito la spettanza della propria pretesa creditoria e, dunque, la richiesta di pagamento.
11.8. Tenuto conto delle considerazioni che precedono può affermarsi che la prescrizione, decennale, relativa al capitale è stata più volte interrotta tempestivamente, ovvero prima del decorso del decennio, per tutte le annate lattiere oggetto delle intimazioni di pagamento impugnate, ad eccezione dell’annata 2005/2006.
11.9. Per quanto riguarda il credito per interessi, occorre anche considerare la sospensione della prescrizione per 106 giorni (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) ai sensi art. 8- quinquies , comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, nonché la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto dell’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
11.9.1. Ne consegue che relativamente ai crediti esigibili alla data del 1° aprile 2014, in assenza di atti interruttivi la prescrizione quinquennale relativa agli interessi era già maturata alla data del 1° aprile 2019, quando è iniziato il primo periodo di sospensione: in questa situazione sono gli interessi relativi alle annate 1995/96, 1998/99 e 2007/08.
11.9.2. La prescrizione degli interessi sulla annata 1999/2000 è stata interrotta dalla sentenza del TAR Lazio n. 1931/2014, pubblicata il 18 febbraio 2014 e passata in giudicato il 18 settembre 2014. Alla data del 1° aprile 2019 erano quindi trascorsi 4 anni, 6 mesi e 13 giorni; la prescrizione è stata sospesa sino al 15 luglio 2019; alla data dell’8 marzo 2020 era decorso l’ulteriore periodo di 7 mesi e 22 giorni, ed un ulteriore periodo di 1 mese e 14 giorni è decorso tra il 1° settembre 2021 al 14 ottobre 2021. Pertanto anche gli interessi su tale annata erano prescritti alla data del 14 ottobre 2021.
11.9.3. Per l’annata 2002/03 il termine di prescrizione è stato interrotto dalla sentenza del TAR Lazio n. 3332/2015, pubblicata il 25 febbraio 2015 e passata in giudicato il 25 settembre 2015. Alla data del 1° aprile 2019 il termine era già decorso nella misura di 3 anni, 5 mesi e 6 giorni; è stato sospeso dal 1° aprile al 15 luglio 2019; alla data dell’8 marzo 2020 erano decorsi ulteriori 7 mesi e 22 giorni; il termine, sospeso ancora dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, alla data del 14 ottobre 2021 era ulteriormente decorso di 1 mese e 14 giorni. In tutto, dal 25 settembre 2014 alla notifica della intimazione di pagamento impugnata, risultano decorsi (solo) 5 anni, 1 mese e 42 giorni.
11.9.4. La prescrizione per interessi sulla annata 2006/07 è stata interrotta dalla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia pubblicata il 27 novembre 2011, passata in giudicato diversi mesi dopo, e poi nuovamente interrotta con il Decreto di perenzione del Presidente dello stesso TAR del 9 febbraio 2017: pertanto il termine di prescrizione quinquennale non era prescritto né quando è intervenuto l’atto interruttivo del 2017 e tanto meno quando è stata notificata l’intimazione di pagamento del 14 ottobre 2021.
11.9.5. Per l’annata 2008/09 si hanno atti interruttivi nel 2013 e 2017, pertanto è evidente che non può essere maturata la prescrizione quinquennale.
11.9.6. Per l’annata 2005/06, in mancanza di qualsiasi atto interruttivo è evidente che alla data del 14 ottobre 2021 si era verificata la prescrizione sia del credito per capitale che del credito per interessi.
12. L’appello va quindi accolto in parte, dovendosi invece confermare l’appellata sentenza laddove ha dichiarato la prescrizione del credito per capitale relativo alla annata 2005/2006, nonché del credito per interessi dovuti sulle annate 1995/96, 1998/99, 1999/00, 2005/06 e 2007/08, che sono effettivamente prescritti.
13. Tenuto conto del fatto che l’appellato non ha riproposto i motivi di primo grado, l’appellata sentenza va riformata e, per l’effetto, il ricorso di primo grado può essere accolto solo nei limiti indicati al precedente paragrafo 12, dovendo essere respinto nel resto.
14. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 01761/2023, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti indicati al paragrafo 12, mentre lo respinge nel resto; per l’effetto, negli stessi termini, sono annullate le intimazioni di pagamento n. 11320219000795685000 e n. 11320219000797511000.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
RO AS, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AS | AD ON |
IL SEGRETARIO