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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/10/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 714/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AR EA e dell'Avv. LINDA CASETTO , con domicilio eletto in sito in Milano, Via Fabio Filzi n.2 presso il Controparte_1 difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv.. BARBA ALBERTO, con domicilio eletto in Via
Tinozzi,22 65124 Pescara presso il difensore.
CONVENUTO
E nei confronti di (C.F. ), con il patrocinio CP_3 P.IVA_3 dell'avv. AR EA e dell'Avv. LINDA CASETTO, con domicilio eletto in sito in Milano, Via Fabio Filzi n.2 presso Controparte_1 il difensore.
INTERVENUTO
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina1 di 9 CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva dell'odierna opposta;
nel merito revocare, annullare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 208/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano in data
22.07.2024 in questa sede opposto, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa;
rigettare in ogni caso la domanda di pagamento svolta in relazione alla somma ingiunta;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, c.p.a. 4% e IVA 22% (se dovuta), con distrazione da liquidarsi in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 208/2024 oggi opposto, con la condanna della Società (p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in San Vito al
Tagliamento (PN) alla Via Clauzetto n.4, al pagamento della somma di
Euro 23.992,52 oltre interessi maturati e maturandi e spese legali in favore della convenuta-opposta;
-Con vittoria di spese e onorari di giudizio
CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTO
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva dell'odierna opposta;
nel merito revocare, annullare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 208/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano in data
22.07.2024 in questa sede opposto, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa;
pagina2 di 9 rigettare in ogni caso la domanda di pagamento svolta in relazione alla somma ingiunta;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, c.p.a. 4% e IVA 22% (se dovuta).
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ha presentato opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.478/2024 rg – 208/2024 d.i. del 22/07/2024, ad essa notificato, emesso dal Tribunale di Lanciano su ricorso di
[...]
(per brevità ), mediante il quale è Controparte_2 CP_4 stato ingiunto il pagamento di € 23.992,52 oltre interessi e spese.
La richiesta d'ingiunzione è stata presentata a fronte della fattura n.165 del 02/04/2024, emessa per i servizi prestati da di messa in CP_4 sicurezza in relazione al sinistro avvenuto in Flero (BS) via Coler - intervento 212119 del 26/07/2021.
L'opponente ha sostenuto il difetto di Parte_1 fondamento della pretesa creditoria, richiamando l'insufficienza probatoria della fattura, ed ha sostenuto di non conoscere la prestazione resa dalla ricorrente in monitorio e di non comprendere a quale attività faccia riferimento, non essendo evincibile il sinistro di riferimento o il soggetto che abbia richiesto l'intervento; ha poi sostenuto la carenza di legittimazione alla richiesta: perché dal ricorso non è possibile individuare a quale titolo la sarebbe intervenuta per il ripristino né a quale titolo CP_4 avrebbe richiesto al presunto responsabile civile il pagamento Pt_1 delle attività svolte.
ha aderito alla posizione di ed alle CP_3 Pt_1 argomentazioni da questa svolte, aggiungendo la deduzione di inopponibilità a sé della intervenuta cessione del credito risarcitorio per il danno subito dall'ente proprietario della strada, vantato nei confronti del responsabile del sinistro, in quanto soggetto terzo rispetto a tale accordo.
La ricorrente in monitorio si è costituita giudizio allegando ulteriore pagina3 di 9 documentazione.
Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
A fronte dell'ordinanza istruttoria, ha ottemperato all'ordine di Pt_1 esibizione producendo scritture contabili da cui risulta l'intervenuta annotazione della fattura azionata in monitorio.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione risulta infondata e va rigettata.
II. Il convenuto ha allegato documentazione idonea e pertinente a dimostrare l'occorso e l'attività svolta.
III. Valenza centrale assume il documento del 26/07/2021 (all.2 del convenuto) da cui si evince che la ditta , quale Parte_1 proprietaria del veicolo Iveco Daily tg FE924GA, ha incaricato in pari data e previa comunicazione telefonica, il convenuto CP_2 di intervenire a seguito del sinistro occorso il 26/7/21 alle 15:15 circa in Flero (BS), che ha determinato “imbrattamento”. Nel modulo d'incarico si specifica che l'attività commissionata contempla, tra l'altro ed a titolo non esaustivo, le attività operative necessarie al ripristino ambientale.
IV. Ne risulta evidente la conoscibilità da parte di in primo Pt_1 luogo della propria coincidenza con il soggetto che ha incaricato il
, quanto meno – poi - del fatto che l'episodio in questione CP_2
è quello che ha coinvolto il veicolo tg FE924GA il giorno
26/07/2021, perché questi dati identificativi sono riportati nella fattura azionata in monitorio. In questa v'è anche l'indicazione di tipologia di strada “Comunale”, in località Flero (BS), che rende non circostanziata l'eccezione dell'opponente secondo cui non sarebbe verificabile l'ente proprietario della strada.
pagina4 di 9 V. Oggetto di ulteriore produzione di parte convenuta è costituito dalla comunicazione, inviata con pec non contestata dalla con Pt_1 cui il assume ad esclusiva responsabilità di Controparte_5 il sinistro avvenuto in territorio comunale (Via Coler) per Pt_1 effetto dell'autocombustione del mezzo targato FE924GA che ha determinato il danneggiamento di una consistente porzione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, della cordonata stradale e della relativa banchina in terra, autorizzando l'esecuzione dei lavori di ripristino a cura del
[...] da interpellato, e incaricato per Controparte_6 Pt_1 le attività di riasfaltatura e di bonifica del terreno contaminato.
VI. Sono inoltre prodotte le fotografie che raffigurano lo stato del manto stradale danneggiato dopo l'accaduto e le attività di bonifica nell'immediato poste in essere dal personale . CP_4
VII. Viene prodotto anche il modulo di smaltimento rifiuti speciali.
VIII. Dalla produzione delle scritture contabili risulta inoltre che la fattura allegata al monitorio è stata registrata, con annotazione di riferimento ad attività di Mise sinistro FE924GA. L'annotazione della fattura non assume valenza probatoria definitiva ai fini della conferma della prestazione resa dalla ricorrente in monitorio, ben potendo derivare non dalla volontà di beneficiare dei vantaggi fiscali connessi, quanto piuttosto da obblighi fiscali. E' tuttavia incontroverso che la fattura non è stata contestata, e l'integrazione documentale fornita dall'opposta rende del tutto coerente l'annotazione con l'effettivo svolgimento della prestazione. Deve però rilevarsi l'effetto ricognitivo che l'annotazione ha nel riferire l fattura al sinistro del proprio veicolo FE924GA. Tale annotazione precede la deduzione resa in citazione dall'opponente di non conoscere quale sia la prestazione resa dalla società CP_4
IX. A fronte della produzione di questa documentazione integrativa, risulta soddisfatto l'onere probatorio cadente nella fase di opposizione a carico della ricorrente in monitorio, che dimostra il compimento – su incarico della opponente - delle attività descritte,
pagina5 di 9 seppure indicate in fattura in sintesi, con l'acronimo MISE (messa in sicurezza d'emergenza) la cui comprensione è certamente alla portata dell'attore e dell'intervenuto, operanti in territorio nazionale,
e coinvolti in episodi analoghi, come emerge, quanto all'opponente, dall'annotazione di altra fattura di nelle proprie scritture CP_4 contabili con indicazione del riferimento ad altro sinistro (di altro mezzo tg FP123WC), e quanto all'assicurazione, con il richiamo a giurisprudenza di merito riconducibile a casistica analoga (ma come si vedrà, non pertinente) alla presente.
X. Risulta quindi non controvertibile che sta chiedendo il CP_4 pagamento delle attività svolte al soggetto che tali attività ha commissionato, con l'autorizzazione all'esecuzione delle opere emessa dell'ente proprietario della strada.
XI. Non deve indurre in errore la menzione delle cessioni di credito che si riporta nella modulistica sottoscritta al conferimento dell'incarico, nonché nella comunicazione autorizzativa del Comune all'esecuzione dei lavori. In primo luogo va rilevato che nel ricorso monitorio non spende affatto la qualità di cessionario, ma si CP_4 dichiara creditore di per le prestazioni di servizi. In disparte Pt_1 la piena valenza della convenzione d'incarico sottoscritta direttamente dalla si deve notare che l'ipotesi di cessione, Pt_1 nei termini articolati nella modulistica, non si profila nel caso di specie, perché contempla il caso in cui l'ente danneggiato (che abbia quindi diritto al risarcimento delle spese di ripristino a seguito d'incidente), abbia conferito incarico al e gli ceda il CP_2 proprio diritto di rivalersi nei confronti dell'istituto assicuratore del veicolo responsabile del sinistro.
XII. Nel caso di specie è evidente che il rapporto è rimasto circoscritto tra le odierne parti principali, ed una ipotetica cessione, da non ritenersi, per l'evidenza, configurabile solo perché contemplata nella modulistica, si trova di fatto a non avere efficacia o presupposti, posto che nel caso in esame il soggetto nei cui confronti CP_4 potrebbe sulla base delle previsioni avvalersi della cessione (cioè il pagina6 di 9 responsabile del sinistro) coincide ab origine con il committente, contro cui già vanta la posizione costitutiva diretta derivante CP_4 dal conferimento dell'incarico. Sui rapporti con l'assicurazione si dirà oltre.
XIII. In ordine all'ammontare della quantificazione indicata in fattura non v'è deduzione specifica che consenta di individuare una illegittima, arbitraria o indebita quantificazione dei costi, o addebiti per attività non svolte. In particolare anche il riferimento a tariffe convenzionate con l'ente non viene approfondito perché le tariffe non sono individuate, né si specificano i costi ritenuti correttamente applicabili in loro vece.
XIV. Ne consegue che l'opposizione è sprovvista di fondamento e va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
XV. L'intervento della , benché - in quanto formulato in CP_3 adesione - sia di per sé destinato a subire le sorti della domanda principale, merita di essere valutato sotto il diverso aspetto dei suoi presupposti.
XVI. , infatti si costituisce per ritenere non opponibile a sé CP_3
l'accordo di cessione.
XVII. Rileva però che nessuna domanda viene svolta dal ricorrente in monitorio nei confronti di , e questo rende ancor più evidente CP_3 che egli non abbia inteso avvalersi di una ipotetica cessione, quanto piuttosto di un credito insorto per il ricevuto incarico diretto.
XVIII. La giurisprudenza menzionata dalla intervenuta non può dirsi attinente al caso in esame. In disparte la considerazione che non viene consentita la adeguata valutazione della sua portata, mancando la completa descrizione del contesto giudiziario nel cui ambito le pronunce sono state emesse, risulta invece evidente che in quei giudizi l'istituto assicuratore era destinatario diretto della richiesta da parte del quale cessionario, a seguito della CP_2 cessione riportata in contratto, e verosimilmente a fronte di un conferimento d'incarico proveniente dall'ente proprietario della strada, casistica che non può dirsi analoga a quella odierna. Si noti pagina7 di 9 che – laddove la modulistica utilizzata nei richiamati sia la medesima compilata da il 26/7/21, essa riporta varie ipotesi Pt_1 di committenza: proprietario del veicolo – conducente del veicolo – proprietario o conduttore del fondo – proprietario o gestore della viabilità, e questo porta all'evidente conseguenza che i presupposti per la cessione si configurano o meno, o mutano, in considerazione delle variabili da individuare di volta in volta nel conferente l'incarico e del responsabile del sinistro.
XIX. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è richiesto nei soli confronti di , , mai compulsata dal ricorrente in Parte_1 CP_3 monitorio interviene per sentire dichiarare non opponibile a sé una cessione che in realtà non esiste, né gli è mai stata opposta.
Effettua così un intervento adesivo dipendente, con riferimento alla posizione dell'opponente principale, ed il cui interesse si rinviene nell'evitare di essere tenuta al pagamento del danno causato da veicolo assicurato;
a ciò si limita l'interesse giuridico alla sua partecipazione al giudizio, non configurabile invece in ordine al diniego di opponibilità a sé della cessione (che recherebbe i caratteri dell'intervento autonomo) perché questa - mai dedotta dal ricorrente in monitorio – viene erroneamente presupposta da e da Pt_1 CP_7
. Ne consegue il rigetto della sua domanda anche per quanto non
[...] diirettamente assorbito dal rigetto della domanda dell'opponente.
XXI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, separatamente e distintamente a carico di ciascuno dei soccombenti per la rispettiva posizione, come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
negoziazione 441
Fase studio 919
Fase introduttiva 777
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
Aumento del 30% (solo per i compensi della fase giudiziale) per pluralità
pagina8 di 9 controparti 1523
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione conferma il decreto ingiuntivo opposto n.478/2024 RG – 208/2024 DI del 22/07/2024 del Tribunale di
Lanciano, già provvisoriamente esecutivo e lo dichiara definitivo;
2. Condanna l'opponente e l'intervenuto Parte_1 CP_3
in solido, a rimborsare al convenuto opposto le spese di
[...] lite, che liquida in € 7.041,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 714/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AR EA e dell'Avv. LINDA CASETTO , con domicilio eletto in sito in Milano, Via Fabio Filzi n.2 presso il Controparte_1 difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv.. BARBA ALBERTO, con domicilio eletto in Via
Tinozzi,22 65124 Pescara presso il difensore.
CONVENUTO
E nei confronti di (C.F. ), con il patrocinio CP_3 P.IVA_3 dell'avv. AR EA e dell'Avv. LINDA CASETTO, con domicilio eletto in sito in Milano, Via Fabio Filzi n.2 presso Controparte_1 il difensore.
INTERVENUTO
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina1 di 9 CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva dell'odierna opposta;
nel merito revocare, annullare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 208/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano in data
22.07.2024 in questa sede opposto, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa;
rigettare in ogni caso la domanda di pagamento svolta in relazione alla somma ingiunta;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, c.p.a. 4% e IVA 22% (se dovuta), con distrazione da liquidarsi in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 208/2024 oggi opposto, con la condanna della Società (p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in San Vito al
Tagliamento (PN) alla Via Clauzetto n.4, al pagamento della somma di
Euro 23.992,52 oltre interessi maturati e maturandi e spese legali in favore della convenuta-opposta;
-Con vittoria di spese e onorari di giudizio
CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTO
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva dell'odierna opposta;
nel merito revocare, annullare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 208/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano in data
22.07.2024 in questa sede opposto, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa;
pagina2 di 9 rigettare in ogni caso la domanda di pagamento svolta in relazione alla somma ingiunta;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, c.p.a. 4% e IVA 22% (se dovuta).
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ha presentato opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.478/2024 rg – 208/2024 d.i. del 22/07/2024, ad essa notificato, emesso dal Tribunale di Lanciano su ricorso di
[...]
(per brevità ), mediante il quale è Controparte_2 CP_4 stato ingiunto il pagamento di € 23.992,52 oltre interessi e spese.
La richiesta d'ingiunzione è stata presentata a fronte della fattura n.165 del 02/04/2024, emessa per i servizi prestati da di messa in CP_4 sicurezza in relazione al sinistro avvenuto in Flero (BS) via Coler - intervento 212119 del 26/07/2021.
L'opponente ha sostenuto il difetto di Parte_1 fondamento della pretesa creditoria, richiamando l'insufficienza probatoria della fattura, ed ha sostenuto di non conoscere la prestazione resa dalla ricorrente in monitorio e di non comprendere a quale attività faccia riferimento, non essendo evincibile il sinistro di riferimento o il soggetto che abbia richiesto l'intervento; ha poi sostenuto la carenza di legittimazione alla richiesta: perché dal ricorso non è possibile individuare a quale titolo la sarebbe intervenuta per il ripristino né a quale titolo CP_4 avrebbe richiesto al presunto responsabile civile il pagamento Pt_1 delle attività svolte.
ha aderito alla posizione di ed alle CP_3 Pt_1 argomentazioni da questa svolte, aggiungendo la deduzione di inopponibilità a sé della intervenuta cessione del credito risarcitorio per il danno subito dall'ente proprietario della strada, vantato nei confronti del responsabile del sinistro, in quanto soggetto terzo rispetto a tale accordo.
La ricorrente in monitorio si è costituita giudizio allegando ulteriore pagina3 di 9 documentazione.
Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
A fronte dell'ordinanza istruttoria, ha ottemperato all'ordine di Pt_1 esibizione producendo scritture contabili da cui risulta l'intervenuta annotazione della fattura azionata in monitorio.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione risulta infondata e va rigettata.
II. Il convenuto ha allegato documentazione idonea e pertinente a dimostrare l'occorso e l'attività svolta.
III. Valenza centrale assume il documento del 26/07/2021 (all.2 del convenuto) da cui si evince che la ditta , quale Parte_1 proprietaria del veicolo Iveco Daily tg FE924GA, ha incaricato in pari data e previa comunicazione telefonica, il convenuto CP_2 di intervenire a seguito del sinistro occorso il 26/7/21 alle 15:15 circa in Flero (BS), che ha determinato “imbrattamento”. Nel modulo d'incarico si specifica che l'attività commissionata contempla, tra l'altro ed a titolo non esaustivo, le attività operative necessarie al ripristino ambientale.
IV. Ne risulta evidente la conoscibilità da parte di in primo Pt_1 luogo della propria coincidenza con il soggetto che ha incaricato il
, quanto meno – poi - del fatto che l'episodio in questione CP_2
è quello che ha coinvolto il veicolo tg FE924GA il giorno
26/07/2021, perché questi dati identificativi sono riportati nella fattura azionata in monitorio. In questa v'è anche l'indicazione di tipologia di strada “Comunale”, in località Flero (BS), che rende non circostanziata l'eccezione dell'opponente secondo cui non sarebbe verificabile l'ente proprietario della strada.
pagina4 di 9 V. Oggetto di ulteriore produzione di parte convenuta è costituito dalla comunicazione, inviata con pec non contestata dalla con Pt_1 cui il assume ad esclusiva responsabilità di Controparte_5 il sinistro avvenuto in territorio comunale (Via Coler) per Pt_1 effetto dell'autocombustione del mezzo targato FE924GA che ha determinato il danneggiamento di una consistente porzione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, della cordonata stradale e della relativa banchina in terra, autorizzando l'esecuzione dei lavori di ripristino a cura del
[...] da interpellato, e incaricato per Controparte_6 Pt_1 le attività di riasfaltatura e di bonifica del terreno contaminato.
VI. Sono inoltre prodotte le fotografie che raffigurano lo stato del manto stradale danneggiato dopo l'accaduto e le attività di bonifica nell'immediato poste in essere dal personale . CP_4
VII. Viene prodotto anche il modulo di smaltimento rifiuti speciali.
VIII. Dalla produzione delle scritture contabili risulta inoltre che la fattura allegata al monitorio è stata registrata, con annotazione di riferimento ad attività di Mise sinistro FE924GA. L'annotazione della fattura non assume valenza probatoria definitiva ai fini della conferma della prestazione resa dalla ricorrente in monitorio, ben potendo derivare non dalla volontà di beneficiare dei vantaggi fiscali connessi, quanto piuttosto da obblighi fiscali. E' tuttavia incontroverso che la fattura non è stata contestata, e l'integrazione documentale fornita dall'opposta rende del tutto coerente l'annotazione con l'effettivo svolgimento della prestazione. Deve però rilevarsi l'effetto ricognitivo che l'annotazione ha nel riferire l fattura al sinistro del proprio veicolo FE924GA. Tale annotazione precede la deduzione resa in citazione dall'opponente di non conoscere quale sia la prestazione resa dalla società CP_4
IX. A fronte della produzione di questa documentazione integrativa, risulta soddisfatto l'onere probatorio cadente nella fase di opposizione a carico della ricorrente in monitorio, che dimostra il compimento – su incarico della opponente - delle attività descritte,
pagina5 di 9 seppure indicate in fattura in sintesi, con l'acronimo MISE (messa in sicurezza d'emergenza) la cui comprensione è certamente alla portata dell'attore e dell'intervenuto, operanti in territorio nazionale,
e coinvolti in episodi analoghi, come emerge, quanto all'opponente, dall'annotazione di altra fattura di nelle proprie scritture CP_4 contabili con indicazione del riferimento ad altro sinistro (di altro mezzo tg FP123WC), e quanto all'assicurazione, con il richiamo a giurisprudenza di merito riconducibile a casistica analoga (ma come si vedrà, non pertinente) alla presente.
X. Risulta quindi non controvertibile che sta chiedendo il CP_4 pagamento delle attività svolte al soggetto che tali attività ha commissionato, con l'autorizzazione all'esecuzione delle opere emessa dell'ente proprietario della strada.
XI. Non deve indurre in errore la menzione delle cessioni di credito che si riporta nella modulistica sottoscritta al conferimento dell'incarico, nonché nella comunicazione autorizzativa del Comune all'esecuzione dei lavori. In primo luogo va rilevato che nel ricorso monitorio non spende affatto la qualità di cessionario, ma si CP_4 dichiara creditore di per le prestazioni di servizi. In disparte Pt_1 la piena valenza della convenzione d'incarico sottoscritta direttamente dalla si deve notare che l'ipotesi di cessione, Pt_1 nei termini articolati nella modulistica, non si profila nel caso di specie, perché contempla il caso in cui l'ente danneggiato (che abbia quindi diritto al risarcimento delle spese di ripristino a seguito d'incidente), abbia conferito incarico al e gli ceda il CP_2 proprio diritto di rivalersi nei confronti dell'istituto assicuratore del veicolo responsabile del sinistro.
XII. Nel caso di specie è evidente che il rapporto è rimasto circoscritto tra le odierne parti principali, ed una ipotetica cessione, da non ritenersi, per l'evidenza, configurabile solo perché contemplata nella modulistica, si trova di fatto a non avere efficacia o presupposti, posto che nel caso in esame il soggetto nei cui confronti CP_4 potrebbe sulla base delle previsioni avvalersi della cessione (cioè il pagina6 di 9 responsabile del sinistro) coincide ab origine con il committente, contro cui già vanta la posizione costitutiva diretta derivante CP_4 dal conferimento dell'incarico. Sui rapporti con l'assicurazione si dirà oltre.
XIII. In ordine all'ammontare della quantificazione indicata in fattura non v'è deduzione specifica che consenta di individuare una illegittima, arbitraria o indebita quantificazione dei costi, o addebiti per attività non svolte. In particolare anche il riferimento a tariffe convenzionate con l'ente non viene approfondito perché le tariffe non sono individuate, né si specificano i costi ritenuti correttamente applicabili in loro vece.
XIV. Ne consegue che l'opposizione è sprovvista di fondamento e va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
XV. L'intervento della , benché - in quanto formulato in CP_3 adesione - sia di per sé destinato a subire le sorti della domanda principale, merita di essere valutato sotto il diverso aspetto dei suoi presupposti.
XVI. , infatti si costituisce per ritenere non opponibile a sé CP_3
l'accordo di cessione.
XVII. Rileva però che nessuna domanda viene svolta dal ricorrente in monitorio nei confronti di , e questo rende ancor più evidente CP_3 che egli non abbia inteso avvalersi di una ipotetica cessione, quanto piuttosto di un credito insorto per il ricevuto incarico diretto.
XVIII. La giurisprudenza menzionata dalla intervenuta non può dirsi attinente al caso in esame. In disparte la considerazione che non viene consentita la adeguata valutazione della sua portata, mancando la completa descrizione del contesto giudiziario nel cui ambito le pronunce sono state emesse, risulta invece evidente che in quei giudizi l'istituto assicuratore era destinatario diretto della richiesta da parte del quale cessionario, a seguito della CP_2 cessione riportata in contratto, e verosimilmente a fronte di un conferimento d'incarico proveniente dall'ente proprietario della strada, casistica che non può dirsi analoga a quella odierna. Si noti pagina7 di 9 che – laddove la modulistica utilizzata nei richiamati sia la medesima compilata da il 26/7/21, essa riporta varie ipotesi Pt_1 di committenza: proprietario del veicolo – conducente del veicolo – proprietario o conduttore del fondo – proprietario o gestore della viabilità, e questo porta all'evidente conseguenza che i presupposti per la cessione si configurano o meno, o mutano, in considerazione delle variabili da individuare di volta in volta nel conferente l'incarico e del responsabile del sinistro.
XIX. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è richiesto nei soli confronti di , , mai compulsata dal ricorrente in Parte_1 CP_3 monitorio interviene per sentire dichiarare non opponibile a sé una cessione che in realtà non esiste, né gli è mai stata opposta.
Effettua così un intervento adesivo dipendente, con riferimento alla posizione dell'opponente principale, ed il cui interesse si rinviene nell'evitare di essere tenuta al pagamento del danno causato da veicolo assicurato;
a ciò si limita l'interesse giuridico alla sua partecipazione al giudizio, non configurabile invece in ordine al diniego di opponibilità a sé della cessione (che recherebbe i caratteri dell'intervento autonomo) perché questa - mai dedotta dal ricorrente in monitorio – viene erroneamente presupposta da e da Pt_1 CP_7
. Ne consegue il rigetto della sua domanda anche per quanto non
[...] diirettamente assorbito dal rigetto della domanda dell'opponente.
XXI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, separatamente e distintamente a carico di ciascuno dei soccombenti per la rispettiva posizione, come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
negoziazione 441
Fase studio 919
Fase introduttiva 777
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
Aumento del 30% (solo per i compensi della fase giudiziale) per pluralità
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione conferma il decreto ingiuntivo opposto n.478/2024 RG – 208/2024 DI del 22/07/2024 del Tribunale di
Lanciano, già provvisoriamente esecutivo e lo dichiara definitivo;
2. Condanna l'opponente e l'intervenuto Parte_1 CP_3
in solido, a rimborsare al convenuto opposto le spese di
[...] lite, che liquida in € 7.041,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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