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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8434 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26291/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE La Giudice dott.ssa Rossella Filippi, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26291/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(c.f. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Milano viale Emilio Caldara n. 22, presso l'Avv. Roberto Marullo del Foro di Crotone, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Manuela Marullo del foro di Roma che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
- ATTORE - contro
(c.f. ), nata in [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Milano, Via Arturo Graf n. 44, elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva n. 1, presso l'Avv. Carmina Gallucci del Foro di Milano che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
- CONVENUTA -
OGGETTO: mutuo tra privati CONCLUSIONI Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle domande, eccezioni e deduzioni tutte,
- in via preliminare: rigettare la richiesta avanzata da controparte di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra (C.F.: , in quanto Controparte_2 CodiceFiscale_3 litisconsorte facoltativa;
- in via principale: previo accertamento circa l'inadempimento della sig.ra CP_1 all'obbligazione di restituzione delle somme mutuate dall'attore, condannare il convenuto, ex art. 1813 c.c., alla restituzione in favore del sig. della somma complessiva di euro 111.740,00 Parte_1
pagina 1 di 8 oltre ad interessi legali;
- ulteriormente, in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale, dichiarare nulle per mancanza di forma ab substantiam ex art. 782 e ss. le donazioni effettuate dal luglio 2019 al febbraio 2021 dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 per un importo complessivo di euro 111.270,00 e per l'effetto condannare, la sig.ra CP_1 [...]
a restituire al sig. la somma di euro 111.270,00 ingiustamente percepita;
CP_1 Parte_1
- ancora ulteriormente in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale accertare, dichiarare che la dazione non qualifica una liberalità d'uso e per l'effetto condannare, la sig.ra a restituire al sig. la somma di euro CP_1 Parte_1
111.270,00 ingiustamente percepita;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale previo accertamento circa l'arricchimento senza giusta causa conseguito della sig.ra
[...]
condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare l'attrice della diminuzione CP_3 patrimoniale subita, pari ad euro 111.270,00, oltre agli interessi legali;
- in ogni caso: rigettare ogni avversa domanda con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale dei testi indicati sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel periodo che va dal luglio 2019 al febbraio 2021 durante i percorsi in auto, ho sentito che la sig.ra chiedeva al sig. la corresponsione a titolo di prestito di importi per CP_1 Parte_1 far fronte ad esigenze familiari;
2. Vero che le richieste delle somme in prestito da parte della sig.ra al sig. CP_1 Parte_1 avvenute innanzi a me erano accompagnate da ferme rassicurazioni della sig.ra di CP_1 restituzione degli importi mutuati sarebbero stati restituiti non appena avrebbe venduto due immobili di sua proprietà in Albania;
3. Vero che nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 durante i percorsi in auto, ho sentito il sig. chiedere la restituzione del danaro consegnato in prestito alla sig.ra Parte_1 CP_1
4. Vero che nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 durante i percorsi in auto, ho sentito personalmente la sig.ra e rifiutare di restituire quanto ricevuto senza apporre CP_1 giustificazioni. Indica a testimone su tutti i superiori capitoli: il sig. [c.f. Testimone_1
] residente in [...]7 nella qualità di autista C.F._4 assegnato al sig. Salvis Iuribus”. Parte_1
Per parte convenuta
“L'Ecc.mo Signor Giudicante voglia:
- accertare e dichiarare che nessun rapporto di mutuo e/o prestito si è mai instaurato tra le parti e, quindi, rigettare l'avversa domanda in ogni sua parte, con condanna alle spese e competenze di lite, oltre cpa ed iva come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
- assumere ogni ed altra statuizione di legge per confermare la infondatezza dell'avversa pretesa e la pagina 2 di 8 assoluta mancanza degli elementi di fatto e di diritto per accoglierla. Con espressa riserva di produzioni, azioni e deduzioni. Con l'assunzione di ogni ed altro dovuto provvedimento di legge. Salvis Juribus”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava la sig.ra Parte_1 CP_4
a comparire all'udienza del 18.12.2023 per ivi sentire condannare la convenuta ex art.
[...]
1813 c.c., previo accertamento circa l'inadempimento della stessa all'obbligazione di restituzione delle somme mutuate dall'attore, alla restituzione in favore dell'attore della somma complessiva di euro 111.740,00 oltre ad interessi legali;
in subordine, chiedeva, previa riqualificazione delle somme mutuate quali donazioni, declaratoria di nullità per mancanza di forma ab substantiam ex art. 782 con conseguente condanna della sig.ra alla CP_1 restituzione delle stesse;
in via ulteriormente gradata, chiedeva di accertare e dichiarare che la predetta dazione non poteva essere intesa quale liberalità d'uso e per l'effetto domandava la condanna della sig.ra alla restituzione a favore dell'attore della somma di euro CP_1
111.270,00 ingiustamente percepita;
infine, in ultimo subordine, previo accertamento circa l'arricchimento senza giusta causa, proponeva domanda di condanna a carico della convenuta ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese e onorari di causa.
A fondamento della propria pretesa parte attrice deduceva:
➢ il sig. conosceva la sig.ra presso il centro estetico DI Parte_1 CP_1
BI CENTER sito in Milano al Corso Garibaldi, ove la stessa lavorava e che l'attore frequentava stabilmente;
➢ da tale frequentazione scaturiva un rapporto di amicizia e fiducia nel corso del quale, a partire dal luglio del 2019 e sino al febbraio 2021, il sig. riceveva Parte_1 dalla sig.ra molteplici richieste per la corresponsione a titolo di prestito CP_1 di ingenti somme di denaro per sopperire ad asserite problematiche economiche della medesima, ai tempi in attesa di un figlio;
➢ a fronte di tali corresponsioni la convenuta si impegnava oralmente a restituire la somma mutuata in un breve lasso di tempo o comunque a prima richiesta da parte dell'attore, rassicurando il medesimo di essere in trattative avanzate per la vendita di due immobili di proprietà della sua famiglia in Albania, importi con i quali avrebbe restituito quanto eventualmente corrisposto a titolo di mutuo;
➢ data l'insistenza delle richieste ed il rapporto di amicizia che intercorreva tra le parti, il sig. solo dopo aver ricevuto dalla sig.ra Parte_1 CP_1 rassicurazioni in ordine alla loro restituzione, concordava verbalmente, con la odierna convenuta di mutuare le somme di denaro di cui trattasi;
➢ pertanto, il sig. procedeva alla corresponsione a titolo di mutuo Parte_1 alla sig.ra della somma complessiva di € 111.740,00 secondo la seguente CP_1 pagina 3 di 8 scansione temporale:
1. assegno bancario n. 8350261496-05 del 29.07.2019 per un importo pari ad euro 8.500,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86;
2. bonifico bancario per un importo euro 42.240,00 del 03.12.2019;
3. assegno bancario n. 8350261499-08 del 21.07.2020 per un importo pari ad euro 20.000,00 su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86; 4. assegno bancario n. 8350261481-03 del 02.09.2020 per un importo pari ad euro
11.000,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86; 5. assegno bancario n. 8379609261-10 del 26.11.2020 per un importo pari ad euro 10.000,00; 6. assegno bancario n. 8379609263-12 del 29.12.2020 per un importo pari ad euro 10.000,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86; 7. assegno bancario n. 8379609266-02 del 24.02.2021 per un importo pari ad euro
10.000,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86;
➢ a fronte della mancata restituzione degli importi mutuati, nonostante fosse trascorso un lungo lasso di tempo, il sig. chiedeva più volte prima Parte_1 informalmente e poi con lettera del 06.03.2023 alla sig.ra la restituzione CP_1 degli importi menzionati, senza ottenere alcunché;
➢ solo a questo punto, per il tramite del proprio legale, la convenuta respingeva la domanda di restituzione asserendo che tra le parti non fosse mai intercorso alcun tipo di prestito, ponendosi al contrario qualificare tali dazioni come liberalità d'uso. Si costituiva in giudizio la signora contestando la ricostruzione avversaria e CP_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto. Preliminarmente la difesa della convenuta chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra – moglie dell'attuale attore -, essendo la stessa Controparte_2 cointestataria del conto corrente Intesa San Paolo Spa, Filiale di Milano, Corso Garibaldi n. 86, ciò determinando una presunzione di contitolarità al 50% delle somme presenti sul conto corrente utilizzato per i versamenti a favore della convenuta. Nel merito rilevava in primo luogo il mancato assolvimento in capo all'attore dell'onere probatorio posto a suo carico, secondo cui grava sullo stesso provare gli elementi costitutivi della domanda azionata in giudizio e nel caso di specie la sussistenza del contratto di mutuo. Ad ogni modo, contestava la ricostruzione fattuale della vicenda evidenziando da un lato che la natura del rapporto tra le odierne parti era di tipo sentimentale e che, conseguentemente, le elargizioni erano considerarsi liberalità d'uso ex art. 770 co. 2 c.c. ovvero, in subordine, donazioni indirette per le quali la legge non richiede la forma scritta. Quanto all'attorea domanda di restituzione delle somme ex art. 2041 c.c., la difesa della convenuta rilevava l'inammissibilità della stessa essendo la dazione sostenuta da giusta causa, da rinvenirsi nella volontà di porre in essere un atto di liberalità. pagina 4 di 8 Instaurato così il contraddittorio tra le parti, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e rigettate le istanze istruttorie per inammissibilità delle stesse, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per la redazione degli atti conclusivi.
2. Litisconsorizio Parte convenuta eccepisce preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della sig.ra moglie dell'attore e cointestataria del conto Controparte_2 corrente da cui sono fuoriuscite le somme versate a favore della afferma, infatti, che CP_1 la cointestazione di conto corrente determina ex art. 1854 c.c. la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti, sicchè, essendo la convenuta per la restituzione di somme CP_1 provenienti da quel conto, la stessa è anche debitrice della sig.ra nella medesima CP_2 misura, ciò determinando un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Tale eccezione è infondata e va quindi rigettata. Se è vero che in caso di pluralità di soggetti intestatari di un medesimo conto corrente opera la presunzione di contitolarità delle somme al 50%, è altresì pacifico che tale situazione dà luogo – come specificato nell'art. 1854 c.c. – ad un rapporto di solidarietà attiva e passiva in relazione alle poste in entrata e in uscita. Ebbene, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare più volte, la sussistenza di un vincolo di solidarietà, sia esso dal lato attivo o passivo, comporta il diritto per ciascuno dei soggetti uniti dal predetto vincolo di agire e/o resistere in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione da cui il vincolo deriva. In altre parole, in caso di più creditori solidali di una medesima somma (come nel caso di specie), ciascuno degli stessi può azionare il predetto credito nei confronti dell'unico debitore, senza che sia necessario integrare il contraddittorio con gli altri creditori in solido (ex multis Cass. Civ. 12068/2013).
3. Contratto di mutuo Prima di esaminare la domanda attorea occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di contratti di mutuo. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ. n. 27372/2021); in altre parole, come enunciato recentemente dalla Suprema Corte “la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera pagina 5 di 8 dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” fermo restando che il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. Civ. n. 19851/2024). Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va osservato che è pacifico, oltre che documentale e non contestato dalla convenuta, che il sig. ha consegnato alla Parte_1 signora la somma complessiva di € 111.740,00 mediante dazione di n. 6 assegni tutti CP_1 tratti su Intesa SanPaolo S.p.A. – filiale di Milano Corso Garibaldi n. 86 ed effettuazione di un bonifico in un periodo compreso tra il 29.07.2019 e il 24.02.2021. È, altresì, pacifico, sebbene connotato in modo differente tra le parti, che le stesse nel periodo di tempo in cui sono state effettuate le dazioni fossero coinvolte in una relazione affettiva/amicale; la natura di tale relazione da un lato esula dall'accertamento di questo giudice, dall'altro si appalesa irrilevante ai fini della decisione.
Quanto alla causa dello spostamento patrimoniale per cui è insorta la presente controversia, parte attrice deduce la sussistenza di un contratto di mutuo e, dunque, di una volontà restitutoria in capo alla convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1813 c.c., mentre quest'ultima sostiene di aver ricevuto quelle somme per spirito di liberalità da parte del sig.
e che le stesse debbano qualificarsi, quindi, come liberalità d'uso ai sensi dell'art. Parte_1
770 co. 2 c.c. ovvero come donazioni indirette. Sul punto deve ritenersi che parte attrice – gravata come evidenziato in premessa dall'onere probatorio non solo circa la dazione delle somme ma anche il titolo della stessa – non sia riuscita a provare adeguatamente la causa petendi posta a fondamento della domanda;
atteso che il contratto di mutuo non richiede la forma scritta ad substantiam, va comunque evidenziato che dagli atti prodotti in giudizio non emergono elementi che possano sostenere l'asserzione attorea: gli assegni e soprattutto il bonifico, infatti, non indicano una causale specifica e la mera conservazione di una copia degli assegni non consente – come invece vorrebbe parte attrice – di dedurne la natura di prestito, bensì solo di provare eventualmente la sussistenza della dazione, che come si è già detto non è qui contestata. Quanto alla prova testimoniale richiesta da parte attrice, poi, è stata formulata sulla base di una capitolazione a tal punto generica da renderla inammissibile, e ciò anche a prescindere dalle valutazioni sull'attendibilità del teste indicato come eccepite dalla difesa della convenuta. Al contrario quest'ultima, pur ammettendo la ricezione delle somme elargite dal , Parte_1 ha allegato quale fatto giustificativo dello spostamento patrimoniale la volontà donativa e lo spirito liberale dello stesso, affermando (e provando) che l'attore era solito regalare alla beni mobili come segno di affetto senza che vi fossero particolari circostanze sociali CP_1 che motivassero tali regalie (es. compleanni, ricorrenze, festività – si veda allegato 4 alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Stante tutto quanto precede, quindi, deve rigettarsi la domanda attore di restituzione della pagina 6 di 8 complessiva somma di € 111.740,00 ai sensi dell'art. 1813 c.c..
4. Donazione e liberalità d'uso In primo subordine la difesa attorea chiede la restituzione delle medesime somme in quanto oggetto di una donazione nulla perché priva della forma scritta ad substantiam ovvero perché non può trattarsi di liberalità d'uso. Entrambe le domande devono essere rigettate. Senza addentrarsi nell'esatta qualificazione del negozio giuridico posto in essere tra le parti, deve in ogni caso rilevarsi come la proposizione della predetta domanda – seppur in via subordinata – postulerebbe da parte dell'attore il riconoscimento di un intento donativo e liberale che lo stesso, invece, esclude espressamente.
La domanda così posta, dunque, ha il mero scopo di ovviare ad una carenza probatoria in ordine all'elemento causale del contratto di mutuo e come tale non può essere ammessa né tantomeno accolta, configurando un abuso del diritto sostanziale e processuale.
5. Domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Con riferimento alla domanda ex art. 2041 c.c. la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che trattandosi di domanda sussidiaria “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.
Civ. SS.UU. 33954/2023). In particolare, l'azione generale di arricchimento postula che “la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto
o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria” (Cass. Civ. 12405/2020). Poiché nel caso in esame parte attrice ha posto a fondamento della pretesa restitutoria avanzata in via principale l'esistenza di un contratto di mutuo che, tuttavia, non è riuscita a provare in tutti i suoi elementi costitutivi e che controparte ha, invece, fornito una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale, deve ritenersi che in questa sede la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. debba essere dichiarata inammissibile. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano in € 11.268,00,tenuto conto del valore medio di cui ai parametri del DM 55/2014 ad eccezione della fase istruttoria per cui si ritiene congruo il valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 171 ter ma non essendo di fatto stata espletata alcuna attività istruttoria in udienza, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, e anticipazioni esenti se sostenute, con distrazione a pagina 7 di 8 favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
CP_1
a. rigetta l'istanza di integrazione del contraddittorio trattandosi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo;
b. rigetta tutte le domande di parte attrice perché infondate e quella di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. perché inammissibile;
c. condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese Parte_1 CP_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 11.268,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Milano, 6 novembre 2025 la Giudice dott.ssa Rossella Filippi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE La Giudice dott.ssa Rossella Filippi, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26291/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(c.f. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Milano viale Emilio Caldara n. 22, presso l'Avv. Roberto Marullo del Foro di Crotone, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Manuela Marullo del foro di Roma che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
- ATTORE - contro
(c.f. ), nata in [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Milano, Via Arturo Graf n. 44, elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva n. 1, presso l'Avv. Carmina Gallucci del Foro di Milano che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
- CONVENUTA -
OGGETTO: mutuo tra privati CONCLUSIONI Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle domande, eccezioni e deduzioni tutte,
- in via preliminare: rigettare la richiesta avanzata da controparte di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra (C.F.: , in quanto Controparte_2 CodiceFiscale_3 litisconsorte facoltativa;
- in via principale: previo accertamento circa l'inadempimento della sig.ra CP_1 all'obbligazione di restituzione delle somme mutuate dall'attore, condannare il convenuto, ex art. 1813 c.c., alla restituzione in favore del sig. della somma complessiva di euro 111.740,00 Parte_1
pagina 1 di 8 oltre ad interessi legali;
- ulteriormente, in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale, dichiarare nulle per mancanza di forma ab substantiam ex art. 782 e ss. le donazioni effettuate dal luglio 2019 al febbraio 2021 dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 per un importo complessivo di euro 111.270,00 e per l'effetto condannare, la sig.ra CP_1 [...]
a restituire al sig. la somma di euro 111.270,00 ingiustamente percepita;
CP_1 Parte_1
- ancora ulteriormente in via gradata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale accertare, dichiarare che la dazione non qualifica una liberalità d'uso e per l'effetto condannare, la sig.ra a restituire al sig. la somma di euro CP_1 Parte_1
111.270,00 ingiustamente percepita;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale previo accertamento circa l'arricchimento senza giusta causa conseguito della sig.ra
[...]
condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare l'attrice della diminuzione CP_3 patrimoniale subita, pari ad euro 111.270,00, oltre agli interessi legali;
- in ogni caso: rigettare ogni avversa domanda con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale dei testi indicati sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel periodo che va dal luglio 2019 al febbraio 2021 durante i percorsi in auto, ho sentito che la sig.ra chiedeva al sig. la corresponsione a titolo di prestito di importi per CP_1 Parte_1 far fronte ad esigenze familiari;
2. Vero che le richieste delle somme in prestito da parte della sig.ra al sig. CP_1 Parte_1 avvenute innanzi a me erano accompagnate da ferme rassicurazioni della sig.ra di CP_1 restituzione degli importi mutuati sarebbero stati restituiti non appena avrebbe venduto due immobili di sua proprietà in Albania;
3. Vero che nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 durante i percorsi in auto, ho sentito il sig. chiedere la restituzione del danaro consegnato in prestito alla sig.ra Parte_1 CP_1
4. Vero che nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 durante i percorsi in auto, ho sentito personalmente la sig.ra e rifiutare di restituire quanto ricevuto senza apporre CP_1 giustificazioni. Indica a testimone su tutti i superiori capitoli: il sig. [c.f. Testimone_1
] residente in [...]7 nella qualità di autista C.F._4 assegnato al sig. Salvis Iuribus”. Parte_1
Per parte convenuta
“L'Ecc.mo Signor Giudicante voglia:
- accertare e dichiarare che nessun rapporto di mutuo e/o prestito si è mai instaurato tra le parti e, quindi, rigettare l'avversa domanda in ogni sua parte, con condanna alle spese e competenze di lite, oltre cpa ed iva come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
- assumere ogni ed altra statuizione di legge per confermare la infondatezza dell'avversa pretesa e la pagina 2 di 8 assoluta mancanza degli elementi di fatto e di diritto per accoglierla. Con espressa riserva di produzioni, azioni e deduzioni. Con l'assunzione di ogni ed altro dovuto provvedimento di legge. Salvis Juribus”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava la sig.ra Parte_1 CP_4
a comparire all'udienza del 18.12.2023 per ivi sentire condannare la convenuta ex art.
[...]
1813 c.c., previo accertamento circa l'inadempimento della stessa all'obbligazione di restituzione delle somme mutuate dall'attore, alla restituzione in favore dell'attore della somma complessiva di euro 111.740,00 oltre ad interessi legali;
in subordine, chiedeva, previa riqualificazione delle somme mutuate quali donazioni, declaratoria di nullità per mancanza di forma ab substantiam ex art. 782 con conseguente condanna della sig.ra alla CP_1 restituzione delle stesse;
in via ulteriormente gradata, chiedeva di accertare e dichiarare che la predetta dazione non poteva essere intesa quale liberalità d'uso e per l'effetto domandava la condanna della sig.ra alla restituzione a favore dell'attore della somma di euro CP_1
111.270,00 ingiustamente percepita;
infine, in ultimo subordine, previo accertamento circa l'arricchimento senza giusta causa, proponeva domanda di condanna a carico della convenuta ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese e onorari di causa.
A fondamento della propria pretesa parte attrice deduceva:
➢ il sig. conosceva la sig.ra presso il centro estetico DI Parte_1 CP_1
BI CENTER sito in Milano al Corso Garibaldi, ove la stessa lavorava e che l'attore frequentava stabilmente;
➢ da tale frequentazione scaturiva un rapporto di amicizia e fiducia nel corso del quale, a partire dal luglio del 2019 e sino al febbraio 2021, il sig. riceveva Parte_1 dalla sig.ra molteplici richieste per la corresponsione a titolo di prestito CP_1 di ingenti somme di denaro per sopperire ad asserite problematiche economiche della medesima, ai tempi in attesa di un figlio;
➢ a fronte di tali corresponsioni la convenuta si impegnava oralmente a restituire la somma mutuata in un breve lasso di tempo o comunque a prima richiesta da parte dell'attore, rassicurando il medesimo di essere in trattative avanzate per la vendita di due immobili di proprietà della sua famiglia in Albania, importi con i quali avrebbe restituito quanto eventualmente corrisposto a titolo di mutuo;
➢ data l'insistenza delle richieste ed il rapporto di amicizia che intercorreva tra le parti, il sig. solo dopo aver ricevuto dalla sig.ra Parte_1 CP_1 rassicurazioni in ordine alla loro restituzione, concordava verbalmente, con la odierna convenuta di mutuare le somme di denaro di cui trattasi;
➢ pertanto, il sig. procedeva alla corresponsione a titolo di mutuo Parte_1 alla sig.ra della somma complessiva di € 111.740,00 secondo la seguente CP_1 pagina 3 di 8 scansione temporale:
1. assegno bancario n. 8350261496-05 del 29.07.2019 per un importo pari ad euro 8.500,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86;
2. bonifico bancario per un importo euro 42.240,00 del 03.12.2019;
3. assegno bancario n. 8350261499-08 del 21.07.2020 per un importo pari ad euro 20.000,00 su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86; 4. assegno bancario n. 8350261481-03 del 02.09.2020 per un importo pari ad euro
11.000,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86; 5. assegno bancario n. 8379609261-10 del 26.11.2020 per un importo pari ad euro 10.000,00; 6. assegno bancario n. 8379609263-12 del 29.12.2020 per un importo pari ad euro 10.000,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86; 7. assegno bancario n. 8379609266-02 del 24.02.2021 per un importo pari ad euro
10.000,00 tratto su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Milano Corso Garibaldi n.86;
➢ a fronte della mancata restituzione degli importi mutuati, nonostante fosse trascorso un lungo lasso di tempo, il sig. chiedeva più volte prima Parte_1 informalmente e poi con lettera del 06.03.2023 alla sig.ra la restituzione CP_1 degli importi menzionati, senza ottenere alcunché;
➢ solo a questo punto, per il tramite del proprio legale, la convenuta respingeva la domanda di restituzione asserendo che tra le parti non fosse mai intercorso alcun tipo di prestito, ponendosi al contrario qualificare tali dazioni come liberalità d'uso. Si costituiva in giudizio la signora contestando la ricostruzione avversaria e CP_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto. Preliminarmente la difesa della convenuta chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra – moglie dell'attuale attore -, essendo la stessa Controparte_2 cointestataria del conto corrente Intesa San Paolo Spa, Filiale di Milano, Corso Garibaldi n. 86, ciò determinando una presunzione di contitolarità al 50% delle somme presenti sul conto corrente utilizzato per i versamenti a favore della convenuta. Nel merito rilevava in primo luogo il mancato assolvimento in capo all'attore dell'onere probatorio posto a suo carico, secondo cui grava sullo stesso provare gli elementi costitutivi della domanda azionata in giudizio e nel caso di specie la sussistenza del contratto di mutuo. Ad ogni modo, contestava la ricostruzione fattuale della vicenda evidenziando da un lato che la natura del rapporto tra le odierne parti era di tipo sentimentale e che, conseguentemente, le elargizioni erano considerarsi liberalità d'uso ex art. 770 co. 2 c.c. ovvero, in subordine, donazioni indirette per le quali la legge non richiede la forma scritta. Quanto all'attorea domanda di restituzione delle somme ex art. 2041 c.c., la difesa della convenuta rilevava l'inammissibilità della stessa essendo la dazione sostenuta da giusta causa, da rinvenirsi nella volontà di porre in essere un atto di liberalità. pagina 4 di 8 Instaurato così il contraddittorio tra le parti, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e rigettate le istanze istruttorie per inammissibilità delle stesse, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per la redazione degli atti conclusivi.
2. Litisconsorizio Parte convenuta eccepisce preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della sig.ra moglie dell'attore e cointestataria del conto Controparte_2 corrente da cui sono fuoriuscite le somme versate a favore della afferma, infatti, che CP_1 la cointestazione di conto corrente determina ex art. 1854 c.c. la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti, sicchè, essendo la convenuta per la restituzione di somme CP_1 provenienti da quel conto, la stessa è anche debitrice della sig.ra nella medesima CP_2 misura, ciò determinando un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Tale eccezione è infondata e va quindi rigettata. Se è vero che in caso di pluralità di soggetti intestatari di un medesimo conto corrente opera la presunzione di contitolarità delle somme al 50%, è altresì pacifico che tale situazione dà luogo – come specificato nell'art. 1854 c.c. – ad un rapporto di solidarietà attiva e passiva in relazione alle poste in entrata e in uscita. Ebbene, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare più volte, la sussistenza di un vincolo di solidarietà, sia esso dal lato attivo o passivo, comporta il diritto per ciascuno dei soggetti uniti dal predetto vincolo di agire e/o resistere in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione da cui il vincolo deriva. In altre parole, in caso di più creditori solidali di una medesima somma (come nel caso di specie), ciascuno degli stessi può azionare il predetto credito nei confronti dell'unico debitore, senza che sia necessario integrare il contraddittorio con gli altri creditori in solido (ex multis Cass. Civ. 12068/2013).
3. Contratto di mutuo Prima di esaminare la domanda attorea occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di contratti di mutuo. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ. n. 27372/2021); in altre parole, come enunciato recentemente dalla Suprema Corte “la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera pagina 5 di 8 dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” fermo restando che il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. Civ. n. 19851/2024). Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va osservato che è pacifico, oltre che documentale e non contestato dalla convenuta, che il sig. ha consegnato alla Parte_1 signora la somma complessiva di € 111.740,00 mediante dazione di n. 6 assegni tutti CP_1 tratti su Intesa SanPaolo S.p.A. – filiale di Milano Corso Garibaldi n. 86 ed effettuazione di un bonifico in un periodo compreso tra il 29.07.2019 e il 24.02.2021. È, altresì, pacifico, sebbene connotato in modo differente tra le parti, che le stesse nel periodo di tempo in cui sono state effettuate le dazioni fossero coinvolte in una relazione affettiva/amicale; la natura di tale relazione da un lato esula dall'accertamento di questo giudice, dall'altro si appalesa irrilevante ai fini della decisione.
Quanto alla causa dello spostamento patrimoniale per cui è insorta la presente controversia, parte attrice deduce la sussistenza di un contratto di mutuo e, dunque, di una volontà restitutoria in capo alla convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1813 c.c., mentre quest'ultima sostiene di aver ricevuto quelle somme per spirito di liberalità da parte del sig.
e che le stesse debbano qualificarsi, quindi, come liberalità d'uso ai sensi dell'art. Parte_1
770 co. 2 c.c. ovvero come donazioni indirette. Sul punto deve ritenersi che parte attrice – gravata come evidenziato in premessa dall'onere probatorio non solo circa la dazione delle somme ma anche il titolo della stessa – non sia riuscita a provare adeguatamente la causa petendi posta a fondamento della domanda;
atteso che il contratto di mutuo non richiede la forma scritta ad substantiam, va comunque evidenziato che dagli atti prodotti in giudizio non emergono elementi che possano sostenere l'asserzione attorea: gli assegni e soprattutto il bonifico, infatti, non indicano una causale specifica e la mera conservazione di una copia degli assegni non consente – come invece vorrebbe parte attrice – di dedurne la natura di prestito, bensì solo di provare eventualmente la sussistenza della dazione, che come si è già detto non è qui contestata. Quanto alla prova testimoniale richiesta da parte attrice, poi, è stata formulata sulla base di una capitolazione a tal punto generica da renderla inammissibile, e ciò anche a prescindere dalle valutazioni sull'attendibilità del teste indicato come eccepite dalla difesa della convenuta. Al contrario quest'ultima, pur ammettendo la ricezione delle somme elargite dal , Parte_1 ha allegato quale fatto giustificativo dello spostamento patrimoniale la volontà donativa e lo spirito liberale dello stesso, affermando (e provando) che l'attore era solito regalare alla beni mobili come segno di affetto senza che vi fossero particolari circostanze sociali CP_1 che motivassero tali regalie (es. compleanni, ricorrenze, festività – si veda allegato 4 alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Stante tutto quanto precede, quindi, deve rigettarsi la domanda attore di restituzione della pagina 6 di 8 complessiva somma di € 111.740,00 ai sensi dell'art. 1813 c.c..
4. Donazione e liberalità d'uso In primo subordine la difesa attorea chiede la restituzione delle medesime somme in quanto oggetto di una donazione nulla perché priva della forma scritta ad substantiam ovvero perché non può trattarsi di liberalità d'uso. Entrambe le domande devono essere rigettate. Senza addentrarsi nell'esatta qualificazione del negozio giuridico posto in essere tra le parti, deve in ogni caso rilevarsi come la proposizione della predetta domanda – seppur in via subordinata – postulerebbe da parte dell'attore il riconoscimento di un intento donativo e liberale che lo stesso, invece, esclude espressamente.
La domanda così posta, dunque, ha il mero scopo di ovviare ad una carenza probatoria in ordine all'elemento causale del contratto di mutuo e come tale non può essere ammessa né tantomeno accolta, configurando un abuso del diritto sostanziale e processuale.
5. Domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Con riferimento alla domanda ex art. 2041 c.c. la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che trattandosi di domanda sussidiaria “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.
Civ. SS.UU. 33954/2023). In particolare, l'azione generale di arricchimento postula che “la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto
o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria” (Cass. Civ. 12405/2020). Poiché nel caso in esame parte attrice ha posto a fondamento della pretesa restitutoria avanzata in via principale l'esistenza di un contratto di mutuo che, tuttavia, non è riuscita a provare in tutti i suoi elementi costitutivi e che controparte ha, invece, fornito una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale, deve ritenersi che in questa sede la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. debba essere dichiarata inammissibile. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano in € 11.268,00,tenuto conto del valore medio di cui ai parametri del DM 55/2014 ad eccezione della fase istruttoria per cui si ritiene congruo il valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 171 ter ma non essendo di fatto stata espletata alcuna attività istruttoria in udienza, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, e anticipazioni esenti se sostenute, con distrazione a pagina 7 di 8 favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
CP_1
a. rigetta l'istanza di integrazione del contraddittorio trattandosi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo;
b. rigetta tutte le domande di parte attrice perché infondate e quella di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. perché inammissibile;
c. condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese Parte_1 CP_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 11.268,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Milano, 6 novembre 2025 la Giudice dott.ssa Rossella Filippi
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