Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7527/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro (C.F. C.F. 2 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20, posta elettronica certificativa: Email 1
RICORRENTE
E
,in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 ), giusta mandato in atti
OGGETTO: indennità di malattia lavoratore marittimo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso: di aver lavorato come navigante assunto dalla società “Tirrenia s.p.a.", con mansione di piccolo di camera;
che in data 18.08.2022 procedeva all'imbarco presso il porto di
Livorno e sbarcava a Livorno in data 15.09.2022; che dal 21.09.2022 al 18.05.2023,
aveva usufruito di un periodo di astensione dal lavoro per malattia malattia
-
complementare inviando nei termini di legge i certificati medici alla sede CP_2 competente;
che, tuttavia, l' CP_2 provvedeva al pagamento della prestazione di malattia solo per il periodo dal 21.09.2022 al 01.02.2023 per un importo pari ad €
9.731,76 (€ 8.222,96 per il periodo dal 25.09.22 al 12.01.23 +€ 1.508,80 per il periodo dal 13.01.23 al 01.02.23), escludendo il pagamento del periodo dal 02.02.2023 al
18.05.2023 (malattia complementare), nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente onde beneficiare della predetta prestazione anche per il periodo escluso;
che da informazioni assunte presso gli uffici veniva a conoscenza che il diniego dell'indennità di malattia a decorrere dal 02.02.2023 era probabilmente dipeso dalla mancata trasmissione in modalità telematica dei certificati medici di malattia.
Tanto premesso conveniva in giudizio l' CP_2 per sentir: 1) accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ed al conseguente percepimento dell'indennità di malattia
(malattia complementare) per il periodo dal 02.02.2023 al 18.05.2023 o dal diverso periodo che il giudice riterrà di giustizia, essendo in possesso dei requisiti previsti ex lege per le causali di cui in premessa;
2) per l'effetto condannare l' CP_2, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere l'indennità di malattia per il periodo dal
02.02.2023 al 18.05.2023 o dal diverso periodo che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione se dovuta dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese.
L' CP_2, costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva di “respingere il ricorso in quanto infondato" con vittoria di competenze di lite". Rappresentava, in particolare, la mancata trasmissione in via telematica dei predetti documenti così come prescritto dal quadro normativo di riferimento.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, viene decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso, in quanto esauriente negli elementi di fatto e nelle ragioni di diritto, è ammissibile.
Si controverte in materia di prestazione assistenziale (malattia c.d. complementare) già parzialmente indennizzata dall'CP_2 al ricorrente per il periodo dal 21.09.2022 al
01.02.2023, come emerge dalla documentazione in atti;
pertanto, non trattandosi di riconoscimento ex novo della prestazione, non necessita la proposizione preventiva della domanda amministrativa, né il ricorso amministrativo avverso il diniego.
In ogni caso, parte ricorrente attivava la prodromica procedura amministrativa e sollecitava, altresì, con pec dell'08/01/2024, il pagamento della indennità di malattia, come documentato, depositando, di poi, il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, aderendo questo Giudice ai precedenti di questo Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex pluribus
Trib. Napoli, dott.ssa Urzini, n. 2795/2024, Trib. Napoli, dott.ssa Lombardi, n.
4934/2024).
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, 1 CP_2 gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti
(USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, è disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi.
Il diniego da parte dell' CP_2 di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo in oggetto si fonda sul mancato invio telematico della certificazione di malattia, dovendosi trasmettere in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.PR. 31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, il ricorrente inviava a mezzo raccomandata i certificati cartacei, redatti dal medico del SSN, recanti la seguente dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici SASN preposti alla certificazione medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M. 22/02/1984)
L'intestazione contenuta nei predetti certificati è del seguente tenore “informazioni essenziali sullo stato di salute” e non attribuisce agli stessi, il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed, invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo in capo al SSN o in capo al CP_3, va detto che nei menzionati documenti vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, e contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, oltre alla diagnosi di malattia, indicano, altresì, la prognosi, ossia la previsione della data della guarigione. Tali documenti non risultano contestati dall' CP_2 neanche in sede processuale, non avendo l' CP_4 sollevato contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto, sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario, sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' CP_2) e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge invocata dall CP_4 non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento
,
previdenziale auspicato.
Ed, invero, il vizio per il quale l'CP_2 ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e, in sede giurisdizionale ordinaria, non assurge ad elemento ostativo se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione.
Quanto alla adeguatezza della prognosi viste le certificazioni mediche allegate, la tipologia di mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente e la genericità delle argomentazioni addotte dall CP_2, non sembra possa dubitarsi sia dell'entità della malattia sofferta, che della prognosi del medico del SSN.
Senza sottacere che trattasi di prosecuzione di malattia già ab initio indennizzata, con riferimento al periodo dal 21.09.2022 al 01.02.2023, con l'invio di certificazione medica cartacea, modalità - quest'ultima - eccepita, in uno al difetto di forma, solo in sede giudiziale, senza mai rendere edotto il marittimo di una eventuale irricevibilità o inammissibilità della richiesta assistenziale.
Del trattamento preteso, il ricorrente ha contabilizzato il suo credito come da prospetto allegato al ricorso relativo al pagamento ricevuto per il periodo pregresso dal quale si evince un'indennità giornaliera lorda di € 75,44.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera per il periodo richiesto (dal 02.02.2023 al 17.05.2023; il
18.5.2023 è stato dichiarato clinicamente guarito) con la conseguente condanna dell' CP_2 al pagamento, in suo favore, della relativa indennità, il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale, si compensano per metà e per la parte residua seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di
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malattia giornaliera per il periodo intercorrente dal 02.02.2023 al 17.05.2023 e, per l'effetto, condanna 1 CP_2 al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 7.845,76
(€75,44xgg104), al lordo delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' CP_2 al pagamento della somma residua che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 08/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)