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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1356/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1356/2020
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1 ici no via A. Nassetti, palazzina Alfa snc, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
ONroparte_1
P.IVA_2
IZ OD, sito in Roma via Filippo Civinini n. 85, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso la Direzione CP_2 P.IVA_3 ale de oma viale Castro Pretorio n. 118, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Eleonora Papi Rea e dall'avv. Marco Di Giugno in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
E
e ONroparte_3 CP_4
l'Av
[...]
siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, che li rappresentano e li difendo ex lege;
TERZI CHIAMATI
INPS (C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio P.IVA_4 dell'avv. Maria Granillo sito in Santa Marinella via dei Gladioli n. 60, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruberto in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
conveniva in Parte_1
ONroparte_1
al fi
[...]
ITO, a. revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, tutti i pagamenti indicati in premessa per complessivi € 890.993,26 e, comunque, tutti i pagamenti così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2), in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da ONroparte_5 allora in bonis, a favore di ONroparte_6
(C.F. e P.IVA
[...] P.IVA_2 denti alla reto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
conseguentemente e per l'effetto, condannare Società per la gestione dell con sede legale in ONroparte_1
91017 Pantelleria (Trapani Mariano Rodo, C.F. e P.IVA PEC: in persona P.IVA_2 Email_1 del lega nte pr re a
[...]
, in persona ed ONroparte_7
i € 890.993,26, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
b. b.1 revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi dell' art. 67, 1° comma, n. 2, legge fall. tutti le compensazioni volontarie indicate in premessa per complessivi € 175.284,34 quali atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, compiuti nell'anno anteriore alla apertura della procedura concorsuale quando il debitore già versava in stato di insolvenza;
conseguentemente e per l'effetto, condannare Società per la gestione dell con sede ONroparte_1 legale in 91017 Pantelleria (Trapani), Via Venezia n. 32, Studio Rag. Mariano Rodo, C.F. e P.IVA PEC: in P.IVA_2 Email_1 persona del legale te pro a
, in ONroparte_7 persona ed elettivamente domiciliata come in atti, la complessiva somma di € 175.284,34, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria b.2 in via subordinata, revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto dell' art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fall. tutte le compensazioni volontarie indicate in premessa per complessivi € 175.284,34 in quanto atti estintivi di debito di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in bonis, a favore di ONroparte_5 [...]
(C.F. e P.IVA ONroparte_6 P.IVA_2
ammissione a di amministrazione straordinaria;
conseguentemente e per l'effetto, condannare Società per la gestione dell con sede legale in ONroparte_1
91017 Pantelleria (Trapani) Mariano Rodo, C.F. e P.IVA PEC: in persona P.IVA_2 Email_1 del legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a
[...]
, in per ONroparte_7
i € 175.284,34, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
c. condannare altresì
[...]
(C.F. e P.IVA ONroparte_6 P.IVA_2 re, alla int ne delle spese processuali”. Deduceva, in particolare, che tra le parti erano intercorsi intensi rapporti commerciali per servizi di handling presso l'aeroporto di e che i CP_6 predetti pagamenti e compensazioni erano avvenuti nei se cedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si era trovato in stato di insolvenza e il creditore ne era a conoscenza;
che i pagamenti e compensazioni erano avvenuti in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”; che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento dei pagamenti e compensazioni compiuti da . CP_7
2.Si costituiva in giudizio la ONroparte_1
cont
[...]
controversi in capo a in relazione agli importi CP_8 riferiti alle tasse aeroportuale e all'addiziona ale;
2) l'inammissibilità ON della domanda in relazione ai servizi di handling obbligatori espletati da in regime di monopolio;
3) i pagamenti erano avvenuti entro i termini d' 4) la convenuta non era operatore qualificato nel settore creditizio o delle attività finanziarie e quindi non poteva avere contezza di un eventuale stato di insolvenza, posto anche che la compagnia di bandiera era stata sempre in difficoltà economica, il rapporto tra le parti si era svolto negli anni sempre con le medesime caratteristiche esecutive ed, inoltre, la convenuta non era operatore finanziario;
5) la non revocabilità delle compensazioni;
6) l'applicabilità dell'art. 70 comma 3 L.F.. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva, quindi, nel seguente modo: “in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza per consentire alla Società per la Gestione dell
[...] la chiamata in causa dell ONroparte_1 ONroparte_9
l legale rappresentante p.t
[...] CP_2 rio n. 118 – 00185 Roma - CF: pre in via preliminare, P.IVA_3 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla domanda di ONroparte_6 ortuali per complessivi Euro 539.798,74, o come quantificati in corso di causa, in quanto l'odierna convenuta è mero agente contabile deputato dall alla riscossione di tali CP_2 somme e, per l'effetto, rigettare la domanda di controparte sul punto in quanto infondata;
- nel merito, in alternativa a quanto richiesto in via preliminare in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare inammissibile la domanda di revocatoria degli importi riferiti alle Tasse Aeroportuali, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per difetto di titolarità del diritto controverso in capo alla convenuta e, per l'effetto, rigettare la domanda di controparte sul punto in quanto infondata;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta da parte attrice nei confronti di ONroparte_6 in relazione agli importi riferibili a Tasse Aeroportuali,
[...]
Nazionale per l'Aviazione , con sede in Via CP_9 CP_10
Castro Pretori 18 – 00185 Roma - CF: persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t., alla restituzione all'od a e/o nei confronti di parte attrice, di Euro 539.798,74, oltre interessi come eventualmente riconosciuti, ovvero nel diverso importo che dovesse risultare accertato come dovuto nei confronti di;
- nel merito, dichiarare inammissibili e CP_11 comunque rigettare tu e proposte dalla ONroparte_7 in Amministrazione Straordinaria nei confronti di Società per la
[...] in quanto aventi ad oggetto la ONroparte_1 revoca di pa che l'odierna convenuta, quale operatore in regime di monopolio nello scalo di , è obbligata ad CP_6 espletare in quanto essenziali e necessari, come espressamente previsto dalla disciplina del settore dell'aviazione civile sopra indicata;
- nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande proposte dalla
[...]
nei confronti ONroparte_7
.p.A., in forza CP_1 dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'a 3, lett. a) l. fall. (pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso); - nel merito, accertare e dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande proposte dalla ONroparte_7
Amministrazione Straordinaria nei dell'Aeroporto aventi ad oggetto la revoca degli atti ONroparte_1 solutori effettuati mediante compensazione legale, indicati da controparte in complessivi € 175.284,34 in forza di quanto disposto dall'art. 56 l. fall.; - in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza della scientia decotionis in capo all'odierna convenuta ex art. 67, comma 2, l. fall. E, per l'effetto, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante dovesse ritenere revocabile alcuno dei pagamenti effettuati in favore di
[...] rideterminare ONroparte_6 quest'ultima nel diverso minor importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in applicazione dell'art. 70, comma 3, l. fall. e, in ogni caso, previa espunzione dei versamenti non rientranti nelle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria”.
3.Si costituiva in giudizio contestando 1) la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva e la c di legittimazione attiva di;
2) che CP_7 ON
aveva una posizione di monopolista e aveva obbligo a contrarre e di tazione del servizio di handling;
3) che era operante l'art. 89, Esenzione dell'azione revocatoria, d.P.R. n. 602/1973, a norma del quale i “pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del R.d. 16 marzo 1942, n. 267”; 4) che nel merito l'azione revocatoria era infondata per le medesime ragioni esposte dalla convenuta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via preliminare, 1.a) differire la prima udienza di comparizione al fine di consentire all la chiamata in causa di - CP_2 ONroparte_12
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_4 sede 44), alla Via Ciro il Grande, n. 21; - (C.F ), ONroparte_3 P.IVA_5 [...]
0187), b ONroparte_13
(C.F. , con sede in Pantelleria (TP), alla ONroparte_14 P.IVA_6
a og nistrazione che si accerterà essere l'accipiens degli importi per cui è causa;
1.b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e, per effetto, disporne l'estromissione dal CP_2 giudizio;
nel merito, 2) accertare la nullità dell'atto di citazione di per CP_7 indeterminatezza della causa petendi;
2.1 consentire all d ersi CP_2 qualora si ammetta alla precisazione e alla prova ausa petendi;
CP_7
3) accertare la ca i legittimazione attiva di e per l'effetto CP_7 rigettarne la domanda;
In merito alla inammissibilità della domanda di CP_15 ON nei confronti di 4) dichiarare l'inammissibilità della dom
[...] ON in A.S. nei ronti di in via subordinata, 5) 5.1 accertare la CP_15 ilità dei pagamenti e d ompensazioni effettuati e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
5.2 accertare la natura privilegiata dei crediti collegati ai pagamenti e alle compensazioni effettuati e, per l'effetto, dichiarare la carenza di interesse ad agire;
5.3 accertare l'errata quantificazione degli importi versati da e il mancato pagamento di ulteriori importi nel CP_7 semestre sospetto e, fetto, rigettare la domanda per errata e non provata quantificazione;
in via gradatamente subordinata, 6) accertare e dichiarare che difetta il presupposto della scientia decotionis ex art. 67 legge fallimentare ON in capo all e a e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea 7) CP_2 condannare al rcimento ex art. 96 c. proc. civ.; 8) con vittoria di CP_7 spese, competenze ed onorari oltre oneri riflessi”.
4.Si costituiva in giudizio il ONroparte_3
e l' ONroparte_4
Tribunale di Civitavecchia in luogo di quello di Roma per essere parte un'amministrazione dello Stato;
2) il difetto di legittimazione passiva;
3) il difetto di legittimazione attiva di;
4) l'infondatezza nel merito della CP_7 domanda i . CP_7
Concludeva, quindi, nel seguente modo: “In via preliminare - dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale civile di Roma;
- in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e ONroparte_3 dell , nonché il difetto di legittimazione attiva di ONroparte_4 [...] in Amministrazione Straordinaria, c ONroparte_7 erito rigettare, per quanto di ragione, ogni domanda proposta da in Amministrazione ONroparte_7
Straordinaria, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, ritenere infondate le domande rivolte da alle convenute CP_2 amministrazioni, in quanto infondate in fatto e in diritto”
CP_1
5.Si costituiva in giudizio l' chiedendo di “rigettare integralmente la Co domanda di anto inammissibile e/o infondata in fatto ed CP_17 in diritto;
in re la domanda di chiamata in causa proposta da nei confronti dell'Istituto per tutto quanto sopra evidenziato;
con vittoria CP_2 se, competenze ed onorari di giudizio, ovvero in subordine, con esonero CP_ integrale dispese per l .
6.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta la prova testimoniale e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
7.A norma dell'art. 7 del R.D. 1611 del 1933 “Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile”. E', dunque, infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal e dall' ai sensi ONroparte_3 CP_4 CP_4
8.Deve, preliminarmente, ritenersi fondata la eccepita carenza di ON legittimazione passiva di limitatamente alla domanda di restituzione della somma versata dalla tà attrice a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Infatti, come già espresso dalla precedente pronuncia del Tribunale di Civitavecchia richiamata dalla convenuta, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili è stata istituita con l'art. 2, co. 11 della L. 350/2003, innovata con l'art. 6 quater, comma 2, D.L. 31.01.2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 43/2005, e la normativa relativa alla riscossione dell'incremento di tale addizionale è stata innovata con l'art. 2, commi 47 e seguenti della L. 92/2012. Il legislatore prevede il versamento di tale addizionale comunale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione della stessa in parte in un fondo istituito presso il
[...] destinato a compensare per i ONroparte_18 CP_19
di garantire sia la sic opri impianti, sia la sicurezza operativa, in parte in un apposito fondo istituito presso il , e ripartito sulla base del rispettivo traffico ONroparte_20 aeroportuale, in parte al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Fondo Trasporto Aereo) e, altresì, per la Gestione degli Interventi e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Nel caso di specie, la somma è rappresentata dalla quota di competenza per CP_1 legge dell' (quota pari a euro 5,00 per ogni passeggero imbarcato di cui euro 1,5 il finanziamento del Fondo Trasporto Aereo e euro 3,50 destinati alla GIAS), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Comuni (quota pari a euro 1, 00 a biglietto) e del ONroparte_20
(quota pari a euro 0,50 a biglietto). Rispetto a tale complessiva somma CP_8 si è limitata alla relativa riscossione con le modalità in uso pe
[...] ossione dei diritti d'imbarco ai sensi dell'art. 6 quater comma 3 bis del D.L. 7/2005, a rendicontare mensilmente gli importi ricevuti dai vettori a titolo di addizionale comunale e a riversarli entro la fine del mese successivo a quello di riscossione. Quindi, come affermato anche dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6990/2021, pronunciata in riferimento ad un caso analogo,
“tali somme sono riferibili ad una tassa di competenza dello Stato, che la convenuta non ha fatto proprie, ma ha riscosso come mero agente contabile dello Stato, con obbligo di riversarle, entro il mese successivo, sulla contabilità CP_1 speciale aperta presso la Tesoreria Centrale dello Stato gestito dall . In ogni caso, all'esito della pronuncia della Corte Costituziona 80 del 2024, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 bis del D.L. 159/2007, limitatamente alle parole “nonché in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della L. 350/2003” e, quindi, in considerazione della dichiarata natura tributaria delle addizionali comunali sui diritti d'imbarco dei passeggeri, il pagamento della relativa somma deve, comunque, ritenersi esentato dall'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 602/1973, il quale prevede espressamente l'esenzione dell'azione revocatoria con riferimento alle imposte scadute.
9.Nel merito, poi, in relazione agli altri pagamenti e compensazioni va richiamato che l'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD n. 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017. Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016). Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr Cass. 18 marzo 2019, n. 7580). Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939). L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento. Secondo l'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., per contro, viene previsto che “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: (…) 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). La Suprema Corte ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978). La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto, la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento. La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con valutazione di tutti gli elementi della fattispecie e con la possibilità di riconoscerla solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686). Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa le stesse, dopo un primo orientamento restrittivo, sono state di recente considerate potenzialmente idonee a costituire indizio della scientia decotionis, utile a fondare, insieme ad altri elementi, il ragionamento presuntivo. Infatti, che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda Cirio).
10.Ciò premesso, muovendo al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decotionis della società convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
ha indicato quali indici sui quali fondare il ragionamento presuntivo CP_7 volto alla prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di : - le risultanze del bilancio 2015; - le notizie di Parte_2 stampa allega pagamento.
11.In relazione alle risultanze del bilancio deve tenersi, anzitutto, conto delle conoscenze tecniche del creditore, per cui è da escludersi che un fornitore, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerato di esaminare il bilancio della società cliente, soprattutto nell'ipotesi di un rapporto continuo e consolidato come quello tra le parti. Gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale. La prova della scientia decoctionis quindi può essere desunta dai bilanci della debitrice a condizioni, qui non ricorrenti, che l'accipiens abbia avuto diretta e completa contezza degli stessi e che per la sua professione ed esperienza in materia sia dotato di conoscenze particolarmente qualificate per poterne trarre elementi di giudizio (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 26/03/2019) 27- 08-2019, n. 21749; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 10/07/2018) 06-09-2018, n. 21697; Cass. Civ. n. 2557/2008). Non può pretendersi che, nelle correnti relazioni d'affari, un creditore (come quello di specie) non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività finanziarie debba cautelativamente -nel momento in cui riceve un pagamento- espletare indagini contabili su bilanci o compiere attività investigative per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza. In secondo luogo, va osservato, che la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa), ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori. Gli stessi dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio non sono univoci nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di
. CP_7
nella Relazione sulla gestione, a pagina 56, si legge che “al termine del suo primo anno di attività il Gruppo Alitalia ha consuntivato, in linea con le previsioni, un risultato operativo negativo di E/mln 149 ed un risultato netto di perdita per E/mln 199. La liquidità è stata sostenuta dalla realizzazione di alcune significative operazioni di finanziamento, tra le quali, l'emissione di due bond”; mentre per il futuro la relazione esprime che “In tale contesto, l'impegno di di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel CP_7
2017, per po darsi risolutamente su un percorso di solida e sostenibile profittabilità, rimane invariato” ed ancora “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”. Inoltre, l'anno 2015 rappresentava il primo anno di attività della nuova compagnia . Parte_2
Nella relaz tà di revisione indipendente e nella relazione del Collegio Sindacale non si evincono chiari riferimenti ad un neppure prossimo stato di insolvenza, in particolare il Collegio Sindacale evidenziava solo la necessità di “una prudente valutazione e un costante monitoraggio da parte degli amministratori sull'andamento dei risultati economici, dell'indebitamento, del patrimonio netto e della liquidità” ed ancora
“approvare con celerità un nuovo piano industriale che tenga conto delle mutate condizioni sia a livello aziendale sia a livello settoriale sia a livello economico generale e che dia conto della sostenibilità degli investimenti necessari a supportare lo sviluppo dei ricavi, così come dell'indebitamento sotto il profilo del suo ripianamento e/o rifinanziamento”. Sulla base di tutti gli elementi sin qui esposti, deve escludersi che la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di . CP_7 12.Anche l'esame degli articoli e notizie di stampa indicati dall'attrice non appare sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo, dovendosi osservare che nel caso di specie è fatto notorio che nel periodo oggetto di causa i giornali nazionali riportavano notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel 2014 e che si apprestava CP_21 ad approvare un nuovo piano industriale Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie possa essere stata sufficiente a permettere a di sapere che versava al momento CP_8 CP_7 dei pagamenti in quell ione di “ins ” che ne avrebbe determinato, dopo poco tempo, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale considerazione si fonda innanzi tutto sulle particolari caratteristiche del soggetto debitore. La situazione della compagnia di bandiera non può essere paragonata a quella della società Cirio spa, con riferimento alla quale la Suprema Corte nella sentenza del 2021 citata, ha ritenuto sufficienti le notizie di stampa a provare la conoscenza dell'insolvenza della stessa in capo ai creditori.
, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte CP_7 izioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere. Con riferimento specifico al periodo di sospetto, dalla documentazione versata in atti emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di e che è CP_15 naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei i quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo e sul quale vi era stato il preaccordo con i sindacati. La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di e che CP_15 sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della co nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di alla Procedura di CP_7
Amministrazione Straordinaria. In altri termini “l' amento” e l'attivo sostegno del Governo italiano non poteva non rafforzare la fiducia dei creditori circa la solvibilità della compagnia. Anche la Corte D'appello di Roma con riferimento ad Alitalia Servizi S.p.A. in CP_ una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, abbia negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle
“mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata” (Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019). I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di CP_22 hanno ribadito che “al fine della verifica della sussistenza d soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che “ ha CP_7 grandi problemi di bilancio"; oppure “ogni giorno che passa co due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani"; " brucia in fretta CP_7 quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde m nte un milione e mezzo di curo al giorno"; " , l'incubo del fallimento - avverte: CP_7 Per_1 presto un accordo oppure si i libri in Tribunale", ed alt izie dello stesso tenore”. Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di ” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). CP_7
Anche di rece udici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410). Nel caso di specie, non ricorrono e non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di che, unitamente alle notizie di giornale, e CP_7
a quelle di bilancio, permett d di ritenere concreta e attuale la CP_8 situazione di insolvenza della societ e notizie di stampa depositate anche lette in ordine cronologico e tutte insieme danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro secondo il quale “L'Italia negozierà con Persona_2
l'Europa un nuovo pr Le notizie, anche ove più nefaste perché contenenti indicazioni di perdite di 500.000,00 euro al giorno (il giornale 8 agosto 2016), pagamento frazionato della tredicesima ai lavoratori (il giorno 22 dicembre 2016), sono comunque controbilanciate da altre notizie improntate all'ottimismo e alla seria possibilità che, o tramite il piano industriale predisposto dalla Società o con l'aiuto del Governo, l'insolvenza avrebbe potuto essere scongiurata. Si richiama a titolo esemplificativo la Repubblica del settembre 2016 “gli azionisti sono pronti a mettere in pista almeno 20 aerei di lungo raggio che metteranno in moto un meccanismo virtuoso di nuove assunzioni grazie ad un fabbisogno di quasi mille piloti e 300 assistenti di volo, oltre alla riapertura delle carriere interne per i piloti e il rilancio della manutenzione nel polo di Roma”. Il “Messaggero”, nell'articolo depositato di novembre 2016, riporta la notizia dell'individuazione da parte di di una strategia utile a coprire le CP_7 perdite, costituita dalla conversi bond da 375 milioni emesso a luglio 2015. Il sole 24 ore del 10 dicembre 2016 parla ancora di attività in corso per la soluzione della crisi indicando anche che “all'interno di c'è fiducia in CP_7 una soluzione anche se ancora non trovata” e il Sole 24 ennaio 2017 riporta la predisposizione di un piano industriale che “prevede una riduzione di costi (diversi dal personale) che nel 2021, a regime, porterebbero a risparmi accumulati per un miliardo”. La non univocità delle notizie di per sé è sufficiente a non farle ritenere elementi adeguati al raggiungimento della prova presuntiva sfavorevole alla creditrice. Si evidenzia, inoltre, che gli articoli in cui si paventano ipotesi liquidatorie e/o incapacità di far fronte ai pagamenti prima del 24.4.2017 - data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di CP_15
contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e n
[...] ttivi e sono comunque formulate in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza (cfr. – CP_23
9.12.2016; il giornale- 28.2.2017). I pochi articoli successivi al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono irrilevanti perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto. La produzione ad opera di dell'invio di solleciti di pagamento da parte CP_7 di molteplici fornitori, n esistenza di procedimenti monitori a suo carico non costituiscono indici ulteriori per il raggiungimento della prova presuntiva. Infatti, tanto la corrispondenza quanto i decreti ingiuntivi depositati dall'attrice laddove riguardano rapporti contrattuali con altre società delle quali non vi è prova che avesse conoscenza, e lo stesso CP_8 vale per le richieste telefoniche di inf i svolte da altre società circa i tempi di pagamento delle fatture. I solleciti scritti o telefonici, inoltre, non sono in grado di integrare la prova della scientia decoctionis, in quanto costituiscono al più elementi rivelatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. La Suprema Corte ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Cass. 18 marzo 2019, n. 7580; Cass. 27939 7.12.2020). La prova testimoniale escussa non ha aggiunto nulla di rilievo al quadro probatorio, i testi e i documenti esposti non hanno riportato alcunché in ordine a richieste di pagamento, minacce o lamentele con riferimenti specifici allo stato di insolvenza avanzate agli uffici di . CP_7
Deve anche notarsi che anche la prova d tale non ha dimostrato nell'ambito del rapporto tra e la presenza anche solo di CP_7 CP_8 solleciti ad opera della convenuta oppure di minacce di sospensione delle forniture o di assunzione di particolari garanzie del proprio credito.
13.In conclusione, le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non CP_7 riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, nonché le risultanze del bilancio e della corrispondenza, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte di della sussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza attuale e CP_8 concreto di (consistente in uno stato ben più ampio e complesso del CP_7 mero inade nto e identificabile nel suo significato oggettivo, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.Fall., con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprima, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio;
sul punto confronta Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21/10/2020) 21-01-2021, n. 1053; Cass. Civ. n. 6978/2019; Cass. Civ. n. 7252/2014). Anzi, il complessivo quadro probatorio porta ad escludere che al momento dei pagamenti e delle compensazioni era a conoscenza di uno stato di CP_8 insolvenza della controparte, sicchè la domanda va rigettata anche con riguardo alle compensazioni ai sensi dell'art. 67 comma 1 L.F..
14.Con riguardo poi ai pagamenti e compensazioni operati in data 26.04.2017, quindi successivamente all'esito negativo del referendum dei lavoratori, elemento certamente significativo di una acquisita conoscenza in capo ai creditori di una prossimo commissariamento di , deve CP_7 ritenersi, tuttavia, rilevarsi che durante il pregresso rapporto tuale a far data dall'anno 2015, sino all'inizio del periodo di sospetto, risulta l'esecuzione costante da parte della società aerea dei relativi pagamenti oltre i termini di scadenza delle rispettive fatture. Infatti, nel periodo pregresso, le fatture venivano pagate con un ritardo variabile certamente superiore al ritardo di 57 giorni risultante per i pagamenti e le compensazioni del 26.04.2017 rispetto alle date delle fatture stesse. Tanto emerge, in particolare, dal prospetto indicato dalla convenuta sin dalla propria comparsa di costituzione e poi ancor più nel dettaglio con la seconda memoria (“in data 14.4.2015 ha effettuato un pagamento di CP_7 complessivi € 47.793,77, da imput lla fattura n. 1/2015 di € 71.163,22, emessa in data 31.1.2015 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 2/2015 di € 49.810,08, emessa in data 31.5.2015 tasse aeroportuali e addizionale comunale;
iii) alla fattura n. 3/2015 di € 818,40, emessa in data 31.1.2015 per servizi richiesti dal vettore;
iv) alla quota (€ 2.874,85) della fattura n. 7/2015 di € 61.812,71, emessa in data 28.2.2015 per servizi di handling;
v) alla fattura n. 9/2015 emessa in data 28.2.2015 di € 739,20 per servizi richiesti dal vettore, vi) alla fattura n. 10/2015 emessa in data 28.2.2015 di € 768,90 per servizi richiesti dal vettore, vii) alla fattura n. 15/2015 emessa in data 28.2.2015 di € 403,23 per provigioni vendita biglietti, al netto dell'importo di € 27.391,97 che ON era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di CP_7 gennaio 2015, € 22.550,77 per gli incassi di febbraio 2015 ed € 28.841,37 per gli incassi di marzo 2015 (doc. n. 23). In data 12.5.2015 ha effettuato CP_7 un pagamento di complessivi € 181.285,52, da imputarsi a quota (di € 58.937,86) della fattura n. 7/2015 di € 61.812,71, emessa in data 28.2.2015 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 8/2015 di € 39.506,62, emessa in data 28.2.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
iii) alla fattura n. 18/2015 emessa in data 31.3.2015 di € 46.314,10 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
iv) a una quota (di € 62.406,93) della fattura n. 17/2015 di € 66.863,08, emessa in data 31.3.2015 per servizi di handling;
v) alla fattura n. 19/2015 di € 739,20 emessa in data 31.3.2015 per servizi richiesti dal vettore;
vi) alla fattura n. 20/2015 di €1.336,50 emessa in data 31.3.2015 per servizi richiesti dal vettore, al netto dell'importo di € 27.955,69 ON che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di CP_7 aprile 2015 (doc. n. 24). In data 29.1.2016 ha effettuato un pagamento CP_7 di complessivi € 99.141,87, da imputarsi i quota (di € 18.775,75) della fattura n. 159/2015 di € 67.004,43, emessa in data 1.11.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
ii) alla fattura n. 170/2015 di € 67.948,90, emessa in data 30.11.2015 per servizi di handling;
iii) alla quota (€ 42.793,67) della fattura n. 171/2015 di € 53.191,03, emessa in data 30.11.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale, iv) alla fattura n. 172/2015 di € 792,00, emessa in data 30.11.2015 per servizi richiesti dal vettore;
v) alla fattura n. 173/2015 emessa in data 30.11.2015 di € 168,30 per servizi richiesti dal vettore;
vi) alla fattura n. 174/2015 emessa in data 30.11.2015 di € 165,27 ON per provigioni vendita biglietti, al netto dell'importo di € 22.574,18 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di d bre CP_7
2015 e della nota di credito n. 2/2015 per € 8.927,84 (doc. n. 25). In data 15.2.2016 ha effettuato un pagamento di complessivi € 109.620,72, da CP_7 imputarsi a quota (di € 10.397,36) della fattura n. 171/2015 di € 53.191,03, emessa in data 30.11.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
ii) a una quota (€ 69.633,31) della fattura n. 179/2015 di € 70.476,38, emessa in data 31.12.2015 per servizi di handling;
iii) alla fattura n. 180/2015 di € 48.800,69, emessa in data 31.12.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale, iv) alla fattura n. 181/2015 di € 818,40, emessa in data 31.12.2015 per servizi richiesti dal vettore;
v) alla fattura n. 182/2015 emessa in data 31.12.2015 di € 170,38 per provigioni vendita biglietti, al netto ON dell'importo di € 20.199,42 che era tenuta riversare ad quale CP_7 incasso biglietteria del mese di g io 2016 (doc. n. 26). In d 5.2016
ha effettuato un pagamento di complessivi € 105.305,82, da imputarsi CP_7
i) a una quota (di € 22.566,12) della fattura n. 9/2016 di € 65.675,27, emessa in data 29.2.2016 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
ii) a una quota (€ 44.263,73) della fattura n. 17/2016 di € 69.541,95, emessa in data 31.3.2016 per servizi di handling;
iii) alla fattura n. 18/2016 di € 62.178,39, emessa in data 31.3.2016 per tasse aeroportuali e addizionale comunale, iv) alla fattura n. 19/2016 di € 818,40, emessa in data 31.3.2016 per servizi richiesti dal vettore;
v) alla fattura n. 20/2016 emessa in data 31.3.2016 di € 1.613,700 per servizi richiesti dal vettore;
vi) alla fattura n. 21/2016 emessa in data 31.3.2016 di € 207,67 per provigioni vendita biglietti, vii) alla fattura n. 26/2016 di € 170,52, emessa in data 31.3.2016 per servizi di handling relativi ON ad un singolo volo, al netto dell'importo di € 26.512,71 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di aprile 2016 (doc. n. CP_7
27). In data 26.7.2016 ha effettuato un pagamento di complessivi € CP_7
125.393,85, da imputar a fattura n. 41/2016 di € 71.489,52, emessa in data 31.5.2016 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 27/2016 di € 68.096,01, emessa in data 30.4.2016 per servizi di handling;
iii) alla fattura n. 42/2016 di € 78.768,62, emessa in data 31.5.2016 per tasse aeroportuali e ON addizionale comunale, al netto dell'importo di € 26.699,35 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di no per € CP_7
24.699,35e di di credito per complessivi € 407,50 (doc. n. 28 e cfr. doc. 22). In data 13.9.2016 ha effettuato un pagamento di complessivi € CP_7
132.229,94, da imputar a quota (€ 72.812,60) della fattura n. 52/2016 di € 72.812,60, emessa in data 30.6.2016 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 53/2016 di € 554,40, emessa in data 30.6.2015 per servizi richiesti dal vettore;
iii) alla fattura n. 54/2016 di € 292,60, emessa in data 30.6.2016 per servizi richiesti dal vettore;
iv) alla fattura n. 55/2016 di € 85.035,47, emessa in data 30.6.2016 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
v) alla fattura n. 56/2016 del 30.6.2016 emessa in data 30.6.2016 di € 192,13 per provigioni ON vendita biglietti, al netto dell'importo di € 26.664,38 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di luglio e della nota di CP_7 credito n. 3 € 73,24 (doc. n. 29)”), le cui risultanze – suffragate da produzione delle contabili dei bonifici, estratti conto e fatture– sono rimaste prive di specifica contestazione, salvo muovere una generica contestazione sulla avversa ricostruzione di provenienza e formazione unilaterale della documentazione ex adverso prodotta, ma in concreto in difetto dell'indicazione –sebbene ne avesse la facoltà, avendo provveduto a impartire le disposizioni di bonifico nell'ambito del pluriennale rapporto intercorso con il fornitore– che i pagamenti risultanti nel prospetto riferito al periodo pregresso fossero avvenuti in precise date differenti. E' importante anche richiamare che il ritardo dei pagamenti è stato sempre tollerato dall'accipiens, il quale non ha intrapreso azioni giudiziarie al fine di ottenere il pagamento delle fatture oggetto di revocatoria, né ha inviato richieste stragiudiziali, messe in mora con applicazioni di interessi moratori. Quindi, in continuità con l'orientamento già espresso dal Tribunale in casi anologhi, può concludersi che la prassi commerciale in uso con CP_7 consentiva a quest'ultima di pagare con unico bonifico bancario più emesse dalla società convenuta oltre i termini contrattualmente convenuti e tollerati dalle parti, per cui non può ritenersi che i pagamenti del 26.04.2017 oggetto della presente azione revocatoria (aventi ritardi coerenti e compresi nella cornice che aveva caratterizzato il periodo pregresso) siano avvenuti oltre i termini d'uso, al contrario avvenuti sempre nei medesimi termini di pagamento.
15.In conclusione, dalle considerazioni che precedono, deriva il rigetto della domanda attorea. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in virtù del principio della ragione più liquida.
16.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta, tenuto conto della non complessità della istruttoria compiuta. Le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte attrice in ragione della causalita della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La chiamata in causa svolta da e poi, a sua volta, da non puo CP_8 CP_2 annoverarsi come pretesa del t traria ne manifestam fondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al ONroparte_24 pagamento i a CP_8 complessiva di euro 1 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA al Parte_2 pagamento i elle spese di lite da liquidarsi nella somma CP_2 complessiva di euro 12.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
-CONDANNA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA al Parte_2 CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 6.00 er compensi oltre accessori di legge;
-CONDANNA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA al Parte_2 pagamento i e ONroparte_3 si ONroparte_25 complessivamente nella somma di euro 6.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Si comunichi. Civitavecchia 4.06.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1356/2020
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1 ici no via A. Nassetti, palazzina Alfa snc, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
ONroparte_1
P.IVA_2
IZ OD, sito in Roma via Filippo Civinini n. 85, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso la Direzione CP_2 P.IVA_3 ale de oma viale Castro Pretorio n. 118, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Eleonora Papi Rea e dall'avv. Marco Di Giugno in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
E
e ONroparte_3 CP_4
l'Av
[...]
siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, che li rappresentano e li difendo ex lege;
TERZI CHIAMATI
INPS (C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio P.IVA_4 dell'avv. Maria Granillo sito in Santa Marinella via dei Gladioli n. 60, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruberto in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
conveniva in Parte_1
ONroparte_1
al fi
[...]
ITO, a. revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, tutti i pagamenti indicati in premessa per complessivi € 890.993,26 e, comunque, tutti i pagamenti così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2), in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da ONroparte_5 allora in bonis, a favore di ONroparte_6
(C.F. e P.IVA
[...] P.IVA_2 denti alla reto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
conseguentemente e per l'effetto, condannare Società per la gestione dell con sede legale in ONroparte_1
91017 Pantelleria (Trapani Mariano Rodo, C.F. e P.IVA PEC: in persona P.IVA_2 Email_1 del lega nte pr re a
[...]
, in persona ed ONroparte_7
i € 890.993,26, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
b. b.1 revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi dell' art. 67, 1° comma, n. 2, legge fall. tutti le compensazioni volontarie indicate in premessa per complessivi € 175.284,34 quali atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, compiuti nell'anno anteriore alla apertura della procedura concorsuale quando il debitore già versava in stato di insolvenza;
conseguentemente e per l'effetto, condannare Società per la gestione dell con sede ONroparte_1 legale in 91017 Pantelleria (Trapani), Via Venezia n. 32, Studio Rag. Mariano Rodo, C.F. e P.IVA PEC: in P.IVA_2 Email_1 persona del legale te pro a
, in ONroparte_7 persona ed elettivamente domiciliata come in atti, la complessiva somma di € 175.284,34, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria b.2 in via subordinata, revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto dell' art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fall. tutte le compensazioni volontarie indicate in premessa per complessivi € 175.284,34 in quanto atti estintivi di debito di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in bonis, a favore di ONroparte_5 [...]
(C.F. e P.IVA ONroparte_6 P.IVA_2
ammissione a di amministrazione straordinaria;
conseguentemente e per l'effetto, condannare Società per la gestione dell con sede legale in ONroparte_1
91017 Pantelleria (Trapani) Mariano Rodo, C.F. e P.IVA PEC: in persona P.IVA_2 Email_1 del legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a
[...]
, in per ONroparte_7
i € 175.284,34, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
c. condannare altresì
[...]
(C.F. e P.IVA ONroparte_6 P.IVA_2 re, alla int ne delle spese processuali”. Deduceva, in particolare, che tra le parti erano intercorsi intensi rapporti commerciali per servizi di handling presso l'aeroporto di e che i CP_6 predetti pagamenti e compensazioni erano avvenuti nei se cedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si era trovato in stato di insolvenza e il creditore ne era a conoscenza;
che i pagamenti e compensazioni erano avvenuti in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”; che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento dei pagamenti e compensazioni compiuti da . CP_7
2.Si costituiva in giudizio la ONroparte_1
cont
[...]
controversi in capo a in relazione agli importi CP_8 riferiti alle tasse aeroportuale e all'addiziona ale;
2) l'inammissibilità ON della domanda in relazione ai servizi di handling obbligatori espletati da in regime di monopolio;
3) i pagamenti erano avvenuti entro i termini d' 4) la convenuta non era operatore qualificato nel settore creditizio o delle attività finanziarie e quindi non poteva avere contezza di un eventuale stato di insolvenza, posto anche che la compagnia di bandiera era stata sempre in difficoltà economica, il rapporto tra le parti si era svolto negli anni sempre con le medesime caratteristiche esecutive ed, inoltre, la convenuta non era operatore finanziario;
5) la non revocabilità delle compensazioni;
6) l'applicabilità dell'art. 70 comma 3 L.F.. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva, quindi, nel seguente modo: “in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza per consentire alla Società per la Gestione dell
[...] la chiamata in causa dell ONroparte_1 ONroparte_9
l legale rappresentante p.t
[...] CP_2 rio n. 118 – 00185 Roma - CF: pre in via preliminare, P.IVA_3 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla domanda di ONroparte_6 ortuali per complessivi Euro 539.798,74, o come quantificati in corso di causa, in quanto l'odierna convenuta è mero agente contabile deputato dall alla riscossione di tali CP_2 somme e, per l'effetto, rigettare la domanda di controparte sul punto in quanto infondata;
- nel merito, in alternativa a quanto richiesto in via preliminare in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare inammissibile la domanda di revocatoria degli importi riferiti alle Tasse Aeroportuali, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per difetto di titolarità del diritto controverso in capo alla convenuta e, per l'effetto, rigettare la domanda di controparte sul punto in quanto infondata;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta da parte attrice nei confronti di ONroparte_6 in relazione agli importi riferibili a Tasse Aeroportuali,
[...]
Nazionale per l'Aviazione , con sede in Via CP_9 CP_10
Castro Pretori 18 – 00185 Roma - CF: persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t., alla restituzione all'od a e/o nei confronti di parte attrice, di Euro 539.798,74, oltre interessi come eventualmente riconosciuti, ovvero nel diverso importo che dovesse risultare accertato come dovuto nei confronti di;
- nel merito, dichiarare inammissibili e CP_11 comunque rigettare tu e proposte dalla ONroparte_7 in Amministrazione Straordinaria nei confronti di Società per la
[...] in quanto aventi ad oggetto la ONroparte_1 revoca di pa che l'odierna convenuta, quale operatore in regime di monopolio nello scalo di , è obbligata ad CP_6 espletare in quanto essenziali e necessari, come espressamente previsto dalla disciplina del settore dell'aviazione civile sopra indicata;
- nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande proposte dalla
[...]
nei confronti ONroparte_7
.p.A., in forza CP_1 dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'a 3, lett. a) l. fall. (pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso); - nel merito, accertare e dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande proposte dalla ONroparte_7
Amministrazione Straordinaria nei dell'Aeroporto aventi ad oggetto la revoca degli atti ONroparte_1 solutori effettuati mediante compensazione legale, indicati da controparte in complessivi € 175.284,34 in forza di quanto disposto dall'art. 56 l. fall.; - in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza della scientia decotionis in capo all'odierna convenuta ex art. 67, comma 2, l. fall. E, per l'effetto, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante dovesse ritenere revocabile alcuno dei pagamenti effettuati in favore di
[...] rideterminare ONroparte_6 quest'ultima nel diverso minor importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in applicazione dell'art. 70, comma 3, l. fall. e, in ogni caso, previa espunzione dei versamenti non rientranti nelle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria”.
3.Si costituiva in giudizio contestando 1) la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva e la c di legittimazione attiva di;
2) che CP_7 ON
aveva una posizione di monopolista e aveva obbligo a contrarre e di tazione del servizio di handling;
3) che era operante l'art. 89, Esenzione dell'azione revocatoria, d.P.R. n. 602/1973, a norma del quale i “pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del R.d. 16 marzo 1942, n. 267”; 4) che nel merito l'azione revocatoria era infondata per le medesime ragioni esposte dalla convenuta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via preliminare, 1.a) differire la prima udienza di comparizione al fine di consentire all la chiamata in causa di - CP_2 ONroparte_12
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_4 sede 44), alla Via Ciro il Grande, n. 21; - (C.F ), ONroparte_3 P.IVA_5 [...]
0187), b ONroparte_13
(C.F. , con sede in Pantelleria (TP), alla ONroparte_14 P.IVA_6
a og nistrazione che si accerterà essere l'accipiens degli importi per cui è causa;
1.b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e, per effetto, disporne l'estromissione dal CP_2 giudizio;
nel merito, 2) accertare la nullità dell'atto di citazione di per CP_7 indeterminatezza della causa petendi;
2.1 consentire all d ersi CP_2 qualora si ammetta alla precisazione e alla prova ausa petendi;
CP_7
3) accertare la ca i legittimazione attiva di e per l'effetto CP_7 rigettarne la domanda;
In merito alla inammissibilità della domanda di CP_15 ON nei confronti di 4) dichiarare l'inammissibilità della dom
[...] ON in A.S. nei ronti di in via subordinata, 5) 5.1 accertare la CP_15 ilità dei pagamenti e d ompensazioni effettuati e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
5.2 accertare la natura privilegiata dei crediti collegati ai pagamenti e alle compensazioni effettuati e, per l'effetto, dichiarare la carenza di interesse ad agire;
5.3 accertare l'errata quantificazione degli importi versati da e il mancato pagamento di ulteriori importi nel CP_7 semestre sospetto e, fetto, rigettare la domanda per errata e non provata quantificazione;
in via gradatamente subordinata, 6) accertare e dichiarare che difetta il presupposto della scientia decotionis ex art. 67 legge fallimentare ON in capo all e a e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea 7) CP_2 condannare al rcimento ex art. 96 c. proc. civ.; 8) con vittoria di CP_7 spese, competenze ed onorari oltre oneri riflessi”.
4.Si costituiva in giudizio il ONroparte_3
e l' ONroparte_4
Tribunale di Civitavecchia in luogo di quello di Roma per essere parte un'amministrazione dello Stato;
2) il difetto di legittimazione passiva;
3) il difetto di legittimazione attiva di;
4) l'infondatezza nel merito della CP_7 domanda i . CP_7
Concludeva, quindi, nel seguente modo: “In via preliminare - dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale civile di Roma;
- in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e ONroparte_3 dell , nonché il difetto di legittimazione attiva di ONroparte_4 [...] in Amministrazione Straordinaria, c ONroparte_7 erito rigettare, per quanto di ragione, ogni domanda proposta da in Amministrazione ONroparte_7
Straordinaria, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, ritenere infondate le domande rivolte da alle convenute CP_2 amministrazioni, in quanto infondate in fatto e in diritto”
CP_1
5.Si costituiva in giudizio l' chiedendo di “rigettare integralmente la Co domanda di anto inammissibile e/o infondata in fatto ed CP_17 in diritto;
in re la domanda di chiamata in causa proposta da nei confronti dell'Istituto per tutto quanto sopra evidenziato;
con vittoria CP_2 se, competenze ed onorari di giudizio, ovvero in subordine, con esonero CP_ integrale dispese per l .
6.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta la prova testimoniale e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
7.A norma dell'art. 7 del R.D. 1611 del 1933 “Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile”. E', dunque, infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal e dall' ai sensi ONroparte_3 CP_4 CP_4
8.Deve, preliminarmente, ritenersi fondata la eccepita carenza di ON legittimazione passiva di limitatamente alla domanda di restituzione della somma versata dalla tà attrice a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Infatti, come già espresso dalla precedente pronuncia del Tribunale di Civitavecchia richiamata dalla convenuta, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili è stata istituita con l'art. 2, co. 11 della L. 350/2003, innovata con l'art. 6 quater, comma 2, D.L. 31.01.2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 43/2005, e la normativa relativa alla riscossione dell'incremento di tale addizionale è stata innovata con l'art. 2, commi 47 e seguenti della L. 92/2012. Il legislatore prevede il versamento di tale addizionale comunale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione della stessa in parte in un fondo istituito presso il
[...] destinato a compensare per i ONroparte_18 CP_19
di garantire sia la sic opri impianti, sia la sicurezza operativa, in parte in un apposito fondo istituito presso il , e ripartito sulla base del rispettivo traffico ONroparte_20 aeroportuale, in parte al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Fondo Trasporto Aereo) e, altresì, per la Gestione degli Interventi e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Nel caso di specie, la somma è rappresentata dalla quota di competenza per CP_1 legge dell' (quota pari a euro 5,00 per ogni passeggero imbarcato di cui euro 1,5 il finanziamento del Fondo Trasporto Aereo e euro 3,50 destinati alla GIAS), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Comuni (quota pari a euro 1, 00 a biglietto) e del ONroparte_20
(quota pari a euro 0,50 a biglietto). Rispetto a tale complessiva somma CP_8 si è limitata alla relativa riscossione con le modalità in uso pe
[...] ossione dei diritti d'imbarco ai sensi dell'art. 6 quater comma 3 bis del D.L. 7/2005, a rendicontare mensilmente gli importi ricevuti dai vettori a titolo di addizionale comunale e a riversarli entro la fine del mese successivo a quello di riscossione. Quindi, come affermato anche dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6990/2021, pronunciata in riferimento ad un caso analogo,
“tali somme sono riferibili ad una tassa di competenza dello Stato, che la convenuta non ha fatto proprie, ma ha riscosso come mero agente contabile dello Stato, con obbligo di riversarle, entro il mese successivo, sulla contabilità CP_1 speciale aperta presso la Tesoreria Centrale dello Stato gestito dall . In ogni caso, all'esito della pronuncia della Corte Costituziona 80 del 2024, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 bis del D.L. 159/2007, limitatamente alle parole “nonché in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della L. 350/2003” e, quindi, in considerazione della dichiarata natura tributaria delle addizionali comunali sui diritti d'imbarco dei passeggeri, il pagamento della relativa somma deve, comunque, ritenersi esentato dall'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 602/1973, il quale prevede espressamente l'esenzione dell'azione revocatoria con riferimento alle imposte scadute.
9.Nel merito, poi, in relazione agli altri pagamenti e compensazioni va richiamato che l'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD n. 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017. Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016). Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr Cass. 18 marzo 2019, n. 7580). Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939). L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento. Secondo l'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., per contro, viene previsto che “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: (…) 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). La Suprema Corte ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978). La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto, la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento. La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con valutazione di tutti gli elementi della fattispecie e con la possibilità di riconoscerla solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686). Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa le stesse, dopo un primo orientamento restrittivo, sono state di recente considerate potenzialmente idonee a costituire indizio della scientia decotionis, utile a fondare, insieme ad altri elementi, il ragionamento presuntivo. Infatti, che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda Cirio).
10.Ciò premesso, muovendo al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decotionis della società convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
ha indicato quali indici sui quali fondare il ragionamento presuntivo CP_7 volto alla prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di : - le risultanze del bilancio 2015; - le notizie di Parte_2 stampa allega pagamento.
11.In relazione alle risultanze del bilancio deve tenersi, anzitutto, conto delle conoscenze tecniche del creditore, per cui è da escludersi che un fornitore, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerato di esaminare il bilancio della società cliente, soprattutto nell'ipotesi di un rapporto continuo e consolidato come quello tra le parti. Gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale. La prova della scientia decoctionis quindi può essere desunta dai bilanci della debitrice a condizioni, qui non ricorrenti, che l'accipiens abbia avuto diretta e completa contezza degli stessi e che per la sua professione ed esperienza in materia sia dotato di conoscenze particolarmente qualificate per poterne trarre elementi di giudizio (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 26/03/2019) 27- 08-2019, n. 21749; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 10/07/2018) 06-09-2018, n. 21697; Cass. Civ. n. 2557/2008). Non può pretendersi che, nelle correnti relazioni d'affari, un creditore (come quello di specie) non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività finanziarie debba cautelativamente -nel momento in cui riceve un pagamento- espletare indagini contabili su bilanci o compiere attività investigative per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza. In secondo luogo, va osservato, che la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa), ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori. Gli stessi dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio non sono univoci nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di
. CP_7
nella Relazione sulla gestione, a pagina 56, si legge che “al termine del suo primo anno di attività il Gruppo Alitalia ha consuntivato, in linea con le previsioni, un risultato operativo negativo di E/mln 149 ed un risultato netto di perdita per E/mln 199. La liquidità è stata sostenuta dalla realizzazione di alcune significative operazioni di finanziamento, tra le quali, l'emissione di due bond”; mentre per il futuro la relazione esprime che “In tale contesto, l'impegno di di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel CP_7
2017, per po darsi risolutamente su un percorso di solida e sostenibile profittabilità, rimane invariato” ed ancora “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”. Inoltre, l'anno 2015 rappresentava il primo anno di attività della nuova compagnia . Parte_2
Nella relaz tà di revisione indipendente e nella relazione del Collegio Sindacale non si evincono chiari riferimenti ad un neppure prossimo stato di insolvenza, in particolare il Collegio Sindacale evidenziava solo la necessità di “una prudente valutazione e un costante monitoraggio da parte degli amministratori sull'andamento dei risultati economici, dell'indebitamento, del patrimonio netto e della liquidità” ed ancora
“approvare con celerità un nuovo piano industriale che tenga conto delle mutate condizioni sia a livello aziendale sia a livello settoriale sia a livello economico generale e che dia conto della sostenibilità degli investimenti necessari a supportare lo sviluppo dei ricavi, così come dell'indebitamento sotto il profilo del suo ripianamento e/o rifinanziamento”. Sulla base di tutti gli elementi sin qui esposti, deve escludersi che la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di . CP_7 12.Anche l'esame degli articoli e notizie di stampa indicati dall'attrice non appare sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo, dovendosi osservare che nel caso di specie è fatto notorio che nel periodo oggetto di causa i giornali nazionali riportavano notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel 2014 e che si apprestava CP_21 ad approvare un nuovo piano industriale Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie possa essere stata sufficiente a permettere a di sapere che versava al momento CP_8 CP_7 dei pagamenti in quell ione di “ins ” che ne avrebbe determinato, dopo poco tempo, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale considerazione si fonda innanzi tutto sulle particolari caratteristiche del soggetto debitore. La situazione della compagnia di bandiera non può essere paragonata a quella della società Cirio spa, con riferimento alla quale la Suprema Corte nella sentenza del 2021 citata, ha ritenuto sufficienti le notizie di stampa a provare la conoscenza dell'insolvenza della stessa in capo ai creditori.
, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte CP_7 izioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere. Con riferimento specifico al periodo di sospetto, dalla documentazione versata in atti emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di e che è CP_15 naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei i quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo e sul quale vi era stato il preaccordo con i sindacati. La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di e che CP_15 sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della co nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di alla Procedura di CP_7
Amministrazione Straordinaria. In altri termini “l' amento” e l'attivo sostegno del Governo italiano non poteva non rafforzare la fiducia dei creditori circa la solvibilità della compagnia. Anche la Corte D'appello di Roma con riferimento ad Alitalia Servizi S.p.A. in CP_ una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, abbia negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle
“mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata” (Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019). I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di CP_22 hanno ribadito che “al fine della verifica della sussistenza d soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che “ ha CP_7 grandi problemi di bilancio"; oppure “ogni giorno che passa co due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani"; " brucia in fretta CP_7 quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde m nte un milione e mezzo di curo al giorno"; " , l'incubo del fallimento - avverte: CP_7 Per_1 presto un accordo oppure si i libri in Tribunale", ed alt izie dello stesso tenore”. Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di ” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). CP_7
Anche di rece udici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410). Nel caso di specie, non ricorrono e non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di che, unitamente alle notizie di giornale, e CP_7
a quelle di bilancio, permett d di ritenere concreta e attuale la CP_8 situazione di insolvenza della societ e notizie di stampa depositate anche lette in ordine cronologico e tutte insieme danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro secondo il quale “L'Italia negozierà con Persona_2
l'Europa un nuovo pr Le notizie, anche ove più nefaste perché contenenti indicazioni di perdite di 500.000,00 euro al giorno (il giornale 8 agosto 2016), pagamento frazionato della tredicesima ai lavoratori (il giorno 22 dicembre 2016), sono comunque controbilanciate da altre notizie improntate all'ottimismo e alla seria possibilità che, o tramite il piano industriale predisposto dalla Società o con l'aiuto del Governo, l'insolvenza avrebbe potuto essere scongiurata. Si richiama a titolo esemplificativo la Repubblica del settembre 2016 “gli azionisti sono pronti a mettere in pista almeno 20 aerei di lungo raggio che metteranno in moto un meccanismo virtuoso di nuove assunzioni grazie ad un fabbisogno di quasi mille piloti e 300 assistenti di volo, oltre alla riapertura delle carriere interne per i piloti e il rilancio della manutenzione nel polo di Roma”. Il “Messaggero”, nell'articolo depositato di novembre 2016, riporta la notizia dell'individuazione da parte di di una strategia utile a coprire le CP_7 perdite, costituita dalla conversi bond da 375 milioni emesso a luglio 2015. Il sole 24 ore del 10 dicembre 2016 parla ancora di attività in corso per la soluzione della crisi indicando anche che “all'interno di c'è fiducia in CP_7 una soluzione anche se ancora non trovata” e il Sole 24 ennaio 2017 riporta la predisposizione di un piano industriale che “prevede una riduzione di costi (diversi dal personale) che nel 2021, a regime, porterebbero a risparmi accumulati per un miliardo”. La non univocità delle notizie di per sé è sufficiente a non farle ritenere elementi adeguati al raggiungimento della prova presuntiva sfavorevole alla creditrice. Si evidenzia, inoltre, che gli articoli in cui si paventano ipotesi liquidatorie e/o incapacità di far fronte ai pagamenti prima del 24.4.2017 - data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di CP_15
contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e n
[...] ttivi e sono comunque formulate in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza (cfr. – CP_23
9.12.2016; il giornale- 28.2.2017). I pochi articoli successivi al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono irrilevanti perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto. La produzione ad opera di dell'invio di solleciti di pagamento da parte CP_7 di molteplici fornitori, n esistenza di procedimenti monitori a suo carico non costituiscono indici ulteriori per il raggiungimento della prova presuntiva. Infatti, tanto la corrispondenza quanto i decreti ingiuntivi depositati dall'attrice laddove riguardano rapporti contrattuali con altre società delle quali non vi è prova che avesse conoscenza, e lo stesso CP_8 vale per le richieste telefoniche di inf i svolte da altre società circa i tempi di pagamento delle fatture. I solleciti scritti o telefonici, inoltre, non sono in grado di integrare la prova della scientia decoctionis, in quanto costituiscono al più elementi rivelatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. La Suprema Corte ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Cass. 18 marzo 2019, n. 7580; Cass. 27939 7.12.2020). La prova testimoniale escussa non ha aggiunto nulla di rilievo al quadro probatorio, i testi e i documenti esposti non hanno riportato alcunché in ordine a richieste di pagamento, minacce o lamentele con riferimenti specifici allo stato di insolvenza avanzate agli uffici di . CP_7
Deve anche notarsi che anche la prova d tale non ha dimostrato nell'ambito del rapporto tra e la presenza anche solo di CP_7 CP_8 solleciti ad opera della convenuta oppure di minacce di sospensione delle forniture o di assunzione di particolari garanzie del proprio credito.
13.In conclusione, le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non CP_7 riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, nonché le risultanze del bilancio e della corrispondenza, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte di della sussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza attuale e CP_8 concreto di (consistente in uno stato ben più ampio e complesso del CP_7 mero inade nto e identificabile nel suo significato oggettivo, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.Fall., con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprima, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio;
sul punto confronta Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21/10/2020) 21-01-2021, n. 1053; Cass. Civ. n. 6978/2019; Cass. Civ. n. 7252/2014). Anzi, il complessivo quadro probatorio porta ad escludere che al momento dei pagamenti e delle compensazioni era a conoscenza di uno stato di CP_8 insolvenza della controparte, sicchè la domanda va rigettata anche con riguardo alle compensazioni ai sensi dell'art. 67 comma 1 L.F..
14.Con riguardo poi ai pagamenti e compensazioni operati in data 26.04.2017, quindi successivamente all'esito negativo del referendum dei lavoratori, elemento certamente significativo di una acquisita conoscenza in capo ai creditori di una prossimo commissariamento di , deve CP_7 ritenersi, tuttavia, rilevarsi che durante il pregresso rapporto tuale a far data dall'anno 2015, sino all'inizio del periodo di sospetto, risulta l'esecuzione costante da parte della società aerea dei relativi pagamenti oltre i termini di scadenza delle rispettive fatture. Infatti, nel periodo pregresso, le fatture venivano pagate con un ritardo variabile certamente superiore al ritardo di 57 giorni risultante per i pagamenti e le compensazioni del 26.04.2017 rispetto alle date delle fatture stesse. Tanto emerge, in particolare, dal prospetto indicato dalla convenuta sin dalla propria comparsa di costituzione e poi ancor più nel dettaglio con la seconda memoria (“in data 14.4.2015 ha effettuato un pagamento di CP_7 complessivi € 47.793,77, da imput lla fattura n. 1/2015 di € 71.163,22, emessa in data 31.1.2015 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 2/2015 di € 49.810,08, emessa in data 31.5.2015 tasse aeroportuali e addizionale comunale;
iii) alla fattura n. 3/2015 di € 818,40, emessa in data 31.1.2015 per servizi richiesti dal vettore;
iv) alla quota (€ 2.874,85) della fattura n. 7/2015 di € 61.812,71, emessa in data 28.2.2015 per servizi di handling;
v) alla fattura n. 9/2015 emessa in data 28.2.2015 di € 739,20 per servizi richiesti dal vettore, vi) alla fattura n. 10/2015 emessa in data 28.2.2015 di € 768,90 per servizi richiesti dal vettore, vii) alla fattura n. 15/2015 emessa in data 28.2.2015 di € 403,23 per provigioni vendita biglietti, al netto dell'importo di € 27.391,97 che ON era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di CP_7 gennaio 2015, € 22.550,77 per gli incassi di febbraio 2015 ed € 28.841,37 per gli incassi di marzo 2015 (doc. n. 23). In data 12.5.2015 ha effettuato CP_7 un pagamento di complessivi € 181.285,52, da imputarsi a quota (di € 58.937,86) della fattura n. 7/2015 di € 61.812,71, emessa in data 28.2.2015 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 8/2015 di € 39.506,62, emessa in data 28.2.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
iii) alla fattura n. 18/2015 emessa in data 31.3.2015 di € 46.314,10 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
iv) a una quota (di € 62.406,93) della fattura n. 17/2015 di € 66.863,08, emessa in data 31.3.2015 per servizi di handling;
v) alla fattura n. 19/2015 di € 739,20 emessa in data 31.3.2015 per servizi richiesti dal vettore;
vi) alla fattura n. 20/2015 di €1.336,50 emessa in data 31.3.2015 per servizi richiesti dal vettore, al netto dell'importo di € 27.955,69 ON che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di CP_7 aprile 2015 (doc. n. 24). In data 29.1.2016 ha effettuato un pagamento CP_7 di complessivi € 99.141,87, da imputarsi i quota (di € 18.775,75) della fattura n. 159/2015 di € 67.004,43, emessa in data 1.11.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
ii) alla fattura n. 170/2015 di € 67.948,90, emessa in data 30.11.2015 per servizi di handling;
iii) alla quota (€ 42.793,67) della fattura n. 171/2015 di € 53.191,03, emessa in data 30.11.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale, iv) alla fattura n. 172/2015 di € 792,00, emessa in data 30.11.2015 per servizi richiesti dal vettore;
v) alla fattura n. 173/2015 emessa in data 30.11.2015 di € 168,30 per servizi richiesti dal vettore;
vi) alla fattura n. 174/2015 emessa in data 30.11.2015 di € 165,27 ON per provigioni vendita biglietti, al netto dell'importo di € 22.574,18 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di d bre CP_7
2015 e della nota di credito n. 2/2015 per € 8.927,84 (doc. n. 25). In data 15.2.2016 ha effettuato un pagamento di complessivi € 109.620,72, da CP_7 imputarsi a quota (di € 10.397,36) della fattura n. 171/2015 di € 53.191,03, emessa in data 30.11.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
ii) a una quota (€ 69.633,31) della fattura n. 179/2015 di € 70.476,38, emessa in data 31.12.2015 per servizi di handling;
iii) alla fattura n. 180/2015 di € 48.800,69, emessa in data 31.12.2015 per tasse aeroportuali e addizionale comunale, iv) alla fattura n. 181/2015 di € 818,40, emessa in data 31.12.2015 per servizi richiesti dal vettore;
v) alla fattura n. 182/2015 emessa in data 31.12.2015 di € 170,38 per provigioni vendita biglietti, al netto ON dell'importo di € 20.199,42 che era tenuta riversare ad quale CP_7 incasso biglietteria del mese di g io 2016 (doc. n. 26). In d 5.2016
ha effettuato un pagamento di complessivi € 105.305,82, da imputarsi CP_7
i) a una quota (di € 22.566,12) della fattura n. 9/2016 di € 65.675,27, emessa in data 29.2.2016 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
ii) a una quota (€ 44.263,73) della fattura n. 17/2016 di € 69.541,95, emessa in data 31.3.2016 per servizi di handling;
iii) alla fattura n. 18/2016 di € 62.178,39, emessa in data 31.3.2016 per tasse aeroportuali e addizionale comunale, iv) alla fattura n. 19/2016 di € 818,40, emessa in data 31.3.2016 per servizi richiesti dal vettore;
v) alla fattura n. 20/2016 emessa in data 31.3.2016 di € 1.613,700 per servizi richiesti dal vettore;
vi) alla fattura n. 21/2016 emessa in data 31.3.2016 di € 207,67 per provigioni vendita biglietti, vii) alla fattura n. 26/2016 di € 170,52, emessa in data 31.3.2016 per servizi di handling relativi ON ad un singolo volo, al netto dell'importo di € 26.512,71 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di aprile 2016 (doc. n. CP_7
27). In data 26.7.2016 ha effettuato un pagamento di complessivi € CP_7
125.393,85, da imputar a fattura n. 41/2016 di € 71.489,52, emessa in data 31.5.2016 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 27/2016 di € 68.096,01, emessa in data 30.4.2016 per servizi di handling;
iii) alla fattura n. 42/2016 di € 78.768,62, emessa in data 31.5.2016 per tasse aeroportuali e ON addizionale comunale, al netto dell'importo di € 26.699,35 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di no per € CP_7
24.699,35e di di credito per complessivi € 407,50 (doc. n. 28 e cfr. doc. 22). In data 13.9.2016 ha effettuato un pagamento di complessivi € CP_7
132.229,94, da imputar a quota (€ 72.812,60) della fattura n. 52/2016 di € 72.812,60, emessa in data 30.6.2016 per servizi di handling;
ii) alla fattura n. 53/2016 di € 554,40, emessa in data 30.6.2015 per servizi richiesti dal vettore;
iii) alla fattura n. 54/2016 di € 292,60, emessa in data 30.6.2016 per servizi richiesti dal vettore;
iv) alla fattura n. 55/2016 di € 85.035,47, emessa in data 30.6.2016 per tasse aeroportuali e addizionale comunale;
v) alla fattura n. 56/2016 del 30.6.2016 emessa in data 30.6.2016 di € 192,13 per provigioni ON vendita biglietti, al netto dell'importo di € 26.664,38 che era tenuta riversare ad quale incasso biglietteria del mese di luglio e della nota di CP_7 credito n. 3 € 73,24 (doc. n. 29)”), le cui risultanze – suffragate da produzione delle contabili dei bonifici, estratti conto e fatture– sono rimaste prive di specifica contestazione, salvo muovere una generica contestazione sulla avversa ricostruzione di provenienza e formazione unilaterale della documentazione ex adverso prodotta, ma in concreto in difetto dell'indicazione –sebbene ne avesse la facoltà, avendo provveduto a impartire le disposizioni di bonifico nell'ambito del pluriennale rapporto intercorso con il fornitore– che i pagamenti risultanti nel prospetto riferito al periodo pregresso fossero avvenuti in precise date differenti. E' importante anche richiamare che il ritardo dei pagamenti è stato sempre tollerato dall'accipiens, il quale non ha intrapreso azioni giudiziarie al fine di ottenere il pagamento delle fatture oggetto di revocatoria, né ha inviato richieste stragiudiziali, messe in mora con applicazioni di interessi moratori. Quindi, in continuità con l'orientamento già espresso dal Tribunale in casi anologhi, può concludersi che la prassi commerciale in uso con CP_7 consentiva a quest'ultima di pagare con unico bonifico bancario più emesse dalla società convenuta oltre i termini contrattualmente convenuti e tollerati dalle parti, per cui non può ritenersi che i pagamenti del 26.04.2017 oggetto della presente azione revocatoria (aventi ritardi coerenti e compresi nella cornice che aveva caratterizzato il periodo pregresso) siano avvenuti oltre i termini d'uso, al contrario avvenuti sempre nei medesimi termini di pagamento.
15.In conclusione, dalle considerazioni che precedono, deriva il rigetto della domanda attorea. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in virtù del principio della ragione più liquida.
16.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta, tenuto conto della non complessità della istruttoria compiuta. Le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte attrice in ragione della causalita della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La chiamata in causa svolta da e poi, a sua volta, da non puo CP_8 CP_2 annoverarsi come pretesa del t traria ne manifestam fondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al ONroparte_24 pagamento i a CP_8 complessiva di euro 1 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA al Parte_2 pagamento i elle spese di lite da liquidarsi nella somma CP_2 complessiva di euro 12.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
-CONDANNA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA al Parte_2 CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 6.00 er compensi oltre accessori di legge;
-CONDANNA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA al Parte_2 pagamento i e ONroparte_3 si ONroparte_25 complessivamente nella somma di euro 6.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Si comunichi. Civitavecchia 4.06.2025
Il giudice
Daniele Sodani