Articolo 19 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 18Articolo 20
Versione
17 aprile 1977
Art. 19.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21.
Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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