TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 399 del
R.G. 2022, avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso
[...] C.F._2
l'avv. Antonio Madeo, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTORI–
CONTRO
(C.F. ), quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria della (C.F. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata presso l'avv. Assunta Trento, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in cale alla comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
1 e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. e hanno citato in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_2
deducendo: a) di aver stipulato, in data 16.07.2008, mutuo fondiario con
[...]
la avente ad oggetto la consegna della somma Controparte_3
di € 118.000,00, da restituire in 120 mesi al tasso di interesse corrispettivo del
7%; b) che il TAEG indicato in contratto era pari al 7,505%, mentre il tasso di interesse moratorio convenuto era pari al 9%; c) che il predetto tasso moratorio sarebbe usurario, poiché superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari all'8,985%; d) che il TAEG indicato in contratto sarebbe inferiore al costo effettivo del medesimo strumento finanziario, pari al 7,928%.
Gli attori hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra contraria istanza, in accoglimento dei su esposti motivi:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, sul Mutuo Fondiario Ipotecario stipulato in data 16/07/2008 presso il Notaio con studio in RI CA (CS) di cui al Persona_1
Rep. N. 63139 – Racc. N. 22885 pari ad € 118.000,00 applicava, nei confronti degli attori, dei tassi di interesse usurari per come calcolati nelle deduzioni dell'atto e per come emergenti dalla perizia di parte a firma del C.T.P. Dr.
[...]
allegata;
2. Accertare e dichiarare, pertanto, la nullità della clausola Per_2
relativa agli interessi per il medesimo strumento finanziario, Parte_3
stipulato in data 16/07/2008 presso il Notaio con studio
[...] Persona_1
in RI CA (CS) di cui al Rep. N. 63139 – Racc. N. 22885 e, di conseguenza, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi ex art. 1815, comma II, C.C. e che per il medesimo contratto, ex art. 1419, II° comma, C.C., alla clausola relativa agli interessi si inserisce automaticamente ciò che prescrive il suddetto art. 1815, comma II, C.C.; 3. Condannare, pertanto, la
2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_2
ripetizione degli interessi indebitamente riscossi dagli attori, ex art. 2033 C.C., in dipendenza del suddetto strumento finanziario, Parte_3
stipulato in data 16/07/2008 presso il Notaio con studio in Persona_1
RI CA (CS) di cui al Rep. N. 63139 – Racc. N. 22885 ammontanti ad € 46.409,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o altra somma che si riterrà di giustizia anche alla luce di eventuale e disponenda CTU tecnico- contabile;
4. Condannare, infine la convenuta la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenza del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. La si è costituita in giudizio quale Controparte_1
mandataria della già Controparte_2 Controparte_3
sostenendo, in via preliminare, la nullità della domanda ai sensi degli artt. 163,
n. 4 e 164 c.p.c., per assoluta genericità e lacunosità dell'atto introduttivo, nonché, nel merito, l'infondatezza delle avverse argomentazioni.
La convenuta ha dunque concluso come segue: “Voglia il Tribunale, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano: 1) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la domanda perché infondata;
2) condannare gli istanti al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore della da liquidarsi Controparte_1
equitativamente e al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con
l'applicazione dell'art. 96 3° comma c.p.c.”.
3. All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discusso la causa.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda, tenuto conto che in citazione risultano esposti in modo chiaro e
3 specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima, con le relative conclusioni.
Ed invero, nel caso di specie, risultano specificamente riportati in citazione il
TAEG indicato in contratto e quello effettivo, così come calcolato nella perizia allegata all'atto, nonché il tasso di interesse moratorio convenuto e il tasso soglia del periodo di riferimento.
Anche le conclusioni, peraltro, risultano chiare e specifiche, gli attori avendo chiesto l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito in contratto e la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi, quantificate in € 46.409,61.
D'altronde, a comprova della sufficiente specificità del contenuto della citazione, si rileva come la convenuta abbia agevolmente compreso le richieste degli attori e le argomentazioni su cui esse di fondano e abbia, conseguentemente, apprestato adeguate difese nel merito.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva, quanto alla dedotta usurarietà del tasso di mora, che, secondo la Suprema Corte, “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso
4 effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 19597 del
18.09.2020).
Orbene, nel caso di specie, il decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23.06.2008 prevedeva, quale tasso soglia applicabile ai mutui con garanzia ipotecaria e a tasso fisso stipulati nel periodo 01.07.2008 - 30.09.2008, quello del 8,985% (5,99% aumentato della metà).
Il medesimo decreto prevedeva, poi, all'art. 4, che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Ne consegue che, al fine di individuare il tasso soglia relativo agli interessi di mora, occorra sommare 2,1 punti percentuali al tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi.
Il tasso soglia così risultante è pari a 11,085% ed è quindi ampiamente superiore al tasso di mora del 9% convenuto in contratto, che, pertanto, non può essere considerato usurario.
5 6. Quanto, invece, alla doglianza secondo cui che il TAEG indicato in contratto sarebbe inferiore al costo effettivo del finanziamento, si evidenzia che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass.
Civ., Sez. I, ordinanza n. 4597 del 14.02.2023).
Ne deriva che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario medesimo sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra la condotta scorretta dell'istituto di credito e il danno.
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, gli attori, lungi dal proporre una domanda di natura risarcitoria, hanno eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi.
Tale eccezione, in ragione di quanto innanzi osservato, risulta quindi infondata.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta va dunque rigettata, poiché infondata, con condanna dei primi alla rifusione, in favore della seconda, delle spese di lite, che, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità della somma di cui è stata chiesta la ripetizione, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
6 8. Va invece disattesa l'istanza, avanzata dalla convenuta, di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi mala fede o colpa grave nella condotta processuale da questi ultimi assunta e nelle difese dagli stessi spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore della mandataria della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
3) rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata proposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla Controparte_1
mandataria della nei confronti di e Controparte_2 Parte_1
. Parte_2
Così deciso in Castrovillari, il 23.12.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
7