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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1118/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA _______________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, depositata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ad esito dell'udienza del
16.10.2025
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
Serafini, con studio in Pescara, Via della Fornace Bizzarri n. 8 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: Pagamento dei compensi liquidati nel Fallimento
Conclusioni per parte ricorrente: “accertare e dichiarare la titolarità dell'obbligazione passiva di pagamento in capo al convenuto ex art. 147 del D.P.R. 115/2002 e art. Controparte_1
185 co. 1 T.U. spese giustizia;
B) per l'effetto, condannare il predetto , in Controparte_2 persona del pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dei compensi liquidati nel CP_3
1 R.g.n. 1118/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA _______________________________________________________________________________________
fallimento Del Barone n. 6/2018 RG - Tribunale di Pescara, dichiarato estinto con provvedimento del 15.7.2021, ammontanti ad €. 7.261,89 di cui 7.111,91 per onorari ed €. 149,98 per esborsi, oltre spese generali secondo tariffa forense e iva e cassa nazionale secondo legge, nonché rivalutazione
e interessi come ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., – premesso di Parte_1 aver ricevuto dal Curatore del (di seguito il “Fallimento”), Parte_2 un incarico di stimatore nella procedura fallimentare n. 6/2018 prendente dinanzi al Tribunale di
Pescara - chiedeva al Tribunale di L'Aquila di accertare e dichiarare la titolarità dell'obbligazione passiva di pagamento ex art. 147 del DPR 115/2002 in capo al Controparte_1
in relazione ai compensi lui spettanti per l'attività espletata, con conseguente condanna
[...] del stesso al relativo pagamento. CP_1
In particolare, a sostegno della domanda, deduceva che:
- con sentenza n. 6/2018, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato il fallimento dell' Impresa
[...]
Parte_2
- su incarico del Curatore del Fallimento, aveva svolto una prestazione professionale relativa alla stima di taluni beni facenti parte della massa attiva e, in data 26.07.2018, aveva depositato la perizia di stima;
- con decreto dell'8.11.2018, il Giudice Delegato del Fallimento gli aveva liquidato i compensi nella misura di euro 7.261,89, oltre spese generali e accessori di legge;
tuttavia, nonostante la richiesta di pagamento trasmessa al Curatore, alcun importo gli era mai stato corrisposto;
- l'impresa aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del Parte_2 fallimento, l'impugnazione era stata però rigettata dalla Corte d'Appello con la sentenza n.
33/2019;
- anche avverso tale sentenza era stata proposta impugnazione, accolta dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza del 22.9.2020, la quale aveva cassato la decisione della Corte
d'appello e rinviato la causa al giudice di secondo grado;
- nessuna delle parti interessate aveva però provveduto a riassumere la causa dinanzi alla Corte
d'Appello, sicché la procedura fallimentare era stata dichiarata estinta con ordinanza del GD
18.07.2021;
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- intervenuta l'estinzione, i professionisti che avevano svolto prestazioni a favore del Fallimento erano stati dunque costretti ad agire in giudizio per il pagamento dei compensi professionali.
Difatti, una domanda analoga a quella proposta nel presente giudizio era stata già oggetto di accoglimento da parte del Tribunale di L'Aquila, con sentenza confermata anche dalla Corte
d'Appello di L'Aquila, sull'appello proposto dal . CP_1
Benché ritualmente evocato in giudizio, il non si costitutiva, optando Controparte_1 per la contumacia.
Con ordinanza del 17.04.2024, in assenza di istanze istruttorie, era fissata l'udienza del
28.11.2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tuttavia, riscontrata l'assenza in atti della notifica eseguita nei confronti del convenuto e, attesa la mancata CP_1 costituzione in giudizio di quest'ultimo, il Giudice assegnava al ricorrente termine per il deposito delle copie attestanti le notifiche effettuate;
parte ricorrente provvedeva in conformità a quanto disposto dal giudicante. L'udienza di discussione era dunque rinviata al 16.10.2025.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Delimitazione del tema decidendum
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere, accertata la titolarità dell'obbligazione passiva di pagamento in capo al convenuto , un provvedimento di condanna nei Controparte_1 confronti di quest'ultimo in relazione al pagamento dei compensi per l'attività di stimatore espletata a favore del Fallimento, dichiarato estinto con provvedimento del 15.07.2021.
Il ricorrente fonda la sua domanda sull'art. 147 d.P.R. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia); deve dunque valutarsi se la disciplina dettata dalla predetta disposizione sia o meno applicabile al caso posto al vaglio del Tribunale e se sussistano i presupposti per la condanna del . CP_1
La domanda è fondata;
pertanto, va accolta per le ragioni di seguito specificate.
2. La disciplina applicabile
L'art. 147 d.P.R. 115/2002 stabilisce che in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa;
sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. All'ipotesi di revoca del fallimento vanno senz'altro equiparate tutte le ulteriori e diverse ipotesi di caducazione della procedura liquidatoria, tra cui l'estinzione (cfr. in tal senso 3 R.g.n. 1118/2023
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Corte d'appello L'Aquila del 16.02.2023), ponendo anch'esse, nei medesimi termini, il tema di provvedere al pagamento delle spese maturate nella procedura concorsuale.
L'art. 147 cit. si occupa della regolazione delle spese della procedura fallimentare e del compenso al curatore, materia già disciplinata dall'art. 21, comma 3, L.F. (abrogato per effetto del d.lgs. 5/2006). L'abrogata disposizione della legge fallimentare era stata parzialmente dichiarata incostituzionale, nella parte in cui poneva tali spese a carico del soggetto che avesse subito il fallimento senza che ne ricorressero i presupposti e senza che questi vi avesse dato causa
(Corte cost., 6 marzo 1975, n. 46).
La norma (come anche la abrogata disposizione dell'art. 21, comma 3, L.F.) non disciplina però tutti i casi di regolazione delle spese del fallimento per revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'unico caso di compiuta regolazione delle spese della procedura fallimentare e del compenso del curatore contemplata da tale disposizione è infatti quello in cui venga accertato che il fallimento sia stato dichiarato per responsabilità del creditore istante condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso di fallimento dichiarato su istanza di parte privata (creditore), nel cui giudizio di impugnazione si accerti che il creditore istante abbia chiesto colposamente il fallimento, l'accertamento di questa responsabilità comporta anche in danno del creditore istante la responsabilità per il pagamento del compenso e delle spese del fallimento. Tale disposizione traduce il principio giurisprudenziale che configura l'accertamento della responsabilità colposa della dichiarazione di fallimento in sede di giudizio di reclamo quale ipotesi speciale di cui all'art. 96 L.F. (Cass., Sez. I, 15 aprile 2016, n.
7592; Cass., Sez. I, 28 aprile 2010, n. 10230; Cass., Sez. I, 22 luglio 2009, n. 17155; Cass., Sez.
I, 26 novembre 2008, n. 28226; Cass., Sez. I, 19 settembre 2000, n. 12401). Il giudizio circa l'individuazione del soggetto responsabile delle spese del fallimento e del compenso del curatore viene effettuato in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo inscindibilmente legato, quale responsabilità aggravata, all'accertamento della responsabilità processuale (ex multis Cass., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518). Nel qual caso il giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non presuppone l'effettiva condanna del creditore al risarcimento dei danni, ma soltanto l'accertamento del titolo della responsabilità, vale a dire che questi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa (Cass. Sez. I, 21 febbraio
2007, n. 4096). Detto giudizio costituisce l'antecedente logico per la successiva condanna del
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creditore istante (oltre alle spese del giudizio di impugnazione), quale effetto della responsabilità aggravata, al compenso del curatore e alle spese della procedura fallimentare (art. 147 d.P.R. cit.). Questo accertamento della responsabilità dell'istante per tali spese e la conseguente quantificazione delle stesse non possono che essere demandate a un successivo giudizio ordinario nel contraddittorio con il creditore istante, anche in considerazione della decadenza degli organi della procedura fallimentare.
Il perimetro normativo dell'art. 147 d.P.R. cit. non ricomprende altri casi di revoca del fallimento, come nel caso in cui non sia accertata alcuna colpa del creditore istante
(ossia nella maggioranza dei casi), ovvero nel caso in cui l'istante non sia una parte privata (il
P.M.). L'art. 147 d.P.R. cit. non regola neanche l'ipotesi in cui sia persino risultata accertata la responsabilità del debitore dichiarato fallito non persona fisica (società commerciale o di capitali o ente collettivo imprenditoriale non societario), in quanto ai fini della regolazione delle spese la responsabilità del debitore rileva solo in caso di fallito persona fisica;
circostanza che ha portato
(tra l'altro) la giurisprudenza di legittimità ad escludere dal novero dei soggetti passivamente responsabili il socio fallito illimitatamente responsabile (Cass., Sez. I, Sez. 1, 12 settembre 2005,
n. 18106).
3. L'interpretazione dell'art. 147 TU spese di giustizia
Parte ricorrente ritiene di trarre dall'interpretazione giurisprudenziale della disposizione in commento il principio secondo cui, in caso di fallimento dichiarato senza responsabilità alcuna del creditore istante, né del debitore, dovrebbe essere affermata la responsabilità dell'RA, nella specie del Ministero della Giustizia per il compenso dell'esperto stimatore incaricato dalla curatela fallimentare.
In vero, l'interpretazione che mette a carico dell'RA il compenso del curatore del fallimento revocato senza colpa deve ritenersi del tutto consolidata in giurisprudenza (cfr.,
Cass., Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 18541; Cass., Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12349; Cass., Sez. I,
25 maggio 2006, n. 12411 Trib. Milano, 19 luglio 2012), tale da configurarsi come diritto vivente. La stessa Corte costituzionale, pur essendo stata investita della questione, benché quanto al sindacato di costituzionalità del (differente) art. 146 d.P.R. cit. e non dell'art. 147 d.P.R. cit.
(Corte cost., 9 febbraio 2009, n. 37), ha ritenuto la questione inammissibile, dando per accertato il principio enunciato dalla Suprema Corte circa la proponibilità della domanda di condanna
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dell'RA, benché nelle forme ordinarie e non davanti agli organi decaduti della procedura fallimentare.
Si pone, quindi, il problema se tale interpretazione estensiva possa trovare applicazione anche in materia di compenso di professionisti che abbiano svolto prestazioni su incarico del curatore e nell'interesse del fallimento, poi revocato senza responsabilità di una parte privata.
Anche tale orientamento è stato già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, benché con minore ampiezza di quanto statuito per il compenso del curatore. Si ad esempio è affermato il principio che, in caso di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'RA delle spese della procedura, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa possa richiedere, benché in sede ordinaria (e non al giudice delegato) il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, la quale è tenuta al rimborso (Cass., Sez. I, 17 aprile 2008, n. 10099).
Si configura, pertanto - quanto al compenso del difensore della curatela, cui è senz'altro equiparabile la posizione dell'esperto stimatore - la stessa fattispecie del compenso del curatore nel fallimento revocato senza colpa del creditore istante e del debitore fallito persona fisica, in cui la parte che chiede la liquidazione del compenso evoca in giudizio in sede ordinaria l'RA in persona del Ministero della Giustizia. Stante, quindi, l'assenza di responsabilità del creditore istante come anche del debitore in sede di revoca della procedura fallimentare, l'RA viene a rispondere del credito del professionista che abbia prestato la propria attività a favore del fallimento successivamente revocato, non diversamente che per il compenso del curatore.
Anche in questo caso l'accertamento della responsabilità dell'RA non può essere demandata agli organi della procedura, in quanto decaduti, ma a un separato giudizio ordinario nei confronti dell'Amministrazione responsabile.
Ritiene il Tribunale che a questa interpretazione debba darsi continuità per una serie di ragioni.
In primo luogo, quanto alla posizione del titolare del credito, la questione del compenso del curatore nel fallimento revocato non si pone in termini dissimili da quella di qualsiasi altro professionista che abbia svolto attività in favore della procedura. Il curatore, così come gli altri professionisti, sono infatti soggetti incaricati di svolgere un'attività professionale, sia pure nell'interesse di una collettività indifferenziata di soggetti (la massa dei creditori), incarico che non può essere inteso a titolo gratuito. Negli stessi termini in cui la Corte costituzionale (sentenza n. 174/2006) ha rilevato che il ruolo del curatore è volontario e non obbligatorio e comporta il
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diritto del curatore al compenso anche se non vi è attivo nel fallimento, altrettanto deve dirsi per gli altri professionisti incaricati dalla curatela, i quali assumono un incarico e possono non essere remunerati per l'attività svolta.
Diversamente si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del curatore e quella degli altri professionisti che abbiano prestato la propria attività a favore del fallimento revocato senza responsabilità di alcuna parte privata, a fronte del generalizzato principio che il compenso del curatore viene pagato dall'RA. Appare evidente che, ove non si seguisse questa interpretazione estensiva e non vi fosse responsabilità alcuna dell'RA, il professionista non avrebbe alcun soggetto cui rivolgersi per il proprio compenso: non al curatore, che è decaduto dalle sue funzioni (functus est munere suo) e che ha incaricato il professionista solo quale curatore e non in proprio;
non al soggetto dichiarato fallito tornato in bonis, che con il professionista non ha alcun rapporto;
non al creditore istante, che in assenza di responsabilità aggravata non assume responsabilità alcuna delle spese del fallimento. La analogia della posizione del professionista incaricato dal fallimento, sotto il profilo della natura dell'attività prestata (attività professionale nell'interesse della massa dei creditori), a quella del curatore induce a ritenere che, a fronte del consolidato orientamento che pone il compenso del curatore a carico dell'RA, anche il compenso del professionista va posto a carico dell'RA per evitare una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost.
In secondo luogo, non vi è ragione di distinguere, alla luce della lettera dell'art. 147 d.P.R. cit. tra il compenso del curatore e il compenso del professionista, rientrando quest'ultimo tra le spese della procedura fallimentare. Come si è visto, l'art. 147 cit. contempla sia il compenso del curatore, sia le spese della procedura fallimentare, tra le quali rientrano le spese del professionista incaricato dal curatore del fallimento. Ove, pertanto, il curatore si avvalga della collaborazione di professionisti con un normale contratto di prestazione d'opera, tali attività ingenerano spese di procedura, per le quali deve farsi ricorso ai parametri professionali, essendo il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni (Cass., Sez. I, 26 gennaio 2005, n. 1568).
La natura onerosa dell'incarico del professionista della curatela non può che comportare, in assenza di responsabilità di una parte privata, l'attribuzione dell'onere del pagamento in capo all'RA, quale spesa del fallimento al pari del compenso del curatore, sia pure nell'ambito di un procedimento contenzioso, essendo cessati gli organi del fallimento. L'art. 147 d.P.R.
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115/2002 va, quindi, inteso, nel senso che, in caso di fallimento revocato, in assenza di una responsabilità di una parte privata nella revoca del fallimento, i compensi del professionisti del fallimento vanno posti a carico dell'RA.
4. Esame della fattispecie concreta
Sulla scorta di tutte le predette argomentazioni, il ricorrente ha quindi, titolo, a fronte dell'intervenuta estinzione del fallimento e in assenza dell'accertamento della colpa del creditore istante e del soggetto fallito, a richiedere il pagamento del proprio compenso all'RA.
Pur in assenza di una pronuncia di secondo grado in merito all'imputabilità della decisione di aprire il fallimento al creditore piuttosto che al fallito, deve infatti escludersi che il creditore abbia chiesto la declaratoria di fallimento per colpa, avendo egli comunque agito in forza di titolo esecutivo. Peraltro, l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento è stata respinta sia dalla Corte d'appello di L'Aquila sia dalla Suprema Corte di Cassazione, il che sicuramente esclude la colpa del creditore nella presentazione dell'istanza di fallimento.
Parimenti va esclusa l'attribuibilità della declaratoria fallimentare a comportamenti del fallito, il quale si è invece sempre difeso con tutti gli strumenti a disposizione e in tutte le sedi, sino all'istanza per la declaratoria di estinzione.
Quanto al soggetto passivo cui incombe il pagamento delle spese, lo stesso va individuato nel convenuto (Trib. Milano, 19 luglio 2012, cit.; Cass., Sez. Un. 29 Controparte_1 maggio 2012, n. 8516), essendo detto parte necessaria nei procedimenti concernenti CP_1 compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario, anche in considerazione dell'art. 185, comma 1, T.U., secondo cui è sul bilancio del
[...]
(capitolo 1360) che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto Controparte_1 gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
La domanda è, pertanto, fondata nell'an nei confronti del . Controparte_1
Circa il quantum della pretesa del ricorrente, va anzitutto affermato che la liquidazione del compenso va fatta in applicazione degli ordinari criteri di determinazione del compenso pro tempore vigenti. Non può infatti applicarsi al caso di specie la disciplina del gratuito patrocinio, la quale necessariamente presuppone la pendenza della lite, che certamente non ricorre nel presente procedimento di liquidazione. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, ove ha
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affermato la non riconducibilità al gratuito patrocinio delle spese processuali maturate in caso di fallimento revocato (Cass., Sez. I, 10099/08, cit.).
In tema di quantificazione del credito - sebbene non possa tenersi esclusivamente conto della liquidazione fatta dal Giudice Delegato del Fallimento, essendo questo decaduto come organo all'estinzione della procedura del 18.07.202, e dovendo avvenire la liquidazione in seno al presente giudizio ordinario - ritiene il Tribunale che il compenso possa essere ragionevolmente Con determinato nella misura liquidata dal nel provvedimento dell'8.11.2018 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente)
Con D'altronde, alla liquidazione del va senz'altro riconosciuta la funzione di verificare i presupposti in fatto e in diritto sulla base dei quali il compenso viene richiesto (ossia, la sussistenza del nesso eziologico con le spese di procedura, l'effettiva rispondenza delle attività esposte dal professionista all'attività effettivamente prestata, gli eventuali acconti percepiti); né risulta che la quantificazione del compenso, come stabilita dal GD, sia stata mai contestata in sede fallimentare o anche dal nelle interlocuzioni avute con il ricorrente prima CP_1 dell'istaurazione del giudizio. Anche nella risposta all'invito alla negoziazione assistita trasmessa al ricorrente il 1.08.2022, il rilevava l'opportunità di “rinviare le CP_1 determinazioni del caso all'esito dell'appello proposto dal avverso Controparte_1
l'ordinanza con cui il Tribunale di L'Aquila ha deciso il giudizio connesso, avviato dal curatore
e dagli altri professionisti interessati” senza nulla osservare in merito all'ammontare del compenso liquidato dal GD (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente).
5. Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, la domanda va dunque accolta e va accertata la titolarità in capo al dell'obbligazione passiva di pagamento a favore del ricorrente dell'importo CP_1 dovuto a titolo di compenso per l'attività di esperto stimatore svolta in favore dell'estinto
Fallimento. Conseguentemente, il contumace va condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'importo di €. 7.261,89, oltre rimborso spese generali e accessori di legge come da domanda.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi previsti per lo scaglione come da valore della causa, con esclusione della fase istruttoria perché svoltasi mediante produzione documentale.
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione così provvede:
• DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
• in accoglimento della domanda, ACCERTA che il Controparte_1
è il soggetto tenuto al pagamento a favore di degli importi dovuti per Parte_1
l'attività da questi svolta come stimatore dell'estinto Parte_2
(RG 6/2018 Tribunale di Pescara) e, per l'effetto, CONDANNA il Controparte_1
al pagamento a favore di dell'importo di €. 7.261,89, per
[...] Parte_1 compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
• CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 3.397,00 per compensi oltre esborsi, rimborso Parte_1 forfettario e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 28.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
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SEZIONE UNICA
in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, depositata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ad esito dell'udienza del
16.10.2025
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
Serafini, con studio in Pescara, Via della Fornace Bizzarri n. 8 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: Pagamento dei compensi liquidati nel Fallimento
Conclusioni per parte ricorrente: “accertare e dichiarare la titolarità dell'obbligazione passiva di pagamento in capo al convenuto ex art. 147 del D.P.R. 115/2002 e art. Controparte_1
185 co. 1 T.U. spese giustizia;
B) per l'effetto, condannare il predetto , in Controparte_2 persona del pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dei compensi liquidati nel CP_3
1 R.g.n. 1118/2023
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fallimento Del Barone n. 6/2018 RG - Tribunale di Pescara, dichiarato estinto con provvedimento del 15.7.2021, ammontanti ad €. 7.261,89 di cui 7.111,91 per onorari ed €. 149,98 per esborsi, oltre spese generali secondo tariffa forense e iva e cassa nazionale secondo legge, nonché rivalutazione
e interessi come ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., – premesso di Parte_1 aver ricevuto dal Curatore del (di seguito il “Fallimento”), Parte_2 un incarico di stimatore nella procedura fallimentare n. 6/2018 prendente dinanzi al Tribunale di
Pescara - chiedeva al Tribunale di L'Aquila di accertare e dichiarare la titolarità dell'obbligazione passiva di pagamento ex art. 147 del DPR 115/2002 in capo al Controparte_1
in relazione ai compensi lui spettanti per l'attività espletata, con conseguente condanna
[...] del stesso al relativo pagamento. CP_1
In particolare, a sostegno della domanda, deduceva che:
- con sentenza n. 6/2018, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato il fallimento dell' Impresa
[...]
Parte_2
- su incarico del Curatore del Fallimento, aveva svolto una prestazione professionale relativa alla stima di taluni beni facenti parte della massa attiva e, in data 26.07.2018, aveva depositato la perizia di stima;
- con decreto dell'8.11.2018, il Giudice Delegato del Fallimento gli aveva liquidato i compensi nella misura di euro 7.261,89, oltre spese generali e accessori di legge;
tuttavia, nonostante la richiesta di pagamento trasmessa al Curatore, alcun importo gli era mai stato corrisposto;
- l'impresa aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del Parte_2 fallimento, l'impugnazione era stata però rigettata dalla Corte d'Appello con la sentenza n.
33/2019;
- anche avverso tale sentenza era stata proposta impugnazione, accolta dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza del 22.9.2020, la quale aveva cassato la decisione della Corte
d'appello e rinviato la causa al giudice di secondo grado;
- nessuna delle parti interessate aveva però provveduto a riassumere la causa dinanzi alla Corte
d'Appello, sicché la procedura fallimentare era stata dichiarata estinta con ordinanza del GD
18.07.2021;
2 R.g.n. 1118/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA _______________________________________________________________________________________
- intervenuta l'estinzione, i professionisti che avevano svolto prestazioni a favore del Fallimento erano stati dunque costretti ad agire in giudizio per il pagamento dei compensi professionali.
Difatti, una domanda analoga a quella proposta nel presente giudizio era stata già oggetto di accoglimento da parte del Tribunale di L'Aquila, con sentenza confermata anche dalla Corte
d'Appello di L'Aquila, sull'appello proposto dal . CP_1
Benché ritualmente evocato in giudizio, il non si costitutiva, optando Controparte_1 per la contumacia.
Con ordinanza del 17.04.2024, in assenza di istanze istruttorie, era fissata l'udienza del
28.11.2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tuttavia, riscontrata l'assenza in atti della notifica eseguita nei confronti del convenuto e, attesa la mancata CP_1 costituzione in giudizio di quest'ultimo, il Giudice assegnava al ricorrente termine per il deposito delle copie attestanti le notifiche effettuate;
parte ricorrente provvedeva in conformità a quanto disposto dal giudicante. L'udienza di discussione era dunque rinviata al 16.10.2025.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Delimitazione del tema decidendum
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere, accertata la titolarità dell'obbligazione passiva di pagamento in capo al convenuto , un provvedimento di condanna nei Controparte_1 confronti di quest'ultimo in relazione al pagamento dei compensi per l'attività di stimatore espletata a favore del Fallimento, dichiarato estinto con provvedimento del 15.07.2021.
Il ricorrente fonda la sua domanda sull'art. 147 d.P.R. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia); deve dunque valutarsi se la disciplina dettata dalla predetta disposizione sia o meno applicabile al caso posto al vaglio del Tribunale e se sussistano i presupposti per la condanna del . CP_1
La domanda è fondata;
pertanto, va accolta per le ragioni di seguito specificate.
2. La disciplina applicabile
L'art. 147 d.P.R. 115/2002 stabilisce che in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa;
sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. All'ipotesi di revoca del fallimento vanno senz'altro equiparate tutte le ulteriori e diverse ipotesi di caducazione della procedura liquidatoria, tra cui l'estinzione (cfr. in tal senso 3 R.g.n. 1118/2023
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Corte d'appello L'Aquila del 16.02.2023), ponendo anch'esse, nei medesimi termini, il tema di provvedere al pagamento delle spese maturate nella procedura concorsuale.
L'art. 147 cit. si occupa della regolazione delle spese della procedura fallimentare e del compenso al curatore, materia già disciplinata dall'art. 21, comma 3, L.F. (abrogato per effetto del d.lgs. 5/2006). L'abrogata disposizione della legge fallimentare era stata parzialmente dichiarata incostituzionale, nella parte in cui poneva tali spese a carico del soggetto che avesse subito il fallimento senza che ne ricorressero i presupposti e senza che questi vi avesse dato causa
(Corte cost., 6 marzo 1975, n. 46).
La norma (come anche la abrogata disposizione dell'art. 21, comma 3, L.F.) non disciplina però tutti i casi di regolazione delle spese del fallimento per revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'unico caso di compiuta regolazione delle spese della procedura fallimentare e del compenso del curatore contemplata da tale disposizione è infatti quello in cui venga accertato che il fallimento sia stato dichiarato per responsabilità del creditore istante condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso di fallimento dichiarato su istanza di parte privata (creditore), nel cui giudizio di impugnazione si accerti che il creditore istante abbia chiesto colposamente il fallimento, l'accertamento di questa responsabilità comporta anche in danno del creditore istante la responsabilità per il pagamento del compenso e delle spese del fallimento. Tale disposizione traduce il principio giurisprudenziale che configura l'accertamento della responsabilità colposa della dichiarazione di fallimento in sede di giudizio di reclamo quale ipotesi speciale di cui all'art. 96 L.F. (Cass., Sez. I, 15 aprile 2016, n.
7592; Cass., Sez. I, 28 aprile 2010, n. 10230; Cass., Sez. I, 22 luglio 2009, n. 17155; Cass., Sez.
I, 26 novembre 2008, n. 28226; Cass., Sez. I, 19 settembre 2000, n. 12401). Il giudizio circa l'individuazione del soggetto responsabile delle spese del fallimento e del compenso del curatore viene effettuato in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo inscindibilmente legato, quale responsabilità aggravata, all'accertamento della responsabilità processuale (ex multis Cass., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518). Nel qual caso il giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non presuppone l'effettiva condanna del creditore al risarcimento dei danni, ma soltanto l'accertamento del titolo della responsabilità, vale a dire che questi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa (Cass. Sez. I, 21 febbraio
2007, n. 4096). Detto giudizio costituisce l'antecedente logico per la successiva condanna del
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creditore istante (oltre alle spese del giudizio di impugnazione), quale effetto della responsabilità aggravata, al compenso del curatore e alle spese della procedura fallimentare (art. 147 d.P.R. cit.). Questo accertamento della responsabilità dell'istante per tali spese e la conseguente quantificazione delle stesse non possono che essere demandate a un successivo giudizio ordinario nel contraddittorio con il creditore istante, anche in considerazione della decadenza degli organi della procedura fallimentare.
Il perimetro normativo dell'art. 147 d.P.R. cit. non ricomprende altri casi di revoca del fallimento, come nel caso in cui non sia accertata alcuna colpa del creditore istante
(ossia nella maggioranza dei casi), ovvero nel caso in cui l'istante non sia una parte privata (il
P.M.). L'art. 147 d.P.R. cit. non regola neanche l'ipotesi in cui sia persino risultata accertata la responsabilità del debitore dichiarato fallito non persona fisica (società commerciale o di capitali o ente collettivo imprenditoriale non societario), in quanto ai fini della regolazione delle spese la responsabilità del debitore rileva solo in caso di fallito persona fisica;
circostanza che ha portato
(tra l'altro) la giurisprudenza di legittimità ad escludere dal novero dei soggetti passivamente responsabili il socio fallito illimitatamente responsabile (Cass., Sez. I, Sez. 1, 12 settembre 2005,
n. 18106).
3. L'interpretazione dell'art. 147 TU spese di giustizia
Parte ricorrente ritiene di trarre dall'interpretazione giurisprudenziale della disposizione in commento il principio secondo cui, in caso di fallimento dichiarato senza responsabilità alcuna del creditore istante, né del debitore, dovrebbe essere affermata la responsabilità dell'RA, nella specie del Ministero della Giustizia per il compenso dell'esperto stimatore incaricato dalla curatela fallimentare.
In vero, l'interpretazione che mette a carico dell'RA il compenso del curatore del fallimento revocato senza colpa deve ritenersi del tutto consolidata in giurisprudenza (cfr.,
Cass., Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 18541; Cass., Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12349; Cass., Sez. I,
25 maggio 2006, n. 12411 Trib. Milano, 19 luglio 2012), tale da configurarsi come diritto vivente. La stessa Corte costituzionale, pur essendo stata investita della questione, benché quanto al sindacato di costituzionalità del (differente) art. 146 d.P.R. cit. e non dell'art. 147 d.P.R. cit.
(Corte cost., 9 febbraio 2009, n. 37), ha ritenuto la questione inammissibile, dando per accertato il principio enunciato dalla Suprema Corte circa la proponibilità della domanda di condanna
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dell'RA, benché nelle forme ordinarie e non davanti agli organi decaduti della procedura fallimentare.
Si pone, quindi, il problema se tale interpretazione estensiva possa trovare applicazione anche in materia di compenso di professionisti che abbiano svolto prestazioni su incarico del curatore e nell'interesse del fallimento, poi revocato senza responsabilità di una parte privata.
Anche tale orientamento è stato già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, benché con minore ampiezza di quanto statuito per il compenso del curatore. Si ad esempio è affermato il principio che, in caso di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'RA delle spese della procedura, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa possa richiedere, benché in sede ordinaria (e non al giudice delegato) il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, la quale è tenuta al rimborso (Cass., Sez. I, 17 aprile 2008, n. 10099).
Si configura, pertanto - quanto al compenso del difensore della curatela, cui è senz'altro equiparabile la posizione dell'esperto stimatore - la stessa fattispecie del compenso del curatore nel fallimento revocato senza colpa del creditore istante e del debitore fallito persona fisica, in cui la parte che chiede la liquidazione del compenso evoca in giudizio in sede ordinaria l'RA in persona del Ministero della Giustizia. Stante, quindi, l'assenza di responsabilità del creditore istante come anche del debitore in sede di revoca della procedura fallimentare, l'RA viene a rispondere del credito del professionista che abbia prestato la propria attività a favore del fallimento successivamente revocato, non diversamente che per il compenso del curatore.
Anche in questo caso l'accertamento della responsabilità dell'RA non può essere demandata agli organi della procedura, in quanto decaduti, ma a un separato giudizio ordinario nei confronti dell'Amministrazione responsabile.
Ritiene il Tribunale che a questa interpretazione debba darsi continuità per una serie di ragioni.
In primo luogo, quanto alla posizione del titolare del credito, la questione del compenso del curatore nel fallimento revocato non si pone in termini dissimili da quella di qualsiasi altro professionista che abbia svolto attività in favore della procedura. Il curatore, così come gli altri professionisti, sono infatti soggetti incaricati di svolgere un'attività professionale, sia pure nell'interesse di una collettività indifferenziata di soggetti (la massa dei creditori), incarico che non può essere inteso a titolo gratuito. Negli stessi termini in cui la Corte costituzionale (sentenza n. 174/2006) ha rilevato che il ruolo del curatore è volontario e non obbligatorio e comporta il
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diritto del curatore al compenso anche se non vi è attivo nel fallimento, altrettanto deve dirsi per gli altri professionisti incaricati dalla curatela, i quali assumono un incarico e possono non essere remunerati per l'attività svolta.
Diversamente si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del curatore e quella degli altri professionisti che abbiano prestato la propria attività a favore del fallimento revocato senza responsabilità di alcuna parte privata, a fronte del generalizzato principio che il compenso del curatore viene pagato dall'RA. Appare evidente che, ove non si seguisse questa interpretazione estensiva e non vi fosse responsabilità alcuna dell'RA, il professionista non avrebbe alcun soggetto cui rivolgersi per il proprio compenso: non al curatore, che è decaduto dalle sue funzioni (functus est munere suo) e che ha incaricato il professionista solo quale curatore e non in proprio;
non al soggetto dichiarato fallito tornato in bonis, che con il professionista non ha alcun rapporto;
non al creditore istante, che in assenza di responsabilità aggravata non assume responsabilità alcuna delle spese del fallimento. La analogia della posizione del professionista incaricato dal fallimento, sotto il profilo della natura dell'attività prestata (attività professionale nell'interesse della massa dei creditori), a quella del curatore induce a ritenere che, a fronte del consolidato orientamento che pone il compenso del curatore a carico dell'RA, anche il compenso del professionista va posto a carico dell'RA per evitare una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost.
In secondo luogo, non vi è ragione di distinguere, alla luce della lettera dell'art. 147 d.P.R. cit. tra il compenso del curatore e il compenso del professionista, rientrando quest'ultimo tra le spese della procedura fallimentare. Come si è visto, l'art. 147 cit. contempla sia il compenso del curatore, sia le spese della procedura fallimentare, tra le quali rientrano le spese del professionista incaricato dal curatore del fallimento. Ove, pertanto, il curatore si avvalga della collaborazione di professionisti con un normale contratto di prestazione d'opera, tali attività ingenerano spese di procedura, per le quali deve farsi ricorso ai parametri professionali, essendo il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni (Cass., Sez. I, 26 gennaio 2005, n. 1568).
La natura onerosa dell'incarico del professionista della curatela non può che comportare, in assenza di responsabilità di una parte privata, l'attribuzione dell'onere del pagamento in capo all'RA, quale spesa del fallimento al pari del compenso del curatore, sia pure nell'ambito di un procedimento contenzioso, essendo cessati gli organi del fallimento. L'art. 147 d.P.R.
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115/2002 va, quindi, inteso, nel senso che, in caso di fallimento revocato, in assenza di una responsabilità di una parte privata nella revoca del fallimento, i compensi del professionisti del fallimento vanno posti a carico dell'RA.
4. Esame della fattispecie concreta
Sulla scorta di tutte le predette argomentazioni, il ricorrente ha quindi, titolo, a fronte dell'intervenuta estinzione del fallimento e in assenza dell'accertamento della colpa del creditore istante e del soggetto fallito, a richiedere il pagamento del proprio compenso all'RA.
Pur in assenza di una pronuncia di secondo grado in merito all'imputabilità della decisione di aprire il fallimento al creditore piuttosto che al fallito, deve infatti escludersi che il creditore abbia chiesto la declaratoria di fallimento per colpa, avendo egli comunque agito in forza di titolo esecutivo. Peraltro, l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento è stata respinta sia dalla Corte d'appello di L'Aquila sia dalla Suprema Corte di Cassazione, il che sicuramente esclude la colpa del creditore nella presentazione dell'istanza di fallimento.
Parimenti va esclusa l'attribuibilità della declaratoria fallimentare a comportamenti del fallito, il quale si è invece sempre difeso con tutti gli strumenti a disposizione e in tutte le sedi, sino all'istanza per la declaratoria di estinzione.
Quanto al soggetto passivo cui incombe il pagamento delle spese, lo stesso va individuato nel convenuto (Trib. Milano, 19 luglio 2012, cit.; Cass., Sez. Un. 29 Controparte_1 maggio 2012, n. 8516), essendo detto parte necessaria nei procedimenti concernenti CP_1 compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario, anche in considerazione dell'art. 185, comma 1, T.U., secondo cui è sul bilancio del
[...]
(capitolo 1360) che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto Controparte_1 gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
La domanda è, pertanto, fondata nell'an nei confronti del . Controparte_1
Circa il quantum della pretesa del ricorrente, va anzitutto affermato che la liquidazione del compenso va fatta in applicazione degli ordinari criteri di determinazione del compenso pro tempore vigenti. Non può infatti applicarsi al caso di specie la disciplina del gratuito patrocinio, la quale necessariamente presuppone la pendenza della lite, che certamente non ricorre nel presente procedimento di liquidazione. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, ove ha
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affermato la non riconducibilità al gratuito patrocinio delle spese processuali maturate in caso di fallimento revocato (Cass., Sez. I, 10099/08, cit.).
In tema di quantificazione del credito - sebbene non possa tenersi esclusivamente conto della liquidazione fatta dal Giudice Delegato del Fallimento, essendo questo decaduto come organo all'estinzione della procedura del 18.07.202, e dovendo avvenire la liquidazione in seno al presente giudizio ordinario - ritiene il Tribunale che il compenso possa essere ragionevolmente Con determinato nella misura liquidata dal nel provvedimento dell'8.11.2018 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente)
Con D'altronde, alla liquidazione del va senz'altro riconosciuta la funzione di verificare i presupposti in fatto e in diritto sulla base dei quali il compenso viene richiesto (ossia, la sussistenza del nesso eziologico con le spese di procedura, l'effettiva rispondenza delle attività esposte dal professionista all'attività effettivamente prestata, gli eventuali acconti percepiti); né risulta che la quantificazione del compenso, come stabilita dal GD, sia stata mai contestata in sede fallimentare o anche dal nelle interlocuzioni avute con il ricorrente prima CP_1 dell'istaurazione del giudizio. Anche nella risposta all'invito alla negoziazione assistita trasmessa al ricorrente il 1.08.2022, il rilevava l'opportunità di “rinviare le CP_1 determinazioni del caso all'esito dell'appello proposto dal avverso Controparte_1
l'ordinanza con cui il Tribunale di L'Aquila ha deciso il giudizio connesso, avviato dal curatore
e dagli altri professionisti interessati” senza nulla osservare in merito all'ammontare del compenso liquidato dal GD (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente).
5. Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, la domanda va dunque accolta e va accertata la titolarità in capo al dell'obbligazione passiva di pagamento a favore del ricorrente dell'importo CP_1 dovuto a titolo di compenso per l'attività di esperto stimatore svolta in favore dell'estinto
Fallimento. Conseguentemente, il contumace va condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'importo di €. 7.261,89, oltre rimborso spese generali e accessori di legge come da domanda.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi previsti per lo scaglione come da valore della causa, con esclusione della fase istruttoria perché svoltasi mediante produzione documentale.
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione così provvede:
• DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
• in accoglimento della domanda, ACCERTA che il Controparte_1
è il soggetto tenuto al pagamento a favore di degli importi dovuti per Parte_1
l'attività da questi svolta come stimatore dell'estinto Parte_2
(RG 6/2018 Tribunale di Pescara) e, per l'effetto, CONDANNA il Controparte_1
al pagamento a favore di dell'importo di €. 7.261,89, per
[...] Parte_1 compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
• CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 3.397,00 per compensi oltre esborsi, rimborso Parte_1 forfettario e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 28.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
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