Ordinanza collegiale 25 luglio 2017
Sentenza 11 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 7 marzo 2022
Ordinanza collegiale 15 giugno 2022
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2016, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gravina in Puglia (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Vittorio Nardelli, Fiorenzo Calcagnile, Antonello Stigliano, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 231/2015;
con la richiesta di: a) ordinare al Comune di Gravina in Puglia di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Bari, Sez. III n. 231/2015, e per l’effetto, adottare il vincolato atto di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale dell’area di sedime interessata dall’intervento edilizio ritenuto illegittimo, trascrivere lo stesso nei registri immobiliari in favore del Comune di Gravina in Puglia, nonché procedere con la demolizione del manufatto illegittimamente realizzato; b) nominare sin da ora il commissario ad acta che si sostituisca all’inadempiente Amministrazione intimata;
- sull’atto di reclamo depositato in data 25.11.2022, per l’annullamento: a) dell’atto del commissario ad acta prot. n. 0127002 del 27.9.2022, notificato in pari data; b) della nota del commissario ad acta prot. n. 91757 del 13.7.2022; c) della nota del Comune di Gravina in Puglia prot. n. 28254 del 5.8.2022; d) della nota del commissario ad acta prot. n. 0107347 del 17.8.2022;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Vista la nota del 2 dicembre 2025, con la quale parte reclamante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. OR EV e uditi per le parti i difensori avv. Elena Cafaro, su delega di Bice Pasqualone, per la parte ricorrente, avv. Roberta Valla, su delega dell’avv. Lucia Lorusso, per il Comune resistente, e dell’avv. Giovanni Nardelli, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In vista della fissata camera di consiglio, la parte che ha proposto reclamo ha dichiarato di “ non avere più interesse alla decisione del reclamo alla luce della intervenuta demolizione come da documentazione in atti ”.
Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuta causa di improcedibilità alla decisione del reclamo proposto in seno al giudizio di ottemperanza.
Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità e complessità della controversia, nonché per la controvertibilità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le parti citate in epigrafe.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN DA, Presidente
OR EV, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR EV | EN DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.