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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente est. Dott. Gabriella Del Mastro
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
Dott. Roberta Marra
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1541/2024 R.G., vertente tra:
,, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Caforio Parte 1
-RICORRENTE-
e
"rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Di Castri Controparte 1
-RESISTENTE-
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
ha chiesto: 1) disporsi l'affidoCon ricorso depositato il 28.5.2024 Parte 1
Pers congiunto ad entrambi i genitori della minore (2023), nata dalla convivenza more uxorio intrattenuta da esso ricorrente con Controparte 1 , con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
2) disporsi a suo carico un assegno mensile di euro 150,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) disporre che l'AU relativo alla figlia sia percepito interamente dalla madre.
Designato il Giudice delegato e fissata la prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c., si è costituita Controparte 1 .
All'udienza del 2.10.2025 le parti hanno dichiarato di avere concordato le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del minore ed hanno chiesto la rimessione in decisione della causa.
Ritiene il Collegio che nulla osti al recepimento delle condizioni, così come richieste congiuntamente dalle parti interessate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso originariamente depositato da Pt 1
[...] nei confronti di Controparte 1 e poi congiuntamente da entrambe le parti, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e dalle stesse depositate in data 2.10.2025,
e che vengono allegate in calce alla presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 4.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro tw TRIBUNALE DI BRINDISI
Procedimento n. 1541/2024 R.G.
Giudice: Ill.mo Sig.ra Dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Udienza del 02 ottobre 2025
I signori SE AR e ST EN dichiarano di voler trasformare il presente procedimento in consensuale ai seguenti PATTI E CONDIZIONI:
1) La figlia minore EV viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre OR ST EN e abiterà
nell'immobile sito in Oria (BR) presso il Residence Parco Laurito, con facoltà del padre di vederla ed averla con sé tutte le volte che le parti lo riterranno opportuno, fermo restando il rispetto dello stato psicofisico, delle necessità e della routine della minore. Entrambi i genitori collaboreranno quotidianamente alla gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche della minore,
alternandosi tra di loro, compatibilmente con le esigenze di ciascuno.
2) In difetto di accordo, il padre starà con la minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00, ed un fine settimana ogni quindici giorni la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00 prelevando la figliuola dal domicilio materno e ivi riaccompagnandola. I coniugi si impegnano a comunicare con congruo preavviso eventuali impedimenti capaci di variare i giorni e/o gli orari innanzi stabiliti. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo di 15 gg., anche frazionati in due periodi di 7 giorni ciascuno (7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto), che verrà comunicato alla madre entro il 30 maggio dello stesso anno prelevandola dall'abitazione materna la mattina alle ore 11.00 ed ivi riaccompagnandola alle ore 20.00. tale diritto sino al compimento del terzo anno di età e poi il padre avrà diritto al pernottamento anche durante i week end di sua spettanza. 3) La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni col padre e con la madre. La minore trascorrerà la giornata della Festa del papà con il padre compatibilmente alle esigenze scolastiche della stessao lavorative of del padre mentre la festa della mamma con la madre.
4) I coniugi avranno diritto di trascorrere le giornate del proprio compleanno con la figlia EV.
5) La minore trascorrerà le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua,
Ferragosto e relative vigilie) con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Nel caso in cui uno dei genitori intenderà allontanarsi con la figlia nel periodo delle principali festività dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro coniuge.
6) I giorni di visita del padre potranno essere spostati in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque gli stessi devono sempre comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé
la minore. оф 8) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese concordemente da entrambi i genitori.
9) Le parti si impegnano a collaborare nella gestione della piccola senza l'intervento di terze persone ed in particolare del sorella della OR ST
ovvero la OR Jennifer ST.
10) Le parti si impegnano a garantire il diritto di visita degli ascendenti materni e paterni.
11) Il Signor SE verserà, in favore della OR ST, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 200,00= anche frazionata in caso di imprevisti da versarsi comunque entro il 15 di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario e/o postale.
12) Le spese straordinarie di carattere medico (non coperte dal SSN) e scolastico (non preventivabili) saranno sostenute in egual misura da entrambi i
2 genitori previo coinvolgimento nelle relative scelte di impegno ed esibizione delle ricevute di spesa secondo le vigenti linee guida del Tribunale di Brindisi.
13) L'Assegno Universale verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla
OR ST EN.
14) Le parti consentono che le Autorità Consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino i documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia minore e il suo passaporto.
(ST EN) (SE AR)
TO EY
(Avv. Cosimo Di Castri)(Avv. (Avv. Viviana Caforio)
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente est. Dott. Gabriella Del Mastro
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
Dott. Roberta Marra
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1541/2024 R.G., vertente tra:
,, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Caforio Parte 1
-RICORRENTE-
e
"rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Di Castri Controparte 1
-RESISTENTE-
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
ha chiesto: 1) disporsi l'affidoCon ricorso depositato il 28.5.2024 Parte 1
Pers congiunto ad entrambi i genitori della minore (2023), nata dalla convivenza more uxorio intrattenuta da esso ricorrente con Controparte 1 , con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
2) disporsi a suo carico un assegno mensile di euro 150,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) disporre che l'AU relativo alla figlia sia percepito interamente dalla madre.
Designato il Giudice delegato e fissata la prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c., si è costituita Controparte 1 .
All'udienza del 2.10.2025 le parti hanno dichiarato di avere concordato le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del minore ed hanno chiesto la rimessione in decisione della causa.
Ritiene il Collegio che nulla osti al recepimento delle condizioni, così come richieste congiuntamente dalle parti interessate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso originariamente depositato da Pt 1
[...] nei confronti di Controparte 1 e poi congiuntamente da entrambe le parti, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e dalle stesse depositate in data 2.10.2025,
e che vengono allegate in calce alla presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 4.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro tw TRIBUNALE DI BRINDISI
Procedimento n. 1541/2024 R.G.
Giudice: Ill.mo Sig.ra Dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Udienza del 02 ottobre 2025
I signori SE AR e ST EN dichiarano di voler trasformare il presente procedimento in consensuale ai seguenti PATTI E CONDIZIONI:
1) La figlia minore EV viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre OR ST EN e abiterà
nell'immobile sito in Oria (BR) presso il Residence Parco Laurito, con facoltà del padre di vederla ed averla con sé tutte le volte che le parti lo riterranno opportuno, fermo restando il rispetto dello stato psicofisico, delle necessità e della routine della minore. Entrambi i genitori collaboreranno quotidianamente alla gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche della minore,
alternandosi tra di loro, compatibilmente con le esigenze di ciascuno.
2) In difetto di accordo, il padre starà con la minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00, ed un fine settimana ogni quindici giorni la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00 prelevando la figliuola dal domicilio materno e ivi riaccompagnandola. I coniugi si impegnano a comunicare con congruo preavviso eventuali impedimenti capaci di variare i giorni e/o gli orari innanzi stabiliti. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo di 15 gg., anche frazionati in due periodi di 7 giorni ciascuno (7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto), che verrà comunicato alla madre entro il 30 maggio dello stesso anno prelevandola dall'abitazione materna la mattina alle ore 11.00 ed ivi riaccompagnandola alle ore 20.00. tale diritto sino al compimento del terzo anno di età e poi il padre avrà diritto al pernottamento anche durante i week end di sua spettanza. 3) La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni col padre e con la madre. La minore trascorrerà la giornata della Festa del papà con il padre compatibilmente alle esigenze scolastiche della stessao lavorative of del padre mentre la festa della mamma con la madre.
4) I coniugi avranno diritto di trascorrere le giornate del proprio compleanno con la figlia EV.
5) La minore trascorrerà le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua,
Ferragosto e relative vigilie) con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Nel caso in cui uno dei genitori intenderà allontanarsi con la figlia nel periodo delle principali festività dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro coniuge.
6) I giorni di visita del padre potranno essere spostati in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque gli stessi devono sempre comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé
la minore. оф 8) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese concordemente da entrambi i genitori.
9) Le parti si impegnano a collaborare nella gestione della piccola senza l'intervento di terze persone ed in particolare del sorella della OR ST
ovvero la OR Jennifer ST.
10) Le parti si impegnano a garantire il diritto di visita degli ascendenti materni e paterni.
11) Il Signor SE verserà, in favore della OR ST, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 200,00= anche frazionata in caso di imprevisti da versarsi comunque entro il 15 di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario e/o postale.
12) Le spese straordinarie di carattere medico (non coperte dal SSN) e scolastico (non preventivabili) saranno sostenute in egual misura da entrambi i
2 genitori previo coinvolgimento nelle relative scelte di impegno ed esibizione delle ricevute di spesa secondo le vigenti linee guida del Tribunale di Brindisi.
13) L'Assegno Universale verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla
OR ST EN.
14) Le parti consentono che le Autorità Consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino i documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia minore e il suo passaporto.
(ST EN) (SE AR)
TO EY
(Avv. Cosimo Di Castri)(Avv. (Avv. Viviana Caforio)