TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3258/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MACCARRONE MARCO, Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 25.11.2021 a fronte del disconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di atp (rgn. 4819/2022) il requisito veniva parimenti disconosciuto;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 31.5.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le siano riconosciuti i requisiti di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
L'Ente resistente non si è costituito nonostante la ritualità della notifica e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 18/80 . La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(“Cecità assoluta (VOO spento) in rubeosis iridea e cataratta totale in grave retinopatia diabetica. Cerebrovasculopatia cronica con episodi ischemici esitati in emisindrome sinistra e rallentamento psicomotorio. Malattia occlusiva cronica bilaterale carotidi interne. Cardiopatia sclero-ipertensiva ed ischemica in esiti di NSTEMI con angioplastica ed impianto di STENT in terapia anticoagulante, inquadrabile nella II-III classe NYHA con sufficiente compenso emodinamico.
Lieve insufficienza valvolare mitro tricuspide. Dislipidemia. Diabete mellito in terapia insulinica intensiva.”) che integrano il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta.
In particolare, il ctu ha evidenziato come in conseguenza di tali infermità il periziando “è da considerarsi invalido totale (100%), abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa del 25.11.2021”.
Il consulente ha tuttavia dato del riconoscimento della cecità assoluta (super-invalidità) a far data dalla specifica domanda (16.11.2023), ritenendo quindi che da tale momento la cecità non possa più valutarsi ai fini dell'invalidità civile e che conseguentemente le suddette condizioni di disautonomia, ai sensi dell'art. 1 l. 18/80, vengano meno.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Sul punto, parte ricorrente ritiene la cumulabilità delle due prestazioni. Tale cumulabilità, come correttamente ritenuto dal consulente, deve invece essere esclusa – salvo che il requisito sanitario sia autonomamente integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali (cfr. tra le più recenti Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18443 del 20/09/2016).
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l.
18/80, con decorrenza dal 25.11.2021 e fino al 16.11.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, valori minimi in considerazione del carattere seriale della causa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2350/2023 r.g.: - Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere dal 25.11.2021
e fino al 16.11.2023.
- Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3258/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MACCARRONE MARCO, Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 25.11.2021 a fronte del disconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di atp (rgn. 4819/2022) il requisito veniva parimenti disconosciuto;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 31.5.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le siano riconosciuti i requisiti di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
L'Ente resistente non si è costituito nonostante la ritualità della notifica e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 18/80 . La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(“Cecità assoluta (VOO spento) in rubeosis iridea e cataratta totale in grave retinopatia diabetica. Cerebrovasculopatia cronica con episodi ischemici esitati in emisindrome sinistra e rallentamento psicomotorio. Malattia occlusiva cronica bilaterale carotidi interne. Cardiopatia sclero-ipertensiva ed ischemica in esiti di NSTEMI con angioplastica ed impianto di STENT in terapia anticoagulante, inquadrabile nella II-III classe NYHA con sufficiente compenso emodinamico.
Lieve insufficienza valvolare mitro tricuspide. Dislipidemia. Diabete mellito in terapia insulinica intensiva.”) che integrano il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta.
In particolare, il ctu ha evidenziato come in conseguenza di tali infermità il periziando “è da considerarsi invalido totale (100%), abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa del 25.11.2021”.
Il consulente ha tuttavia dato del riconoscimento della cecità assoluta (super-invalidità) a far data dalla specifica domanda (16.11.2023), ritenendo quindi che da tale momento la cecità non possa più valutarsi ai fini dell'invalidità civile e che conseguentemente le suddette condizioni di disautonomia, ai sensi dell'art. 1 l. 18/80, vengano meno.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Sul punto, parte ricorrente ritiene la cumulabilità delle due prestazioni. Tale cumulabilità, come correttamente ritenuto dal consulente, deve invece essere esclusa – salvo che il requisito sanitario sia autonomamente integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali (cfr. tra le più recenti Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18443 del 20/09/2016).
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l.
18/80, con decorrenza dal 25.11.2021 e fino al 16.11.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, valori minimi in considerazione del carattere seriale della causa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2350/2023 r.g.: - Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere dal 25.11.2021
e fino al 16.11.2023.
- Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IL NI