Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco, n. 63.
per l'annullamento:
a) del decreto prot. n. -OMISSIS- del Direttore IV Zona Polizia di Frontiera -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 6 dicembre 2021, con il quale la ricorrente veniva collocata in assenza ingiustificata per complessivi giorni 5, dal 21 al 25 ottobre 2021;
b) del decreto prot. n. -OMISSIS- del Direttore IV Zona Polizia di Frontiera -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 17 gennaio 2022, con il quale la ricorrente veniva collocata in assenza ingiustificata per complessivi giorni 22, dal 9 al 30 novembre 2021;
c) del decreto prot. n. -OMISSIS- del Direttore IV Zona Polizia di Frontiera -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 21 gennaio 2022, con il quale la ricorrente veniva collocata in assenza ingiustificata per complessivi giorni 27, dal 1° al 27 dicembre 2021;
d) nonché di ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. IC De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato in data 18 marzo 2022 e depositato il successivo 19 aprile 2022, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti, in epigrafe meglio dettagliati, con i quali il Direttore IV Zona Polizia di Frontiera -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- collocava la ricorrente in assenza ingiustificata per i periodi di assenza ivi individuati.
La sig.ra -OMISSIS- premette in fatto che alla stessa è stato impedito l’accesso ai luoghi di lavoro nei periodi dal 21 al 25 ottobre, dal 9 al 30 novembre e dal 1° al 27 dicembre del 2021 per mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, sicchè con i decreti impugnati ella è stata collocata in assenza ingiustificata per i predetti periodi.
1.1) Insorge avverso i decreti impugnati proponendo le seguenti censure.
I) Illegittimità del provvedimento di sospensione non retribuita per violazione dell’art. 44 d.lgs. 81/2008.
L’Amministrazione datrice non avrebbe approntato i necessari presidi atti a tutelare la salute della ricorrente con ciò legittimandone l’allontanamento dal luogo di lavoro, in linea con quanto previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 81/2008 a mente del quale: “ 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza .”
L’introduzione dell’obbligo di mostrare il certificato verde, prosegue parte ricorrente avrebbe peggiorato il livello di rischio. La norma, infatti, consentiva l’accesso al luogo di lavoro indiscriminatamente ai soggetti vaccinati e a coloro che dimostrassero la propria negatività al virus mediante tampone. Mentre con riferimento alla seconda categoria di persone non potrebbe sussistere, all’evidenza, alcuna attitudine a contagiare il prossimo, i lavoratori vaccinati possono, invece, essere veicolo di contagio, in quanto la loro negatività al virus non verrebbe verificata ai fini dell’accesso al luogo di lavoro.
In buona sostanza, non avendo il datore di lavoro prescritto l’obbligo di tampone anche per i vaccinati avrebbe esposto gli altri dipendenti al rischio concreto di contrarre il virus, con la conseguenza che l’assenza della ricorrente non poteva ritenersi ingiustificata.
II) Illegittimità del provvedimento di sospensione non retribuita per violazione dell’art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro, inoltre, non avrebbe predisposto i mezzi per effettuare i tamponi ai dipendenti, né ha anticipato i costi relativi a tale incombente necessario per la sicurezza sul luogo di lavoro. Pertanto, il costo economico di una misura di sicurezza imposta dalla legge è stato illegittimamente
traslato sul lavoratore.
Da ciò consegue un autonomo profilo di illegittimità del provvedimento datoriale, in quanto la dipendente è stata sospesa senza retribuzione nonostante ella non sia stata posta dallo stesso datore di lavoro nella possibilità di adempiere al dettato normativo.
2) Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con memoria di stile.
All’udienza straordinaria del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3) Le censure proposte, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono complessivamente infondate.
In primo luogo non è applicabile l’invocato art. 44 del d.lgs. n. 81/2008 che legittima l’allontanamento dalla sede di servizio, nel solo caso in cui sussista un pericolo grave ed immediato o imminente, fornendo così la legittimazione ad un’astensione volontaria dalla prestazione lavorativa nel solo caso in cui essa dipenda da cause non oggetto di specifica disciplina ovvero di risposta normativa.
Non ricorre nella specie il presupposto considerato dall’invocata normativa, atteso che il Legislatore italiano, nel contesto della disciplina sovranazionale è intervenuto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, fornendo una risposta normativa ed organizzativa che ha trovato nel c.d. green pass il suo perno.
L’art. 9 ter del d.l. n. 52 del 2021, infatti, prevedeva che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. Detta disposizione prevedeva, a sua volta, che “Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo”. Infine, il comma 2 dell’art. 9 ter stabiliva che “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso”
Tale misura, a prescindere dalla sua correttezza, mostra innanzitutto che l’emergenza epidemiologica non potesse rientrare nel novero dei pericoli immediati e non disciplinati alla base del menzionato art. 44 del d.lgs. n. 81/2008 ed anzi che il green pass, volto a promuovere la campagna vaccinale e a contrastare la diffusione epidemiologica, costituiva dal punto di vista normativo proprio la risposta che i datori di lavoro, inclusi quelli pubblici, erano chiamati a fornire.
La giurisprudenza ha infatti ritenuto che lo Stato ha attuato un’ampia campagna vaccinale, su base volontaria, fornendo la vaccinazione anti COVID-19 gratuitamente, con ciò adempiendo “l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Qualora il lavoratore non abbia voluto seguirla, è gravato su di lui l’onere di garantire, per la sicurezza non solo propria, ma anche degli altri utenti delle scuole e delle università, colleghi e studenti, la mancanza di contagio, tramite un tampone periodico” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza, 20 febbraio 2025, n. 3877).
Non può quindi accogliersi l’opinione della ricorrente secondo cui l’ingresso nella sede di servizio di lavoratori vaccinati, ma non testati costituisse un rischio, atteso che il green pass poteva essere acquisito anche con la vaccinazione oltre che con la tamponatura (in questo caso con durata limitata).
Contestare la soluzione adottata dal Legislatore significa non tenere conto che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto, con una serie di pronunce (la sentenza n. 14, n. 15 e n. 185 del 2023 e n. 188 del 2024), costituzionalmente legittimo, sottolineando “la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2E” e la “loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus” (sentenza n. 13 del 2023).
La sentenza n. 14 del 2023 ha, in particolare, ritenuto “in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”.
4) Nel caso che ci interessa, la ricorrente, secondo quanto dato di desumere dallo stesso ricorso, non è stata sottoposti all’obbligo vaccinale, ma solamente a quello del c.d. green pass, che le consentiva di effettuare un tampone ogni 48 ore, in alternativa alla vaccinazione.
La scelta di non presentarsi a lavoro in quanto il green pass veniva rilasciato anche ai colleghi non testati, ma solo vaccinati, ha costituito il frutto di una scelta autonoma della ricorrente del tutto priva di alcuna base normativa ed anzi sconfessata dalla stessa disciplina, sopra citata, sul green pass che lo attribuiva anche ai soggetti vaccinati e che è stata giudicata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, come sopra visto.
Una scelta diversa da parte datoriale, imponendo a questi ultimi anche l’obbligo del tampone, avrebbe costituito un inadempimento imposto a tutte le Amministrazioni dalla disposizione sopra menzionata, integrando una violazione in quel caso anche degli obblighi di protezione posti sul datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. invocato dalla ricorrente che scorrettamente pretende di sostituire la propria valutazione a quella operata dal legislatore.
5) Alla luce della riconosciuta legittimità della normativa che riconosceva il green pass ai soggetti vaccinati anche se non testati, non si vede che rilevanza possa avere ai fini del presente giudizio lo scrutinio dell’ulteriore censura secondo cui le Amministrazione intimata avrebbe dovuto farsi carico del costo dei tamponi per tutti i dipendenti.
In definitiva il ricorso si appalesa infondato e deve essere respinto.
Le spese in considerazione della novità delle questioni poste possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI BI, Presidente
IC De LC, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De LC | SI BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.