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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3341/2023
promossa da
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
contro
CONTUMACE Controparte_2
Oggi 10 febbraio 2025, innanzi al dott. Francesca Arusa, nessuno compare trattandosi di udienza cartolare:
Le parti concludono come da note depositate in pct rispettivamente del
11.09.2024, e 17 dicembre 2024
Il Giudice
decide come da sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3341/2023 promossa da:
1
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Parte ricorrente conclude: NEL MERITO, rigettare la opposizione ed ogni al-
tra domanda proposta da perché infondata in fatto ed in di- Controparte_1
ritto e sfornita di qualsiasi prova, per i motivi tutti fin qui esposti;
NEL ME-
RITO, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione commerciale del
23.01.2019, registrato a Livorno il 05.02.2019 al n.917 - Serie 3T per grave
inadempimento del conduttore relativamente al mancato pagamento dei ca-
noni di locazione e delle spese di registrazione del contratto per € 23.908,50,
oltre i canoni maturandi e, per l'effetto, condannare il convenuto intimato
[...]
all'immediato rilascio dell'immobile anzidetto posto in Colle- CP_3
salvetti (LI) - Via Europa n.28/interno A libero da cose e/o da persone;
In
ogni caso ed in ambedue delle ipotesi suindicate, con condanna
dell'opponente intimato alla refusione delle spese e dei compensi professiona-
li sia del procedimento di convalida di sfratto per morosità R.G. n.3672/2023,
sia del presente giudizio, nonché del procedimento mediatorio esperito, oltre
ad equo ristoro per l'importo che il sig. Giudice Vorrà stabilire, attesa la te-
merarietà della lite ex art.96 c.p.c.
Parte resistente conclude: riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In primis si evidenzia che la società di odierna Controparte_2 CP_2
terza chiamata e, quale soggetto che avrebbe dovuto garantire i canoni d'affit-
to per cui si procedeva, non si sia costituita in udienza e, ne andrà dichiarata pertanto la contumacia.
In atti non è dato rinvenire documentazione probante riguardante i presunti ul-
teriori pagamenti eseguiti ( bonifici, ricevute e, quant'altro), vedasi nel detta-
glio l'estratto conto 23.04.2024 della Dott.ssa (in doc.5), portante Persona_1
un mancato pagamento di canoni locatizi per complessivi €.23.908,50, dal canto suo controparte evidenzia in atti che lo stesso non è in grado di provve-
dere al pagamento dei canoni di locazione per motivi estranei alla sua volon-
tà, per impossibilità sopravvenuta (ma temporanea!) attesa la condanna dallo
stesso subita a detenzione domiciliare, da svolgere tra la propria abitazione e
il posto di lavoro, ammettendo la morosità conclamata.
L'orientamento prevalente delle giurisprudenza di merito ritiene che la pre-
senza all'interno dell'immobile, oggetto di rilascio, di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, non sia idonea a preclude-
re la prosecuzione dell'esecuzione per rilascio, la presenza di un soggetto ri-
stretto in detenzione domiciliare non impedisce lo sfratto per morosità (Trib.
Napoli, 30.03.20218. Ex multis cass: pen.25.05.2006 n.18495; 1.10.2010 n.
35451; 30.09.2015 n. 41074.
In atti è dato rinvenire al doc. 15 di controparte, un contratto di fideiussione con la società di sottoscritto dalle parti, la quale Controparte_2 CP_2
ad oggi non si è costituita, né ha provveduto al rimborso.
Dichiara la risoluzione del contratto del 23.01.2019, condanna il conduttore al pagamento dei canoni per € 23.908,50, e per le quote pari al 50% dell'imposta
3 di registrazione del contratto delle annualità 2021, 2022 e 2023, condanna il fideiussore a rimborsare al convenuto la somma di € 13.200,00 come da fi-
deiussione ( doc. 15 in atti), condanna il convenuto intimato Controparte_4
[..
al rilascio dell'immobile anzidetto posto in Collesalvetti (LI) - Via Europa
n.28/interno al 28 febbraio 2025.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provve-
de:
1) Dichiara la contumacia di di Controparte_2 CP_2
2) Dichiara la risoluzione del contratto del 23.01.2019,
3) condanna il conduttore al pagamento dei canoni per € 23.908,50, e per le quote pari al 50% dell'imposta di registrazione del contratto delle annualità
2021, 2022 e 2023,
4) condanna di a rimborsare al conduttore la Controparte_2 CP_2
somma di € 13.200,00,
5) condanna il conduttore al rilascio dell'immobile per il 28 febbraio 2025,
6) condanna il conduttore al pagamento delle spese processuali, che liquida,
in € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase intro-
duttiva del giudizio, ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese gene-
rali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE
dott. Francesca Arusa
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