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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2685/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2685/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale su istanza depositata dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il 15 maggio Parte_2 C.F._2
1972 entrambi rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Susanna
LI e RI NI OR, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Roma il 20 Parte_2
1 dicembre 1997 e precisando che dalla loro unione è nata la figlia Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, hanno dichiarato il venir meno della loro comunione spirituale e materiale.
I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i vicendevoli obblighi di legge;
- assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Tivoli, in Via S. R. De
Angelis n. 20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente. La signora è subentrata nel contratto di locazione e il marito Pt_1 si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre il 31.10.2025;
- stabilire che, dato atto delle condizioni reddituali dei coniugi, il signor Parte_3 verserà alla signora , tramite bonifico entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento della stessa pari ad € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello di omologazione della separazione.
I coniugi contribuiranno in pari misura alle spese necessarie per il mantenimento e le cure del cane di famiglia, di razza Labrador, formalmente intestato alla signora
, che rimarrà in casa con la medesima e che trascorrerà i fine settimana Pt_1 alternativamente con ciascuna parte.
I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato le parti a vivere separati con ordinanza del 10 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
2 Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 20 dicembre 1997, Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1997, Atto N.
01535, Parte II, Serie A02;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU LO NC LU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2685/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale su istanza depositata dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il 15 maggio Parte_2 C.F._2
1972 entrambi rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Susanna
LI e RI NI OR, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Roma il 20 Parte_2
1 dicembre 1997 e precisando che dalla loro unione è nata la figlia Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, hanno dichiarato il venir meno della loro comunione spirituale e materiale.
I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i vicendevoli obblighi di legge;
- assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Tivoli, in Via S. R. De
Angelis n. 20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente. La signora è subentrata nel contratto di locazione e il marito Pt_1 si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre il 31.10.2025;
- stabilire che, dato atto delle condizioni reddituali dei coniugi, il signor Parte_3 verserà alla signora , tramite bonifico entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento della stessa pari ad € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello di omologazione della separazione.
I coniugi contribuiranno in pari misura alle spese necessarie per il mantenimento e le cure del cane di famiglia, di razza Labrador, formalmente intestato alla signora
, che rimarrà in casa con la medesima e che trascorrerà i fine settimana Pt_1 alternativamente con ciascuna parte.
I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato le parti a vivere separati con ordinanza del 10 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
2 Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 20 dicembre 1997, Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1997, Atto N.
01535, Parte II, Serie A02;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU LO NC LU
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