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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°10038 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 28 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti costituite hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°10038 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Giuseppe Di Rosa, opponente
E in persona Controparte_1 del pro tempore, e CP_2 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, opposti contumaci
NONCHÉ
(P.iva ,), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Ezio Pugliese, opposta
E
P.iva , in persona del legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_3 tempore, col ministero dell'Avv.to Carlo Colombo e dell'Avv.to Alfredo Cajelli, opposta
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Le circostanze rappresentate dalle parti in risposta alla sollecitazione disposta dal Tribunale con decreto del 26.9.2024 (circa stato ed esito del procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1983 del
26.4.2023, oggetto della presente opposizione di terzo, procedimento nel quale risulta parte) inducono necessariamente a dichiarare cessata Parte_1 la materia dell'odierno contendere, originatosi (come accennato) dall'opposizione ex art. 404 c.p.c. di (quale litisconsorte necessario Parte_1 pretermesso) avverso la su citata sentenza del Tribunale. La declaratoria di estinzione ex art. 307, comma terzo, c.p.c. operata dalla Corte con riguardo al giudizio promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria – e definito nel merito con la sentenza n. 1983 – ha inevitabilmente comportato il venir meno dell'interesse di ad ottenere l'annullamento agli effetti Parte_1 dell'art. 404 c.p.c. del pronunciamento opposto, con onere per il Tribunale di provvedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del procedimento che oggi ci occupa.
2. Così delineato il tema oggi all'attenzione del Tribunale, sono pacifici i fatti processuali occorsi nel giudizio n. 16317/2020 R.G., nel quale l'allora opponente, chiesta ed ottenuta dal giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa della società sul condivisibile rilievo che questi fosse litisconsorte Parte_1 necessario rispetto alle domande (soprattutto di nullità dei contratti da cui erano scaturiti i crediti oggetto di cessione) del (giacché Controparte_6 soggetto cedente i crediti certificati trasmessi a , aveva errato Controparte_4 nel provvedere alla chiamata in causa del terzo, notificandola a un soggetto (la estraneo al rapporto dedotto in giudizio. Ne consegue che CP_5
l'opposizione promossa da risulta virtualmente fondata, Parte_1 essendo incontestato che la sentenza è stata resa nella totale pretermissione di un litisconsorte necessario, che ha dunque subito un grave pregiudizio in dipendenza della sua mancata partecipazione.
3. Il governo delle spese di lite (anche di quelle sostenute da CP_4
e va operato secondo soccombenza, e dunque va posto a carico
[...] CP_5 del e del Provveditorato Regionale Controparte_1
OO , quale soggetto responsabile dell'erronea chiamata. I Controparte_7 compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA il Controparte_8
al pagamento delle spese di lite
[...] in favore di di e di che si Parte_1 CP_5 Controparte_4 liquidano in favore di ciascuna in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi (in relazione a in favore dei CP_5 procuratori dichiaratisi antistatari, ed oltre (per la sola opponente) € 545,00 per esborsi.
Così deciso, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°10038 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 28 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti costituite hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°10038 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Giuseppe Di Rosa, opponente
E in persona Controparte_1 del pro tempore, e CP_2 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, opposti contumaci
NONCHÉ
(P.iva ,), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Ezio Pugliese, opposta
E
P.iva , in persona del legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_3 tempore, col ministero dell'Avv.to Carlo Colombo e dell'Avv.to Alfredo Cajelli, opposta
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Le circostanze rappresentate dalle parti in risposta alla sollecitazione disposta dal Tribunale con decreto del 26.9.2024 (circa stato ed esito del procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1983 del
26.4.2023, oggetto della presente opposizione di terzo, procedimento nel quale risulta parte) inducono necessariamente a dichiarare cessata Parte_1 la materia dell'odierno contendere, originatosi (come accennato) dall'opposizione ex art. 404 c.p.c. di (quale litisconsorte necessario Parte_1 pretermesso) avverso la su citata sentenza del Tribunale. La declaratoria di estinzione ex art. 307, comma terzo, c.p.c. operata dalla Corte con riguardo al giudizio promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria – e definito nel merito con la sentenza n. 1983 – ha inevitabilmente comportato il venir meno dell'interesse di ad ottenere l'annullamento agli effetti Parte_1 dell'art. 404 c.p.c. del pronunciamento opposto, con onere per il Tribunale di provvedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del procedimento che oggi ci occupa.
2. Così delineato il tema oggi all'attenzione del Tribunale, sono pacifici i fatti processuali occorsi nel giudizio n. 16317/2020 R.G., nel quale l'allora opponente, chiesta ed ottenuta dal giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa della società sul condivisibile rilievo che questi fosse litisconsorte Parte_1 necessario rispetto alle domande (soprattutto di nullità dei contratti da cui erano scaturiti i crediti oggetto di cessione) del (giacché Controparte_6 soggetto cedente i crediti certificati trasmessi a , aveva errato Controparte_4 nel provvedere alla chiamata in causa del terzo, notificandola a un soggetto (la estraneo al rapporto dedotto in giudizio. Ne consegue che CP_5
l'opposizione promossa da risulta virtualmente fondata, Parte_1 essendo incontestato che la sentenza è stata resa nella totale pretermissione di un litisconsorte necessario, che ha dunque subito un grave pregiudizio in dipendenza della sua mancata partecipazione.
3. Il governo delle spese di lite (anche di quelle sostenute da CP_4
e va operato secondo soccombenza, e dunque va posto a carico
[...] CP_5 del e del Provveditorato Regionale Controparte_1
OO , quale soggetto responsabile dell'erronea chiamata. I Controparte_7 compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA il Controparte_8
al pagamento delle spese di lite
[...] in favore di di e di che si Parte_1 CP_5 Controparte_4 liquidano in favore di ciascuna in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi (in relazione a in favore dei CP_5 procuratori dichiaratisi antistatari, ed oltre (per la sola opponente) € 545,00 per esborsi.
Così deciso, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi