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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/07/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso Simona ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3511/2020 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza avverso la sentenza n. 2661/19 del Giudice di Pace di Caserta, depositata in data 19.11.19, non notificata in materia di responsabilità dell'istituto di credito
TRA
rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Malatesta ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, al Viale XXI Aprile n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
- Parte appellante
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bevere in virtù di procura generale alle liti rilasciata il 17.07.18 in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), Via Michelangelo, 44;
-Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la impugnava la Parte_1 sentenza n. 2661/19 emessa dal Giudice di Pace di Caserta chiedendone l'integrale riforma.
L'appellante deduceva di: 1) essere titolare del conto corrente bancario n. 3401176 presso la Unicredit S.p.A.; 2) di aver emesso assegno non trasferibile n. 5603186073 di importo pari ad € 1.100,00 con beneficiario. (cfr. all. 1 fascicolo Controparte_2 di parte); 3) aver spedito il suddetto titolo a mezzo raccomandata al domicilio eletto del legittimo prenditore che non lo aveva mai incassato;
4) aver accertato che il titolo veniva incassato fraudolentemente da in data 13.03.13, presso una filiale di Persona_1
Caserta della , previa contraffazione sul titolo del nome del Controparte_1 beneficiario;
5) di aver, dunque, dovuto pagare nuovamente il medesimo importo a mezzo bonifico;
6) di aver sporto denuncia querela.
Tutto ciò premesso, l'attrice agiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la Contr responsabilità di per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo prenditore e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di 1.110,00 euro, il tutto con pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la che, dopo aver contestato Controparte_1 il contenuto della domanda, di cui deduceva l'infondatezza in fatto e diritto, ne chiedeva il rigetto e, in caso di accoglimento, di accertare la responsabilità della ex RT. Pt_1
1227 c.c., il tutto con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di Pace di Caserta rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio la chiedeva la riforma della sentenza n. 2661/2019 lamentando: Parte_1
Contr 1) l'erronea individuazione del parametro di diligenza di come quella del “bancario medio”; 2) l'omessa e/o erronea valutazione delle prove e della motivazione della CTU disposta;
4) l'erroneo addebito delle spese di quest'ultima.
La chiedeva, dunque, di accogliere l'appello e di riformare la sentenza n. Parte_1
2661/19 emessa dal Giudice di Pace di Caserta nella parte in cui ha ritenuto non provata Contr la responsabilità della per aver consentito l'incasso dell'assegno ad un soggetto diverso dal legittimo prenditore.
Resisteva al gravame l'appellata con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta ritualmente depositata che, dopo aver contestato l'atto di appello chiedeva di: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto non conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto e diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
All' udienza del 01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata la questione relativa all'ammissibilità dell'appello a mente dell'art. 339, co. 3, c.p.c.
Sebbene, infatti, tanto l'appellante quanto l'appellato nei propri atti non facciano alcun riferimento ad una pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Caserta secondo equità, tale questione è rilevabile d'ufficio.
Le cause di inammissibilità dell'appello devono, infatti, essere rilevate d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. 2 febbraio 2010, n. 2361).
Come è noto, in base al combinato disposto degli artt. 339 comma 3 c.p.c. e 113 comma
2 c.p.c. (come modificata la prima norma dal d. lgs. n. 40 del 2006), sono inappellabili
(e, dunque, immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze del Giudice di
Pace pronunciate in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, salvo che la impugnazione riguardi la violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, anche nel caso in cui nella motivazione della sentenza del giudice di pace non si faccia espressamente menzione di un giudizio reso secondo equità, si presume che il giudicante abbia applicato detta regola di giudizio se il valore della causa non supera la soglia di euro 1.100,00 (Cfr. ex multis Cass. civ., 25 febbraio 2005, n. 4079).
Per stabilire, dunque, se effettivamente una sentenza sia stata resa secondo equità, e quindi decretare se l'appellabilità della stessa soggiaccia ai limiti previsti dall'art. 339, comma 3 c.p.c. occorre guardare non al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i canoni di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato ai fini del pagamento del contributo unificato.
Pertanto, se l'attore abbia chiesto in via principale la condanna ad una somma inferiore a 1.100 euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. necessaria) ed in subordine abbia domandato una diversa ed eventualmente maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9432;
Cass. civ. 5 giugno 2015, n. 11739; Cass. civ., 20 marzo 2017, n. 7095; Cass. civ. 12 febbraio 2018, n. 3290). A ciò va aggiunto che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche
(Cfr. ex multis Cass. Civ., 18 settembre 2006, n. 20118).
Ciò posto, un consolidato e nutrito orientamento della giurisprudenza di legittimità, muovendo dal principio di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (là dove impone la necessaria specificità dei motivi di appello), ha escluso che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati (cfr.
Civ. sez. 2022, n. 34432 secondo cui “il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione”(Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 28934; Cass., Sez. III,
19/10/2021, n. 29935).
Il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire, dunque, nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente (per vero, con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato) le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata va ritenuta resa a norma dell'art. 113, comma 2 c.p.c., perché, nell'atto di citazione, la ha invocato la condanna Parte_1 della convenuta al pagamento della somma contenuta nei limiti di euro 1.100,00.
Posto che non si tratta di controversia afferente a contratti conclusi attraverso moduli o formulari ex art. 1342 cod. civ., la fattispecie de qua rientra, quindi, a pieno titolo tra quelle indicate nell'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Parte appellante avrebbe, dunque, dovuto, a pena di inammissibilità dell'appello, specificare le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Ed infatti ella censura l'erroneo convincimento del Giudice di prime cure sulla base di una asserita erronea interpretazione delle prove e della CTU agli atti, di cui si evidenzia l'errata motivazione.
Sul punto la giurisprudenza di merito che questo Giudice condivide, ha puntualizzato che “se la parte appellante, invocando l'art. 116 c.p.c., lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, che non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione gli elementi probatori portati in giudizio, solleva una censura che esorbita da quelle deducibili ai sensi dell'art. 339 c.p.c., poiché l'art. 116 c.p.c. non ha carattere né di norma procedimentale o costituzionale o comunitaria, né di principio regolatore della materia, configurandosi come una censura afferente la mera interpretazione e valutazione degli elementi di prova resa dal primo giudice, con conseguente richiesta al tribunale di una loro rivalutazione. (cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 11/05/2023, n.744).
Alla luce delle conclusioni come formulate, il giudizio di secondo grado non può essere iniziato né proseguito e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. del n. 147/2022 come in dispositivo, tenuto conto delle ragioni della decisione, del numero di udienze celebrate e della natura del giudizio.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza.
Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass.
15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14
e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Simona Di Rauso, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3511/2021, così provvede:
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. Condanna parte appellante alla refusione a favore di parte appellata Parte_1
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida CP_4 complessivamente in euro 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2010.
Santa Maria Capua Vetere, 5.7.2025
Il Giudice dott.ssa Simona Di Rauso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso Simona ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3511/2020 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza avverso la sentenza n. 2661/19 del Giudice di Pace di Caserta, depositata in data 19.11.19, non notificata in materia di responsabilità dell'istituto di credito
TRA
rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Malatesta ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, al Viale XXI Aprile n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
- Parte appellante
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bevere in virtù di procura generale alle liti rilasciata il 17.07.18 in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), Via Michelangelo, 44;
-Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la impugnava la Parte_1 sentenza n. 2661/19 emessa dal Giudice di Pace di Caserta chiedendone l'integrale riforma.
L'appellante deduceva di: 1) essere titolare del conto corrente bancario n. 3401176 presso la Unicredit S.p.A.; 2) di aver emesso assegno non trasferibile n. 5603186073 di importo pari ad € 1.100,00 con beneficiario. (cfr. all. 1 fascicolo Controparte_2 di parte); 3) aver spedito il suddetto titolo a mezzo raccomandata al domicilio eletto del legittimo prenditore che non lo aveva mai incassato;
4) aver accertato che il titolo veniva incassato fraudolentemente da in data 13.03.13, presso una filiale di Persona_1
Caserta della , previa contraffazione sul titolo del nome del Controparte_1 beneficiario;
5) di aver, dunque, dovuto pagare nuovamente il medesimo importo a mezzo bonifico;
6) di aver sporto denuncia querela.
Tutto ciò premesso, l'attrice agiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la Contr responsabilità di per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo prenditore e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di 1.110,00 euro, il tutto con pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la che, dopo aver contestato Controparte_1 il contenuto della domanda, di cui deduceva l'infondatezza in fatto e diritto, ne chiedeva il rigetto e, in caso di accoglimento, di accertare la responsabilità della ex RT. Pt_1
1227 c.c., il tutto con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di Pace di Caserta rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio la chiedeva la riforma della sentenza n. 2661/2019 lamentando: Parte_1
Contr 1) l'erronea individuazione del parametro di diligenza di come quella del “bancario medio”; 2) l'omessa e/o erronea valutazione delle prove e della motivazione della CTU disposta;
4) l'erroneo addebito delle spese di quest'ultima.
La chiedeva, dunque, di accogliere l'appello e di riformare la sentenza n. Parte_1
2661/19 emessa dal Giudice di Pace di Caserta nella parte in cui ha ritenuto non provata Contr la responsabilità della per aver consentito l'incasso dell'assegno ad un soggetto diverso dal legittimo prenditore.
Resisteva al gravame l'appellata con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta ritualmente depositata che, dopo aver contestato l'atto di appello chiedeva di: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto non conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto e diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
All' udienza del 01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata la questione relativa all'ammissibilità dell'appello a mente dell'art. 339, co. 3, c.p.c.
Sebbene, infatti, tanto l'appellante quanto l'appellato nei propri atti non facciano alcun riferimento ad una pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Caserta secondo equità, tale questione è rilevabile d'ufficio.
Le cause di inammissibilità dell'appello devono, infatti, essere rilevate d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. 2 febbraio 2010, n. 2361).
Come è noto, in base al combinato disposto degli artt. 339 comma 3 c.p.c. e 113 comma
2 c.p.c. (come modificata la prima norma dal d. lgs. n. 40 del 2006), sono inappellabili
(e, dunque, immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze del Giudice di
Pace pronunciate in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, salvo che la impugnazione riguardi la violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, anche nel caso in cui nella motivazione della sentenza del giudice di pace non si faccia espressamente menzione di un giudizio reso secondo equità, si presume che il giudicante abbia applicato detta regola di giudizio se il valore della causa non supera la soglia di euro 1.100,00 (Cfr. ex multis Cass. civ., 25 febbraio 2005, n. 4079).
Per stabilire, dunque, se effettivamente una sentenza sia stata resa secondo equità, e quindi decretare se l'appellabilità della stessa soggiaccia ai limiti previsti dall'art. 339, comma 3 c.p.c. occorre guardare non al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i canoni di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato ai fini del pagamento del contributo unificato.
Pertanto, se l'attore abbia chiesto in via principale la condanna ad una somma inferiore a 1.100 euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. necessaria) ed in subordine abbia domandato una diversa ed eventualmente maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9432;
Cass. civ. 5 giugno 2015, n. 11739; Cass. civ., 20 marzo 2017, n. 7095; Cass. civ. 12 febbraio 2018, n. 3290). A ciò va aggiunto che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche
(Cfr. ex multis Cass. Civ., 18 settembre 2006, n. 20118).
Ciò posto, un consolidato e nutrito orientamento della giurisprudenza di legittimità, muovendo dal principio di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (là dove impone la necessaria specificità dei motivi di appello), ha escluso che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati (cfr.
Civ. sez. 2022, n. 34432 secondo cui “il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione”(Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 28934; Cass., Sez. III,
19/10/2021, n. 29935).
Il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire, dunque, nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente (per vero, con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato) le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata va ritenuta resa a norma dell'art. 113, comma 2 c.p.c., perché, nell'atto di citazione, la ha invocato la condanna Parte_1 della convenuta al pagamento della somma contenuta nei limiti di euro 1.100,00.
Posto che non si tratta di controversia afferente a contratti conclusi attraverso moduli o formulari ex art. 1342 cod. civ., la fattispecie de qua rientra, quindi, a pieno titolo tra quelle indicate nell'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Parte appellante avrebbe, dunque, dovuto, a pena di inammissibilità dell'appello, specificare le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Ed infatti ella censura l'erroneo convincimento del Giudice di prime cure sulla base di una asserita erronea interpretazione delle prove e della CTU agli atti, di cui si evidenzia l'errata motivazione.
Sul punto la giurisprudenza di merito che questo Giudice condivide, ha puntualizzato che “se la parte appellante, invocando l'art. 116 c.p.c., lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, che non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione gli elementi probatori portati in giudizio, solleva una censura che esorbita da quelle deducibili ai sensi dell'art. 339 c.p.c., poiché l'art. 116 c.p.c. non ha carattere né di norma procedimentale o costituzionale o comunitaria, né di principio regolatore della materia, configurandosi come una censura afferente la mera interpretazione e valutazione degli elementi di prova resa dal primo giudice, con conseguente richiesta al tribunale di una loro rivalutazione. (cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 11/05/2023, n.744).
Alla luce delle conclusioni come formulate, il giudizio di secondo grado non può essere iniziato né proseguito e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. del n. 147/2022 come in dispositivo, tenuto conto delle ragioni della decisione, del numero di udienze celebrate e della natura del giudizio.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza.
Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass.
15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14
e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Simona Di Rauso, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3511/2021, così provvede:
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. Condanna parte appellante alla refusione a favore di parte appellata Parte_1
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida CP_4 complessivamente in euro 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2010.
Santa Maria Capua Vetere, 5.7.2025
Il Giudice dott.ssa Simona Di Rauso