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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3147/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3147/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. VERDUCCI Parte_1
ER per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad CP_1 CodiceFiscale_1
Afragola (NA), vicolo San Marco n. 27;
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
sulle CONCLUSIONI
precisate dalla ricorrente all'udienza del 04/11/2025: “La ricorrente conclude riportandosi al ricorso e chiede pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri
e in data 07/03/2002 nel Comune di Parte_1 CP_1
pagina 1 ANSI (NA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune atto n. 2 parte I - anno 2002”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a ANSI (NA) in data
07/03/2002 con il signor , deducendo che il Tribunale di Ancona ha dichiarato, nella CP_1 contumacia del resistente, la separazione dei coniugi con sentenza del 13/10/2021, che non è intervenuta riconciliazione fra le parti e anzi la ricorrente non ha più contatti con il sig. dal CP_1
2019.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che è intervenuto, apponendo il proprio “visto”, in data 14/11/2025.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 4/11/2025 non è stato esperito il tentativo di conciliazione, considerata la mancata comparizione del resistente (ritualmente informato del procedimento) ed il Giudice relatore ha ritenuto non necessario emettere provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e delle parti, potendosi allo stato confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre stabilito nella fase della separazione.
La ricorrente ha concluso quindi riportandosi al ricorso e chiedendo pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
2. La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Ancona con sentenza del 13-25/10/2021 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nell'apposita udienza dell'1/9/2019) e che detta sentenza è passata in giudicato (come attestato dalla Cancelleria, v. il documento prodotto il 18/11/2025).
Sono pertanto decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, senza che vi sia stata riconciliazione;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca, come è confermato dalla mancata comparizione del resistente anche in questo procedimento.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n. 2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898 e successive modificazioni.
pagina 2 3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo al fine di consentire la trattazione e l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a ANSI (NA) in data 07/03/2002 tra e , trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di ANSI, anno 2002, parte 1, n. 2.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANSI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3147/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. VERDUCCI Parte_1
ER per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad CP_1 CodiceFiscale_1
Afragola (NA), vicolo San Marco n. 27;
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
sulle CONCLUSIONI
precisate dalla ricorrente all'udienza del 04/11/2025: “La ricorrente conclude riportandosi al ricorso e chiede pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri
e in data 07/03/2002 nel Comune di Parte_1 CP_1
pagina 1 ANSI (NA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune atto n. 2 parte I - anno 2002”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a ANSI (NA) in data
07/03/2002 con il signor , deducendo che il Tribunale di Ancona ha dichiarato, nella CP_1 contumacia del resistente, la separazione dei coniugi con sentenza del 13/10/2021, che non è intervenuta riconciliazione fra le parti e anzi la ricorrente non ha più contatti con il sig. dal CP_1
2019.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che è intervenuto, apponendo il proprio “visto”, in data 14/11/2025.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 4/11/2025 non è stato esperito il tentativo di conciliazione, considerata la mancata comparizione del resistente (ritualmente informato del procedimento) ed il Giudice relatore ha ritenuto non necessario emettere provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e delle parti, potendosi allo stato confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre stabilito nella fase della separazione.
La ricorrente ha concluso quindi riportandosi al ricorso e chiedendo pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
2. La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Ancona con sentenza del 13-25/10/2021 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nell'apposita udienza dell'1/9/2019) e che detta sentenza è passata in giudicato (come attestato dalla Cancelleria, v. il documento prodotto il 18/11/2025).
Sono pertanto decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, senza che vi sia stata riconciliazione;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca, come è confermato dalla mancata comparizione del resistente anche in questo procedimento.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n. 2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898 e successive modificazioni.
pagina 2 3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo al fine di consentire la trattazione e l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a ANSI (NA) in data 07/03/2002 tra e , trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di ANSI, anno 2002, parte 1, n. 2.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANSI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3