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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2936/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16880/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2090058
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3126/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento della sanzione Resistente: Regione Campania ha replicato ai motivi di ricorso ed insistito per l'infondatezza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento notificato in data 30/6/2025 dalla Regione
Campania con cui è stata irrogata la sanzione per omesso pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2022 per € 110,02; veniva proposta istanza di autotutela esibendo un pagamento che avrebbe provato l'infondatezza della pretesa tributaria, ma non è stato prestato alcun riscontro. Si deduce la non debenza di quanto richiesto in ragione dell'avvenuto pagamento. Con successivo deposito del 12 febbraio
2026 si è esibita prova di avvenuto pagamento della sanzione per cui è controversia.
La Regione Campania si è costituita in giudizio per replicare ai motivi articolati in sede ricorsuale quanto alla prescrizione ed evidenziare la legittimità della pretesa tributaria, dal momento che il pagamento effettuato da parte ricorrente aveva riguardo ad annualità diversa da quella oggetto di contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene che, per quanto esibito da parte ricorrente circa l'avvenuto pagamento della sanzione per cui è controversia, non resti che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, mentre la pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16880/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2090058
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3126/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento della sanzione Resistente: Regione Campania ha replicato ai motivi di ricorso ed insistito per l'infondatezza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento notificato in data 30/6/2025 dalla Regione
Campania con cui è stata irrogata la sanzione per omesso pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2022 per € 110,02; veniva proposta istanza di autotutela esibendo un pagamento che avrebbe provato l'infondatezza della pretesa tributaria, ma non è stato prestato alcun riscontro. Si deduce la non debenza di quanto richiesto in ragione dell'avvenuto pagamento. Con successivo deposito del 12 febbraio
2026 si è esibita prova di avvenuto pagamento della sanzione per cui è controversia.
La Regione Campania si è costituita in giudizio per replicare ai motivi articolati in sede ricorsuale quanto alla prescrizione ed evidenziare la legittimità della pretesa tributaria, dal momento che il pagamento effettuato da parte ricorrente aveva riguardo ad annualità diversa da quella oggetto di contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene che, per quanto esibito da parte ricorrente circa l'avvenuto pagamento della sanzione per cui è controversia, non resti che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, mentre la pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate