TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 573/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
EL CI, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/04/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. XXX R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al
74%, accertando le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente all'assegno di invalidità civile”; 2) “dichiarare di conseguenza il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità ex lege 118/71 e 509/88 con la decorrenza dalla data della domanda o da quella che sarà accertata in corso di causa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della TU (dott. , in costanza Persona_2
di giuramento reso in procedimento di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
08/09/2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Eterometria arti inferiori in soggetto sottoposto ad artroprotesi di anca a destra (2011) ed iniziale coxartrosi a sinistra. Sindrome depressiva endoreattiva medio-grave”.
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente una variazione rispetto alla valutazione già resa in sede di TU nel procedimento per ATP.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2
origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale; ne discende, pertanto, la declaratoria di insussistenza del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 3 detti chiarimenti, limitandosi parte ricorrente all'impugnare la TU all'udienza del .18/11/2025.
3.1 Stante il deposito di dichiarazione 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del procedimento, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese relative alla TU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo;
nulla deve liquidarsi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito, trattandosi di attività rientrane nell'incarico originario (
v. Cass. n. 21549/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che [nata a [...] il [...]], NON Parte_1 si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza (invalidità accertata nella misura del 67%), né nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
2) dichiara irripetibili le spese relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATP a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 573/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
EL CI, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/04/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. XXX R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al
74%, accertando le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente all'assegno di invalidità civile”; 2) “dichiarare di conseguenza il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità ex lege 118/71 e 509/88 con la decorrenza dalla data della domanda o da quella che sarà accertata in corso di causa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della TU (dott. , in costanza Persona_2
di giuramento reso in procedimento di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
08/09/2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Eterometria arti inferiori in soggetto sottoposto ad artroprotesi di anca a destra (2011) ed iniziale coxartrosi a sinistra. Sindrome depressiva endoreattiva medio-grave”.
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente una variazione rispetto alla valutazione già resa in sede di TU nel procedimento per ATP.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2
origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale; ne discende, pertanto, la declaratoria di insussistenza del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 3 detti chiarimenti, limitandosi parte ricorrente all'impugnare la TU all'udienza del .18/11/2025.
3.1 Stante il deposito di dichiarazione 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del procedimento, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese relative alla TU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo;
nulla deve liquidarsi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito, trattandosi di attività rientrane nell'incarico originario (
v. Cass. n. 21549/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che [nata a [...] il [...]], NON Parte_1 si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza (invalidità accertata nella misura del 67%), né nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
2) dichiara irripetibili le spese relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATP a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 3 di 3