TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex art.437 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2670/2024 R. G. vertente tra
avv. Marco Augusto Pellegrini) Parte_1
Parte_2
e
(Avvocatura dello Stato di Bologna) Controparte_1
(avv. Stefano Maini e Giacomo Zaccaria) Controparte_2
[...]
[...]
[...]
[...] propone appello avverso la sentenza n° 305/24 resa dal Giudice di Pace di Parte_3 CP_1
di rigetto della propria opposizione, proposta con ricorso ex artt 205 Cds e 6 Dlgs n°150/2011, avverso ventisei ordinanze ingiunzioni, con ciascuna delle quali il Prefetto di le ha irrogato CP_1 sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 142, comma 7° od 8° Cds, oggetto di contestazione all'appellante dalla Polizia Stradale di con altrettanti verbali, puntualmente CP_1
elencati in gravame.
Le parti appellate e , separatamente costituite, chiedono il Controparte_2 Controparte_1
rigetto del gravame.
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, ex art.437 cpc, sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“ricorre all'Ecc.mo Tribunale di Modena, affinchè voglia ogni contraria istanza, eccezione disattesa, per tutto quanto sopra esposto:
- nel merito: accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza n.305/2024 notificata in data 23 aprile 2024 – R.G. n.1043/2023, resa tra le parti dal Giudice di Pace di Dott.ssa Nadia Trifirò (quivi appellata): CP_1
- in via principale , dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullabili tutte le ordinanze impugnate e i relativi verbali (doc.2 e 4, cit.), le dichiarazioni, controdeduzioni (se esistenti) dedotte dalla Polizia
Locale di ed ogni atto presupposto, connesso, e/o consequenziale;
CP_1
- in via subordinata: ossia nella denegata e non creduta ipotesi in cui il presente ricorso in appello venisse respinto, applicare all'appellante il minimo edittale.
Voglia altresì Codesto Ecc.mo Tribunale di Modena condannare l'appellato a rimborsare il contributo unificato versato dall'appellante.”
“In via principale:
• Ammettere per la forma e accogliere nel merito la presente impugnazione, riformando la sentenza
n. 398/2022 del 10.05.2022 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
• A riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare il diritto della a vedere CP_3
annullata e/o dichiarata inefficacie le ordinanze ingiunzione M_IT PR_MOSPC 00028375 e M_IT
PR_MOSPC 00028376 del 31.05.2021; • Disporre altresì ogni altro provvedimento consequenziale ed opportuno anche in assenza di specifica indicazione;
• Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA)
In via subordinata:
• Ridurre l'entità della sanzione al minimo edittale;
• nella denegata ipotesi di soccombenza si chiede la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione,
- in via pregiudiziale in rito revocare la declaratoria di contumacia di parte appellata CP_1
[...]
- in via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, dei provvedimenti opposti;
- vinte le spese del grado.”
Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario, con condanna a compensi e spese di causa, diritti, onorari e oneri come per legge compresi.”
OSSERVA
1) E' il caso di rammentare preliminarmente che, ricevuto in notifica un verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, è possibile:
a) l'immediato pagamento in misura ridotta (art.202 Cds);
b) qualora il pagamento non sia stato effettuato, il ricorso in via amministrativa al Prefetto (art.203) che all'esito, ove ritenga di non accoglierlo, emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 204), opponibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria
(art.205 ed art. 6 Dlgs n°150/2011); c) qualora il pagamento non sia stato effettuato e non sia stato presentato il ricorso al Prefetto, proporre direttamente opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art.204 bis ed art.7 Dlgs
n°150/2011; che all'art.3 espressamente prevede l'inammissibilità del ricorso “se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203…”.).
L'odierna appellante, nella specie, ha optato per la soluzione b), opponendo poi in sede giudiziale le varie ordinanze ingiunzioni prefettizie.
1.1) Tanto in tal caso, quando nel caso sub c), di ricorso diretto all'autorità giudiziaria avverso i verbali di accertamento, il giudizio non riguarda la legittimità formale degli atti amministrativi, ma
“ha ad oggetto la pretesa sanzionatoria della P.A., quale contestata all'autore della violazione e nei limiti dedotti dall'opponente nel relativo ricorso”. La conseguenza è che “non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento -anche ex officio, e salvo il caso in cui emerga la giuridica inesistenza del provvedimento- del thema decidendum, ancorché su di esso la parte controinteressata abbia accettato il contraddittorio” (ex multis Cass. n. 2382 del 2006).
Nella materia de qua, infatti, il legislatore ha configurato "un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti" (così
Cass. n. 25702 del 2021, n°27909 del 2018, etc.).
2) Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'invalidità degli accertamenti su cui si fondano vari verbali di contestazione, tutti relativi ad eccesso di velocità, trattandosi di rilevazioni eseguite da apparecchiature non debitamente omologate.
Si tratta di questione non dedotta nel ricorso al Gdp, che dunque non è mai entrata a far parte del thema decidendum giudiziale.
Si tratta, inoltre, di motivo proposto per la prima volta con l'atto di gravame, e dunque doppiamente inammissibile.
Per completezza, va aggiunto che le decadenze processuali non vengono certo sanate dai sopravvenuti mutamenti giurisprudenziali sulle sottostanti questioni di merito.
3) Anche il secondo motivo, con cui si eccepisce la tardività della notifica di alcuni verbali, non è stato dedotto nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (ma soltanto con successive note d'udienza), e quindi sconta l'originaria inammissibilità evidenziata al punto 1).
L'appellante, inoltre, non ha con il gravame specificamente censurato il rilievo del primo giudice che, nel disattendere la sua eccezione, l'ha ritenuta “priva di fondamento poiché il ritardo è dovuto alla sospensione delle notifiche durante il periodo Covid”. Ciò costituisce ulteriore autonomo motivo di inammissibilità del gravame in parte qua (vedi Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n.
27199, secondo cui “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice").
4) L'art.196 co.1° Cds prevede che “per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo … è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Con il terzo motivo l'appellante, allegando che le violazioni sono state tutte commesse dall'ex marito, che all'atto dell'anteriore separazione giudiziale aveva mantenuto la disponibilità del veicolo, impegnandosi a volturarne in proprio favore l'intestazione, sostiene:
a) da un lato, che l'ex marito è in fatto divenuto proprietario del veicolo al momento della separazione;
b) dall'altro, la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione prevista in detta norma.
4.1) In relazione al rilievo sub a), si osserva che l'appellante è intestataria del veicolo al PRA.
Com'è noto, detta annotazione “ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art.196 Cds…. costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria” (Cass. n°3340 del 1999).
L'appellante non ha offerto alcuna prova contraria in proposito.
4.2) Secondo l'assunto, l'odierna appellante ha in pratica consentito al marito di detenere -e quindi utilizzare- in via esclusiva l'auto, fidandosi della sua promessa, poi rimasta inadempiuta, di volturarne l'intestazione al PRA.
Tanto basta per affermare che nella specie l'altrui circolazione non è avvenuta contro la volontà della proprietaria;
che dunque, resta assoggettata al principio generale di solidarietà posto da tale norma.
5) Con l'ultimo motivo, è chiesta l'applicazione di un'unica sanzione unitaria, in forza del disposto dell'art.198 co.1° Cds, secondo cui “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”
5.1) Tale disposizione risale al 1992 e costituisce l'esatta replica dell'art.8 comma primo della legge n°689 dell'anno precedente.
Al secondo comma, l'art.8 prevede che “alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.
L'art.8 cit. è disposizione vigente.
E' ancora attuale, pertanto, l'insegnamento della Suprema Corte, che in base a tale disposto è pervenuta alla conclusione che, in caso di “contestuale commissione di una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile ad un unico agente”, al di fuori delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, disciplinate specificamente dal secondo comma, “il cumulo cosiddetto giuridico delle sanzioni” è ristretto ai soli casi di “concorso formale di infrazioni amministrative realizzato attraverso la trasgressione -mediante una sola condotta- di plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogeneo) o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso omogeneo)”, e non trova invece applicazione “al caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte”; precisando che “in tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 c.p. …perchè la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cass. n°5252 del 2011).
5.2) Come insegna Cass n°26434 del 2014, soltanto con l'art.8 bis della legge n°689/81, introdotto nel gennaio 2000, è stata data in sede amministrativa rilevanza giuridica alla continuazione degli illeciti.
Il suo quarto comma “dispone, infatti, che le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”.
Il riferimento alla reiterazione “circoscrive la rilevanza del disegno criminoso, realizzato attraverso una pluralità di illeciti amministrativi teleologicamente avvinti, alla sola elisione degli effetti negativi che deriverebbero dal riconoscimento della reiterazione”.
“Ai sensi dell'art. 8 bis, comma 5, la reiterazione dispiega soltanto gli effetti espressamente stabiliti dalla legge. Pertanto, le conseguenze della reiterazione sono dettate direttamente dalla legge”. “…in assenza di qualsiasi norma a riguardo, la reiterazione non può, quindi, operare quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione e non modifica il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata fino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma
(violazioni delle norme previdenziali e assistenziali), che nei soli casi di concorso formale".
5.3) L'art.198 Cds non offre spunti interpretativi contrari.
Anzi, secondo la citata Cass., tale norma avalla ulteriormente le suddette conclusioni, nella parte in cui, sottoponendo a speciale disciplina le violazioni commesse “nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato”, implicitamente conferma, per il resto, l'operatività della regola generale.
In proposito, nulla innova la recente riforma dell'art.198 Cds, operata dall'art.10 della legge n°177/24 ed in vigore dal 14 novembre 2024, che si è limitata a modificare ed ulteriormente specificare tale speciale disciplina.
Dette conclusioni, inoltre, ricevono ulteriore conferma, a contrario, dal disposto dell'art.198 bis
Cds, introdotto nell'ordinamento nell'agosto 2022, che ha ricondotto ad infrazione unitaria “la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge”, in tal modo confinando la rilevanza della continuazione, ai fini del cumulo giuridico, esclusivamente al caso di plurime violazioni afferenti ai requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge per il veicolo. Quindi confermando che, ove la regola reiteratamente violata con plurime separate condotte è posta dall'ordinamento a protezione di un diverso interesse -nella specie, al rispetto delle regole di circolazione da parte dei conducenti- il cumulo giuridico non opera.
5.4) Ne consegue che la regola invocata dall'appellante non trova applicazione nel caso di specie, in cui la violazione dell'art.142 co 7° od 8° è stata consumata attraverso plurime condotte.
6) In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato.
7) Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna parte appellata, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, - escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al
DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.
5.200 ed €.26.000, tenuto conto dell'importo delle sanzioni pecuniarie complessivamente irrogate, a tal fine costituente il corretto parametro di riferimento, per le ragioni compiutamente spiegate in Cass., sez.VI, sent. n°26800 del
18 dicembre 2014. 8) Al rigetto consegue altresì l'obbligo, in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”, ove ricorrenti le altre condizioni di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n° 305/24 resa dal Giudice di Pace di proposto da nei confronti del e della CP_1 Parte_1 Controparte_2 CP_1
così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'appello.
2) CONDANNA al rimborso delle spese sopportate dalle controparti per il presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida per ciascuna in complessivi €.
3.397 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge.
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n° 115/02 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-