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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Carlo Mercurio, Parte_1
Pasquale Bavaro e Carmine Rucireta
- Appellante -
nei confronti di in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
dall'avv. Vincenzo Di Ruggero
- Appellato -
con l'intervento di
PG presso la Corte di Appello di Bari - Interveniente “ex lege” -
*******
OGGETTO: “Querela di falso”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 16.9.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – La Polizia Municipale del Comune di ha elevato, nei confronti di , il CP_1 Parte_1
verbale di accertamento n. T537158 del 17.4.2013, ore 13,01, con il quale le è stata contestata la violazione dell'art. 7 commi 11 e 14 cds perché “Lasciava il veicolo in sosta (un'autovettura
“Toyota Yaris”, nde) in zona a sosta regolamentata (ZSR) senza titolo autorizzatorio...Non è stato
possibile procedere alla contestazione immediata perché (art. 384 D.P.R. n. 495/92) ASSENZA
DEL TRASGRESSORE E PROPRIETARIO”.
1.1. – Dal preavviso di accertamento in atti, redatto dagli ausiliari della sosta, emerge che il
17.4.2013, alle ore 13,01, in via Fiume, “dirimpetto al civ. 2”, il suddetto veicolo “sostava in CP_1
ZSR “C” oltre l'orario scaduto sulla ricevuta…Esponeva ricevuta di pagamento N. 26924 – scad.
ora 12,32…NON E' STATA POSSIBILE LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA PERCHE': ASSENZA DEL
TRASGRESSORE E/O PROPRIETARIO…”.
2. – Notificatole il verbale di accertamento in data 4.7.2013, l'interessata ha proposto opposizione ex art. 204-bis cds al GdP di Bari al fine di contestare la legittimità della sanzione amministrativa comminatale. Nell'ambito del giudizio oppositivo ha esperito querela di falso avverso il medesimo verbale, sostenendo che gli accertatori avrebbero attestato le due seguenti circostanze non veritiere: 1) non era stato possibile procedere alla contestazione immediata dell'illecito per assenza del conducente/proprietario; 2) il veicolo non era munito del titolo autorizzatorio per la sosta nell'area regolamentata.
2 2.1. – La versione dei fatti resa dall'opponente è la seguente: il 17.4.2013 aveva collocato il titolo autorizzatorio all'interno dell'autovettura parcheggiata;
insieme a due conoscenti, si era recata in un locale commerciale situato nella zona;
avvedutasi intorno alle ore 12,50
dell'imminente scadenza della validità temporale del “ticket”, aveva raggiunto il veicolo e notato
“in loco” due ausiliari della sosta intenti a verificarne l'orario di scadenza;
aveva fatto presente agli accertatori che stava per lasciare l'area di sosta ed essi le avevano consentito di ripartire senza contestarle alcuna infrazione.
3. – Disposta la sospensione del procedimento di opposizione al verbale di accertamento, la debitrice ha riassunto il giudizio ex artt. 221 e segg. cpc dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo di
“accertare e dichiarare la falsità delle circostanze dichiarate nel suddetto verbale dagli agenti
accertatori del relative alla inesistenza del titolo autorizzatorio per la sosta in CP_1
zona “ZSR” del nonché alla impossibilità di procedere alla immediata CP_1
contestazione della presunta infrazione per l'assenza del conducente”.
3.1. – Nella resistenza dell'Amministrazione comunale, il Collegio di primo grado, dopo aver ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere la prova testimoniale richiesta dalla querelante, con sentenza n. 4383/2023 del 30.10.2023, ha: dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la querela di falso (capo a del dispositivo); disposto la menzione della sentenza sull'originale del documento impugnato di falso e sulla copia prodotta in atti (capo b); condannato l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 in favore della
Cassa delle Ammende (capo c); condannato la querelante al pagamento delle spese di lite in favore del (capo d). CP_1
3.2. – In particolare, il Tribunale di Bari ha ritenuto esulante dall'ambito di operatività del rimedio della querela di falso (perciò giudicata inammissibile “in parte qua”) la contestata circostanza che sia stata irrogata la sanzione amministrativa per inesistenza del titolo autorizzatorio in luogo di quella da applicarsi in caso di titolo scaduto, la quale involge una questione di merito da far valere e provare eventualmente in un autonomo giudizio;
che, invece, è suscettibile di
3 impugnazione per falso la sola attestazione dell'assenza del conducente al momento della contestazione della violazione, riportata sia nel verbale che nel preavviso di accertamento redatto dagli ausiliari della sosta;
che l'accertamento dell'infrazione al codice della strada si snoda nelle tre diverse fasi di contestazione, verbalizzazione e consegna di copia dell'atto al destinatario;
che sono circostanze incontroverse la validità del titolo autorizzatorio fino alle ore 12,32 e il raggiungimento dell'autovettura, da parte di , alle ore 12,50 circa, quando cioè esso Parte_1
era già scaduto;
che “…da un lato, la circostanza che l'attività di verbalizzazione da parte degli
ausiliari della sosta risulti essersi compiuta alle ore 13,01 è da considerarsi pienamente
compatibile con l'accertamento e con la contestazione espletata in precedenza, la quale è,
senz'altro avvenuta, prima dell'arrivo della , avendo ella affermato in citazione che, Pt_1
appena sopraggiunta nel luogo di parcheggio dell'autovettura notava i due ausiliari intenti a
verificare l'orario di scadenza e che, nel momento in cui faceva loro presente che stava
abbandonando la piazzola di sosta, gli stessi organi accertatori le consentivano di ripartire senza
contestare nulla. Invero non risulta dimostrato, anche a fronte della genericità delle circostanze di
fatto illustrative dell'attività compiuta dagli accertatori in citazione (che ha indotto alla
valutazione di inammissibilità delle prove testimoniali), che al momento di arrivo della gli Pt_1
ausiliari avessero appena constatato l'infrazione e non già stessero procedendo alle verifiche
strumentali all'attività di verbalizzazione. Di fatto, la concitazione immediata della ripresa
dell'auto e dell'abbandono della sosta da parte della lasciano anche intendere che non vi Pt_1
fosse stata neppure la possibilità materiale e concreta di provvedere alla contestazione immediata.
Anche perché gli ausiliari della sosta non avrebbero avuto alcun potere di impedire all'attrice di
riprendere la propria autovettura e di allontanarsi aspettando la stesura finale del verbale di
accertamento contenente la contestazione immediata…Non è dato, in altri termini, comprendere la
sostanza delle contestazione che la non abbia potuto svolgere avverso la sanzione Pt_1
amministrativa nell'immediatezza del suo arrivo (posto che la stessa più che preoccuparsi di
accertarsi che alcun verbale fosse stato redatto e di offrire le proprie giustificazioni, si
4 allontanava repentinamente dalla sosta non più assentita prelevando, in fretta, il proprio
veicolo)…”.
4. – Avverso la sentenza ha proposto appello, articolato in una duplice Parte_1
censura: a) il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la querela di falso con riferimento alla presunta inesistenza del titolo autorizzatorio nell'abitacolo dell'autoveicolo giacché “Il contrassegno che autorizzava la sosta non era assente (come falsamente attestato
all'interno del verbale di contestazione della sanzione amministrativa), ma era presente nella
vettura dell'odierna appellante con scadenza fissata alle 12,32”; b) il Collegio di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la querela di falso, “…reputando non inficiata da falsità
l'attestazione relativa all'assenza del trasgressore al momento della elevazione della sanzione
amministrativa ed alla necessità di procedere con contestazione “differita”…”. Pertanto,
l'impugnante ha concluso per l'integrale riforma della pronunzia gravata, chiedendo di “accertare
e dichiarare la falsità delle circostanze dichiarate nel suddetto verbale dagli agenti accertatori del
relative alla inesistenza del titolo autorizzatorio per la sosta in zona “ZSR” del CP_1
nonché alla impossibilità di procedere alla immediata contestazione della CP_1
presunta infrazione per l'assenza del conducente”. In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi di prova orale denegati dal giudice di primo grado.
5. – L'appello è stato contrastato dal che ne ha chiesto l'integrale reiezione. CP_1
6. – Acquisito il parere del PG ed autorizzato il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 16.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
7. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
8 – Con riferimento alla prima censura, si è già detto che l'asserita falsità del verbale di accertamento consisterebbe nel fatto che i verbalizzanti abbiano identificato la condotta violativa nella “sosta in assenza di titolo autorizzatorio” anziché in quella consistita nella “sosta oltre l'orario di scadenza del titolo”. Per avvalorare l'assunto della diversità tipologica di tali infrazioni,
5 da cui scaturirebbero differenti conseguenze giuridiche e sanzionatorie, l'attrice ha prodotto copia dell'avviso di pagamento riferito ad un altro verbale di accertamento, il n. T533463 del 27.2.2013
(relativo ad un caso ritenuto identico a quello in esame), nel quale il aveva CP_1
contestato al trasgressore la “ in zona a pagamento oltre l'orario”. Pt_2
8.1. – Invero, la censura in scrutinio va disattesa per tre ordini di ragioni: 1) i due episodi infrattivi non sono omogenei fra loro, stante la diversità delle violazioni contestate a ciascuno dei due trasgressori, ossia la sosta in zona a pagamento e la “sosta in zona regolamentata”
(rispettivamente art. 7 co. 1 lett. f) e 15 cds ed art. 7 commi 11 e 14 cds, nella formulazione vigente all'epoca di commissione di entrambe le infrazioni), fattispecie aventi distinte oggettività
giuridiche e perseguenti interessi differenti;
2) alla luce del principio affermato da Cass. 3.8.2016
n. 16258 (la quale ha ritenuto che la sosta a pagamento su suolo pubblico, protratta oltre l'orario consentito, integra pur sempre un illecito amministrativo e non un semplice inadempimento contrattuale), non si apprezza il concreto interesse ex art. 100 cpc a far valere l'asserita discordanza fra la dichiarazione inserita nel verbale circa l'inesistenza del titolo e la presunta differente realtà effettiva, nella prospettiva finalistica di togliere (invero, improduttivamente)
efficacia probatoria al documento (più recentemente, Cass. 15.2.2024 n. 4187 ha confermato il principio secondo cui la sosta del veicolo con “ticket” scaduto ha natura di illecito amministrativo);
3) d'altra parte, la circostanza che il “ticket” per la sosta fosse scaduto (come pacificamente ammesso dalla stessa appellante e riportato nel preavviso di accertamento) equivale – sotto il profilo semantico e agli effetti sanzionatori – alla circostanza che un valido titolo autorizzatorio fosse, comunque, mancante al momento dell'accertamento; di talché la divergenza terminologico-
espressiva può, al più, integrare un'inesattezza di natura formale, ma non può dar luogo ad una mendace enunciazione del contenuto documentale, anche perché la stessa divergenza è la risultante della soggettiva trasposizione in termini lessicali di un accadimento fattuale da parte dei verbalizzanti (suscettibile di eventuale contestazione con gli ordinari mezzi di prova), i quali hanno
6 interpretativamente ritenuto parificabile, sul piano pratico-concettuale, ai fini del perfezionamento della violazione amministrativa, la scadenza del “ticket” per il decorso del tempo alla mancanza di un titolo autorizzatorio alla sosta.
9. – Non miglior sorte accompagna la seconda censura giacché la stessa si fonda su prospettazioni fattuali inverosimili e dissonanti fra loro. L'appellante ha dedotto che “…notava due
ausiliari del traffico intenti a verificare l'orario di scadenza del titolo autorizzatorio;
la sig.ra
faceva presente agli agenti ausiliari del traffico che stava abbandonando la piazzola di Pt_1
sosta e gli accertatori le consentivano di ripartire senza contestare alcuna infrazione” (così pag. 2
dell'atto di impugnazione). Invece, nella comparsa conclusionale depositata dall'attrice in primo grado (cfr. pag. 1), è dato leggere – con vistose incongruenze rispetto alla suddetta ricostruzione dei fatti – quanto di seguito testualmente trascritto: “…la ricorrente ha esposto di essere pervenuta
al proprio autoveicolo pochi minuti dopo la scadenza del contrassegno, attorno alle ore 12.45, e
di avere notato l'ausiliario del traffico in prossimità del proprio veicolo, sebbene quest'ultimo si
sia allontanato senza avere effettuato alcuna contestazione alla proprietaria…”.
9.1. – Il confronto analitico fra tali difformi ed inconciliabili compendi deduttivi ha quale inevitabile epilogo la valutazione di non credibilità del complessivo narrato dell'impugnante.
Infatti, dapprima, ha affermato che al momento del suo arrivo nell'area di sosta Parte_1
soltanto un ausiliario del traffico si trovò nelle vicinanze dell'autovettura; di poi, ha diversamente asserito che, invece, furono entrambi gli ausiliari della sosta, in quello stesso momento, ad essere intenti nell'attività di controllo del “ticket”. Inoltre, nell'atto difensivo di primo grado ha riferito che vide sempre un solo ausiliario che si allontanò dal luogo dove era parcheggiato il suo veicolo;
mentre nell'atto di gravame ha diversamente dichiarato che furono entrambi gli accertatori che le consentirono di ripartire senza contestarle alcuna violazione, azione che, del resto, presuppone(va)
empiricamente la presenza fisica sul posto del soggetto (o dei soggetti) che le avrebbero rilasciato l'assenso alla ripartenza, circostanza, in realtà, non evincibile dalla ricostruzione fattuale esposta nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Bari.
7 9.2 – In ogni caso, ove s'intendesse dare credito alla versione dei fatti resa dall'appellante,
non sarebbe logicamente spiegabile l'esistenza e la materiale predisposizione del preavviso di accertamento, recante l'indicazione delle ore 13,01 (del 17.4.2013), che costituisce un dato temporale (non contestato da , ma) in contrasto con le asserzioni dell'interessata, la Parte_1
quale ha sempre riferito che si sarebbe allontanata a bordo del veicolo negli attimi immediatamente successivi alle ore 12,45-12,50. Orbene, delle due l'una: o al momento del suo arrivo nel luogo dove era parcheggiata l'autovettura gli ausiliari della sosta avevano già apposto sul parabrezza del suo mezzo di circolazione il predetto preavviso di accertamento e, quindi, avevano già proceduto alla rilevazione dell'infrazione, contestualmente alla quale si era già esaurita ex art. 200 cds la fase di contestazione immediata dell'illecito (cfr. Cass. 28.2.2007 n. 4172, terzultima pagina della sentenza), con la conseguenza che non v'era alcuna necessità per gli stessi ausiliari di attendere l'arrivo della proprietaria del veicolo per procedere alla (non prevista e né dovuta) contestazione personale, una volta verbalizzata la violazione in assenza della trasgreditrice;
ed allora, in tal caso,
la dichiarazione impugnata di falso, nella parte in cui è stata attestata l'impossibilità di contestare immediatamente la violazione per l'assenza della proprietaria, è pienamente veridica, così come ha ragione di ritenere l'intestato Collegio, onde la querela di falso è sul punto destituita di fondamento in quanto proposta in difetto dei relativi presupposti;
oppure non resterebbe che supporre, quale fantasiosa e remota ipotesi residuale, che gli ausiliari della sosta abbiano artatamente compilato il preavviso di accertamento – la cui funzione è quella di informare il trasgressore della violazione al cds e, a decorrere dal 21.8.2013, di consentirgli di pagare la sanzione in misura ridotta – soltanto dopo che la “Toyota Yaris” aveva ripreso la marcia dalla piazzola di sosta;
illazione che, tuttavia,
non viene neppure minimamente congetturata nei suoi scritti difensivi dalla stessa appellante.
10. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate in base al valore indeterminabile della controversia, escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. forensi prossimi ai minimi, in ragione della modesta complessità delle questioni dibattute dalle parti.
11. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4383/2023 del 30.10.2023, con atto di CP_1
citazione notificato il 21.12.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) e facendo applicazione dei parametri
8
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Carlo Mercurio, Parte_1
Pasquale Bavaro e Carmine Rucireta
- Appellante -
nei confronti di in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
dall'avv. Vincenzo Di Ruggero
- Appellato -
con l'intervento di
PG presso la Corte di Appello di Bari - Interveniente “ex lege” -
*******
OGGETTO: “Querela di falso”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 16.9.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – La Polizia Municipale del Comune di ha elevato, nei confronti di , il CP_1 Parte_1
verbale di accertamento n. T537158 del 17.4.2013, ore 13,01, con il quale le è stata contestata la violazione dell'art. 7 commi 11 e 14 cds perché “Lasciava il veicolo in sosta (un'autovettura
“Toyota Yaris”, nde) in zona a sosta regolamentata (ZSR) senza titolo autorizzatorio...Non è stato
possibile procedere alla contestazione immediata perché (art. 384 D.P.R. n. 495/92) ASSENZA
DEL TRASGRESSORE E PROPRIETARIO”.
1.1. – Dal preavviso di accertamento in atti, redatto dagli ausiliari della sosta, emerge che il
17.4.2013, alle ore 13,01, in via Fiume, “dirimpetto al civ. 2”, il suddetto veicolo “sostava in CP_1
ZSR “C” oltre l'orario scaduto sulla ricevuta…Esponeva ricevuta di pagamento N. 26924 – scad.
ora 12,32…NON E' STATA POSSIBILE LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA PERCHE': ASSENZA DEL
TRASGRESSORE E/O PROPRIETARIO…”.
2. – Notificatole il verbale di accertamento in data 4.7.2013, l'interessata ha proposto opposizione ex art. 204-bis cds al GdP di Bari al fine di contestare la legittimità della sanzione amministrativa comminatale. Nell'ambito del giudizio oppositivo ha esperito querela di falso avverso il medesimo verbale, sostenendo che gli accertatori avrebbero attestato le due seguenti circostanze non veritiere: 1) non era stato possibile procedere alla contestazione immediata dell'illecito per assenza del conducente/proprietario; 2) il veicolo non era munito del titolo autorizzatorio per la sosta nell'area regolamentata.
2 2.1. – La versione dei fatti resa dall'opponente è la seguente: il 17.4.2013 aveva collocato il titolo autorizzatorio all'interno dell'autovettura parcheggiata;
insieme a due conoscenti, si era recata in un locale commerciale situato nella zona;
avvedutasi intorno alle ore 12,50
dell'imminente scadenza della validità temporale del “ticket”, aveva raggiunto il veicolo e notato
“in loco” due ausiliari della sosta intenti a verificarne l'orario di scadenza;
aveva fatto presente agli accertatori che stava per lasciare l'area di sosta ed essi le avevano consentito di ripartire senza contestarle alcuna infrazione.
3. – Disposta la sospensione del procedimento di opposizione al verbale di accertamento, la debitrice ha riassunto il giudizio ex artt. 221 e segg. cpc dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo di
“accertare e dichiarare la falsità delle circostanze dichiarate nel suddetto verbale dagli agenti
accertatori del relative alla inesistenza del titolo autorizzatorio per la sosta in CP_1
zona “ZSR” del nonché alla impossibilità di procedere alla immediata CP_1
contestazione della presunta infrazione per l'assenza del conducente”.
3.1. – Nella resistenza dell'Amministrazione comunale, il Collegio di primo grado, dopo aver ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere la prova testimoniale richiesta dalla querelante, con sentenza n. 4383/2023 del 30.10.2023, ha: dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la querela di falso (capo a del dispositivo); disposto la menzione della sentenza sull'originale del documento impugnato di falso e sulla copia prodotta in atti (capo b); condannato l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 in favore della
Cassa delle Ammende (capo c); condannato la querelante al pagamento delle spese di lite in favore del (capo d). CP_1
3.2. – In particolare, il Tribunale di Bari ha ritenuto esulante dall'ambito di operatività del rimedio della querela di falso (perciò giudicata inammissibile “in parte qua”) la contestata circostanza che sia stata irrogata la sanzione amministrativa per inesistenza del titolo autorizzatorio in luogo di quella da applicarsi in caso di titolo scaduto, la quale involge una questione di merito da far valere e provare eventualmente in un autonomo giudizio;
che, invece, è suscettibile di
3 impugnazione per falso la sola attestazione dell'assenza del conducente al momento della contestazione della violazione, riportata sia nel verbale che nel preavviso di accertamento redatto dagli ausiliari della sosta;
che l'accertamento dell'infrazione al codice della strada si snoda nelle tre diverse fasi di contestazione, verbalizzazione e consegna di copia dell'atto al destinatario;
che sono circostanze incontroverse la validità del titolo autorizzatorio fino alle ore 12,32 e il raggiungimento dell'autovettura, da parte di , alle ore 12,50 circa, quando cioè esso Parte_1
era già scaduto;
che “…da un lato, la circostanza che l'attività di verbalizzazione da parte degli
ausiliari della sosta risulti essersi compiuta alle ore 13,01 è da considerarsi pienamente
compatibile con l'accertamento e con la contestazione espletata in precedenza, la quale è,
senz'altro avvenuta, prima dell'arrivo della , avendo ella affermato in citazione che, Pt_1
appena sopraggiunta nel luogo di parcheggio dell'autovettura notava i due ausiliari intenti a
verificare l'orario di scadenza e che, nel momento in cui faceva loro presente che stava
abbandonando la piazzola di sosta, gli stessi organi accertatori le consentivano di ripartire senza
contestare nulla. Invero non risulta dimostrato, anche a fronte della genericità delle circostanze di
fatto illustrative dell'attività compiuta dagli accertatori in citazione (che ha indotto alla
valutazione di inammissibilità delle prove testimoniali), che al momento di arrivo della gli Pt_1
ausiliari avessero appena constatato l'infrazione e non già stessero procedendo alle verifiche
strumentali all'attività di verbalizzazione. Di fatto, la concitazione immediata della ripresa
dell'auto e dell'abbandono della sosta da parte della lasciano anche intendere che non vi Pt_1
fosse stata neppure la possibilità materiale e concreta di provvedere alla contestazione immediata.
Anche perché gli ausiliari della sosta non avrebbero avuto alcun potere di impedire all'attrice di
riprendere la propria autovettura e di allontanarsi aspettando la stesura finale del verbale di
accertamento contenente la contestazione immediata…Non è dato, in altri termini, comprendere la
sostanza delle contestazione che la non abbia potuto svolgere avverso la sanzione Pt_1
amministrativa nell'immediatezza del suo arrivo (posto che la stessa più che preoccuparsi di
accertarsi che alcun verbale fosse stato redatto e di offrire le proprie giustificazioni, si
4 allontanava repentinamente dalla sosta non più assentita prelevando, in fretta, il proprio
veicolo)…”.
4. – Avverso la sentenza ha proposto appello, articolato in una duplice Parte_1
censura: a) il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la querela di falso con riferimento alla presunta inesistenza del titolo autorizzatorio nell'abitacolo dell'autoveicolo giacché “Il contrassegno che autorizzava la sosta non era assente (come falsamente attestato
all'interno del verbale di contestazione della sanzione amministrativa), ma era presente nella
vettura dell'odierna appellante con scadenza fissata alle 12,32”; b) il Collegio di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la querela di falso, “…reputando non inficiata da falsità
l'attestazione relativa all'assenza del trasgressore al momento della elevazione della sanzione
amministrativa ed alla necessità di procedere con contestazione “differita”…”. Pertanto,
l'impugnante ha concluso per l'integrale riforma della pronunzia gravata, chiedendo di “accertare
e dichiarare la falsità delle circostanze dichiarate nel suddetto verbale dagli agenti accertatori del
relative alla inesistenza del titolo autorizzatorio per la sosta in zona “ZSR” del CP_1
nonché alla impossibilità di procedere alla immediata contestazione della CP_1
presunta infrazione per l'assenza del conducente”. In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi di prova orale denegati dal giudice di primo grado.
5. – L'appello è stato contrastato dal che ne ha chiesto l'integrale reiezione. CP_1
6. – Acquisito il parere del PG ed autorizzato il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 16.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
7. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
8 – Con riferimento alla prima censura, si è già detto che l'asserita falsità del verbale di accertamento consisterebbe nel fatto che i verbalizzanti abbiano identificato la condotta violativa nella “sosta in assenza di titolo autorizzatorio” anziché in quella consistita nella “sosta oltre l'orario di scadenza del titolo”. Per avvalorare l'assunto della diversità tipologica di tali infrazioni,
5 da cui scaturirebbero differenti conseguenze giuridiche e sanzionatorie, l'attrice ha prodotto copia dell'avviso di pagamento riferito ad un altro verbale di accertamento, il n. T533463 del 27.2.2013
(relativo ad un caso ritenuto identico a quello in esame), nel quale il aveva CP_1
contestato al trasgressore la “ in zona a pagamento oltre l'orario”. Pt_2
8.1. – Invero, la censura in scrutinio va disattesa per tre ordini di ragioni: 1) i due episodi infrattivi non sono omogenei fra loro, stante la diversità delle violazioni contestate a ciascuno dei due trasgressori, ossia la sosta in zona a pagamento e la “sosta in zona regolamentata”
(rispettivamente art. 7 co. 1 lett. f) e 15 cds ed art. 7 commi 11 e 14 cds, nella formulazione vigente all'epoca di commissione di entrambe le infrazioni), fattispecie aventi distinte oggettività
giuridiche e perseguenti interessi differenti;
2) alla luce del principio affermato da Cass. 3.8.2016
n. 16258 (la quale ha ritenuto che la sosta a pagamento su suolo pubblico, protratta oltre l'orario consentito, integra pur sempre un illecito amministrativo e non un semplice inadempimento contrattuale), non si apprezza il concreto interesse ex art. 100 cpc a far valere l'asserita discordanza fra la dichiarazione inserita nel verbale circa l'inesistenza del titolo e la presunta differente realtà effettiva, nella prospettiva finalistica di togliere (invero, improduttivamente)
efficacia probatoria al documento (più recentemente, Cass. 15.2.2024 n. 4187 ha confermato il principio secondo cui la sosta del veicolo con “ticket” scaduto ha natura di illecito amministrativo);
3) d'altra parte, la circostanza che il “ticket” per la sosta fosse scaduto (come pacificamente ammesso dalla stessa appellante e riportato nel preavviso di accertamento) equivale – sotto il profilo semantico e agli effetti sanzionatori – alla circostanza che un valido titolo autorizzatorio fosse, comunque, mancante al momento dell'accertamento; di talché la divergenza terminologico-
espressiva può, al più, integrare un'inesattezza di natura formale, ma non può dar luogo ad una mendace enunciazione del contenuto documentale, anche perché la stessa divergenza è la risultante della soggettiva trasposizione in termini lessicali di un accadimento fattuale da parte dei verbalizzanti (suscettibile di eventuale contestazione con gli ordinari mezzi di prova), i quali hanno
6 interpretativamente ritenuto parificabile, sul piano pratico-concettuale, ai fini del perfezionamento della violazione amministrativa, la scadenza del “ticket” per il decorso del tempo alla mancanza di un titolo autorizzatorio alla sosta.
9. – Non miglior sorte accompagna la seconda censura giacché la stessa si fonda su prospettazioni fattuali inverosimili e dissonanti fra loro. L'appellante ha dedotto che “…notava due
ausiliari del traffico intenti a verificare l'orario di scadenza del titolo autorizzatorio;
la sig.ra
faceva presente agli agenti ausiliari del traffico che stava abbandonando la piazzola di Pt_1
sosta e gli accertatori le consentivano di ripartire senza contestare alcuna infrazione” (così pag. 2
dell'atto di impugnazione). Invece, nella comparsa conclusionale depositata dall'attrice in primo grado (cfr. pag. 1), è dato leggere – con vistose incongruenze rispetto alla suddetta ricostruzione dei fatti – quanto di seguito testualmente trascritto: “…la ricorrente ha esposto di essere pervenuta
al proprio autoveicolo pochi minuti dopo la scadenza del contrassegno, attorno alle ore 12.45, e
di avere notato l'ausiliario del traffico in prossimità del proprio veicolo, sebbene quest'ultimo si
sia allontanato senza avere effettuato alcuna contestazione alla proprietaria…”.
9.1. – Il confronto analitico fra tali difformi ed inconciliabili compendi deduttivi ha quale inevitabile epilogo la valutazione di non credibilità del complessivo narrato dell'impugnante.
Infatti, dapprima, ha affermato che al momento del suo arrivo nell'area di sosta Parte_1
soltanto un ausiliario del traffico si trovò nelle vicinanze dell'autovettura; di poi, ha diversamente asserito che, invece, furono entrambi gli ausiliari della sosta, in quello stesso momento, ad essere intenti nell'attività di controllo del “ticket”. Inoltre, nell'atto difensivo di primo grado ha riferito che vide sempre un solo ausiliario che si allontanò dal luogo dove era parcheggiato il suo veicolo;
mentre nell'atto di gravame ha diversamente dichiarato che furono entrambi gli accertatori che le consentirono di ripartire senza contestarle alcuna violazione, azione che, del resto, presuppone(va)
empiricamente la presenza fisica sul posto del soggetto (o dei soggetti) che le avrebbero rilasciato l'assenso alla ripartenza, circostanza, in realtà, non evincibile dalla ricostruzione fattuale esposta nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Bari.
7 9.2 – In ogni caso, ove s'intendesse dare credito alla versione dei fatti resa dall'appellante,
non sarebbe logicamente spiegabile l'esistenza e la materiale predisposizione del preavviso di accertamento, recante l'indicazione delle ore 13,01 (del 17.4.2013), che costituisce un dato temporale (non contestato da , ma) in contrasto con le asserzioni dell'interessata, la Parte_1
quale ha sempre riferito che si sarebbe allontanata a bordo del veicolo negli attimi immediatamente successivi alle ore 12,45-12,50. Orbene, delle due l'una: o al momento del suo arrivo nel luogo dove era parcheggiata l'autovettura gli ausiliari della sosta avevano già apposto sul parabrezza del suo mezzo di circolazione il predetto preavviso di accertamento e, quindi, avevano già proceduto alla rilevazione dell'infrazione, contestualmente alla quale si era già esaurita ex art. 200 cds la fase di contestazione immediata dell'illecito (cfr. Cass. 28.2.2007 n. 4172, terzultima pagina della sentenza), con la conseguenza che non v'era alcuna necessità per gli stessi ausiliari di attendere l'arrivo della proprietaria del veicolo per procedere alla (non prevista e né dovuta) contestazione personale, una volta verbalizzata la violazione in assenza della trasgreditrice;
ed allora, in tal caso,
la dichiarazione impugnata di falso, nella parte in cui è stata attestata l'impossibilità di contestare immediatamente la violazione per l'assenza della proprietaria, è pienamente veridica, così come ha ragione di ritenere l'intestato Collegio, onde la querela di falso è sul punto destituita di fondamento in quanto proposta in difetto dei relativi presupposti;
oppure non resterebbe che supporre, quale fantasiosa e remota ipotesi residuale, che gli ausiliari della sosta abbiano artatamente compilato il preavviso di accertamento – la cui funzione è quella di informare il trasgressore della violazione al cds e, a decorrere dal 21.8.2013, di consentirgli di pagare la sanzione in misura ridotta – soltanto dopo che la “Toyota Yaris” aveva ripreso la marcia dalla piazzola di sosta;
illazione che, tuttavia,
non viene neppure minimamente congetturata nei suoi scritti difensivi dalla stessa appellante.
10. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate in base al valore indeterminabile della controversia, escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. forensi prossimi ai minimi, in ragione della modesta complessità delle questioni dibattute dalle parti.
11. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4383/2023 del 30.10.2023, con atto di CP_1
citazione notificato il 21.12.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) e facendo applicazione dei parametri
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