TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 10054/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Fabio ARCURI per parte ricorrente in Parte_2 sostituzione dell'Avv. Maria Antonietta Rosalba CANU, per l' CP_1
L'Avv. Arcuri discute la causa e, insiste nell'accoglimento delle domande formulate in ricorso, rilevando che l' non ha mai contestato la sussistenza del requisito reddituale CP_1
e che il consulente tecnico ha operato una interpretazione delle norme al di fuori dei limiti dell'incarico conferitogli e che, comunque, non viene condivisa da questa difesa;
L'Avv. si riporta alle considerazioni e alle eccezioni di cui in memoria. Pt_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 10054 R.G.L.
2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio ARCURI, Parte_1 Addì ______________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. questi, in Palermo, Via Marchese di Villabianca 54; ______________________ ______________________
- Ricorrente - per ___________________ ______________________
CONTRO ______________________ Il Cancelliere
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Rosalba CANU, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via
AN 59;
- Resistente -
OGGETTO: Controparte_3
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda dichiara che ha diritto all'indennità Parte_1
di disoccupazione er i giorni 30 e 31 Dicembre 2022 e condanna l' corrisponderle CP_3 CP_1
il relativo importo, con gli accessori di legge.
2 Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/08/2023, , convenne in giudizio, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza l e, premesso che CP_1
trovandosi in stato di disoccupazione, (dopo avere svolto presso l i Palermo una prestazione CP_4
lavorativa di natura subordinata a tempo determinato dal 1° settembre 2021 al 30 novembre 2022),
il 29/12/2022 aveva proposto domanda all' per la liquidazione della lamentò che CP_1 CP_3
la stessa fosse stata rigettata dall , così come il successivo ricorso amministrativo, sul CP_2
presupposto della non spettanza della prestazione, in quanto i contributi erano stati versati nella gestione separata (riservata alle prestazioni lavorative di natura parasubordinata). CP_1
Dedusse che da un controllo dell'estratto previdenziale, si rilevava la confusione dell CP_1
che ancora inseriva contemporaneamente il dipendente nelle due gestioni, nonostante nel febbraio 2023,
l avesse chiesto ed ottenuto l'iscrizione della ricorrente nella gestione ordinaria e che CP_5
nessuna prestazione era stata erogata alla dott.ssa nonostante l' fosse stata edotta dell'errore Per_1 CP_1
del datore di lavoro (commesso in precedenza) poi corretto proprio in ragione di quanto asserito dall . CP_2
Chiese, quindi, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'Indennità PI a far
data dal conseguimento della condizione di legge o da altra successiva che verrà ritenuta di diritto e, per
CP_ l'effetto, condannare l' a corrispondere la chiesta prestazione previdenziale a far data dal conseguimento
della condizione di legge o da altra successiva che verrà ritenuta di diritto.”
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
deducendone l'infondatezza, argomentando che “alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente
presentava domanda l 27/12/2022, che veniva respinta attesa la carenza della contribuzione utile (13 CP_3
settimane nel quadriennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro) ai fini dell'indennità di
disoccupazione. La contribuzione utile viene estratta in base al flusso EMENS trasmesso dal datore di lavoro
e totalizzato dall' La contribuzione relativa al rapporto di lavoro di cui sopra, e il relativo flusso emens, CP_1
infatti era stata versata dal datore di lavoro nella Gestione Separata, come se si trattasse di un
rapporto di parasubordinazione. La mancata rettifica del flusso EMENS trasmesso ha di
conseguenza impedito il riconoscimento del diritto all'indennità dato che questa è CP_3
3 riconosciuta solo in conseguenza della contribuzione di tipo subordinato, rimanendo esclusa, sia
per il diritto che per il calcolo, quella di tipo parasubordinato (cfr. circolare 94/2015 paragrafi 2, 2.1
Cont e 2.2). La rettifica del flusso EMENS trasmesso da riportata nel ricorso giudiziario, è anch'essa priva di
effetti poiché apparentemente irregolare e comunque non efficace ai fini della liquidazione della Infatti CP_3
con la supposta rettifica effettuata è stato trasmesso un flusso EMENS (v.allegati) riguardante due soli mesi
(febbraio e marzo 2023) che si collocano in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale si
chiede la prestazione. Non solo, nel flusso trasmesso non sono segnalate giornate lavorate e la retribuzione
riportata -68.860,00 euro- non appare congrua con i due mesi trasmessi.
In assenza di una rettifica del flusso EMENS/contribuzione non è possibile riconoscere
l'indennità CP_3
In subordine, in caso di successivo accoglimento dell'istanza andrà verificato l'ammontare
del reddito autonomo prodotto nel periodo di godimento della prestazione, in considerazione del
fatto che la ricorrente è titolare di PARTITA IVA attiva.
In fase di domanda la ricorrente ha dichiarato un reddito autonomo presunto per il 2022 (per la parte
di ipotetico godimento dell'indennità) pari a zero e, vista la reiezione della domanda, non è mai stato
comunicato il reddito autonomo presunto per il 2023.
Qualora questo dovesse essere superiore alla soglia prevista per il godimento dell'indennità CP_3
(5.500,00 euro, cfr. circolare 174/2017, paragrafo 3, come aggiornato dall'art.13 del TUIR novellato dalla legge
n. 234 del 2021) questa verrebbe negata anche in caso di rettifica del flusso emens e quindi riconoscimento del
requisito contributivo o comunque verrebbe posta in decadenza all'inizio dell'anno cui il superamento del
limite di reddito si dovesse riferire.”
Invocò, quindi, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 29/10/2025, previo deposito di note difensive, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Premesso che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità
mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su
4 domanda dell'interessato e spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno
perduto involontariamente l'occupazione compresi:
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Ciò premesso, dall'esame della produzione documentale emerge l'elemento della
CP_ subordinazione, non oggetto di contestazione, in quanto l' stesso, nella memoria di costituzione,
riconosce l'errata iscrizione nella gestione separata e la posizione dell' è chiarita anche dal CP_2
Cont protocollo n. 184254/2023 del 14/06/2023, in cui si fa riferimento a una nota della Direzione
CP_ Centrale delle Entrate dell' che ha chiarito, in data 3/11/2022, che si tratta di gli incarichi di
Cont lavoro subordinato, inoltre l stessa ha provveduto a rettificare i dati contributivi, erroneamente inseriti nella gestione separata, e ha rilasciato l'estratto conto previdenziale, da cui si evince l'iscrizione alla CPDEL dall' 1/07/2021 al 30/11/2022 e la presenza del requisito contributivo.
Non vi è dubbio, quindi, che la prestazione debba essere riconosciuta per i giorni 30 e 31
Dicembre 2022, atteso che la domanda è stata presentata il 29/12/2022 e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2°, D.l.vo n° 22/2015 la prestazione decorre dal giorno successivo.
Per quanto concerne, invece, l'anno 2023, questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica contabile, al fine di verificare la sussistenza del requisito reddituale, in relazione alla compatibilità
della prestazione PI con l'attività di lavoro autonomo svolta dalla ricorrente in tale anno.
CP_ Il C.T.U. nominato ha rilevato che la Circolare (n. 174 del 23/11/2017) che fornisce ai propri uffici le opportune precisazioni, in particolare in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI rispetto ad alcune tipologie di attività lavorativa e ad CP_3
alcune tipologie di reddito), al punto 3, riporta quanto segue: << 3. Compatibilità della indennità di
disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a
specifiche casse, nell'ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di da parte di CP_3
professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla
disposizione di cui al comma 2 dell'art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono
5 iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall e la relativa CP_1
contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l'indennità di disoccupazione
d il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l'iscrizione obbligatoria CP_3
a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero
professionista percettore di che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la CP_3
prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.
Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell'ipotesi fin qui descritta
è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la CP_3
il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità
legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato
art.10.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a €
4.800 (già aggiornato per l'anno 2022 in € 5.500).
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l' entro un mese dall'inizio CP_1
dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di e la suddetta attività CP_3
era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.>>
Il c.t.u. ha, pertanto, osservato che, dall'analisi della Dichiarazione dei Redditi Persone
Fisiche anno 2024 (periodo d'imposta 2023) emerge reddito per attività (LM34): Euro 6.145,00 e considerato che il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a Euro 5.500,00, per le suesposte
considerazioni, ha concluso che la Dr.ssa non possiede il requisito reddituale per Parte_1
la concessione dell'indennità PI per l'anno 2023..
Non possono essere condivise le note critiche di parte ricorrente, già oggetto di attenta disamina da parte del c.t.u., la cui replica, in uno con l'intero contenuto della relazione peritale, è
pienamente condivisa da questo Giudice, in quanto congruamente motivata e coerente con gli accertamenti espletati, considerato inoltre che, anche se la PI fosse stata erogata nei termini indicati, ovvero fino ad Agosto 2023, comunque il periodo di riferimento per la quantificazione del reddito corrisponde sempre all'anno solare.
La stessa previsione della necessità di una dichiarazione del reddito presunto comporta che,
al termine dell'anno debba essere effettuato un conguaglio in base al reddito effettivo percepito
6 durante l'intero corso del medesimo, con conseguente rideterminazione della prestazione spettante,
che potrebbe anche risultare ex post non dovuta, atteso l'avvenuto superamento del limite di reddito,
cui è subordinata la compatibilità con l'attività lavorativa autonoma.
Sarebbe, infatti, in contrasto con la stessa finalità solidaristica dell'istituto della N.A.S.p.I,
consentire il cumulo dell'indennità con un sopravvenuto reddito di lavoro autonomo superiore al limite di compatibilità previsto, che è l'obiettivo che la tesi della ricorrente intende perseguire.
Nel caso di specie, inoltre, poiché la prestazione non è stata mai corrisposta, neppure si pone la problematica della ripetibilità di un eventuale indebito relativo a ratei precedentemente pagati e risultati non spettanti.
Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento della domanda va dichiarato che Pt_1
ha diritto all'indennità di disoccupazione er i giorni 30 e 31 Dicembre 2022,
[...] CP_3
condannando l' al pagamento del relativo importo, con gli accessori di legge, mentre va CP_1
rigettato, nel resto, il ricorso.
Considerato l'esito globale del giudizio, la natura della questione giuridica trattata e l'evolversi complessivo della vicenda, anche in sede stragiudiziale, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ, per compensare interamente le spese di lite, mentre
CP_ vanno poste a carico dell' quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 29/10/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 10054/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Fabio ARCURI per parte ricorrente in Parte_2 sostituzione dell'Avv. Maria Antonietta Rosalba CANU, per l' CP_1
L'Avv. Arcuri discute la causa e, insiste nell'accoglimento delle domande formulate in ricorso, rilevando che l' non ha mai contestato la sussistenza del requisito reddituale CP_1
e che il consulente tecnico ha operato una interpretazione delle norme al di fuori dei limiti dell'incarico conferitogli e che, comunque, non viene condivisa da questa difesa;
L'Avv. si riporta alle considerazioni e alle eccezioni di cui in memoria. Pt_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 10054 R.G.L.
2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio ARCURI, Parte_1 Addì ______________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. questi, in Palermo, Via Marchese di Villabianca 54; ______________________ ______________________
- Ricorrente - per ___________________ ______________________
CONTRO ______________________ Il Cancelliere
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Rosalba CANU, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via
AN 59;
- Resistente -
OGGETTO: Controparte_3
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda dichiara che ha diritto all'indennità Parte_1
di disoccupazione er i giorni 30 e 31 Dicembre 2022 e condanna l' corrisponderle CP_3 CP_1
il relativo importo, con gli accessori di legge.
2 Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/08/2023, , convenne in giudizio, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza l e, premesso che CP_1
trovandosi in stato di disoccupazione, (dopo avere svolto presso l i Palermo una prestazione CP_4
lavorativa di natura subordinata a tempo determinato dal 1° settembre 2021 al 30 novembre 2022),
il 29/12/2022 aveva proposto domanda all' per la liquidazione della lamentò che CP_1 CP_3
la stessa fosse stata rigettata dall , così come il successivo ricorso amministrativo, sul CP_2
presupposto della non spettanza della prestazione, in quanto i contributi erano stati versati nella gestione separata (riservata alle prestazioni lavorative di natura parasubordinata). CP_1
Dedusse che da un controllo dell'estratto previdenziale, si rilevava la confusione dell CP_1
che ancora inseriva contemporaneamente il dipendente nelle due gestioni, nonostante nel febbraio 2023,
l avesse chiesto ed ottenuto l'iscrizione della ricorrente nella gestione ordinaria e che CP_5
nessuna prestazione era stata erogata alla dott.ssa nonostante l' fosse stata edotta dell'errore Per_1 CP_1
del datore di lavoro (commesso in precedenza) poi corretto proprio in ragione di quanto asserito dall . CP_2
Chiese, quindi, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'Indennità PI a far
data dal conseguimento della condizione di legge o da altra successiva che verrà ritenuta di diritto e, per
CP_ l'effetto, condannare l' a corrispondere la chiesta prestazione previdenziale a far data dal conseguimento
della condizione di legge o da altra successiva che verrà ritenuta di diritto.”
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
deducendone l'infondatezza, argomentando che “alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente
presentava domanda l 27/12/2022, che veniva respinta attesa la carenza della contribuzione utile (13 CP_3
settimane nel quadriennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro) ai fini dell'indennità di
disoccupazione. La contribuzione utile viene estratta in base al flusso EMENS trasmesso dal datore di lavoro
e totalizzato dall' La contribuzione relativa al rapporto di lavoro di cui sopra, e il relativo flusso emens, CP_1
infatti era stata versata dal datore di lavoro nella Gestione Separata, come se si trattasse di un
rapporto di parasubordinazione. La mancata rettifica del flusso EMENS trasmesso ha di
conseguenza impedito il riconoscimento del diritto all'indennità dato che questa è CP_3
3 riconosciuta solo in conseguenza della contribuzione di tipo subordinato, rimanendo esclusa, sia
per il diritto che per il calcolo, quella di tipo parasubordinato (cfr. circolare 94/2015 paragrafi 2, 2.1
Cont e 2.2). La rettifica del flusso EMENS trasmesso da riportata nel ricorso giudiziario, è anch'essa priva di
effetti poiché apparentemente irregolare e comunque non efficace ai fini della liquidazione della Infatti CP_3
con la supposta rettifica effettuata è stato trasmesso un flusso EMENS (v.allegati) riguardante due soli mesi
(febbraio e marzo 2023) che si collocano in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale si
chiede la prestazione. Non solo, nel flusso trasmesso non sono segnalate giornate lavorate e la retribuzione
riportata -68.860,00 euro- non appare congrua con i due mesi trasmessi.
In assenza di una rettifica del flusso EMENS/contribuzione non è possibile riconoscere
l'indennità CP_3
In subordine, in caso di successivo accoglimento dell'istanza andrà verificato l'ammontare
del reddito autonomo prodotto nel periodo di godimento della prestazione, in considerazione del
fatto che la ricorrente è titolare di PARTITA IVA attiva.
In fase di domanda la ricorrente ha dichiarato un reddito autonomo presunto per il 2022 (per la parte
di ipotetico godimento dell'indennità) pari a zero e, vista la reiezione della domanda, non è mai stato
comunicato il reddito autonomo presunto per il 2023.
Qualora questo dovesse essere superiore alla soglia prevista per il godimento dell'indennità CP_3
(5.500,00 euro, cfr. circolare 174/2017, paragrafo 3, come aggiornato dall'art.13 del TUIR novellato dalla legge
n. 234 del 2021) questa verrebbe negata anche in caso di rettifica del flusso emens e quindi riconoscimento del
requisito contributivo o comunque verrebbe posta in decadenza all'inizio dell'anno cui il superamento del
limite di reddito si dovesse riferire.”
Invocò, quindi, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 29/10/2025, previo deposito di note difensive, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Premesso che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità
mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su
4 domanda dell'interessato e spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno
perduto involontariamente l'occupazione compresi:
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Ciò premesso, dall'esame della produzione documentale emerge l'elemento della
CP_ subordinazione, non oggetto di contestazione, in quanto l' stesso, nella memoria di costituzione,
riconosce l'errata iscrizione nella gestione separata e la posizione dell' è chiarita anche dal CP_2
Cont protocollo n. 184254/2023 del 14/06/2023, in cui si fa riferimento a una nota della Direzione
CP_ Centrale delle Entrate dell' che ha chiarito, in data 3/11/2022, che si tratta di gli incarichi di
Cont lavoro subordinato, inoltre l stessa ha provveduto a rettificare i dati contributivi, erroneamente inseriti nella gestione separata, e ha rilasciato l'estratto conto previdenziale, da cui si evince l'iscrizione alla CPDEL dall' 1/07/2021 al 30/11/2022 e la presenza del requisito contributivo.
Non vi è dubbio, quindi, che la prestazione debba essere riconosciuta per i giorni 30 e 31
Dicembre 2022, atteso che la domanda è stata presentata il 29/12/2022 e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2°, D.l.vo n° 22/2015 la prestazione decorre dal giorno successivo.
Per quanto concerne, invece, l'anno 2023, questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica contabile, al fine di verificare la sussistenza del requisito reddituale, in relazione alla compatibilità
della prestazione PI con l'attività di lavoro autonomo svolta dalla ricorrente in tale anno.
CP_ Il C.T.U. nominato ha rilevato che la Circolare (n. 174 del 23/11/2017) che fornisce ai propri uffici le opportune precisazioni, in particolare in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI rispetto ad alcune tipologie di attività lavorativa e ad CP_3
alcune tipologie di reddito), al punto 3, riporta quanto segue: << 3. Compatibilità della indennità di
disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a
specifiche casse, nell'ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di da parte di CP_3
professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla
disposizione di cui al comma 2 dell'art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono
5 iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall e la relativa CP_1
contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l'indennità di disoccupazione
d il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l'iscrizione obbligatoria CP_3
a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero
professionista percettore di che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la CP_3
prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.
Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell'ipotesi fin qui descritta
è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la CP_3
il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità
legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato
art.10.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a €
4.800 (già aggiornato per l'anno 2022 in € 5.500).
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l' entro un mese dall'inizio CP_1
dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di e la suddetta attività CP_3
era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.>>
Il c.t.u. ha, pertanto, osservato che, dall'analisi della Dichiarazione dei Redditi Persone
Fisiche anno 2024 (periodo d'imposta 2023) emerge reddito per attività (LM34): Euro 6.145,00 e considerato che il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a Euro 5.500,00, per le suesposte
considerazioni, ha concluso che la Dr.ssa non possiede il requisito reddituale per Parte_1
la concessione dell'indennità PI per l'anno 2023..
Non possono essere condivise le note critiche di parte ricorrente, già oggetto di attenta disamina da parte del c.t.u., la cui replica, in uno con l'intero contenuto della relazione peritale, è
pienamente condivisa da questo Giudice, in quanto congruamente motivata e coerente con gli accertamenti espletati, considerato inoltre che, anche se la PI fosse stata erogata nei termini indicati, ovvero fino ad Agosto 2023, comunque il periodo di riferimento per la quantificazione del reddito corrisponde sempre all'anno solare.
La stessa previsione della necessità di una dichiarazione del reddito presunto comporta che,
al termine dell'anno debba essere effettuato un conguaglio in base al reddito effettivo percepito
6 durante l'intero corso del medesimo, con conseguente rideterminazione della prestazione spettante,
che potrebbe anche risultare ex post non dovuta, atteso l'avvenuto superamento del limite di reddito,
cui è subordinata la compatibilità con l'attività lavorativa autonoma.
Sarebbe, infatti, in contrasto con la stessa finalità solidaristica dell'istituto della N.A.S.p.I,
consentire il cumulo dell'indennità con un sopravvenuto reddito di lavoro autonomo superiore al limite di compatibilità previsto, che è l'obiettivo che la tesi della ricorrente intende perseguire.
Nel caso di specie, inoltre, poiché la prestazione non è stata mai corrisposta, neppure si pone la problematica della ripetibilità di un eventuale indebito relativo a ratei precedentemente pagati e risultati non spettanti.
Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento della domanda va dichiarato che Pt_1
ha diritto all'indennità di disoccupazione er i giorni 30 e 31 Dicembre 2022,
[...] CP_3
condannando l' al pagamento del relativo importo, con gli accessori di legge, mentre va CP_1
rigettato, nel resto, il ricorso.
Considerato l'esito globale del giudizio, la natura della questione giuridica trattata e l'evolversi complessivo della vicenda, anche in sede stragiudiziale, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ, per compensare interamente le spese di lite, mentre
CP_ vanno poste a carico dell' quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 29/10/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
7