Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2104/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2104/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 13.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PORTANOVA ANTONELLO
( VIA DEL CENTENARIO, 137 84084 FISCIANO, dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
AVV. (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA VIA FARINA 4 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. ARONICA
WALTER (c.f.: ) e dell'Avv. NOSCHESE GIOVANNI C.F._3
( VIA ERNESTO FARINA, 4 84134 SALERNO, dai quali è C.F._4
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Invero, la S.C. ha affermato che la legittimazione passiva all'azione revocatoria di un pagamento deve essere individuato nel soggetto che il pagamento stesso ha ricevuto e che, nella specie, è l'avv. (cfr. Cass. n. 8966/1995). Controparte_1
Il convenuto ha sostenuto la tesi secondo cui egli non vanterebbe alcun rapporto giuridico, di natura sostanziale, nei confronti della e del Parte_1
successivo fallimento e che è intervenuto nel processo esecutivo attraverso lo strumento processuale ex art. 511 c.p.c..
Tale tesi, tuttavia, non coglie l'essenza dell'istituto giuridico, il cui significato consiste proprio nel superare la dualità delle vicende solutorie e nel creare, sia pure attraverso il processo un diretto rapporto satisfattivo fra il pagamento eseguito dal debitore (e per lui dall'ufficio esecutivo o dal terzo pignorato, a seconda delle specie di espropriazione) e la sfera del creditore subcollocato.
Vero è che l'operazione estingue anche il diritto del creditore originario (nella specie
) e che fra solvens e subcollocato non sussiste un rapporto sostanziale, ma ciò Persona_1
non esclude - una volta che si attribuisca all'istituto il suo carattere di unità - che nel creditore subcollocato si identifichi l'accipiens - sia pure per volontà di legge - di un vero e proprio pagamento.
In questo senso è incontestabile che l'avv. abbia ricevuto il pagamento della CP_1
e tanto basta a renderla passivamente legittimata rispetto Parte_1
all'azione che mira all'inefficacia di tale atto dispositivo e al recupero del denaro alla massa attiva.
Parimenti, va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire della
Curatela.
Invero, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha infatti evidenziato espressamente che "ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo;
pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del
Pagina 2 di 5 curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi" (così, Cassazione civile sez.
I, 17/04/2024 n.10433; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11652 del 14-05-2018).
Detto principio è stato riaffermato dalla giurisprudenza della S.C. anche nell'ipotesi di
"revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall.,", nella quale parimenti "l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens", mentre la circostanza che il pagamento (come nella specie) sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria" (così, di nuovo espressamente: Sez. 1, Sentenza n. 25571 del 17-12-
2010; principio già affermato, in tema di revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, anche da Cass. S.U. n. 7028-2006).
Peraltro, "Nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali (come l'espropriazione immobiliare) è pacificamente ammissibile l'azione revocatoria, e gli atti soggetti a revocatoria L. Fall., ex art. 67, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione bensì i soli successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti;
con la ulteriore conseguenza che, ai fini del computo del cd.
"periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito (v. Cass. n. 1968-94, Cass. n. 6291-98, Cass. n. 4709-06)..." (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 1, 17/04/2020 n. 7901).
Il convenuto ha, inoltre, eccepito la non revocabilità del pagamento in virtù della diposizione di cui all'art. 67 co. 3 lett. f), atteso che le somme per le quali ha Persona_1
iniziato la procedura esecutiva e parzialmente pagate (anche ex art. 511 c.p.c.), con la vendita dell'immobile nella procedura esecutiva, rappresentavano crediti di lavoro (corrispettivi di retribuzioni pregresse).
Tale disposizione stabilisce che “Sono esonerati dall'azione revocatoria anche i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e da altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.
Pagina 3 di 5 La funzione della norma è rappresentata dalla volontà di assicurare all'imprenditore la stabilità di rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa anche in situazioni di “crisi” della stessa. L'obiettivo è quello di garantire all'imprenditore la possibilità di continuare ad avvalersi dell'apporto dei propri collaboratori, sottraendoli alla preoccupazione ricollegabile alla possibile soggezione a revocatoria dei corrispettivi erogati dall'impresa.
L'esenzione di cui all'art. 67 co III lett F "trova la sua ragion d'essere nella protezione del fattore della produzione che è costituito dalla forza lavoro (anche intellettuale): soprattutto perché credito di peculiare dignità (anche costituzionale, ex art. 36 Cost.) e pure, perché
l'esenzione finisce per aiutare (seppure in modo indiretto) la conservazione dell'organismo produttivo e la funzionalità del medesimo (nel caso, anche per una migliore cessione dell'azienda)." ( Cass 26244/2021) e concerne " (oltre alla diversa ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti) il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione."( Cass 4340/2020).
I pagamenti interessati dal “beneficio” della esenzione da revocatoria sono dunque circoscritti a quelli che costituiscono tecnicamente il “corrispettivo” della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, trattasi di pagamenti per differenze retributive spettanti al creditore originario . Persona_1
Pertanto, data la natura del credito in oggetto (retribuzione) il Tribunale ritiene che trovi applicazione nel caso di specie, l'esenzione prevista dall'art. 67 co 3 lett. F.
Ne discende che l'azione revocatoria va dichiarata inammissibile, attesa la non revocabilità dei pagamenti in oggetto in virtù dell'esenzione sopra richiamata.
Le spese legali seguono la soccombenza della Curatela e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore dell'avv. che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, Controparte_1
oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 4 di 5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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