Versione
6 gennaio 1960
6 gennaio 1960
Art. 2.
Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:
a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralita' pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrita' e sanita' della stirpe nonche' dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;
b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;
c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;
d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonche' di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorita' ed Enti che tali specifici compiti perseguono.
Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:
a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralita' pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrita' e sanita' della stirpe nonche' dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;
b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;
c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;
d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonche' di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorita' ed Enti che tali specifici compiti perseguono.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 26/06/1974, n. 190Provvedimento: N. 190 SENTENZA 14 GIUGNO 1974 Deposito in cancelleria: 26 giugno 1974. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 173 del 3 luglio 1974. Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. RA PA BONIFACIO, Presidente - Dott. US ER - Avv. AN TT EN - Dott. IG OG - Avv. GE DE AR - Avv. LE RO - Prof. EN CAPALOZZA - Prof. ZI UL - Dott. NI EA - Prof. PA SS - Avv. TO EI - Dott. LI ID - Prof. AR RR - Prof. GU ASTUTI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 (Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto …Leggi di più...
- non sono violati gli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 109 della costituzione·
- non sono "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia"·
- dipendenza gerarchica dal ministero della giustizia·
- sent. 190/74. servizio sociale·
- legge 16 luglio 1972, n. 1085, art. 14 (in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa)·
- attribuzione di funzioni giudiziarie e di polizia giudiziaria·
- assistenti sociali·
- organizzazione e funzioni·
- posizione·
- esclusione·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.