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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente rel. dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 192/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Romano come da mandato in atti,
APPELLANTI contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Emanuela Toscano come da mandato in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate il 30 maggio e il 4 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con il quale e hanno chiesto la totale riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza ex art. 281 sexies cpc resa dal G.O.P. del tribunale di Lecce all'udienza del
16.1.2023 nel contenzioso n. 6947/19 R.G.Trib., veniva fissato per la trattazione e la pagina 1 di 2 precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 28 maggio 2025, sostituita con il deposito di note, essendo stata disposta la trattazione scritta della stessa.
All'esito di tale udienza la Corte, erroneamente ritenendo una pregressa istanza di anticipazione di udienza valida quale “note di udienza”, riservava l'appello per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 60 per il deposito di conclusionali e successivo termine di gg. 20 per repliche.
Con successive note depositate il 30 maggio e il 4 giugno 2025 i difensori di entrambe le parti chiedevano la revoca di tale ordinanza, facendo presente che, avendo transatto la controversia, non avevano inteso depositare note di udienza (facendo presente che non va considerata tale la pregressa istanza di trattazione anticipata della controversia), confidando in un rinvio ex art. 309 cpc.
Entrambe le parti chiedevano pertanto la revoca di detta ordinanza e la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, senza assegnazione di alcun ulteriore termine.
La congiunta istanza è meritevole di accoglimento, essendo l'istanza suddetta difforme dal contenuto tipico delle note di udienza e non essendovi ragioni per non disporre con effetto immediato la cessazione della materia del contendere, con la chiesta compensazione delle spese processuali, essendo pacifica tra le parti l'avvenuta definizione transattiva del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, accoglie le istanze delle parti di cui alle note depositate il 30 maggio 2025 e il 4 giugno 2025 e, per l'effetto, revoca la propria ordinanza del 28 maggio 2025 nella parte in cui con la stessa di assegnato i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche e dichiara cessata la materia del contendere nell'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza del giudice
[...] Controparte_1
onorario del Tribunale di Lecce del 16.1.2023, resa nel contenzioso n. 6947/19 R.G.Trib., con integrale compensazione delle spese processuali.
Lecce, 4 giugno 2025
Il Presidente est. dott.ssa Anna Rita Pasca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente rel. dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 192/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Romano come da mandato in atti,
APPELLANTI contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Emanuela Toscano come da mandato in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate il 30 maggio e il 4 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con il quale e hanno chiesto la totale riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza ex art. 281 sexies cpc resa dal G.O.P. del tribunale di Lecce all'udienza del
16.1.2023 nel contenzioso n. 6947/19 R.G.Trib., veniva fissato per la trattazione e la pagina 1 di 2 precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 28 maggio 2025, sostituita con il deposito di note, essendo stata disposta la trattazione scritta della stessa.
All'esito di tale udienza la Corte, erroneamente ritenendo una pregressa istanza di anticipazione di udienza valida quale “note di udienza”, riservava l'appello per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 60 per il deposito di conclusionali e successivo termine di gg. 20 per repliche.
Con successive note depositate il 30 maggio e il 4 giugno 2025 i difensori di entrambe le parti chiedevano la revoca di tale ordinanza, facendo presente che, avendo transatto la controversia, non avevano inteso depositare note di udienza (facendo presente che non va considerata tale la pregressa istanza di trattazione anticipata della controversia), confidando in un rinvio ex art. 309 cpc.
Entrambe le parti chiedevano pertanto la revoca di detta ordinanza e la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, senza assegnazione di alcun ulteriore termine.
La congiunta istanza è meritevole di accoglimento, essendo l'istanza suddetta difforme dal contenuto tipico delle note di udienza e non essendovi ragioni per non disporre con effetto immediato la cessazione della materia del contendere, con la chiesta compensazione delle spese processuali, essendo pacifica tra le parti l'avvenuta definizione transattiva del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, accoglie le istanze delle parti di cui alle note depositate il 30 maggio 2025 e il 4 giugno 2025 e, per l'effetto, revoca la propria ordinanza del 28 maggio 2025 nella parte in cui con la stessa di assegnato i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche e dichiara cessata la materia del contendere nell'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza del giudice
[...] Controparte_1
onorario del Tribunale di Lecce del 16.1.2023, resa nel contenzioso n. 6947/19 R.G.Trib., con integrale compensazione delle spese processuali.
Lecce, 4 giugno 2025
Il Presidente est. dott.ssa Anna Rita Pasca
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