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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 10256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10256 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
n. 24915/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 24915/2023, riservata in decisione all'udienza del
23/10/2025:
TRA
(C.F. ), rappresenta e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. Filomena Persico ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei
Calzolai n. 4;
- ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in calce al ricorso, dall'avv. Autiero Ciro Gianfranco, presso il cui studio in Napoli, Corso
GI IB n. 298, è elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 473bis.28, lett. a), c.p.c., che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2023, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in data 22.05.2004 con e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (nt. il 14.04.2005) e (nt. il 21.10.2009), la prima Per_1 Pt_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente e il secondo minorenne - chiedeva all'intestato
Tribunale di: pronunciare la separazione personale delle parti;
assegnare la casa coniugale in favore della moglie, con contestuale ordine di rilascio a carico del marito;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi;
porre a carico del marito un assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento dei figli.
Il convenuto, , costituendosi in giudizio, aderiva alle richieste di Controparte_1 separazione personale dei coniugi e affidamento condiviso del figlio minore, ma chiedeva che fosse rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale in via esclusiva alla moglie e che fosse statuito che lo stesso potesse continuare a vivere nella propria abitazione, nonché di quantificare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura complessiva di euro 400,00.
All'udienza del 23.4.2024 il giudice delegato - stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione - in via temporanea e urgente affidava il figlio minore in via condivisa ad Pt_2 entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre;
regolamentava il diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, disponendo a carico di costui, in qualità di genitore non collocatario, l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, versando alla moglie la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del
50%. Il Giudice, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni disponendo la discussione orale della causa.
Nondimeno, all'udienza del 30.1.2025, l'attrice rappresentava che, a partire dal mese di maggio 2024, il marito non avrebbe provveduto al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e che il senza mai comunicare il suo attuale domicilio, CP_1 avrebbe avuto rapporti sporadici e superficiali con i figli, omettendo di adempiere ai propri doveri genitoriali. inoltre, dichiarava che la figlia , dopo il diploma, avrebbe Parte_1 Per_1
pagina 2 di 8 cominciato a lavorare presso un negozio di detersivi come commessa, stipulando un contratto a tempo determinato e part-time, dall'1.12.2024 al 31.12.2024, rinnovato poi dall'1.1.2025 al
28.2.2025; per converso, parte resistente dichiarava di aver un rapporto conflittuale con il figlio minore . Pt_2
Il giudice delegato, preso atto delle riferite difficoltà nella relazione tra e il padre, Pt_2 disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 1.4.2025, a termine del quale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la riserva in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. Sull'affido e collocamento dei figli
Dalla relazione tra e sono nati due figli: Parte_1 Controparte_1 Persona_2
(nt. il 14.04.2005) e (nt. il 21.10.2009). Controparte_2
ha raggiunto la maggiore età per cui nulla va disposto in ordine al suo affidamento. Con Per_1 riferimento a , invece, di 16 anni, si rileva che, dalle risultanze processuali, non sono emersi Pt_2 elementi tali da giustificare la deroga al regime ordinario di affido condiviso e, pertanto, va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Sebbene, infatti, di recente il figlio abbia deciso unilateralmente di interrompere i suoi rapporti con il genitore, come dichiarato dallo stesso minore durante il suo ascolto, il padre continua a contattarlo e a chiedere di lui quotidianamente, mostrandosi interessato al recupero del rapporto pagina 3 di 8 con e manifestando concretamente la sua volontà di continuare ad essere parte della vita Pt_2 del ragazzo.
D'altronde, ad eccezione di ritardi e parziali inadempimenti al dovere di mantenimento del figlio, non sono emerse serie criticità nella capacità genitoriali del padre, dovendo sul punto rimarcarsi come sia stato il figlio ad aver interrotto i rapporti con il genitore, a causa, a dire dello stesso minore, di un litigio provocato dall'insistenza del padre nei confronti di per farlo Pt_2 partecipare alla comunione di una cugina.
In ordine alle frequentazioni tra il figlio minore e il padre, va premesso che la tutela del diritto alla bigenitorialità deve essere valutata anche alla luce del preminente interesse del minore a non subire situazioni che ne compromettano gravemente la stabilità emotiva e lo sviluppo futuro e che, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20.11.989, ratificata con legge n. 176/1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle proprie motivazioni, provi nei confronti del genitore non collocatario sentimenti di avversione o, addirittura, di rifiuto, costituisce fatto idoneo a giustificare finanche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il genitore non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio e indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (cfr. Cass. n. 21969/2024, n. 317/1998
e n. 6312/1999).
Nel caso di specie, il minore, oramai sedicenne, ha convintamente dichiarato e ribadito che, al momento, non è intenzionato a ricucire i rapporti con il genitore, nonostante sia consapevole che quest'ultimo soffra della loro distanza, e ha affermato di non essere neppure disponibile ad incontrare il padre con l'ausilio di operatori che possano favorire il recupero della relazione tra loro, dichiarando di “stare bene e di non avere neanche bisogno di seguire un percorso psicologico individuale”.
Considerato che il ragazzo, che ha dimostrato di aver raggiunto un certo grado di maturità, caratteristico della sua età, e consapevolezza dei propri sentimenti, ha manifestato la ferma convinzione e il forte desiderio di non essere forzato a riprendere i rapporti con il padre, si ritiene pagina 4 di 8 che insistere ulteriormente su questa strada potrebbe minarne la serenità e nuocere al suo benessere, oltre a radicalizzare il suo rifiuto della figura paterna.
Pertanto, allo stato, si ritiene opportuno rimettere al minore la libera scelta di valutare quando riprendere i rapporti con il padre e, nel caso in cui manifestasse questa intenzione, di gestire autonomamente le sue frequentazioni con il genitore.
3. Sull'assegnazione della casa familiare.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, si premette che siffatta misura, prevista dall'art. 155 quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole;
dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass. n.13138/2025).
Ebbene, nel caso di specie, la casa familiare, sita in Napoli, Via Dello Sputnik, n. 8, va assegnata, in via esclusiva, alla madre in quanto genitore collocatario del figlio Parte_1 minore, affinché vi risieda unitamente a quest'ultimo che, in tal modo, conserverà il suo habitat familiare.
Per vero, non è condivisibile la difesa del convenuto, lì dove chiede il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto l'immobile è in sua proprietà, oltreché gravato da un mutuo a lui intestato, trattandosi di argomentazioni squisitamente economiche, irrilevanti ai fini della decisione.
Si precisa, inoltre, che sarebbe ben possibile limitare l'assegnazione a una porzione dell'immobile come richiesto dal a tal fine, tuttavia, la giurisprudenza richiede CP_1 determinati presupposti, tra cui: 1) Suddivisibilità dell'immobile: l'appartamento deve poter essere diviso in due unità abitative autonome con interventi di modesta entità, garantendo accessi indipendenti;
2) basso livello di conflittualità tra i coniugi: l'assenza di un'elevata conflittualità è essenziale per evitare che la coabitazione forzata in spazi vicini generi un contesto pregiudizievole per i figli (Cass. n. 11783/2016).
Ebbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi come difettino i requisiti di elaborazione giurisprudenziale richiesti per l'assegnazione parziale della casa coniugale. In particolare, si rileva che la casa familiare si compone di 5,5 vani - di cui: una cucina living, due camere da letto, una matrimoniale e una per i figli, un bagno padronale e uno piccolo uso lavanderia-, per cui risulta difficile immaginare un porzionamento dell'immobile tale da assicurare la costituzione di pagina 5 di 8 appartamenti autonomi ed il soddisfacimento delle esigenze dei conviventi. La coabitazione forzata, inoltre, acuirebbe il clima di tensione e di intolleranza creatosi tra i coniugi. Va, pertanto confermato il provvedimento del giudice delegato in tema di assegnazione della casa familiare.
4. Sulle domande di mantenimento dei figli.
Quanto al mantenimento del figlio minore, va ricordato che a norma degli artt. 316 bis c.c. e
337 ter c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Per converso, quanto alla figlia , che ha oramai lasciato gli studi universitari e che già in Per_1 precedenza aveva avuto esperienze lavorative, è pacifico e incontestato che la stessa sia stabilmente entrata nel mondo del lavoro, sin dal mese di dicembre dell'anno 2024, da quando sta lavorando con continuità, sebbene con contratto a tempo determinato e part-time, come commessa presso un negozio di detersivi. Per cui nulla sarà dovuto in suo favore.
Con riferimento al quantum debeatur per il figlio minore, si rileva che, nonostante entrambi i coniugi risultino inoccupati, nondimeno è emerso che lavori, sebbene “in Controparte_1 nero”, come meccanico, mentre la madre ha dichiarato di fare lezioni pomeridiane ai bambini delle scuole elementari e di lavorare a chiamata come addetta alle pulizie.
Nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio minore, dovrà tenersi conto però anche dell'assegnazione alla madre della casa familiare, di proprietà esclusiva del padre e per la quale è stato da quest'ultimo contratto un mutuo con rate mensili di restituzione pari ad euro 610,00.
Tenuto conto di siffatte circostanze, delle esigenze del figlio minore, considerata la sua età, e del venir meno dell'obbligo di mantenimento del padre in favore della figlia maggiorenne, economicamente autosufficiente, si ritiene congruo porre a carico del padre, quale genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro pagina 6 di 8 e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come individuate nel protocollo del 7/03/2018, intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Si ritiene, infine, opportuno disporre che l'Assegno Unico Universale per il figlio minore a carico, sia percepito per intero dalla madre collocataria, non solo in quanto trattasi del genitore che convive con il minore e che, dunque, provvede direttamente ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, ma anche a causa dei ritardi e parziali inadempimenti nel corrispondere il mantenimento da parte del padre e dell'assenza allo stato di frequentazioni padre-figlio (Cass. n.
4672/2025).
5. Domande di restituzione
Le domande di restituzione proposte dalle parti devono essere dichiarate inammissibili, perché priva di connessione qualificata, ai sensi dell'art. 40, co. 3, c.p.c., con il presente giudizio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., dovendo eventualmente essere avanzate in altro giudizio, da trattarsi secondo il rito ordinario. L'art. 40 c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi.
6. Sulle spese di lite.
Vista la soccombenza reciproca e considerata la convergenza delle domande delle parti sullo stato coniugale e sul collocamento del figlio minore, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il 10/03/1978) e Parte_1
(nt. a Napoli il 23/11/1976), sposatisi in Napoli il 22/05/2004 (atto n. 13, parte Controparte_1
II, s. A., sez. V, anno 2004);
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, Controparte_2
pagina 7 di 8 rimettendo al minore la libera scelta di valutare quando riprendere i rapporti con il padre ed eventualmente, in quel caso, gestendo autonomamente le sue frequentazioni con il genitore;
3) assegna la casa familiare, sita in Napoli, alla Via Sputnik n. 8, a che continuerà a Parte_1 viverci con il figlio minore;
4) dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno cinque di ciascun mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00; il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
il padre dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, come da protocollo intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
5) dispone che percepisca il 100% dell'importo dell'A.U.U. erogato dall'INPS per il Parte_1 figlio minore a carico;
6) rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne economicamente indipendente Per_1 proposta dalla madre;
7) dichiara inammissibili le domande di restituzione proposte dalle parti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Napoli, 31/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Bonora, M.o.t. in tirocinio mirato presso il Tribunale di Napoli.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 24915/2023, riservata in decisione all'udienza del
23/10/2025:
TRA
(C.F. ), rappresenta e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. Filomena Persico ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei
Calzolai n. 4;
- ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in calce al ricorso, dall'avv. Autiero Ciro Gianfranco, presso il cui studio in Napoli, Corso
GI IB n. 298, è elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 473bis.28, lett. a), c.p.c., che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2023, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in data 22.05.2004 con e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (nt. il 14.04.2005) e (nt. il 21.10.2009), la prima Per_1 Pt_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente e il secondo minorenne - chiedeva all'intestato
Tribunale di: pronunciare la separazione personale delle parti;
assegnare la casa coniugale in favore della moglie, con contestuale ordine di rilascio a carico del marito;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi;
porre a carico del marito un assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento dei figli.
Il convenuto, , costituendosi in giudizio, aderiva alle richieste di Controparte_1 separazione personale dei coniugi e affidamento condiviso del figlio minore, ma chiedeva che fosse rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale in via esclusiva alla moglie e che fosse statuito che lo stesso potesse continuare a vivere nella propria abitazione, nonché di quantificare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura complessiva di euro 400,00.
All'udienza del 23.4.2024 il giudice delegato - stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione - in via temporanea e urgente affidava il figlio minore in via condivisa ad Pt_2 entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre;
regolamentava il diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, disponendo a carico di costui, in qualità di genitore non collocatario, l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, versando alla moglie la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del
50%. Il Giudice, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni disponendo la discussione orale della causa.
Nondimeno, all'udienza del 30.1.2025, l'attrice rappresentava che, a partire dal mese di maggio 2024, il marito non avrebbe provveduto al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e che il senza mai comunicare il suo attuale domicilio, CP_1 avrebbe avuto rapporti sporadici e superficiali con i figli, omettendo di adempiere ai propri doveri genitoriali. inoltre, dichiarava che la figlia , dopo il diploma, avrebbe Parte_1 Per_1
pagina 2 di 8 cominciato a lavorare presso un negozio di detersivi come commessa, stipulando un contratto a tempo determinato e part-time, dall'1.12.2024 al 31.12.2024, rinnovato poi dall'1.1.2025 al
28.2.2025; per converso, parte resistente dichiarava di aver un rapporto conflittuale con il figlio minore . Pt_2
Il giudice delegato, preso atto delle riferite difficoltà nella relazione tra e il padre, Pt_2 disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 1.4.2025, a termine del quale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la riserva in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. Sull'affido e collocamento dei figli
Dalla relazione tra e sono nati due figli: Parte_1 Controparte_1 Persona_2
(nt. il 14.04.2005) e (nt. il 21.10.2009). Controparte_2
ha raggiunto la maggiore età per cui nulla va disposto in ordine al suo affidamento. Con Per_1 riferimento a , invece, di 16 anni, si rileva che, dalle risultanze processuali, non sono emersi Pt_2 elementi tali da giustificare la deroga al regime ordinario di affido condiviso e, pertanto, va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Sebbene, infatti, di recente il figlio abbia deciso unilateralmente di interrompere i suoi rapporti con il genitore, come dichiarato dallo stesso minore durante il suo ascolto, il padre continua a contattarlo e a chiedere di lui quotidianamente, mostrandosi interessato al recupero del rapporto pagina 3 di 8 con e manifestando concretamente la sua volontà di continuare ad essere parte della vita Pt_2 del ragazzo.
D'altronde, ad eccezione di ritardi e parziali inadempimenti al dovere di mantenimento del figlio, non sono emerse serie criticità nella capacità genitoriali del padre, dovendo sul punto rimarcarsi come sia stato il figlio ad aver interrotto i rapporti con il genitore, a causa, a dire dello stesso minore, di un litigio provocato dall'insistenza del padre nei confronti di per farlo Pt_2 partecipare alla comunione di una cugina.
In ordine alle frequentazioni tra il figlio minore e il padre, va premesso che la tutela del diritto alla bigenitorialità deve essere valutata anche alla luce del preminente interesse del minore a non subire situazioni che ne compromettano gravemente la stabilità emotiva e lo sviluppo futuro e che, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20.11.989, ratificata con legge n. 176/1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle proprie motivazioni, provi nei confronti del genitore non collocatario sentimenti di avversione o, addirittura, di rifiuto, costituisce fatto idoneo a giustificare finanche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il genitore non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio e indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (cfr. Cass. n. 21969/2024, n. 317/1998
e n. 6312/1999).
Nel caso di specie, il minore, oramai sedicenne, ha convintamente dichiarato e ribadito che, al momento, non è intenzionato a ricucire i rapporti con il genitore, nonostante sia consapevole che quest'ultimo soffra della loro distanza, e ha affermato di non essere neppure disponibile ad incontrare il padre con l'ausilio di operatori che possano favorire il recupero della relazione tra loro, dichiarando di “stare bene e di non avere neanche bisogno di seguire un percorso psicologico individuale”.
Considerato che il ragazzo, che ha dimostrato di aver raggiunto un certo grado di maturità, caratteristico della sua età, e consapevolezza dei propri sentimenti, ha manifestato la ferma convinzione e il forte desiderio di non essere forzato a riprendere i rapporti con il padre, si ritiene pagina 4 di 8 che insistere ulteriormente su questa strada potrebbe minarne la serenità e nuocere al suo benessere, oltre a radicalizzare il suo rifiuto della figura paterna.
Pertanto, allo stato, si ritiene opportuno rimettere al minore la libera scelta di valutare quando riprendere i rapporti con il padre e, nel caso in cui manifestasse questa intenzione, di gestire autonomamente le sue frequentazioni con il genitore.
3. Sull'assegnazione della casa familiare.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, si premette che siffatta misura, prevista dall'art. 155 quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole;
dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass. n.13138/2025).
Ebbene, nel caso di specie, la casa familiare, sita in Napoli, Via Dello Sputnik, n. 8, va assegnata, in via esclusiva, alla madre in quanto genitore collocatario del figlio Parte_1 minore, affinché vi risieda unitamente a quest'ultimo che, in tal modo, conserverà il suo habitat familiare.
Per vero, non è condivisibile la difesa del convenuto, lì dove chiede il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto l'immobile è in sua proprietà, oltreché gravato da un mutuo a lui intestato, trattandosi di argomentazioni squisitamente economiche, irrilevanti ai fini della decisione.
Si precisa, inoltre, che sarebbe ben possibile limitare l'assegnazione a una porzione dell'immobile come richiesto dal a tal fine, tuttavia, la giurisprudenza richiede CP_1 determinati presupposti, tra cui: 1) Suddivisibilità dell'immobile: l'appartamento deve poter essere diviso in due unità abitative autonome con interventi di modesta entità, garantendo accessi indipendenti;
2) basso livello di conflittualità tra i coniugi: l'assenza di un'elevata conflittualità è essenziale per evitare che la coabitazione forzata in spazi vicini generi un contesto pregiudizievole per i figli (Cass. n. 11783/2016).
Ebbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi come difettino i requisiti di elaborazione giurisprudenziale richiesti per l'assegnazione parziale della casa coniugale. In particolare, si rileva che la casa familiare si compone di 5,5 vani - di cui: una cucina living, due camere da letto, una matrimoniale e una per i figli, un bagno padronale e uno piccolo uso lavanderia-, per cui risulta difficile immaginare un porzionamento dell'immobile tale da assicurare la costituzione di pagina 5 di 8 appartamenti autonomi ed il soddisfacimento delle esigenze dei conviventi. La coabitazione forzata, inoltre, acuirebbe il clima di tensione e di intolleranza creatosi tra i coniugi. Va, pertanto confermato il provvedimento del giudice delegato in tema di assegnazione della casa familiare.
4. Sulle domande di mantenimento dei figli.
Quanto al mantenimento del figlio minore, va ricordato che a norma degli artt. 316 bis c.c. e
337 ter c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Per converso, quanto alla figlia , che ha oramai lasciato gli studi universitari e che già in Per_1 precedenza aveva avuto esperienze lavorative, è pacifico e incontestato che la stessa sia stabilmente entrata nel mondo del lavoro, sin dal mese di dicembre dell'anno 2024, da quando sta lavorando con continuità, sebbene con contratto a tempo determinato e part-time, come commessa presso un negozio di detersivi. Per cui nulla sarà dovuto in suo favore.
Con riferimento al quantum debeatur per il figlio minore, si rileva che, nonostante entrambi i coniugi risultino inoccupati, nondimeno è emerso che lavori, sebbene “in Controparte_1 nero”, come meccanico, mentre la madre ha dichiarato di fare lezioni pomeridiane ai bambini delle scuole elementari e di lavorare a chiamata come addetta alle pulizie.
Nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio minore, dovrà tenersi conto però anche dell'assegnazione alla madre della casa familiare, di proprietà esclusiva del padre e per la quale è stato da quest'ultimo contratto un mutuo con rate mensili di restituzione pari ad euro 610,00.
Tenuto conto di siffatte circostanze, delle esigenze del figlio minore, considerata la sua età, e del venir meno dell'obbligo di mantenimento del padre in favore della figlia maggiorenne, economicamente autosufficiente, si ritiene congruo porre a carico del padre, quale genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro pagina 6 di 8 e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come individuate nel protocollo del 7/03/2018, intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Si ritiene, infine, opportuno disporre che l'Assegno Unico Universale per il figlio minore a carico, sia percepito per intero dalla madre collocataria, non solo in quanto trattasi del genitore che convive con il minore e che, dunque, provvede direttamente ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, ma anche a causa dei ritardi e parziali inadempimenti nel corrispondere il mantenimento da parte del padre e dell'assenza allo stato di frequentazioni padre-figlio (Cass. n.
4672/2025).
5. Domande di restituzione
Le domande di restituzione proposte dalle parti devono essere dichiarate inammissibili, perché priva di connessione qualificata, ai sensi dell'art. 40, co. 3, c.p.c., con il presente giudizio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., dovendo eventualmente essere avanzate in altro giudizio, da trattarsi secondo il rito ordinario. L'art. 40 c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi.
6. Sulle spese di lite.
Vista la soccombenza reciproca e considerata la convergenza delle domande delle parti sullo stato coniugale e sul collocamento del figlio minore, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il 10/03/1978) e Parte_1
(nt. a Napoli il 23/11/1976), sposatisi in Napoli il 22/05/2004 (atto n. 13, parte Controparte_1
II, s. A., sez. V, anno 2004);
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, Controparte_2
pagina 7 di 8 rimettendo al minore la libera scelta di valutare quando riprendere i rapporti con il padre ed eventualmente, in quel caso, gestendo autonomamente le sue frequentazioni con il genitore;
3) assegna la casa familiare, sita in Napoli, alla Via Sputnik n. 8, a che continuerà a Parte_1 viverci con il figlio minore;
4) dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno cinque di ciascun mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00; il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
il padre dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, come da protocollo intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
5) dispone che percepisca il 100% dell'importo dell'A.U.U. erogato dall'INPS per il Parte_1 figlio minore a carico;
6) rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne economicamente indipendente Per_1 proposta dalla madre;
7) dichiara inammissibili le domande di restituzione proposte dalle parti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Napoli, 31/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Bonora, M.o.t. in tirocinio mirato presso il Tribunale di Napoli.
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