Articolo 59 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 58Articolo 60
Versione
6 giugno 1949
Art. 59.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'.
Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, e' demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.
I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresi' l'assistenza tecnica, ai detti cantieri.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalita' organizzative dei cantieri-scuola.
Entrata in vigore il 6 giugno 1949
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