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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17661 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI^ CIVILE in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al n. 17008/2023 del
R.G.A.C.,
TRA
- (C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Birmania 83, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, prof. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_2
Melucco, (C.F. - PEC C.F._1
e presso il di lui studio in Email_1
Roma, Via Panama 86 elettivamente domiciliata, in virtù di mandato alle liti sottoscritto su foglio separato ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c. 3 c.p.c. - opponente -
(C.F. Controparte_1
) con sede legale in Via Carlo Mirabello 7 in P.IVA_2
Roma, in persona del legale rappresentante Sig. CP_2
(C.F. ) elettivamente
[...] C.F._2
rappresentato, difeso e domiciliato presso lo studio
1 dell'Avv. Emanuele Di Maso (C.F. C.F._3
sito a Bologna in via G. L. Bernini n. 1, giusta mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (pec
; - opposto - Email_2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2022 n. 21609;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 12.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
Controparte_1
Esponeva l'opponente che:
- la proponeva ricorso Controparte_1
monitorio ex art.633 e segg. cpc innanzi al Tribunale di
Roma, chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo in proprio favore ed in danno dell'odierna opponente, per la somma complessiva di € 44.288,34, oltre interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché le spese, anche forfettarie, competenze ed onorari del procedimento ed accessori di legge;
- a fondamento della domanda, deduceva l'istante di essere azienda specializzata nel settore della vigilanza, sicurezza e nei servizi di safety operante su tutto il territorio nazionale,
2 di aver emesso nei confronti della
[...]
le fatture n. 344/2020 di € 4.933,73, n. Controparte_3
389/2020 di € 10.131,76, n. 435/2020 di € 9.704,81, n.
481/2020 di €10.084,82, n. 500/2020 di € 9.433,72, aventi ad oggetto l'asserito “acquisto” da parte di quest'ultima di fornitura concernente servizio di controllo accessi immobile sito in via AL ST IN 28 a Roma, per un totale complessivo di € 44.288,34 IVA inclusa;
- a fronte dell'asserito inadempimento, in data 30 novembre
2020, la dopo vari Controparte_4
solleciti, inviava via pec diffida per il tramite del proprio legale, assumendo di non aver ricevuto alcun riscontro dalla debitrice;
- con decreto 12 dicembre 2022 n.21609, il Tribunale di
Roma ingiungeva all'odierna opponente di pagare all'istante la richiesta somma di euro 44.288,34 oltre interessi e spese di procedura ed il decreto era notificato in data 18 gennaio
2023;
- il decreto si palesava ingiusto e illegittimo e se ne chiedeva la revoca, precisandosi che l'opponente era proprietaria di un complesso immobiliare con tre palazzine, site in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, via degli Scialoja 21 e via AL ST IN civici 27 e 29 e, durante l'estate del 2020, l'immobile sito in Lungotevere Arnaldo da
Brescia era interessato da lavori di ristrutturazione, in vista della utilizzazione da parte della società Eurobet;
3 - in occasione dei lavori di ristrutturazione, affidati alla società Eurobet esprimeva l'esigenza che, per CP_5
evitare problematiche sui cantieri, anche la palazzina di via
P.S. IN 27-29, all'epoca libera, fosse vigilata;
- la Eurobet, sempre tramite suggeriva alla CP_5 [...]
(che sia all'epoca che tuttora, ha sede legale a Parte_1
Roma ma gli uffici amministrativi e personale a Napoli), che la vigilanza di detta area fosse affidata ad una società specializzata, segnalando il nominativo della
[...]
; Controparte_1
- i contatti con la società opposta avvenivano dapprima per il tramite della società Eurobet, e poi per via telefonica o mail e non vi era alcun sopralluogo congiunto;
- l'opposta si recava sui luoghi potenzialmente interessati
(come emerge dalla mail 16.07.2020 dell'ufficio commerciale di ) dopo un confronto con il dr. Controparte_1
di Eurobet, che sollecitava l'affidamento di detto Per_1
servizio, limitatamente all'immobile di via IN, per il mese di agosto 2020;
- a seguito di sopralluogo, eseguito senza la partecipazione dei rappresentanti della , era precisato Parte_1
che la richiesta riguardava l'immobile di via P.S. IN e non anche gli altri, come erroneamente indicato;
- seguivano, ancora successivamente, contatti per le vie brevi e solo in data 14 settembre 2020, la CP_6
trasmetteva alla il contratto da sottoscrivere, dalla Pt_1
4 prima unilateralmente predisposto, che era sottoscritto e restituito a stretto giro;
- nessuno, per qualche giorno, si avvedeva dell'errore in cui era incorsa la società che indicava nel contratto il CP_6
civico 28 di via IN, civico che appartiene a tutt'altro complesso immobiliare rispetto a quanto di pertinenza della odierna opponente;
- giunti alla fine del mese di settembre, qualche giorno dopo la ripresa delle attività dalle ferie, la Eurobet segnalava per le vie brevi alla che il servizio di sorveglianza non era Pt_1
stato espletato;
- seguivano contatti sempre per le vie brevi tra gli uffici e la si avvedeva che, ove effettivamente eseguito, il Pt_1
Servizio era stato espletato su immobile diverso, segnalava quindi l'errore a che, a quanto si apprendeva CP_6
successivamente (sempre per il tramite di Eurobet) poneva rimedio a quello che era stato oggettivamente un proprio errore;
- nel frattempo, però, era anche cessata l'esigenza, con la conclusione del periodo estivo, e la rappresentava Pt_1
per le vie brevi la propria contrarietà per la mancata esecuzione della prestazione e comunque il venir meno della necessità del servizio, peraltro neppure mai espletato;
- a fronte della situazione ed in attesa di chiarimenti, che non pervenivano, la non dava corso ai pagamenti e la Pt_1
con condotta contraria a buona fede, invece di CP_6
5 chiarire la situazione, continuava ad emettere unilateralmente fatture, di cui chiedeva poi il pagamento;
- a seguito della prima richiesta inviata via pec, la Pt_1
rispondeva con fermezza di aver già contestato l'inadempimento per le vie brevi e di concordare in ogni caso sulla cessazione di ogni attività; seguiva un periodo di assoluto silenzio, rotto solamente dalla diffida inviata dal legale della intimante;
- in via subordinata si chiedeva pertanto dichiararsi l'annullamento del contratto per errore su elemento essenziale riconoscibile dalle parti;
così concludeva la parte opponente:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in accoglimento della proposta opposizione e per tutte le deduzioni eccezioni e ragioni addotte, riconoscere e dichiarare che nulla è dalla dovuto in favore della Parte_1
opposta, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo per cui è causa”.
Si costituiva la contestando Controparte_1
gli assunti attorei, evidenziando di aver adempiuto regolarmente alla propria prestazione, a prescindere dal dedotto lamentato errore nel contratto stipulato in data 16 luglio 2020, evidenziando che nel 2020 la Parte_1
stessa aveva stipulato il contratto di servizi di vigilanza con la società senza mai lamentare Controparte_1
6 l'errore del numero civico indicato nell'atto, firmando dunque il contratto indicante il civico 28, in questa sede contestato, evidenziando che la società Controparte_1
eseguiva la propria prestazione di vigilanza non
[...]
ricevendo nessun tipo di lamentela o contestazione e, dunque, giustamente emettendo le fatture a saldo delle prestazioni effettuate, mai contestate prima d'ora neanche dopo la messa in mora inviata in data 30 novembre 2020, tuttavia le fatture in questione non venivano mai saldate nonostante le numerose sollecitazioni effettuate dalla società , assumendo l'irragionevole e Controparte_1
pretestuosa contestazione della prestazione alla quale si era dato pieno consenso, regolarmente eseguita e mai contestata se non con l'atto di opposizione, così infine concludendo:
“In via preliminare:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in narrativa, essendo l'opposizione non fondata su alcuna prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
21609/22, R.G.n. 70852/22 emesso in data 12 dicembre
2022 dal Tribunale di Roma, Giudice Maria NA IC,
a norma dell'art. 648 cpc, stante anche il carattere del tutto dilatorio della opposizione.
In via principale:
7 - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, confermare li decreto ingiuntivo n. 21609/22, R.G. n. 70852/22 emesso in data
12 dicembre 2022 dal Tribunale di Roma, Giudice Maria
NA IC, in quanto il credito è fondato su prova scritta, essendo quindi liquido ed esigibile;
- In ogni caso voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertate le pretese di parte attrice infondate in fatto e in diritto.
- Con condanna ex art 96 cpc alla indennità risarcitoria per lite temeraria.
Lacausa, documentalmente istruita, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 22.7.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può pertanto essere accolta.
Risulta depositato in atti il contratto di fornitura sottoscritto dalle parti in data 16.7.2020, avente ad oggetto il servizio di controllo accessi/portierato, da parte della società odierna opposta, Controparte_1
presso l'immobile di via AL ST IN 28 sito in
Roma, indicato in contratto come bene in proprietà della odierna opponente. Parte_1
A fronte dell'attività di controllo e sorveglianza svolta dalla società opposta, come risultante dalla documentazione
8 versata in atti nel presente giudizio, quest'ultima ha emesso le fatture per l'attività svolta, commisurate ai parametri concordati in contratto, fatture che in questa sede si contestano, assumendo parte opponente che per mero errore, dipendente dalla condotta dell'opposta ed alla medesima addebitabile, il servizio di sorveglianza sarebbe stato svolto presso lo stabile di via AL ST
IN 28, che non era di proprietà della
[...]
, essendo quest'ultima proprietaria degli immobili Parte_1
ai civici 27 e 29 della medesima via.
Parte opponente ha assunto, ma non provato, di essere proprietaria del complesso immobiliare con tre palazzine site in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, via degli
Scialoja 21 e via AL ST IN civico 27 e civico
29, né risulta che l'immobile al civico 28 di via IN, indicato nel contratto come lo stabile ove eseguire l'attività di controllo e sorveglianza, non fosse di sua proprietà e non avesse, come dedotto dalla , “ … alcuna Parte_1
relazione con la società opponente …”.
Del tutto irrilevanti risultando le motivazioni indicate dall'opponente in merito alla decisione di affidare lo stabile di via IN alla vigilanza della società opposta, giova sottolineare che, con email del 16.7.2020, la
[...]
scriveva che “…come da intese telefoniche Controparte_1
confermiamo di aver avuto un confronto con il Dr Per_2
per comprendere la reale esigenza di presidio per il
9 Condominio in via Scialoja/lungo Tevere Roma …” e, con email del 17.7.2020, la rispondeva Parte_1
ribadendo che “… l'incarico di guardiania è solo per il palazzo di via IN, gli altri palazzi già sono presidiati”, facendo riferimento al “palazzo di via IN”
e non ai civici 27 e 29 di via IN, confermando, in tal modo, quanto concordato nel contratto.
Nemmeno assume rilevanza la circostanza che il contratto sia stato predisposto unilateralmente dalla opposta, come assunto dalla opponente, atteso che il contratto è stato esaminato ed approvato dalla UR AR e la unilaterale predisposizione non è tale da incidere sulla efficacia e vincolatività dell'accordo.
Non rileva, inoltre, la dedotta omessa effettuazione di sopralluogo congiunto, che anzi doveva essere cura della stessa società committente di sollecitare, al fine di consentire l'esatta individuazione del bene e, eventualmente, di permettere l'identificazione dell'errore nel contratto e, conseguentemente, di correggerlo.
Manca, inoltre, ogni prova che la abbia Parte_1
segnalato o contestato alla alcunchè Controparte_1
in merito allo svolgimento delle attività dedotte in contratto, risultando per tabulas che soltanto a seguito della email della datata 26.11.2020, ove si faceva CP_6
seguito “… alle pregresse conversazioni e solleciti stante
l'ammontare delle fatture ad oggi non saldate … ci vediamo
10 costretti a sospendere il servizio con decorrenza da lunedi
30/11/2020 …” , la rispondeva che “… è Parte_1
da settembre che chiediamo la sospensione del servizio …
Concordiamo quindi sulla cessazione ..”, senza fare alcun cenno alle contestazioni circa lo svolgimento dell'attività presso l'immobile sbagliato.
I capitoli di prova orale articolati dall'opponente (e non ammessi), non erano, infatti, idonei a consentire il raggiungimento di utili elementi sul punto.
Ne consegue che, a fronte della raggiunta prova dell'adempimento della opposta nei termini di contratto, mancano d'altro canto totalmente i presupposti per l'annullamento del contratto per errore di fatto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
La domanda di condanna della parte opponente al risarcimento del danno da lite temeraria va rigettata, mancando in atti la prova che la parte abbia agito con dolo o mala fede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
11 -) rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso
[...]
dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2022 n. 21609;
-) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, che liquida in € 30,00 per spese ed
€ 3.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 17.12.2025. Il Giudice
12