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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 209/2021 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa
DA
, C.F.: , nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ispica alla via delle Scienze n. 5, domiciliata in Modica via Alberto Portogallo 18/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Carpenzano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F.: , nata a [...] il [...], ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Ispica via Roma n.35 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Avveduto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza sostituita da note scritte del 29.01.2025, fatte precisare le conclusioni, concessi i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato il 20.01.2021, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale della stessa e del marito, , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Modica, il 05.07.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2001, da cui sono nati i figli gemelli e (n. Per_1 Per_2
12.10.2004).
Ha chiesto altresì, addebitarsi al marito la relativa responsabilità della separazione tra i coniugi, e disporsi l'affidamento condiviso dei figli ancora minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Ispica in via Delle Scienze n. 5 con consequenziale assegnazione, nonché disporsi in capo al marito l'obbligo di corrispondere una somma di almeno euro 800,00 a titolo di mantenimento dei gemelli e studenti liceali non Per_1 Per_2 ancora maggiorenni, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha riferito che il marito in costanza di matrimonio avrebbe intrattenuto molteplici relazioni extra coniugali con donne diverse e tale sarebbe la ragione che avrebbe determinato l'intollerabile prosecuzione della convivenza coniugale, facendo venire meno ogni comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi predetti, con consequenziale allontanamento del dalla casa CP_2 coniugale sin dall' ottobre del 2019.
Costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione personale dei Controparte_3 coniugi, avversando le deduzioni di controparte in ordine alle ragioni che hanno determinato la crisi familiare, esclusivamente riconducibili all'indole prevaricatrice ed ai comportamenti posti in essere dalla ricorrente, adducendo in capo a quest'ultima la violazione dei doveri coniugali per aver intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con altro uomo sposato in Ispica.
Analoghe contestazioni sono state sollevate dal resistente in merito alle statuizioni economiche relative al mantenimento dei die figli e ed in ordine alle reali condizioni economiche e Per_1 Per_2 patrimoniali delle parti, di porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al loro mantenimento con il versamento della somma di euro 300,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse degli stessi.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale pagina 2 di 6 del 30.09.2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e con separata ordinanza del
18.10.2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole, il giudizio è proseguito nel merito.
All'udienza del 09.03.2022 dovendo la causa essere ulteriormente istruita in ordine alle contrapposte domande avanzate dalle parti, su richiesta della parte resistente è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda principale di separazione personale.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
Con la sentenza n. 663/2022 pubbl. il 12/05/2022, questo Tribunale non definitivamente decidendo, ha così statuito:
“pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Modica, il 05.07.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2001;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia sul regolamento delle spese processuali”.
Tuttavia, dapprima con sentenza non definitiva n. 1811/2023 del 04/12/2023 è stata pronunciata inter- partes la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, successivamente, con decisione resa sempre da questo Tribunale è stata resa la sentenza n. 1610/2024 pubbl. il 18/10/2024, passata in giudicato, è stata decisa ogni questione rimasta controversa tra le parti relativa al contributo di mantenimento per i due figli maggiorenni, e n. 12.10.2004), statuendosi l'obbligo Per_1 Per_2 in capo a di corrispondere a , “entro il quinto giorno di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 450,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i medesimi, con le precisazioni contenute in motivazione”, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in Ispica via Delle Scienze n. 5 a Pt_1
, statuizioni quest'ultime che, in quanto rese nel procedimento di divorzio, destinato a
[...] travolgere e sostituire ogni statuizione sulle medesime questioni pronunciate in questo giudizio, a far tempo dalla loro stessa adozione, regolano i rapporti tra le parti, di tal che ogni revisione non potrà che interessare, e ove ne sussistano le condizioni (che non possono che essere date da circostanze giustificative sopravvenute), l'assetto siccome risultante dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato.
Detto questo, al riguardo non può che provvedersi, quanto al contributo indiretto dovuto dal CP_1
pagina 3 di 6 a titolo di mantenimento dei due figli, se non relativamente al periodo che va dalla data del deposito del presente ricorso per separazione proposto da alla data della domanda di contributo a Parte_1 titolo di mantenimento avanzata sempre dalla nel giudizio di divorzio (non essendo stata Pt_1 indicata una diversa decorrenza nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio), e non vi sono ragioni per non confermare il provvedimento presidenziale, che ha statuito in complessivi euro
450,00 (confermato poi anche in sede di divorzio), l'assegno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del ricorso, detratto quanto in precedenza per il medesimo titolo corrisposto dallo stesso resistente.
Non resta che statuire sulla domanda di addebito della separazione, appena osservano come l'intervenuta pronuncia di divorzio, non fa, all'evidenza, venire meno l'interesse della parte a insistere sulla domanda accessoria di addebito della separazione, e con la quale si chiede appunto di accertare e dichiarare che la responsabilità della separazione sia ascrivibile all'altro coniuge, con ogni conseguenza anche in punto di spese giudiziali.
Ciò detto, la responsabilità della separazione è da ritenersi peraltro addebitabile, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, all'odierno resistente . CP_1
Per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava, nel senso che sussista un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ciò nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti (da ultimo Cass. 10682/2000 ; 12 gennaio 2000, n.
279; 18 marzo 1999, n. 2444).
In particolare, deve ritenersi provato che il convenuto abbia intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione con tale . Pt_1
La circostanza è stata, senza tentennamenti, riferita in giudizio dalla figlia della coppia sentita Per_2 in giudizio all'udienza del 28.06.2023, la quale ha confermato quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla causa scatenante la crisi della famiglia. Testi In particolare, sentita sugli articolati di prova ammessi ha così risposto Sul cap. (1) “ E' successo il 15 agosto, durante il pranzo di ferragosto. Ero seduta accanto al fianco di mio papà e ho visto che mandava foto ad un'altra persona, che si chiamava (come ho notato sul cellulare di mio padre) , Pt_1 ma non era mia madre, che era seduta a tavola con noi”
ADR “ mio padre teneva il cellulare in mano”
ADR “stavamo pranzando a Marina di Modica, casa dei miei nonni. pagina 4 di 6 ADR “ Ho detto a mia madre che mio padre stava mandando questi messaggi e foto e da lì è nata la discussione tra di loro.
ADR “So che inizialmente mio padre è andato in un appartamento in un villaggio vicino Marispica, poi
è andato dai miei nonni.”.
Non vi sono ragioni per assumere la inattendibilità della superiore testimonianza, le considerazioni al riguardo svolte dalla difesa del , non sono tali da inficiare le dichiarazioni al riguardo rese CP_1 dalla figlia, in modo puntuale, riportando precise coordinate di luogo (tutta la famiglia a casa al mare dai nonni) e di tempo (15 agosto), mentre nessuna prova contraria essendo stata neppure avanzata dal resistente, come, diversamente, ben avrebbe potuto e dovuto, essendosi, in particolare, dichiarato dalla figlia della coppia che ne era seguita subito una discussione tra i genitori, quindi, secondo la narrazione datane, il fatto si era esternalizzato e non rimasto una semplice accusa della figlia al padre, vedendo coinvolte più persone, che ben avrebbero potuto diversamente riferire, ove il tutto non si fosse svolto per come riportato in giudizio.
A ciò si aggiunga, inoltre, come nessuna spiegazione alternativa alla crisi indotta dalla scoperta della relazione extraconiugale, il abbia saputo neppure offrire, quanto al motivo allora che lo ha CP_1 condotto nell'ottobre del 2019 a lasciare la casa familiare, andando dapprima ad abitare in un villaggio a Marispica, senza fare più ritorno a casa, nessuna prova vi è infatti in giudizio che il rapporto coniugale, prima del fatto riferito in giudizio, si fosse già rotto in precedenza.
È poi noto che la violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.
E al riguardo non si tratta di escludere che nel caso di violazione dell'obbligo di fedeltà per la sua gravità non venga richiesta la prova del rapporto di causa ad effetto con l'intollerabilità della convivenza, ma di ritenere che la sussistenza di tale nesso può desumersi anche in via presuntiva.
Ora nell'assenza, per come detto di elementi che denotino la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto al momento della relazione extraconiugale, non emergendo che questa sia insorta in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (ancora a ferragosto-per come detto- tutta la famiglia era riunita a casa dei nonni) può sia pure in via presuntiva, indurre a ritenere che la relazione extraconiugale intrapresa dal in costanza di matrimonio abbia CP_1 costituito la causa efficiente della crisi coniugale e della intollerabilità della convivenza.
Va quindi addebitata la responsabilità della separazione all'odierno resistente (laddove, per pagina 5 di 6 completezza, va aggiunto che, per come è rimasto accertato in giudizio, la relazione che a sua volta la ha intrapreso con il marito della teste escussa in giudizio, e citata dalla difesa del , Pt_1 CP_1 per come quest'ultima ha avuto modo di precisare, si colloca “al 2020 inoltrato”, cioè ben dopo lo stesso allontanamento del resistente dalla casa familiare, risalente ad ottobre 2019).
Relativamente alle spese giudiziali, queste, attesa la reciproca sia pure parziale soccombenza (in punto di assegno di mantenimento dei due figli), possono porsi per metà a carico del resistente e compensate per la restante metà;
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo:
Addebita la responsabilità della separazione a;
Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei due figli Controparte_1 oggi maggiorenni, e n. 12.10.2004), versando a , entro giorno cinque Per_1 Per_2 Parte_1 di ogni mese, un assegno complessivo di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del ricorso, detratto quanto in precedenza per il medesimo titolo corrisposto dallo stesso resistente, e ciò fino alla data della domanda di contributo a titolo di mantenimento avanzata sempre dalla Pt_1 nel giudizio di divorzio, conclusosi con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato.
Condanna al pagamento della metà delle spese processuali che già in questa Controparte_1 misura si liquidano complessivamente in euro 2.200,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Ragusa il 30.05.2024
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 209/2021 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa
DA
, C.F.: , nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ispica alla via delle Scienze n. 5, domiciliata in Modica via Alberto Portogallo 18/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Carpenzano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F.: , nata a [...] il [...], ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Ispica via Roma n.35 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Avveduto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza sostituita da note scritte del 29.01.2025, fatte precisare le conclusioni, concessi i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato il 20.01.2021, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale della stessa e del marito, , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Modica, il 05.07.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2001, da cui sono nati i figli gemelli e (n. Per_1 Per_2
12.10.2004).
Ha chiesto altresì, addebitarsi al marito la relativa responsabilità della separazione tra i coniugi, e disporsi l'affidamento condiviso dei figli ancora minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Ispica in via Delle Scienze n. 5 con consequenziale assegnazione, nonché disporsi in capo al marito l'obbligo di corrispondere una somma di almeno euro 800,00 a titolo di mantenimento dei gemelli e studenti liceali non Per_1 Per_2 ancora maggiorenni, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha riferito che il marito in costanza di matrimonio avrebbe intrattenuto molteplici relazioni extra coniugali con donne diverse e tale sarebbe la ragione che avrebbe determinato l'intollerabile prosecuzione della convivenza coniugale, facendo venire meno ogni comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi predetti, con consequenziale allontanamento del dalla casa CP_2 coniugale sin dall' ottobre del 2019.
Costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione personale dei Controparte_3 coniugi, avversando le deduzioni di controparte in ordine alle ragioni che hanno determinato la crisi familiare, esclusivamente riconducibili all'indole prevaricatrice ed ai comportamenti posti in essere dalla ricorrente, adducendo in capo a quest'ultima la violazione dei doveri coniugali per aver intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con altro uomo sposato in Ispica.
Analoghe contestazioni sono state sollevate dal resistente in merito alle statuizioni economiche relative al mantenimento dei die figli e ed in ordine alle reali condizioni economiche e Per_1 Per_2 patrimoniali delle parti, di porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al loro mantenimento con il versamento della somma di euro 300,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse degli stessi.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale pagina 2 di 6 del 30.09.2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e con separata ordinanza del
18.10.2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole, il giudizio è proseguito nel merito.
All'udienza del 09.03.2022 dovendo la causa essere ulteriormente istruita in ordine alle contrapposte domande avanzate dalle parti, su richiesta della parte resistente è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda principale di separazione personale.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
Con la sentenza n. 663/2022 pubbl. il 12/05/2022, questo Tribunale non definitivamente decidendo, ha così statuito:
“pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Modica, il 05.07.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2001;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia sul regolamento delle spese processuali”.
Tuttavia, dapprima con sentenza non definitiva n. 1811/2023 del 04/12/2023 è stata pronunciata inter- partes la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, successivamente, con decisione resa sempre da questo Tribunale è stata resa la sentenza n. 1610/2024 pubbl. il 18/10/2024, passata in giudicato, è stata decisa ogni questione rimasta controversa tra le parti relativa al contributo di mantenimento per i due figli maggiorenni, e n. 12.10.2004), statuendosi l'obbligo Per_1 Per_2 in capo a di corrispondere a , “entro il quinto giorno di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 450,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i medesimi, con le precisazioni contenute in motivazione”, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in Ispica via Delle Scienze n. 5 a Pt_1
, statuizioni quest'ultime che, in quanto rese nel procedimento di divorzio, destinato a
[...] travolgere e sostituire ogni statuizione sulle medesime questioni pronunciate in questo giudizio, a far tempo dalla loro stessa adozione, regolano i rapporti tra le parti, di tal che ogni revisione non potrà che interessare, e ove ne sussistano le condizioni (che non possono che essere date da circostanze giustificative sopravvenute), l'assetto siccome risultante dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato.
Detto questo, al riguardo non può che provvedersi, quanto al contributo indiretto dovuto dal CP_1
pagina 3 di 6 a titolo di mantenimento dei due figli, se non relativamente al periodo che va dalla data del deposito del presente ricorso per separazione proposto da alla data della domanda di contributo a Parte_1 titolo di mantenimento avanzata sempre dalla nel giudizio di divorzio (non essendo stata Pt_1 indicata una diversa decorrenza nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio), e non vi sono ragioni per non confermare il provvedimento presidenziale, che ha statuito in complessivi euro
450,00 (confermato poi anche in sede di divorzio), l'assegno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del ricorso, detratto quanto in precedenza per il medesimo titolo corrisposto dallo stesso resistente.
Non resta che statuire sulla domanda di addebito della separazione, appena osservano come l'intervenuta pronuncia di divorzio, non fa, all'evidenza, venire meno l'interesse della parte a insistere sulla domanda accessoria di addebito della separazione, e con la quale si chiede appunto di accertare e dichiarare che la responsabilità della separazione sia ascrivibile all'altro coniuge, con ogni conseguenza anche in punto di spese giudiziali.
Ciò detto, la responsabilità della separazione è da ritenersi peraltro addebitabile, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, all'odierno resistente . CP_1
Per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava, nel senso che sussista un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ciò nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti (da ultimo Cass. 10682/2000 ; 12 gennaio 2000, n.
279; 18 marzo 1999, n. 2444).
In particolare, deve ritenersi provato che il convenuto abbia intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione con tale . Pt_1
La circostanza è stata, senza tentennamenti, riferita in giudizio dalla figlia della coppia sentita Per_2 in giudizio all'udienza del 28.06.2023, la quale ha confermato quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla causa scatenante la crisi della famiglia. Testi In particolare, sentita sugli articolati di prova ammessi ha così risposto Sul cap. (1) “ E' successo il 15 agosto, durante il pranzo di ferragosto. Ero seduta accanto al fianco di mio papà e ho visto che mandava foto ad un'altra persona, che si chiamava (come ho notato sul cellulare di mio padre) , Pt_1 ma non era mia madre, che era seduta a tavola con noi”
ADR “ mio padre teneva il cellulare in mano”
ADR “stavamo pranzando a Marina di Modica, casa dei miei nonni. pagina 4 di 6 ADR “ Ho detto a mia madre che mio padre stava mandando questi messaggi e foto e da lì è nata la discussione tra di loro.
ADR “So che inizialmente mio padre è andato in un appartamento in un villaggio vicino Marispica, poi
è andato dai miei nonni.”.
Non vi sono ragioni per assumere la inattendibilità della superiore testimonianza, le considerazioni al riguardo svolte dalla difesa del , non sono tali da inficiare le dichiarazioni al riguardo rese CP_1 dalla figlia, in modo puntuale, riportando precise coordinate di luogo (tutta la famiglia a casa al mare dai nonni) e di tempo (15 agosto), mentre nessuna prova contraria essendo stata neppure avanzata dal resistente, come, diversamente, ben avrebbe potuto e dovuto, essendosi, in particolare, dichiarato dalla figlia della coppia che ne era seguita subito una discussione tra i genitori, quindi, secondo la narrazione datane, il fatto si era esternalizzato e non rimasto una semplice accusa della figlia al padre, vedendo coinvolte più persone, che ben avrebbero potuto diversamente riferire, ove il tutto non si fosse svolto per come riportato in giudizio.
A ciò si aggiunga, inoltre, come nessuna spiegazione alternativa alla crisi indotta dalla scoperta della relazione extraconiugale, il abbia saputo neppure offrire, quanto al motivo allora che lo ha CP_1 condotto nell'ottobre del 2019 a lasciare la casa familiare, andando dapprima ad abitare in un villaggio a Marispica, senza fare più ritorno a casa, nessuna prova vi è infatti in giudizio che il rapporto coniugale, prima del fatto riferito in giudizio, si fosse già rotto in precedenza.
È poi noto che la violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.
E al riguardo non si tratta di escludere che nel caso di violazione dell'obbligo di fedeltà per la sua gravità non venga richiesta la prova del rapporto di causa ad effetto con l'intollerabilità della convivenza, ma di ritenere che la sussistenza di tale nesso può desumersi anche in via presuntiva.
Ora nell'assenza, per come detto di elementi che denotino la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto al momento della relazione extraconiugale, non emergendo che questa sia insorta in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (ancora a ferragosto-per come detto- tutta la famiglia era riunita a casa dei nonni) può sia pure in via presuntiva, indurre a ritenere che la relazione extraconiugale intrapresa dal in costanza di matrimonio abbia CP_1 costituito la causa efficiente della crisi coniugale e della intollerabilità della convivenza.
Va quindi addebitata la responsabilità della separazione all'odierno resistente (laddove, per pagina 5 di 6 completezza, va aggiunto che, per come è rimasto accertato in giudizio, la relazione che a sua volta la ha intrapreso con il marito della teste escussa in giudizio, e citata dalla difesa del , Pt_1 CP_1 per come quest'ultima ha avuto modo di precisare, si colloca “al 2020 inoltrato”, cioè ben dopo lo stesso allontanamento del resistente dalla casa familiare, risalente ad ottobre 2019).
Relativamente alle spese giudiziali, queste, attesa la reciproca sia pure parziale soccombenza (in punto di assegno di mantenimento dei due figli), possono porsi per metà a carico del resistente e compensate per la restante metà;
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo:
Addebita la responsabilità della separazione a;
Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei due figli Controparte_1 oggi maggiorenni, e n. 12.10.2004), versando a , entro giorno cinque Per_1 Per_2 Parte_1 di ogni mese, un assegno complessivo di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del ricorso, detratto quanto in precedenza per il medesimo titolo corrisposto dallo stesso resistente, e ciò fino alla data della domanda di contributo a titolo di mantenimento avanzata sempre dalla Pt_1 nel giudizio di divorzio, conclusosi con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato.
Condanna al pagamento della metà delle spese processuali che già in questa Controparte_1 misura si liquidano complessivamente in euro 2.200,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Ragusa il 30.05.2024
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6