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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 7796 dell'anno 2013
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Fiorillo, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza S. Francesco D'Assisi n.3, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Orio, e presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via S. Leonardo n. 159, come da procura in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti, come richiamate nel corso dello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/4/2013, il geom. chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno-sezione di Eboli- di voler ingiungere alla sig.ra il pagamento della Parte_1
somma di Euro 7.676,01. A sostegno, veniva dedotto che esso ricorrente aveva svolto nei confronti della debitrice attività professionale consistente nella redazione di una perizia tecnica relativa all'indagine patrimoniale per la ricerca dei beni oggetto della successione della de cuius
[...]
(madre della debitrice), nonché la redazione della stima dei detti beni. Che inutilmente Per_1
aveva tentato il recupero bonario del proprio credito.
1 In data 07/5/2013 veniva reso il decreto ingiuntivo n. 802/2013 (RGN 2833/2013), notificato alla debitrice in data 04/7/2013.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il detto decreto ingiuntivo. In particolare, ha eccepito l'inesistenza del credito assumendo che l'opposto non aveva svolto correttamente il proprio operato, e verso il quale aveva anche proposto reclamo al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno. In sostanza, addebitava all'opposto: 1°) di aver redatto la perizia di stima del valore dei beni immobile della de cuius madre unitamente al tecnico delle sue controparti (il padre ed il fratello); 2°) ha contestato il conferimento degli incarichi;
3°) ha contestato il quantum della richiesta. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva il geom. che insisteva nella propria pretesa creditoria Controparte_1
contestando le eccezioni in rito e nel merito come sollevate dalla opponente. Precisava di aver ricevuto dalla opponente due incarichi. Il primo, relativo ad una indagine da effettuarsi al fine di verificare quali fossero i beni di proprietà della de cuius (madre della opponente). Persona_1
Un secondo incarico, relativo, invece, alla stima dei beni immobili caduti in successione, al fine di addivenire ad una bonaria composizione della lite, già insorta, fra la opponente ed i suoi parenti
(padre e fratello) sulle divisione del compendio ereditario. Che aveva espletato gli incarichi ricevuti, che per detti incarichi non aveva ricevuto nulla;
che la gli aveva revocato Parte_1
l'incarico. Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione vinte le spese di lite.
Concessa, dal primo istruttore della causa, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, si dava ingresso alla prova orale, espletata la stessa, la causa perveniva a questo giudicante che la introitava in decisione, in seguito, con ordinanza del 05/9/2023 rimetteva il procedimento in istruttoria, ammettendo la CTU, al fine di accertare la natura e l'entità delle prestazioni svolte dall'opposto.
Espletata la CTU, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
1. Il credito vantato dal geometra nei confronti della opponente , in questa sede Parte_1
contestato, è stato provato nella fase monitoria mediante l'esibizione dei due pareri resi dal Collegio dei geometri e dalla raccomandata di costituzione in mora del 25/5/2012.
Ed è noto che il parere reso dal collegio professionale attesta soltanto la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata e non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate (cfr. Cass., sez. 2, n. 5321 del 04 aprile 2003).
2 Ne consegue che, in caso di contestazione, come nella specie: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal professionista” (Cass., sez. II, n. 5987 del 22/06/1994; Cass., sez. II, n. 1513 del 19/02/1997; da ultimo Cass., sez. II, n. 736 del 24/01/2000).
Ciò posto, va altresì, rilevato come - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: “presupposto essenziale dell'esistenza di un contratto d'opera professionale, la cui prestazione sia dedotta dal professionista quale titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ne consegue che, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, grava sul professionista l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento dell'incarico (Cass., n. 1244/2000; n. 2345/1995), sia l'esecuzione della prestazione”.
Per giunta, quello d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. non è un contratto che necessita della forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito e gestito anche verbalmente. Ne consegue che la dimostrazione dell'intervenuto accordo e delle caratteristiche della prestazione resa può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni o con prova logica o ancora con presunzioni gravi, precise e concordanti (per tutte Cass., sez. II, n. 2345 del 1/03/1995).
2. Precisato quanto precede, nella fattispecie non sussistono dubbi circa l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte della al geom. . E ciò lo si Parte_1 Controparte_1
ricava dalla stessa difesa di parte opponente laddove afferma, senza mezzi termini, “la sig.ra
[...]
si rivolgeva al geom. al quale l'odierna opponente consegnava tutta la Pt_1 Controparte_1 documentazione catastale e le copie degli atti occorrendi per espletare l'incarico peritale” (v. pag.
2 atto di opposizione). Ed ancora, sempre a pag. 2 dell'atto di opposizione si legge come la sig.ra
[...]
nel proporre reclamo al Collegio dei geometri, affermi: “aveva conferito incarico al Parte_1
Geom. … a redigere perizia tecnica riguardante l'indagine patrimoniale dei Controparte_1 beni oggetto di dichiarazione di successione…”. E continuando:” in data 05.10.2011 la sottoscritta ndr) ha trasmesso revoca di incarico professionale al prefato geom. ”, Parte_1 CP_1
(pag. 3 atto di opposizione).
3 E se ciò non bastasse, dalla prova orale espletata è emerso, inconfutabilmente, che tutti i testi erano a conoscenza che la aveva conferito incarico professionale al geom. Parte_1
. In particolare, l'avv. Chiara Memoli ricorda, altresì, come la odierna Controparte_1
opponente si fosse recata presso il suo studio, insieme al geom. , al fine di esaminare la CP_1 posizione successoria della . E precisa:” il geometra redasse una Parte_1 CP_1 relazione tecnica che fu portata all'avv. affinché la esibisse in giudizio”. Trattasi, CP_2 all'evidenza, della prima relazione redatta dall'opposto.
Ed anche il teste avv. , all'udienza del 23/5/2016, nel ricordare che in ottica di una Testimone_1
transazione della lite per la divisione dei beni ereditari, si incontrava a casa del con Parte_2 la ed il geometra , dichiara:” La sig.ra dava Parte_1 CP_1 Parte_1 incarico al geometra , ed io per i miei assistiti all'ing. affinché entrambi CP_1 CP_3 redigessero una perizia congiunta sulla stima dei beni”.
Ed anche gli stessi testi di parte opponente, sigg. e , confermano Testimone_2 Testimone_3 che la aveva conferito incarico professionale al geom. . Parte_1 Controparte_1
Ne consegue che dai risultati delle prove orali, in particolare, consentono di ritenere acquisita la prova del conferimento degli incarichi da parte della al geom. Parte_1 CP_1
.
[...]
3. Parte opponente, senza proporre alcuna domanda specifica sul punto, e solo tardivamente nella comparsa conclusionale, paventa un inadempimento del geometra all'incarico ricevuto.
Premesso che di tale assunto inadempimento parte opponente non ha provato, né tantomeno ipotizzato un danno a suo carico, lo stesso si sarebbe concretizzato nel fatto che il geometra abbia redatto, “a quattro mani”, la perizia di stima unitamente al tecnico delle sue CP_1
controparti, ing. . CP_3
Orbene, premesso che da nessuna parte si ricava che l'incarico di redigere la perizia di stima doveva essere svolto dal solo geometra , e senza alcuna consultazione con l'ing. , CP_1 CP_3 risulta provato, invece, che l'incarico di redigere la stima dei beni immobili veniva conferito ad entrambi i tecnici delle parti in lite, nell'ottica-propria- di giungere ad una definizione bonaria della lite (v. deposizione dell'avv. ). Testimone_1
Del resto, e per quanto sopra detto, dell'asserito inadempimento non risulta derivato e provato alcun danno a carico della opponente.
4 4. La opponente ha anche eccepito che l'importo richiesto dall'opposto non fosse stato concordato o comunque, non fosse congruo, rispetto all'attività espletata.
Sul punto, il CTU Ing. ha valutato la congruità del compenso richiesto dall'opposto Persona_2
geometra. In proposito, ha osservato quanto segue:” Con riferimento alla Prima Perizia Tecnica del
04.04.2011, riguardante l'indagine patrimoniale dei beni appartenuta alla de cuius , Persona_1
Gli allegati dell'Elaborato testimoniano una scrupolosa analisi dei titoli di provenienza in aggiunta all'attività di controllo sotto i profili catastali ed ipotecari. Peraltro l'elaborato per sua natura non richiedeva illustrazioni fotografiche dei cespiti quanto piuttosto capacità di analisi e ricerca di provenienze, aspetti catastali e dati ipotecari, per la cui acquisizione si è resa necessaria
l'anticipazione di talune spese computate ai sensi di legge”.
Con riferimento alla Seconda Perizia Tecnica del 15.07.2011, riguardante la stima dei beni immobili ubicati nel Comune di Eboli, vi è da rilevare innanzitutto che detta stima è rivolta a tutti gli eredi legittimi della de cuius , Sig.ri ed e Persona_1 Parte_2 CP_1 Pt_1 dunque non solo a quest'ultima. La perizia risulta a firma congiunta dell'Ing. e del Persona_3
Geom. ”. Rileva, “come il Secondo Elaborato di Stima sia carente sotto il Controparte_1
profilo illustrativo grafico e fotografico, nonché mancante dei riferimenti circa gli aspetti edilizi e costruttivi. Non si configura, tuttavia, presupposti di malafede o volontà di addivenire ad ipotesi divisionali forzate e/o non richieste. Semplicemente si ravvedono con fondatezza ed incontrovertibilità, giustificati motivi per suddividere il compenso per metà tra i due professionisti
e nel contempo non si ravvedono motivazioni per praticare maggiorazione dell'onorario, pur risultando la massa ereditaria di importo notevole (in Tot. 2.086.000,00 €).
Ed ha concluso quantificando la prestazione resa dall'opposto in Euro 7.342,61, di poco inferiore all'importo chiesto in monitorio. (Euro 7.676,01).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno interamente accolte non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, ed avendo il consulente dato esaustiva risposta ai quesiti posti.
L'opposizione deve essere, quindi, parzialmente accolta, ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna della parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 7.342,61, oltre accessori di legge e interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Avendo parte opponente già pagato, a seguito della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la somma di Euro 7.676,01, alla stessa dovrà essere restituito l'importo di Euro
333,40, con i legali interessi dal pagamento al saldo.
5 Stante la sostanziale soccombenza dell'opponente (il cui debito è stato ridotto anche in forza di un pagamento intervenuto nel corso del giudizio), le spese di lite, liquidate in dispositivo, e di ctu vanno poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Dichiara tenuto e condanna la al pagamento, in favore dell'opposto, della Parte_1
somma di Euro 7.342,61, oltre accessori di legge e interessi legali dalla data della domanda al saldo.
3) Dispone la restituzione all'opponente, della somma di €. 330,40 oltre interessi, come in motivazione;
4) Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dal geometra CP_1
, che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre la maggiorazione del
[...]
15%, ed oneri di legge, con attribuzione all'avv. Antonio D'Orio antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di c.t.u. come già liquidate.
Così deciso in Salerno, lì 28/4/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 7796 dell'anno 2013
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Fiorillo, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza S. Francesco D'Assisi n.3, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Orio, e presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via S. Leonardo n. 159, come da procura in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti, come richiamate nel corso dello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/4/2013, il geom. chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno-sezione di Eboli- di voler ingiungere alla sig.ra il pagamento della Parte_1
somma di Euro 7.676,01. A sostegno, veniva dedotto che esso ricorrente aveva svolto nei confronti della debitrice attività professionale consistente nella redazione di una perizia tecnica relativa all'indagine patrimoniale per la ricerca dei beni oggetto della successione della de cuius
[...]
(madre della debitrice), nonché la redazione della stima dei detti beni. Che inutilmente Per_1
aveva tentato il recupero bonario del proprio credito.
1 In data 07/5/2013 veniva reso il decreto ingiuntivo n. 802/2013 (RGN 2833/2013), notificato alla debitrice in data 04/7/2013.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il detto decreto ingiuntivo. In particolare, ha eccepito l'inesistenza del credito assumendo che l'opposto non aveva svolto correttamente il proprio operato, e verso il quale aveva anche proposto reclamo al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno. In sostanza, addebitava all'opposto: 1°) di aver redatto la perizia di stima del valore dei beni immobile della de cuius madre unitamente al tecnico delle sue controparti (il padre ed il fratello); 2°) ha contestato il conferimento degli incarichi;
3°) ha contestato il quantum della richiesta. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva il geom. che insisteva nella propria pretesa creditoria Controparte_1
contestando le eccezioni in rito e nel merito come sollevate dalla opponente. Precisava di aver ricevuto dalla opponente due incarichi. Il primo, relativo ad una indagine da effettuarsi al fine di verificare quali fossero i beni di proprietà della de cuius (madre della opponente). Persona_1
Un secondo incarico, relativo, invece, alla stima dei beni immobili caduti in successione, al fine di addivenire ad una bonaria composizione della lite, già insorta, fra la opponente ed i suoi parenti
(padre e fratello) sulle divisione del compendio ereditario. Che aveva espletato gli incarichi ricevuti, che per detti incarichi non aveva ricevuto nulla;
che la gli aveva revocato Parte_1
l'incarico. Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione vinte le spese di lite.
Concessa, dal primo istruttore della causa, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, si dava ingresso alla prova orale, espletata la stessa, la causa perveniva a questo giudicante che la introitava in decisione, in seguito, con ordinanza del 05/9/2023 rimetteva il procedimento in istruttoria, ammettendo la CTU, al fine di accertare la natura e l'entità delle prestazioni svolte dall'opposto.
Espletata la CTU, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
1. Il credito vantato dal geometra nei confronti della opponente , in questa sede Parte_1
contestato, è stato provato nella fase monitoria mediante l'esibizione dei due pareri resi dal Collegio dei geometri e dalla raccomandata di costituzione in mora del 25/5/2012.
Ed è noto che il parere reso dal collegio professionale attesta soltanto la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata e non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate (cfr. Cass., sez. 2, n. 5321 del 04 aprile 2003).
2 Ne consegue che, in caso di contestazione, come nella specie: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal professionista” (Cass., sez. II, n. 5987 del 22/06/1994; Cass., sez. II, n. 1513 del 19/02/1997; da ultimo Cass., sez. II, n. 736 del 24/01/2000).
Ciò posto, va altresì, rilevato come - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: “presupposto essenziale dell'esistenza di un contratto d'opera professionale, la cui prestazione sia dedotta dal professionista quale titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ne consegue che, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, grava sul professionista l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento dell'incarico (Cass., n. 1244/2000; n. 2345/1995), sia l'esecuzione della prestazione”.
Per giunta, quello d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. non è un contratto che necessita della forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito e gestito anche verbalmente. Ne consegue che la dimostrazione dell'intervenuto accordo e delle caratteristiche della prestazione resa può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni o con prova logica o ancora con presunzioni gravi, precise e concordanti (per tutte Cass., sez. II, n. 2345 del 1/03/1995).
2. Precisato quanto precede, nella fattispecie non sussistono dubbi circa l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte della al geom. . E ciò lo si Parte_1 Controparte_1
ricava dalla stessa difesa di parte opponente laddove afferma, senza mezzi termini, “la sig.ra
[...]
si rivolgeva al geom. al quale l'odierna opponente consegnava tutta la Pt_1 Controparte_1 documentazione catastale e le copie degli atti occorrendi per espletare l'incarico peritale” (v. pag.
2 atto di opposizione). Ed ancora, sempre a pag. 2 dell'atto di opposizione si legge come la sig.ra
[...]
nel proporre reclamo al Collegio dei geometri, affermi: “aveva conferito incarico al Parte_1
Geom. … a redigere perizia tecnica riguardante l'indagine patrimoniale dei Controparte_1 beni oggetto di dichiarazione di successione…”. E continuando:” in data 05.10.2011 la sottoscritta ndr) ha trasmesso revoca di incarico professionale al prefato geom. ”, Parte_1 CP_1
(pag. 3 atto di opposizione).
3 E se ciò non bastasse, dalla prova orale espletata è emerso, inconfutabilmente, che tutti i testi erano a conoscenza che la aveva conferito incarico professionale al geom. Parte_1
. In particolare, l'avv. Chiara Memoli ricorda, altresì, come la odierna Controparte_1
opponente si fosse recata presso il suo studio, insieme al geom. , al fine di esaminare la CP_1 posizione successoria della . E precisa:” il geometra redasse una Parte_1 CP_1 relazione tecnica che fu portata all'avv. affinché la esibisse in giudizio”. Trattasi, CP_2 all'evidenza, della prima relazione redatta dall'opposto.
Ed anche il teste avv. , all'udienza del 23/5/2016, nel ricordare che in ottica di una Testimone_1
transazione della lite per la divisione dei beni ereditari, si incontrava a casa del con Parte_2 la ed il geometra , dichiara:” La sig.ra dava Parte_1 CP_1 Parte_1 incarico al geometra , ed io per i miei assistiti all'ing. affinché entrambi CP_1 CP_3 redigessero una perizia congiunta sulla stima dei beni”.
Ed anche gli stessi testi di parte opponente, sigg. e , confermano Testimone_2 Testimone_3 che la aveva conferito incarico professionale al geom. . Parte_1 Controparte_1
Ne consegue che dai risultati delle prove orali, in particolare, consentono di ritenere acquisita la prova del conferimento degli incarichi da parte della al geom. Parte_1 CP_1
.
[...]
3. Parte opponente, senza proporre alcuna domanda specifica sul punto, e solo tardivamente nella comparsa conclusionale, paventa un inadempimento del geometra all'incarico ricevuto.
Premesso che di tale assunto inadempimento parte opponente non ha provato, né tantomeno ipotizzato un danno a suo carico, lo stesso si sarebbe concretizzato nel fatto che il geometra abbia redatto, “a quattro mani”, la perizia di stima unitamente al tecnico delle sue CP_1
controparti, ing. . CP_3
Orbene, premesso che da nessuna parte si ricava che l'incarico di redigere la perizia di stima doveva essere svolto dal solo geometra , e senza alcuna consultazione con l'ing. , CP_1 CP_3 risulta provato, invece, che l'incarico di redigere la stima dei beni immobili veniva conferito ad entrambi i tecnici delle parti in lite, nell'ottica-propria- di giungere ad una definizione bonaria della lite (v. deposizione dell'avv. ). Testimone_1
Del resto, e per quanto sopra detto, dell'asserito inadempimento non risulta derivato e provato alcun danno a carico della opponente.
4 4. La opponente ha anche eccepito che l'importo richiesto dall'opposto non fosse stato concordato o comunque, non fosse congruo, rispetto all'attività espletata.
Sul punto, il CTU Ing. ha valutato la congruità del compenso richiesto dall'opposto Persona_2
geometra. In proposito, ha osservato quanto segue:” Con riferimento alla Prima Perizia Tecnica del
04.04.2011, riguardante l'indagine patrimoniale dei beni appartenuta alla de cuius , Persona_1
Gli allegati dell'Elaborato testimoniano una scrupolosa analisi dei titoli di provenienza in aggiunta all'attività di controllo sotto i profili catastali ed ipotecari. Peraltro l'elaborato per sua natura non richiedeva illustrazioni fotografiche dei cespiti quanto piuttosto capacità di analisi e ricerca di provenienze, aspetti catastali e dati ipotecari, per la cui acquisizione si è resa necessaria
l'anticipazione di talune spese computate ai sensi di legge”.
Con riferimento alla Seconda Perizia Tecnica del 15.07.2011, riguardante la stima dei beni immobili ubicati nel Comune di Eboli, vi è da rilevare innanzitutto che detta stima è rivolta a tutti gli eredi legittimi della de cuius , Sig.ri ed e Persona_1 Parte_2 CP_1 Pt_1 dunque non solo a quest'ultima. La perizia risulta a firma congiunta dell'Ing. e del Persona_3
Geom. ”. Rileva, “come il Secondo Elaborato di Stima sia carente sotto il Controparte_1
profilo illustrativo grafico e fotografico, nonché mancante dei riferimenti circa gli aspetti edilizi e costruttivi. Non si configura, tuttavia, presupposti di malafede o volontà di addivenire ad ipotesi divisionali forzate e/o non richieste. Semplicemente si ravvedono con fondatezza ed incontrovertibilità, giustificati motivi per suddividere il compenso per metà tra i due professionisti
e nel contempo non si ravvedono motivazioni per praticare maggiorazione dell'onorario, pur risultando la massa ereditaria di importo notevole (in Tot. 2.086.000,00 €).
Ed ha concluso quantificando la prestazione resa dall'opposto in Euro 7.342,61, di poco inferiore all'importo chiesto in monitorio. (Euro 7.676,01).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno interamente accolte non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, ed avendo il consulente dato esaustiva risposta ai quesiti posti.
L'opposizione deve essere, quindi, parzialmente accolta, ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna della parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 7.342,61, oltre accessori di legge e interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Avendo parte opponente già pagato, a seguito della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la somma di Euro 7.676,01, alla stessa dovrà essere restituito l'importo di Euro
333,40, con i legali interessi dal pagamento al saldo.
5 Stante la sostanziale soccombenza dell'opponente (il cui debito è stato ridotto anche in forza di un pagamento intervenuto nel corso del giudizio), le spese di lite, liquidate in dispositivo, e di ctu vanno poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Dichiara tenuto e condanna la al pagamento, in favore dell'opposto, della Parte_1
somma di Euro 7.342,61, oltre accessori di legge e interessi legali dalla data della domanda al saldo.
3) Dispone la restituzione all'opponente, della somma di €. 330,40 oltre interessi, come in motivazione;
4) Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dal geometra CP_1
, che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre la maggiorazione del
[...]
15%, ed oneri di legge, con attribuzione all'avv. Antonio D'Orio antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di c.t.u. come già liquidate.
Così deciso in Salerno, lì 28/4/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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