Decreto cautelare 21 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Decreto presidenziale 19 febbraio 2025
Decreto presidenziale 16 settembre 2025
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UC PU, rappresentata e difesa dall'avvocato OS Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ciheam Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia, rappresentato e difeso dagli avvocati MA NG, Francesco IA Piscopo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco IA Piscopo in Bari, via Calefati n.103;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NN Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31/33;
nei confronti
GI PU, IA PU, non costituiti in giudizio;
per
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia Bari, sez. III, 15.07.2023 n. 1007;
nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento nei limiti dell'interesse, previa misura cautelare
-dell'atto dirigenziale n. 96 del 28.08.2023 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Monopoli (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria – Determinazione in ordine alla sentenza n. 1007/2023 del TAR Bari”, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Monopoli dal 29.08.2023 al 5.09.2023;
-della nota prot. n. 1433/Ldf/2023 del 3.8.2023 del Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con allegato n. 1 rapporto di prova n. 1433 di pari data, con cui sono stati comunicati al Resp. del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR sulla base di Harper et al. 2010 per Xylella fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 1 albero di olivo monumentale ricadente in agro di Monopoli di proprietà della ricorrente e identificato con il n. 1584865;
-di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e sempre nei limiti d'interesse:
-della del. di G.R. Puglia n. 1866 del 12.12.2022, come modif.ta dalla del. di G.R. n. 570 del 26.04.2023, richiamate nella determina gravata, recante: “Approvazione “Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well. et al.) in Puglia” biennio 2023-2024”, unitamente all'allegato Piano, per quanto e se di sfavore, e in particolare del par. 4.3.1 e di tutte le altre parti del Piano in cui si fa riferimento, nell'area delimitata zona infetta Monopoli all'applicazione in via esclusiva di misure di eradicazione ex artt. 7 e ss. Reg. UE n. 2020/1201 dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nei 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex L.R. Puglia n.14/2007 e s.m.i., con esclusione della deroga di cui all'art. 7 co. 3 Reg. UE n. 2020/1201, per quanto e se di sfavore;
-della det. n. 31 del 13.05.2022 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia”, unitamente all'allegato protocollo, per quanto e se di sfavore, e in particolare della parte I par. 5 e della parte IV) del protocollo e di tutte le parti in cui si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex L.R. Puglia n.14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore;
-della det. reg. n. 127 del 17.11.2022 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. anch'essa richiamata nella determina gravata, recante: “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201”, per quanto e se di sfavore, e in particolare in tutte le parti in cui, nell'area delimitata Valle d'Itria - Zona infetta Monopoli si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nel raggio di 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex L.R. Puglia n.14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore;
nonché per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c) cpa
della Regione Puglia all'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, e in particolare: previo accertamento del relativo diritto della ricorrente di ottenere una nuova determinazione della Regione Puglia che, tenendo conto della intervenuta inclusione del terreno di proprietà UC PU in area infetta, riconsideri “la questione delle misure di contenimento da adottare nell'area in questione, valutando la possibilità di misure alternative all'eradicazione” in diretta applicazione dell'art. 13, comma 2, Reg. UE n. 2020/1201 e s.m.i.;
per l'adozione ex art. 34, co. 1, lett. e) cpa
delle ulteriori misure idonee ad assicurare la compiuta e corretta attuazione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tar Bari n. 1007/2023, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta;
nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere un nuovo prelievo e conseguente esame di materiale biologico estratto dall'albero monumentale oggetto del Ric. R.G. n. 23/2023, nel rispetto dei protocolli, parametri e della tipologia di esami prescritti dai Regolamenti comunitari
per quanto riguarda i I motivi aggiunti depositati il 20.03.2024:
la declaratoria di nullità o l’annullamento
-della nota prot. n. 6480 dell'8.01.2024 della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, notificata a mezzo pec in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di autotutela e di richiesta applicazione misure alternative all'espianto ex art. 8 co. 7-bis L.R. Puglia n.4/2017 inoltrata dalla ricorrente alla Regione Puglia in data 5.01.2024;
per quanto riguarda i II motivi aggiunti depositati il 29.04.2024:
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia Bari, sez. III, 15.07.2023 n. 1007, nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento, nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, nonchè
-della nota regionale prot. n.10745 del 15.12.2023;
-dell'atto dirigenziale n. 18 del 14.03.2024 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Aggiornamento dell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201”;
-della nota prot. n. 11056 del 28.12.2023 dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale, richiamata nel predetto atto dirigenziale e non meglio conosciuta dalla ricorrente, né pubblicata o mai notificata, con cui la Regione Puglia avrebbe richiesto alla Commissione Europea per il tramite del MASAF, la modifica del ridetto All. III, con inserimento nello stesso (tra gli altri) del Comune di Monopoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ciheam Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari; del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia; della Regione Puglia e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18.02.2026 la dott.ssa ÈE ON e uditi per le parti i difensori IO OL su delega orale di OS Fanizzi, per la parte ricorrente e MA NG per il Centro di Ricerche; NN Bucci, per la Regione Puglia e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio per le Amministrazioni resistenti sono presenti nelle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le parti dibattono in ordine alla sorte degli ulivi monumentali della ricorrente (siti in agro del comune di Monopoli) ed in particolare di quelli colpiti dal batterio xylella fastidiosa (sub pauca).
Esigenze di sintesi e sinteticità, particolarmente rilevanti a fronte di una vicenda giudiziaria connotata dalla considerevole mole di produzione documentale e scritti difensivi, impongono di chiarire sin d’ora che essa si è dipanata attraverso:
- il ricorso principale, con cui è stata contestata la determina regionale DDS n. 96/2023 (oltre agli atti collegati e connessi compiutamente indicati in epigrafe) relativa agli ulivi della ricorrente colpiti dal batterio ed a quelli circostanti;
-il primo ricorso per motivi aggiunti con cui è stato contestato il provvedimento regionale (prot.n.6480/ 08.01.2024) che ha declinato il ritiro in autotutela della precedente determina n.96/2023, facendosene valere, in buona sostanza l’invalidità derivata;
-il secondo ricorso per motivi aggiunti con cui si è contestata la sopravvenuta determina DDS n.18/2024 del 14.03.2024 che ha rideterminato le misure imposte per combattere l’infezione riscontrata, sulla scorta di quanto già indicato nella nota regionale (anch’essa impugnata) prot. n.10745 del 15.12.2025 che le ha concentrate nell’estirpazione delle sole piante infette.
Ciascun ricorso viene proposto in prima battuta quale ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della sezione n.1007/2023; in seconda battuta quale ricorso impugnatorio avverso gli atti sopraindicati.
Le medesime esigenze di sintesi impongono la reductio ad unum delle plurime censure mosse: la ricorrente ambisce ad evitare l’eradicazione delle piante coinvolte (anche quelle infette), invocando l’applicazione delle misure alternative di cui all’art. 13, par.2, reg. UE 2020/1201 (“In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b)”) e di cui all’art. 8 L.R. n.4/2017.
La Regione, costituendosi e con i successivi scritti, ha rappresentato, sotto il profilo normativo, la progressiva variazione della delimitazione della zona infetta che, dal 17.05.2024, a seguito dell’ultima modifica regolamentare UE (2024/1320 che ha inciso sull’all.III del reg. UE 2020/1201), comprende anche tutto il territorio di Monopoli in cui sono siti gli ulivi oggetto di controversia, ed ha condotto, da ultimo, all’adozione della gravata DDS n.18/2024.
Quest’ultima, modificando sostanzialmente le misure precedenti, avrebbe reso improcedibile il ricorso principale (unitamente a quello per primi motivi aggiunti).
Quanto alla sorte degli ulivi infetti (unici su cui si concentrano ormai le disposte misure di eradicazione previste dalla DDS n.18/2024), ha chiarito che le misure alternative, nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento – qual è quella in cui ricade il territorio di Monopoli- in base al vigente quadro normativo unionale, non sono consentite sugli ulivi infetti –e ciò senza margine alcuno di discrezionalità per la Regione- sicchè la pretesa della ricorrente di disporre diversi accorgimenti su tali piante per consentirne la sopravvivenza, come la capitozzatura, pur se confortata da previsioni favorevoli di studi scientifico-agronomici (peraltro, non unanimemente condivisi dalla comunità scientifica), non trova riscontro nelle attuali previsioni.
Gli ulteriori intimati, costituendosi, o hanno depositato memoria solo formale o hanno sostanzialmente evidenziato la propria estraneità alle questioni dibattute, vuoi per il carattere meramente scientifico strumentale degli accertamenti svolti, vuoi per l’assenza di potestà discrezionale decisoria in materia.
All’udienza del 18.02.2026, la causa è stata, infine, tratta in decisione.
La pretesa di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
In primo luogo, come efficacemente rappresentato dalla difesa regionale, il ricorso principale è divenuto improcedibile in ragione del superamento della DDS n.96/2023 da parte della successiva DDS n.18/2024 che, dopo aver stabilito che “nella zona di contenimento non è consentito applicare le misure alternative alla rimozione delle piante rinvenute infette di cui all’art.8, comma 7
bis, della legge regionale n. 4/2017, come modificato dalla legge regionale n. 45 del 30/11/2021 art.5, co. 1, lett. c)”, ha altresì disposto che “per i seguenti provvedimenti di prescrizione di rimozione già emanati dall’Osservatorio e non ancora attuati:
○ Determina dirigenziale n. 96 del 28/08/2023;
○ Determina dirigenziale n. 113 del 16/10/2023;
○ Determina dirigenziale n. 119 del 08/11/2023;
○ Determina dirigenziale n. 124 del 15/11/2023;
○ Determina dirigenziale n. 138 del 01/12/2023
non si procederà all’estirpazione delle piante ospiti ricadenti nell’area di 50 m attorno alle piante infette”, con ciò concentrando le misure dell’eradicazione solo sulle piante infette.
La DDS in questione si pone, peraltro, in linea di perfetta continuità rispetto alla già citata nota regionale prot.n.10745 del 15.12.2023 che chiarisce essere solo le piante infette interessate dalle operazioni di estirpazione in corso o già programmate ed in particolare le “piante infette ubicate in agro di Monopoli – fg 17 - p.lle: 66 e 159,….. di cui alle Determine di ingiunzione estirpazione:
-n° 96 del 28/08/2023 – 2 piante infette (è compresa la pianta di cui alla DDS n° 119 del 14/10/2022);
-n° 119 del 08/11/2023 - 5 piante infette;
-n° 138 del 01/12/2023 – 2 piante infette”.
Analoghe considerazioni conducono a ritenere improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata rifiutata la richiesta di rimozione in autotutela delle DDS nn.96-119-138/2023 di interesse della ricorrente.
L’esame della pretesa fatta valere in giudizio, dunque, si concentra sulla suddetta DDS n.18/2024 che ha sostanzialmente disposto l’eradicazione solo degli ulivi monumentali infetti che la ricorrente vorrebbe, invece, salvare, applicando misure alternative, ma che si rivela infondata.
Giova premettere che, al fine di individuare le corrette coordinate normative che regolamentano la fattispecie da scrutinarsi, deve farsi riferimento al reg. UE n.2020/1201, il cui grado nella gerarchia delle fonti lo pone in posizione di primazia, cui si aggiunge la L.R. n.4/2007.
Giova, ancora aggiungere che l’agro di Monopoli ormai, come correttamente indicato dalla difesa regionale, ma anche da quella della ricorrente, è considerato normativamente zona infetta di cui all’all.III del predetto regolamento.
Inoltre, sempre ai fini della corretta ricostruzione normativa si ritiene utile fornire alcune puntualizzazioni rispetto a quanto indicato dalla difesa regionale nelle proprie memorie (prima fra tutte quella depositata il 24.05.2024) in merito alla classificazione delle zone interessate dal fenomeno infestante.
La difesa regionale, infatti, sulla scorta anche di quanto ritenuto dai propri uffici (v. anche cartografia allegata alla DDS n.18/2024), propone una tripartizione delle aree interessate in:
-zona cuscinetto;
-zona di contenimento;
-zona infetta.
Evidenzia, invece, il Collegio che dal combinato disposto dell’art. 4 e 12 e ss (Capo V) del predetto regolamento deve piuttosto distinguersi tra:
-zona infetta/ zona cuscinetto (art. 4 cit.);
-zona infetta sottoposta a misure di eradicazione/ zona infetta sottoposta a misure di contenimento; ciò al fine di porre in rilievo che quella che la Regione definisce quale “zona di contenimento” -quasi a distinguerla da quella infetta- è, invece, pur sempre una zona infetta per cui l’Ente (rectius lo Stato membro) ha ritenuto di applicare (in base ad una valutazione discrezionale, che muove dalla verifica scientifica di infestazione della zona) le misure di contenimento di cui al capo V, invece di quelle di eradicazione, per elezione dovute a seguito dell’accertamento della natura infetta della zona.
Tanto premesso, in base a tale (attuale) delimitazione e classificazione dell’agro monopolitano (zona infetta, per come disposto inderogabilmente dall’all.III), sono – in linea generale- consentite, a norma dell’art. 12 del predetto regolamento, le misure di contenimento -cioè alternative- previste nel capo V (di cui agli artt.13-17) ed effettivamente la Regione Puglia ne ha disposto l’applicazione (delle misure di contenimento) in tale zona.
Deve tuttavia, rilevarsi che, come correttamente ritenuto dall’Ente, le misure alternative giammai possono riguardare le piante monumentali infette (e che tali – cioè infette- siano quelle colpite dalla DDS n.18/2024, è confermato dalla verificazione e dall’ulteriore monitoraggio con campionamento effettuato dai laboratori regionali a seguito della rilevata negatività riscontrata su di un’unica pianta delle 9 esaminate in sede di verificazione).
Il dato normativo testuale è in ciò inconfutabile.
Infatti:
-a norma dell’art. 12, nelle zone infette (come l’agro di Monopoli), possono disporsi le misure di contenimento (come disposto dalla Regione);
- le misure di contenimento comportano in via principale, comunque, la rimozione delle piante infette (art. 13, par. 1 “Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato in base al monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 2.”);
-a norma dell’art. 13, par. 2, lo Stato membro può decidere, in deroga , di non rimuovere le piante infette, ma ciò può fare solo “nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b)”.
- il richiamo a tale ultima previsione (art. 15, par.2, lett. b) comporta che la deroga può essere disposta per siti di piante monumentali situati al di fuori dell'area di cui alla lettera a) del medesimo art. 15, par.2, e designati a tal fine dallo Stato membro;
-a sua volta l’art. 15, par.2, lett. a) individua “un'area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto”.
Alla luce di ciò e dipanando l’articolato dei rinvii operati dalle disposizioni in questione (con tecnica normativa che non si segnala per la cristallina intellegibilità) la deroga alla rimozione delle piante infette può disporsi (semplificando), nelle cd. zone di contenimento (rectius zone infette sottoposte a misure di contenimento, v. art. 4 reg n.2020/1201) qual è tutto l’agro di Monopoli, solo per i siti di piante monumentali, al di fuori della zona infetta in senso stretto (ed oltre 2 km dal suo confine), ossia, per dirla con la classificazione utilizzata dalla Regione, al di fuori della zona di contenimento (rectius della zona infetta di contenimento).
Poiché le piante infette controverse si trovano nella zona infetta (di contenimento) individuata dall’all. III e tale qualificazione del territorio in cui ricadono è disposta direttamente a livello regolamentare eurounitario, né in alcun modo contestata dalla ricorrente, deve concludersi che per esse non vi è possibilità alcuna di derogare alla rimozione.
Alla luce di quanto sin qui esposto deve concludersi, da un lato, che le disposizioni eurounitarie risultano correttamente applicate; dall’altro che neppure la normativa regionale invocata da parte ricorrente (art. 8, co 7 bis L.R. Puglia n.4/2017) consente la deroga reclamata, in quanto essa è consentita solo “Laddove consentito dalla normativa vigente” ( i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore ).
Tanto premesso in ordine al quadro normativo, quanto sin qui esposto supera ed esaurisce ogni profilo di censura inerente la violazione di legge ed i principi proporzionalità, risultando l’atto regionale vincolato in ordine alla rimozione delle piante infette.
D’altro canto – ed è bene aggiungerlo- le misure di eradicazione vanno valutate non solo nell’ottica del singolo proprietario della pianta, la cui ambizione può attestarsi sulla sopravvivenza del vegetale grazie ad opportune ed anche drastiche misure di capitozzatura, ma anche dell’interesse pubblico in funzione di contenimento del contagio che trova nelle piante già colpite il vettore della propagazione: è per questo che le misure di eradicazione delle piante infette, anche nelle zone ormai completamente tali, trova la sua ragion d’essere.
Acclarata la conformità della DDS n.18/2024 alla normativa di settore, deve essere, altresì, sgomberato il campo dalle censure di nullità per violazione della sentenza n.1007/2023, fatte valere nel ricorso a mezzo di contestuale domanda di ottemperanza che si rivela infondata in quanto, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Regione ha rivalutato la possibilità di adottare misure alternative all’eradicazione delle piante della ricorrente, prestando ottemperanza alla pronuncia giurisdizionale, senza tuttavia, riuscire a contenere l’espansione della malattia anche perchè la mancata disciplinata esecuzione dell’originario ordine di estirpazione della pianta c.d. zero (rispetto alla vicenda in questione), ossia quella colpita dalla DDS n.119/2022, impugnata con il ricorso n.23/2023, conclusosi con la sentenza n.1007/2023, ha condotto all’inesorabile diffondersi del contagio che ha poi colpito le piante oggetto della odierna controversia.
Neppure colgono nel segno gli ulteriori profili con cui si deduce la violazione del giudicato cautelare della pronuncia di appello che ha provvisoriamente sospeso l’eradicazione, in vista della definizione nel merito.
A prescindere dalla mancanza di portata di giudicato di tale pronuncia, è la sua finalità interinale di mantenimento della res adhuc integra nelle more dell’approfondimento di merito che esclude di percorrere la tesi propugnata dalla ricorrente.
Per le ragioni suesposte il ricorso per II motivi aggiunti va respinto.
Le spese, ad eccezione di quelle di verificazione che seguono l’ordinario criterio e sono a carico della ricorrente, derogano alla soccombenza in considerazione della complessità e novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
-dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e quello per primi motivi aggiunti;
-respinge quello per secondi motivi aggiunti;
-compensa le spese di giudizio, ad eccezione di quelle di verificazione da porsi a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18.02.2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DA, Presidente
ÈE ON, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ÈE ON | IN DA |
IL SEGRETARIO