Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 671
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che l'ATO non abbia rispettato né l'art. 1 co. 163 l. 296/06, relativo ai termini per la notifica del titolo esecutivo, né l'art. 72 d.lgs. 507/93, relativo ai termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo da parte degli enti locali. L'atto di intimazione emesso dall'ATO è stato qualificato come mero atto atipico di messa in mora, insufficiente a interrompere i termini di decadenza.

  • Inammissibile
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, poiché non sollevata con motivi aggiunti come previsto dall'art. 24 D.lgs. 546/92, ma solo in memoria illustrativa. La giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte esclude che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato possa estendere l'esame a vizi del procedimento notificatorio non specificamente dedotti.

  • Rigettato
    Prescrizione/Decadenza

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica delle intimazioni abbia interrotto il termine. Tuttavia, ha accolto l'eccezione di decadenza per le ragioni sopra esposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 671
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 671
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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