CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
MONACA GIOVANNI, Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 505/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Sassari
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 248/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1 e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 10220239006055965000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rigettare il ricorso introduttivo in quanto inammissibile, nonchè infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario
Resistente/Appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza n.248/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari sez. 1 nell'ambito del processo RGR 567/2023. Con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Sassari sez. I n. 248/2025 del 26/07/2024, depositata in data 05/06/2025 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente 1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10220239006055965000 notificata il 21.09.2023 e le sottese cartelle di pagamento n.
10220060049130955000, riportante l'importo di € 61.645,58, e n. 10220060049131056000, riportante l'importo di € 1.264.411,99.
| Giudici di prime cure accoglievano il ricorso ritenendo che "la notifica delle cartelle esattoriali effettuata in data 10.02.2007 tramite il servizio postale privato, al tempo in cui è stata eseguita (2007), sia effettivamente viziata e priva di valore legale" e conseguentemente, atteso il vizio della notifica del 2007, che "il termine di prescrizione non è stato interrotto e il credito si è estinto il 31 dicembre 2003, alla data in cui la notifica sarebbe dovuta avvenire".
L'Agenzia odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Mancata applicazione del principio di cui all'art. 19 Dlgs 546/1992, poiché, come dimostrato documentalmente in primo grado, successivamente alla notifica delle cartelle n. 10220060049130955000 e n. 10220060049131056000 il ricorrente è stato destinatario dell'intimazione di pagamento n. 10220169007531964000 notificata in data 18.11.2016, e dell'intimazione di pagamento 10220189000971786000 notificata in data 09.03.18, che richiamavano entrambe le cartelle in questione.
2. Illegittimità dell'annullamento delle cartelle di pagamento n. 10220060049130955000 e 10220060049131056000 perchè effettuate tramite il servizio postale privato 3. Tardività dell'eccezione sui vizi delle notifiche delle cartelle poiché formulata per la prima volta nelle memorie illustrative depositate da parte ricorrente in data 25.06.24 mentre in realtà costituiscono dei motivi aggiunti che oltre ad essere tardivi perchè depositati oltre 60 gg rispetto alle controdeduzioni di ER (28.02.24) non sono stati notificati alla controparte in violazione dell'art. 24 del codice del processo tributario.
4. Infondatezza dell'eccezione della prescrizione
Si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata.
Nella camera di consiglio del 09/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso in appello sia fondato.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, che riguardano crediti inerenti Contributo Sanitario Nazionale, anno d'imposta 1992 e 1993 e l'IRPEF, anno d'imposta 1992
e 1993, sono state notificate nel 2007, con l'intervento di operatore di poste privato. Orbene, il Collegio osserva in primo luogo che la procedura di notifica delle cartelle di pagamento è viziata insanabilmente.
Nel 2007 certamente non si era infatti ancora compiuta la liberalizzazione del servizio in questione.
II D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma
57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, sebbene, nel periodo intercorrente tra la riforma portata dal D.Lgs. n. 58 del 2011 e prima della legge 124 del 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 6/12/2018 aveva già chiarito che gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati anche attraverso corriere privato sin dal 2011. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 10/01/2022 n. 299, ha a sua volta pure chiarito che "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017".
Pertanto le notificazioni in questione, che riguardano la cartella n. 10220060049130955000 (inerente il Contributo Sanitario Nazionale, anno d'imposta 1993) e la cartella n. 10220060049131056000
(inerente il Contributo Sanitario Nazionale, anno d'imposta 1992 e l'IRPEF, anno d'imposta 1992 e
1993), in quanto eseguite in data 10.02.2007 a mezzo Poste Sarde, operatore di poste privato, sono certamente inesistenti, non essendo ancora intervenuto il citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha affidato ad Agcom le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale con i connessi compiti in materia di regolazione, vigilanza e tutela degli utenti.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha però notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n. 10220169007531964000, notificata in data 18.11.2016 a mani personalmente al ricorrente, che ha sottoscritto la relata di notifica. La notifica ha interrotto certamente il termine di prescrizione decennale dei diritti erariali portati dalle cartelle.
Ancora dopo l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento 10220189000971786000, notificata in data 09.03.18 con la procedura di cui all'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata A/R n. EQU725005755685 regolarmente ricevuta e sottoscritta dal destinatario in data 26.03.18, intimazione di pagamento che richiamava anch'essa entrambe le cartelle.
L'omessa, tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento del 2016 e poi di quella del 2018, entrambe regolarmente notificate, nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del
1992, determina l'irrilevanza della questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, essendosi, appunto a seguito dell'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento, cristallizzato e consolidato il debito.
La Suprema Corte, con ordinanza della sez. trib. del 28/03/2025, n. 8260, ha sul punto ribadito che
"essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione - come dedotto sin dal primo grado dall'Agente della riscossione - perché azionata nei confronti di atti prodromici (intimazione di pagamento) mai impugnati". La regolare notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta anch'essa entro il termine di prescrizione decennale, in data 21/09/2023, esclude in modo certo che il credito si sia estinto per intervenuta prescrizione, in entrambi i casi decennale.
In ordine al credito IRPEF, credito erariale, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire infatti, con sentenza sez. tributaria 23/03/2021 n. 8120, in linea con la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), che, "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi".
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8906/2025, ha chiarito pure i termini di prescrizione per i contributi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La Corte ha stabilito che, a seguito della Legge 335/1995, il termine è quinquennale dal 1° gennaio
1996 mentre per i crediti antecedenti a tale data, si applica il termine decennale, se sono stati compiuti atti interruttivi, come avvenuto nel caso in esame.
Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Sardegna, sezione III, a totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto dichiara legittima l'intimazione di pagamento n. 10220239006055965000 notificata il 21.09.2023 e le sottese cartelle di pagamento n. 10220060049130955000, riportante l'importo di € 61.645,58, e n.
10220060049131056000, riportante l'importo di € 1.264.411,99. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, in favore del difensore antistatario, per il primo grado del giudizio in € 10.000,00 oltre accessori come per legge, e per il secondo grado del giudizio in € 12.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio il 9.2.2026 II Giudice relatore II Presidente Dott. Giovanni Monaca Dott. Gianluigi Dettori
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
MONACA GIOVANNI, Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 505/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Sassari
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 248/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1 e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 10220239006055965000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rigettare il ricorso introduttivo in quanto inammissibile, nonchè infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario
Resistente/Appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza n.248/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari sez. 1 nell'ambito del processo RGR 567/2023. Con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Sassari sez. I n. 248/2025 del 26/07/2024, depositata in data 05/06/2025 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente 1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10220239006055965000 notificata il 21.09.2023 e le sottese cartelle di pagamento n.
10220060049130955000, riportante l'importo di € 61.645,58, e n. 10220060049131056000, riportante l'importo di € 1.264.411,99.
| Giudici di prime cure accoglievano il ricorso ritenendo che "la notifica delle cartelle esattoriali effettuata in data 10.02.2007 tramite il servizio postale privato, al tempo in cui è stata eseguita (2007), sia effettivamente viziata e priva di valore legale" e conseguentemente, atteso il vizio della notifica del 2007, che "il termine di prescrizione non è stato interrotto e il credito si è estinto il 31 dicembre 2003, alla data in cui la notifica sarebbe dovuta avvenire".
L'Agenzia odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Mancata applicazione del principio di cui all'art. 19 Dlgs 546/1992, poiché, come dimostrato documentalmente in primo grado, successivamente alla notifica delle cartelle n. 10220060049130955000 e n. 10220060049131056000 il ricorrente è stato destinatario dell'intimazione di pagamento n. 10220169007531964000 notificata in data 18.11.2016, e dell'intimazione di pagamento 10220189000971786000 notificata in data 09.03.18, che richiamavano entrambe le cartelle in questione.
2. Illegittimità dell'annullamento delle cartelle di pagamento n. 10220060049130955000 e 10220060049131056000 perchè effettuate tramite il servizio postale privato 3. Tardività dell'eccezione sui vizi delle notifiche delle cartelle poiché formulata per la prima volta nelle memorie illustrative depositate da parte ricorrente in data 25.06.24 mentre in realtà costituiscono dei motivi aggiunti che oltre ad essere tardivi perchè depositati oltre 60 gg rispetto alle controdeduzioni di ER (28.02.24) non sono stati notificati alla controparte in violazione dell'art. 24 del codice del processo tributario.
4. Infondatezza dell'eccezione della prescrizione
Si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata.
Nella camera di consiglio del 09/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso in appello sia fondato.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, che riguardano crediti inerenti Contributo Sanitario Nazionale, anno d'imposta 1992 e 1993 e l'IRPEF, anno d'imposta 1992
e 1993, sono state notificate nel 2007, con l'intervento di operatore di poste privato. Orbene, il Collegio osserva in primo luogo che la procedura di notifica delle cartelle di pagamento è viziata insanabilmente.
Nel 2007 certamente non si era infatti ancora compiuta la liberalizzazione del servizio in questione.
II D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma
57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, sebbene, nel periodo intercorrente tra la riforma portata dal D.Lgs. n. 58 del 2011 e prima della legge 124 del 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 6/12/2018 aveva già chiarito che gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati anche attraverso corriere privato sin dal 2011. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 10/01/2022 n. 299, ha a sua volta pure chiarito che "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017".
Pertanto le notificazioni in questione, che riguardano la cartella n. 10220060049130955000 (inerente il Contributo Sanitario Nazionale, anno d'imposta 1993) e la cartella n. 10220060049131056000
(inerente il Contributo Sanitario Nazionale, anno d'imposta 1992 e l'IRPEF, anno d'imposta 1992 e
1993), in quanto eseguite in data 10.02.2007 a mezzo Poste Sarde, operatore di poste privato, sono certamente inesistenti, non essendo ancora intervenuto il citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha affidato ad Agcom le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale con i connessi compiti in materia di regolazione, vigilanza e tutela degli utenti.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha però notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n. 10220169007531964000, notificata in data 18.11.2016 a mani personalmente al ricorrente, che ha sottoscritto la relata di notifica. La notifica ha interrotto certamente il termine di prescrizione decennale dei diritti erariali portati dalle cartelle.
Ancora dopo l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento 10220189000971786000, notificata in data 09.03.18 con la procedura di cui all'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata A/R n. EQU725005755685 regolarmente ricevuta e sottoscritta dal destinatario in data 26.03.18, intimazione di pagamento che richiamava anch'essa entrambe le cartelle.
L'omessa, tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento del 2016 e poi di quella del 2018, entrambe regolarmente notificate, nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del
1992, determina l'irrilevanza della questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, essendosi, appunto a seguito dell'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento, cristallizzato e consolidato il debito.
La Suprema Corte, con ordinanza della sez. trib. del 28/03/2025, n. 8260, ha sul punto ribadito che
"essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione - come dedotto sin dal primo grado dall'Agente della riscossione - perché azionata nei confronti di atti prodromici (intimazione di pagamento) mai impugnati". La regolare notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta anch'essa entro il termine di prescrizione decennale, in data 21/09/2023, esclude in modo certo che il credito si sia estinto per intervenuta prescrizione, in entrambi i casi decennale.
In ordine al credito IRPEF, credito erariale, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire infatti, con sentenza sez. tributaria 23/03/2021 n. 8120, in linea con la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), che, "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi".
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8906/2025, ha chiarito pure i termini di prescrizione per i contributi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La Corte ha stabilito che, a seguito della Legge 335/1995, il termine è quinquennale dal 1° gennaio
1996 mentre per i crediti antecedenti a tale data, si applica il termine decennale, se sono stati compiuti atti interruttivi, come avvenuto nel caso in esame.
Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Sardegna, sezione III, a totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto dichiara legittima l'intimazione di pagamento n. 10220239006055965000 notificata il 21.09.2023 e le sottese cartelle di pagamento n. 10220060049130955000, riportante l'importo di € 61.645,58, e n.
10220060049131056000, riportante l'importo di € 1.264.411,99. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, in favore del difensore antistatario, per il primo grado del giudizio in € 10.000,00 oltre accessori come per legge, e per il secondo grado del giudizio in € 12.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio il 9.2.2026 II Giudice relatore II Presidente Dott. Giovanni Monaca Dott. Gianluigi Dettori