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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/07/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 03/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2662/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti a rogito del notaio di Roma Persona_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa: indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80) con decorrenza dalla data della visita di revisione del
15.11.2022.
Invero, il C.T.U. nominato – dott.ssa - all'esito di accurate indagini ed Persona_2 esame della documentazione prodotta, in esito altresì agli esami strumentali effettuati riconosce sussistenti le condizioni di salute integranti l'allegato stato invalidante avendo accertato che la periziata, Sig.ra , di anni 74, è affetta da: Parte_1
“Severo deficit deambulatorio e posturale da Poliartrosi diffusa con elevato impegno funzionale del rachide, delle grandi e delle piccole articolazioni, ginocchio varo artrosico bilaterale con marcato impegno funzionale, anterolistesi di L4 su L5 e di L5 su S1, crollo vertebrale di L1, disturbi dell'equilibrio, ipovisus bilaterale, cardiopatia ipertensiva, obesità.”
“La documentazione in atti attesta come, all'epoca della visita di revisione, nell'anno 2022, la periziata deambulasse solo con ausilio di deambulatore e aiuto di terzi, avesse un equilibrio precario con rischio di caduta, avesse una instabilità posturale oltre che deambulatoria, fosse già portatrice di obesità e di ipovisione le quali contribuivano alla perdita di autonomia.
Tali infermità, considerate nel loro complesso, rendono la periziata Soggetto
Ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Legge 18/80 e del
D.L. 508/88, senza soluzione di continuità dall'epoca della visita di revisione del 2022.”
3. Oggetto di valutazione da parte del consulente è stato l'intero quadro morboso dal quale parte ricorrente risulta affetta, composto dalle patologie diagnosticate nella relazione in atti,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro documentate attraverso accertamenti specialistici e certificati medici rilasciati da strutture pubbliche e private (cfr. documenti allegati alla c.t.u.).
4. Le conclusioni del c.t.u. nominato, fondate sull'analisi della situazione clinica di parte ricorrente completa, precisa, approfondita, adeguatamente motivata, oltre che suffragata da accertamenti diagnostici e specialistici, appaiono pienamente condivisibili da questo Giudice che non ha alcuna ragione per discostarsene.
Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80) dalla data della visita di revisione del 15.11.2022.
5. Le spese processuali – della presente fase e di quella relativa all'ATPO, liquidate e distratte come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (€5.200 a €26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase CP_ istruttoria – sono poste a carico l' secondo la sostanziale soccombenza, stante il totale accoglimento della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80) dalla data della visita di revisione del 15.11.2022;
2) condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 2.900,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dott.ssa come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_2
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 7/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 03/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2662/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti a rogito del notaio di Roma Persona_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa: indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80) con decorrenza dalla data della visita di revisione del
15.11.2022.
Invero, il C.T.U. nominato – dott.ssa - all'esito di accurate indagini ed Persona_2 esame della documentazione prodotta, in esito altresì agli esami strumentali effettuati riconosce sussistenti le condizioni di salute integranti l'allegato stato invalidante avendo accertato che la periziata, Sig.ra , di anni 74, è affetta da: Parte_1
“Severo deficit deambulatorio e posturale da Poliartrosi diffusa con elevato impegno funzionale del rachide, delle grandi e delle piccole articolazioni, ginocchio varo artrosico bilaterale con marcato impegno funzionale, anterolistesi di L4 su L5 e di L5 su S1, crollo vertebrale di L1, disturbi dell'equilibrio, ipovisus bilaterale, cardiopatia ipertensiva, obesità.”
“La documentazione in atti attesta come, all'epoca della visita di revisione, nell'anno 2022, la periziata deambulasse solo con ausilio di deambulatore e aiuto di terzi, avesse un equilibrio precario con rischio di caduta, avesse una instabilità posturale oltre che deambulatoria, fosse già portatrice di obesità e di ipovisione le quali contribuivano alla perdita di autonomia.
Tali infermità, considerate nel loro complesso, rendono la periziata Soggetto
Ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Legge 18/80 e del
D.L. 508/88, senza soluzione di continuità dall'epoca della visita di revisione del 2022.”
3. Oggetto di valutazione da parte del consulente è stato l'intero quadro morboso dal quale parte ricorrente risulta affetta, composto dalle patologie diagnosticate nella relazione in atti,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro documentate attraverso accertamenti specialistici e certificati medici rilasciati da strutture pubbliche e private (cfr. documenti allegati alla c.t.u.).
4. Le conclusioni del c.t.u. nominato, fondate sull'analisi della situazione clinica di parte ricorrente completa, precisa, approfondita, adeguatamente motivata, oltre che suffragata da accertamenti diagnostici e specialistici, appaiono pienamente condivisibili da questo Giudice che non ha alcuna ragione per discostarsene.
Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80) dalla data della visita di revisione del 15.11.2022.
5. Le spese processuali – della presente fase e di quella relativa all'ATPO, liquidate e distratte come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (€5.200 a €26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase CP_ istruttoria – sono poste a carico l' secondo la sostanziale soccombenza, stante il totale accoglimento della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L n. 18/80) dalla data della visita di revisione del 15.11.2022;
2) condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 2.900,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dott.ssa come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_2
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 7/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro