Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4044/2021 R.G. promossa da:
C.F. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GIOACHINO MONACHINO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 29/04/1939, con il patrocinio dell'avv. LAURA RAVEGLIA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 20.12.2024
Per Parte_1
“Voglia ill.mo Tribunale di Como:
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra
; Controparte_1
- porre a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile di mantenimento;
- condannare la sig.ra alla restituzione al di quanto versatole per acquisito casa CP_1 Pt_1 coniugale di Cantù”
Per : Controparte_1
“In via principale:
Alla luce dell'esperita istruttoria, integratasi mediante l'audizione dei testi indicati sui capitoli ammessi rispettivamente all'udienza del 19.04.2023 per parte resistente e con decreto del 18.05.2023 per parte ricorrente, avuto riguardo ai doveri che discendono dal matrimonio sanciti dall'art. 143
c.c., sia addebitata la separazione dei coniugi al IG. per violazione dell'obbligo alla Parte_1 fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione con ogni provvedimento consequenziale in punto di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della IG.ra nella misura che sarà ritenuta equa dal Controparte_1
Tribunale adito.
Sia rigettata la richiesta di addebito della separazione mossa dal IG. ai danni della Parte_1
IG.ra in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in Sant'Abbondio Parte_1 Controparte_1
(oggi Comune di San Siro - CO) il 12.5.1979.
2. Dal matrimonio non nascevano figli.
3. Con ricorso depositato il 19.10.2021 hiedeva la separazione giudiziale Parte_1
ex art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo alla moglie, la determinazione di un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché la condanna della resistente alla restituzione della somma versata dal marito per l'acquisto della casa coniugale.
4. si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda sullo status e Controparte_1
chiedendo a sua volta l'addebito della separazione al marito.
5. All'udienza presidenziale del 4.5.2022 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle rispettive richieste, anche al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile: all'esito il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati.
6. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria con l'escussione di cinque testi, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 12.9.2024; la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria anche orale espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva, entrambe le parti hanno reiterato le reciproche richieste di addebito della separazione al coniuge;
in particolare, il ricorrente ha dedotto che la moglie, dopo 42 anni di matrimonio, senza ragione, senza spiegazione, colpevolmente, ha deciso di abbandonare il tetto coniugale, violando così uno dei doveri fondamentali derivanti dal matrimonio, ossia l'art. 143 c.c., la coabitazione, la convivenza e l'assistenza morale e materiale, senza più fare ritorno a casa (cfr. ricorso pag. 2).
Al contrario, la moglie ha riferito di aver lasciato il tetto coniugale nel 2005, dopo 26 anni di matrimonio, e non già dopo 42 anni, atteso che, al rientro da un ricovero in ospedale psichiatrico ove era stata curata per un disturbo depressivo con sintomi somatici e psicotici, che le era stato diagnosticato nel 1995 il marito, anziché prendersi cura di lei, aveva introdotto nella casa coniugale la sua amante, IG.ra , con la quale, da allora, Persona_1
vive stabilmente more uxorio (cfr. comparsa di costituzione pag. 2).
Preliminarmente, come affermato da costante e copiosa giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito “ (Cass. sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
E ancora, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10719/2013; conf.
Cass. civ. n. 648/2020). Solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (art. 146 c.c.). In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non
è tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò (cfr. ex multis Cass. civ.10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020; cfr.
Cass. civ. n. 2059/2012).
Avuto particolare riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, secondo l'autorevole e consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di separazione fra coniugi
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile” (Cass. n. 2007/25618; Cass. n. 2006/13592; Cass n. 8512/2006).
Quanto poi alla ripartizione dell'onere probatorio relativamente alla sussistenza della violazione dell'obbligo di fedeltà che avrebbe determinato il fallimento del vincolo e il nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento stesso che deve necessariamente sussistere ai fini della declaratoria di addebito, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n.
14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.
E' poi altrettanto vero che questa corte ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv c.c..) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.”
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda formulata dalla sola resistente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
E invero rileva il Collegio che, alla luce dell'istruttoria orale espletata in questo giudizio, risulta chiaro che il abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con la sin Pt_1 Per_1 dall'uscita di casa della moglie nel lontano 2005, instaurando con la stessa da subito una convivenza che prosegue tuttora. Tale circostanza, benché contestata dal ricorrente -il quale, sentito in sede presidenziale, ha così riferito: “Non convivo con la signora che Persona_1 viene a casa mia a fare le pulizie e da mangiare dietro regolare corrispettivo” (cfr. verbale d'udienza del 4.5.2022)-, risulta provata in sede istruttoria dai testi escussi nel corso del giudizio.
In particolare, i nipoti della resistente ( e confermano la Parte_2 Parte_3
convivenza dello zio con riferendo di averli visti insieme abbracciati;
Persona_1
evidenziano altresì che il cognome della compare sul citofono della casa coniugale e Per_1
che i condomini del palazzo ove la stessa è situata confermano che la predetta convive con il ricorrente. Riportano che la ha aperto loro la porta di casa quando sono andati dallo Per_1
zio, il quale non ha mai voluto occuparsi della resistente successivamente al ricovero di cui si
è detto, nonostante gli inviti e i solleciti perpetrati in tal senso dai familiari (cfr. verbale d'udienza del 15.5.2023).
Ancora più significativa appare la testimonianza resa da , conoscente dei Testimone_1
coniugi, residente nello stesso palazzo ove è ubicata la casa coniugale. Il teste ha dichiarato di aver visto la nel condominio sin dalla fine del 2004 e che la convivenza tra la stessa Per_1
e il ricorrente risulta continuativa da allora sino ad oggi;
ha riportato che la donna “fa da padrona nel condominio”, chiamando l'amministratore e presentandosi come CP_1
come da quest'ultimo riferitogli. Il teste ha affermato che “dal marzo 2005 i IGnori
[...]
e convivono more uxorio”: dopo aver bussato alla porta della casa coniugale, Pt_1 Per_1
la gli ha aperto invero in vestaglia. Il teste ha confermato infine che la resistente non Per_1 vive più nella casa coniugale dal marzo 2005 (cfr. verbale d'udienza del 3.7.2023).
Alla luce di quanto sopra riferito, risulta pertanto certa la convivenza tra la e il Per_1 Pt_1
dal 2005, anno in cui la resistente si è allontanata dalla casa coniugale a seguito del ricovero ospedaliero. La relazione sentimentale tra il ricorrente e la deve, quindi, ritenersi Per_1
avviata fin da allora in costanza di matrimonio.
Avuto riguardo al criterio di ripartizione dell'onere probatorio in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è detto che, una volta dimostrata la relazione extraconiugale di un coniuge, è onere di quest'ultimo, se eccepisce l'insussistenza del nesso causale tra detta relazione e il fallimento del matrimonio, provare l'anteriorità della crisi rispetto all'accertata violazione dell'obbligo di fedeltà (Cass. civ. sezione I, n. 2059 del 14 febbraio 2012).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente provata la violazione dell'obbligo di fedeltà posta in essere da parte del marito in costanza di matrimonio, confermata dai testi, mentre non vi è prova dell'asserito volontario abbandono della casa coniugale da parte della moglie, posta dal marito a fondamento del fallimento del vincolo coniugale;
tale assunto è rimasto invero privo di sostegno probatorio. Anzi, la resistente ha depositato in atti numerosi certificati medici e relazioni cliniche attestanti la propria patologia invalidante, che confermano la propria versione dei fatti, andando a smentire la tesi avversaria: la stessa è infatti affetta da disturbo schizoaffettivo e risulta in cura presso il Servizio psichiatrico di riferimento dal febbraio 2004, seguendo da allora terapie psicofarmacologiche e subendo anche ricoveri ospedalieri in ambiente psichiatrico (cfr. certificato UOS Psichiatria Territorio del 12.9.2021).
Anche le testimonianze rese sui capitoli di prova formulati dal ricorrente appaiono inconcludenti: i testi, infatti, si sono limitati a riferire che la resistente non vive più da tempo col marito presso la casa coniugale - circostanza peraltro incontestata - senza specificare se si tratti o meno di abbandono volontario e ingiustificato della moglie del tetto coniugale.
Pertanto, alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Tribunale che il fallimento del matrimonio deve intendersi determinato dalla relazione extraconiugale e dalla nuova convivenza instaurate dal ricorrente, rendendo così la separazione addebitabile al marito.
d) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEL MARITO
Il ricorrente ha anche avanzato una domanda volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento da porre a carico della moglie.
Orbene, ha dichiarato di essere pensionato e di percepire un reddito Parte_1 mensile di € 1.240 (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione in atti risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di a € 1.287 nel 2023 (CU 2024), mentre nel 2024 ha avuto una pensione di € 1.244 mensili (cfr. media cedolini 2024). Il ricorrente vive nella casa coniugale, di proprietà della controparte, non gravata da spese di mutuo o locazione.
ha riferito invece di percepire una pensione di € 921 mensili (cfr. Controparte_1
autodichiarazione); ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di €
865 nel 2021 (PF 2022), di € 897 nel 2022 (PF 2023) e di € 948 nel 2023 (PF 2024). La resistente convive col fratello, che la aiuta economicamente. Ha invero dichiarato di corrispondere € 900 mensili per la badante.
Alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti la domanda avanzata dal ricorrente non merita dunque accoglimento, dal momento che non si ravvisa alcuno squilibrio reddituale a danno del marito.
e) ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente affrontati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
In particolare, l'ulteriore domanda svolta dal ricorrente per la condanna della moglie alla restituzione delle somme asseritamente versatele per l'acquisito della casa coniugale è da ritenersi inammissibile nella presente sede, attesa l'estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi propri del presente giudizio.
f) SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, attesa la natura necessaria del presente procedimento, sussistono i presupposti per compensarle nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente
- soccombente in punto addebito e assegno di mantenimento - a pagare alla resistente i residui due terzi. Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese di lite della resistente si liquidano nella somma di euro 6.000,00, oltre il 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
due terzi di tale importo (euro 4.000,00) devono quindi essere posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi Pt_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...]
[...] Controparte_1
Rezzonico il 29/04/1939, che hanno celebrato matrimonio a SANT'ABBONDIO (oggi
Comune di San Siro – CO) in data 12/05/1979 (anno 1979, atto n. 2, parte II, serie A), con addebito al marito;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Siro (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore del marito;
4. COMPENSA le spese di lite per un terzo e, per l'effetto, CONDANNA al Parte_1
pagamento, in favore di , dei residui due terzi di spese processuali, Controparte_1
ossia al versamento alla resistente dell'importo di € 4.000,00, oltre il 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. Così deciso in data 20.12.2024 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao